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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 11071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Lucia Minutella GIUDICE REL.
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11071/2024
promossa da:
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa dall'avv. TRABUCCO Parte_1
LETIZIA in forza di procura in atti;
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato rappresentato e difeso dall'avv. PREGNO Controparte_1
MARCO in forza di procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/09/2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Carignano il 11/03/2000. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carignano (atto n.
4, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/11/2001 e il 14/12/2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 30/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 86/2025 del 22/11/2024, pubblicata in data 15/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_1 Controparte_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carignano di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 residenza principale, anche ai fini anagrafici, nonché dimora prevalente presso l'abitazione materna, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che in considerazione dell'età della figlia non si prevede alcun calendario di Per_2 incontri tra padre e figlia, i quali avverranno liberamente in considerazione delle richieste, delle esigenze e degli impegni, scolastici ed extrascolastici, della minore.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli e in maniera Per_2 Per_1 diretta quando li hanno con sé.
DISPONE che ad integrazione di quanto previsto al precedente capo, il signor CP_1 corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_2
l'importo mensile pari ad € 200,00, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2023 (mese in cui è cessata la coabitazione dell'intero nucleo) e per dodici mensilità annuali, con accredito, a mezzo bonifico bancario, sul codice IBAN
[...] del conto corrente intestato alla signora . Tale Parte_1 mantenimento sarà soggetto a rivalutazione ISTAT ad ogni mese di agosto.
DISPONE che i genitori suddivideranno tra di loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie occorrenti per i figli, così come previste e disciplinate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 che le parti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia.
DISPONE che nel caso in cui i figli dovessero eseguire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un viaggio di studio, anche all'estero, un'attività o un evento formativo che, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, rispondano al loro precipuo interesse formativo, di istruzione e scolastico, i genitori si impegnano sin da ora a sottoscrivere eventuali documenti necessari affinché i figli possano eseguire il viaggio di studio, l'attività o l'evento formativo, mentre la spesa per il viaggio, per l'attività o l'evento formativo verrà regolamentata tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Presidente del Tribunale di Torino
e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15 marzo 2016.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale relativo alla figlia continuerà ad essere percepito Per_2 integralmente dalla signora . Parte_1 DÀ ATTO che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno a totale beneficio della signora
. Parte_1
DÀ ATTO che le parti stabiliscono che tutti gli arredi, accessori e suppellettili attualmente presenti nella casa coniugale sono e saranno di esclusiva proprietà del signor , avendo la Controparte_1 signora già prelevato tutti i beni personali, propri e della figlia , compresi il Parte_1 Per_2 cane ed il gatto, nonché diviso equamente, con il coniuge, i beni comuni.
DÀ ATTO che le parti danno atto che il saldo presente alla data del 21 luglio 2023 sul conto corrente n. 11725 cointestato ai coniugi presso la banca Intesa Sanpaolo è stato equamente diviso tra i coniugi.
Il predetto rapporto di conto corrente è stato estinto.
DÀ ATTO che il mutuo fondiario acceso sull'immobile già casa coniugale, le cui rate mensili in costanza di matrimonio erano addebitate sul predetto rapporto di conto corrente cointestato, è stato estinto anticipatamente con il pagamento totale delle rate residue da parte del signor , Controparte_1 il quale in attuazione degli accordi separativi è divenuto proprietario esclusivo dell'immobile già casa coniugale con liberazione tombale della signora dagli obblighi di pagamento e Parte_1 dalla relativa garanzia derivanti dal predetto contratto di mutuo.
DÀ ATTO che i coniugi hanno sottoscritto nuovi contratti di conto corrente a loro intestati singolarmente.
DÀ ATTO che a definizione delle reciproche posizioni di credito-debito, la signora Parte_1 ha corrisposto a favore del signor l'importo pari ad € 2.000,00 a titolo di
[...] Controparte_1 rimborso delle spese addebitate sul conto corrente cointestato tra i coniugi, ma imputabili alla sola signora (nello specifico: spese veterinarie sostenute per il cane, IMU relativo Parte_1 all'immobile sito in Borghetto Santo Spirito, manutenzione cinghia di distribuzione autovettura).
DÀ ATTO che tutte le spese relative alle utenze domestiche della casa coniugale, intestate al signor
, sono e saranno corrisposte dal medesimo a partire dal mese di agosto 2023. Controparte_1
DÀ ATTO che ciascuno dei due coniugi manterrà l'autovettura già in uso ed a sé intestata.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non avere più nulla a che pretendere, l'uno dall'altra e viceversa, per nessuna ragione e/o titolo.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Lucia Minutella GIUDICE REL.
