TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Catello Maresca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8467 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 pendente tra
(cod. fisc. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Lecce alla via Nazario Sauro n. 14/F presso lo studio dell'Avv. Francesco
TO (cod. fisc. che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._2
all'atto di citazione;
-OPPONENTE-
e
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza- Controparte_1
OD , R.E.A. MI-2718285) rappresentata da già P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
giusto cambio di denominazione a seguito di intervenuta fusione con società
[...] CP_2
intervenuta quale mandataria e per la gestione dei crediti della Società, Controparte_4
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Giacinto Di Donato
( ), con studio in Roma, Via Barberini, 86; C.F._3
-OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, , ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato su istanza dalla CP_2
in rappresentanza di altra compagine societaria denominata il
[...] Controparte_1
12.12.2024 in forza di sentenza n. 2852/2024 pubbl. il 13/09/2024 del Tribunale Civile di
Lecce nella causa introdotta dal sig. contro contenente la Pt_1 Controparte_5
condanna di al pagamento in favore di di € Parte_1 Controparte_5
80.236,00, oltre interessi al tasso contrattuale dalla domanda al saldo.
In ordine ai motivi posti a fondamento della domanda, l'opponente deduceva:
a) la carenza di legittimazione attiva del precettante e dunque la Controparte_1
nullità del precetto.
Con comparsa depositata in atti, si costituiva la predetta società spiegando le proprie difese.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, senza dubbio alcuno, motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, primo comma, c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis, contestando la legittimazione ad agire del precettante.
4. Ciò premesso, nell'ordinato esame delle varie doglianze sollevate, quanto alla censura di opposizione, ed ovvero la dedotta carenza di legittimazione attiva di
[...]
, parte opposta ha documentato e provato di agire in sostituzione del CP_1
creditore originario di cui alla sentenza, attraverso il deposito dei seguenti atti: avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di in Controparte_5
favore di di tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, Parte_2
accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo dovuti) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 7 luglio 2022; dichiarazione di cessione del credito dell'opponente da parte di a CP_5
Parte_2
contratto stipulato in data 26 febbraio 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del
Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) da (in seguito “Aporti” o “Cedente”) Parte_2
in favore di con avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Controparte_1
della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2024, Parte II n.
29;
dichiarazione di cessione del credito dell'opponente da parte di a Parte_2 [...]
CP_1
Sul punto invero la Cassazione ha chiarito che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in
blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia
compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo
particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art.
58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa
nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Rilevato che la procedente ha prodotto l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione dei crediti oggetto di cessione;
-il titolo esecutivo favore (in dell'originario cedente) è stato depositato nel fascicolo dell'esecuzione; -è stata prodotta la dichiarazione del cedente relativa alla ricomprensione della posizione dei debitori tra quelle oggetto della cessione “in blocco”.
Pertanto, tutti gli elementi sopra menzionati costituiscono indici sintomatici dell'avvenuta cessione che è da ritenere provata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
tenendo conto del valore di cui al precetto e considerati i minimi tariffari, vista la natura documentale della controversia e senza tener conto della fase istruttoria.
PQM
il Tribunale di Lecce, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Catello Maresca, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel proc. n.
8467/2024 R.G.A.C.:
- a) rigetta l'opposizione;
- b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opposta che liquida nella misura complessiva di euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecce, il 05.12.2025.
Il Giudice
dott. Catello Maresca