TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 245
TAR
Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
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Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/90 in relazione agli artt. 3, 7 e ss. della legge n. 241/90

    Il Collegio ritiene che l'annullamento in autotutela sia un provvedimento obbligato, imposto dalla necessità di tutelare la destinazione agrosilvopastorale delle terre demaniali civiche. L'interesse pubblico prevale sull'interesse privato. Non sussiste legittimo affidamento su beni non disponibili. I vizi procedurali degradano a irregolarità formali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 dell'atto di concessione inter partes n. 787 dell’11.2.2004 e degli effetti del giudicato di cui alla sentenza commissariale n. 1 del 1985

    La sentenza del 1992, che ha accertato l'uso civico, prevale su quella del 1985. Gli atti transattivi su beni gravati da uso civico sono nulli per violazione di norme imperative.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento

    Non può essere invocata la tutela del legittimo affidamento in presenza di titoli invalidi su beni indisponibili.

  • Rigettato
    Contraddittorietà dell'azione amministrativa ed eccesso di potere per illogicità manifesta

    L'annullamento in autotutela è un provvedimento obbligato e non discrezionale in materia di usi civici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 245
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 245
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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