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11071/2024
promossa da:
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa dall'avv. TRABUCCO Parte_1
LETIZIA in forza di procura in atti;
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato rappresentato e difeso dall'avv. PREGNO Controparte_1
MARCO in forza di procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/09/2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Carignano il 11/03/2000. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carignano (atto n.
4, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/11/2001 e il 14/12/2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 30/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 86/2025 del 22/11/2024, pubblicata in data 15/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_1 Controparte_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carignano di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 residenza principale, anche ai fini anagrafici, nonché dimora prevalente presso l'abitazione materna, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che in considerazione dell'età della figlia non si prevede alcun calendario di Per_2 incontri tra padre e figlia, i quali avverranno liberamente in considerazione delle richieste, delle esigenze e degli impegni, scolastici ed extrascolastici, della minore.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli e in maniera Per_2 Per_1 diretta quando li hanno con sé.
DISPONE che ad integrazione di quanto previsto al precedente capo, il signor CP_1 corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_2
l'importo mensile pari ad € 200,00, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2023 (mese in cui è cessata la coabitazione dell'intero nucleo) e per dodici mensilità annuali, con accredito, a mezzo bonifico bancario, sul codice IBAN
[...] del conto corrente intestato alla signora . Tale Parte_1 mantenimento sarà soggetto a rivalutazione ISTAT ad ogni mese di agosto.
DISPONE che i genitori suddivideranno tra di loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie occorrenti per i figli, così come previste e disciplinate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 che le parti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia.
DISPONE che nel caso in cui i figli dovessero eseguire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un viaggio di studio, anche all'estero, un'attività o un evento formativo che, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, rispondano al loro precipuo interesse formativo, di istruzione e scolastico, i genitori si impegnano sin da ora a sottoscrivere eventuali documenti necessari affinché i figli possano eseguire il viaggio di studio, l'attività o l'evento formativo, mentre la spesa per il viaggio, per l'attività o l'evento formativo verrà regolamentata tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Presidente del Tribunale di Torino
e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15 marzo 2016.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale relativo alla figlia continuerà ad essere percepito Per_2 integralmente dalla signora . Parte_1 DÀ ATTO che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno a totale beneficio della signora
. Parte_1
DÀ ATTO che le parti stabiliscono che tutti gli arredi, accessori e suppellettili attualmente presenti nella casa coniugale sono e saranno di esclusiva proprietà del signor , avendo la Controparte_1 signora già prelevato tutti i beni personali, propri e della figlia , compresi il Parte_1 Per_2 cane ed il gatto, nonché diviso equamente, con il coniuge, i beni comuni.
DÀ ATTO che le parti danno atto che il saldo presente alla data del 21 luglio 2023 sul conto corrente n. 11725 cointestato ai coniugi presso la banca Intesa Sanpaolo è stato equamente diviso tra i coniugi.
Il predetto rapporto di conto corrente è stato estinto.
DÀ ATTO che il mutuo fondiario acceso sull'immobile già casa coniugale, le cui rate mensili in costanza di matrimonio erano addebitate sul predetto rapporto di conto corrente cointestato, è stato estinto anticipatamente con il pagamento totale delle rate residue da parte del signor , Controparte_1 il quale in attuazione degli accordi separativi è divenuto proprietario esclusivo dell'immobile già casa coniugale con liberazione tombale della signora dagli obblighi di pagamento e Parte_1 dalla relativa garanzia derivanti dal predetto contratto di mutuo.
DÀ ATTO che i coniugi hanno sottoscritto nuovi contratti di conto corrente a loro intestati singolarmente.
DÀ ATTO che a definizione delle reciproche posizioni di credito-debito, la signora Parte_1 ha corrisposto a favore del signor l'importo pari ad € 2.000,00 a titolo di
[...] Controparte_1 rimborso delle spese addebitate sul conto corrente cointestato tra i coniugi, ma imputabili alla sola signora (nello specifico: spese veterinarie sostenute per il cane, IMU relativo Parte_1 all'immobile sito in Borghetto Santo Spirito, manutenzione cinghia di distribuzione autovettura).
DÀ ATTO che tutte le spese relative alle utenze domestiche della casa coniugale, intestate al signor
, sono e saranno corrisposte dal medesimo a partire dal mese di agosto 2023. Controparte_1
DÀ ATTO che ciascuno dei due coniugi manterrà l'autovettura già in uso ed a sé intestata.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non avere più nulla a che pretendere, l'uno dall'altra e viceversa, per nessuna ragione e/o titolo.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.