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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 10483/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n .r.g. 10483/19 promossa da:
( CF: ) nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli il 04.01.1948 ed Parte_2
(CF: nato a [...] il [...] entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall' Avv.to Ludovico Ricciardelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caserta Via Don Bosco, 19
-attori- Contro
(C.F: ) nata a [...] CP_1 C.F._3
Greco il 27.09.1954, residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gianna Ienco ed
1 elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla Via Latina n.
42;
- convenuta-
Conclusioni come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. e la Parte_2
Sig.ra citavano in giudizio la sig.ra , al Parte_1 CP_1
fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione dei danni CP_1
conseguiti all'immobile di proprietà degli attori e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti che si quantificano in
Euro 5.831,00 ovvero al pagamento di quella diversa somma maggiore o minore che - entro i limiti del valore dichiarato - sarà ritenuta equa, dovuta e satisfattiva, in ogni caso con interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio. In particolare, gli attori deducevano di essere proprietari di un'unita abitativa sita al terzo piano del fabbricato sito in Casagiove alla Via San Francesco n. 7 e riportato al
NCEU alla particella 516 sub 14, che tale l'appartamento era dotato di balconi aggettanti e che questi si trovavano in posizione sottostante
2 rispetto a quelli dell'appartamento di proprietà della che CP_1
fungono da copertura a quelli di proprietà attorea;
che a causa della cattiva manutenzione dei balconi sovrastanti si creavano infiltrazioni che procuravano danni sia ai balconi che al corpo interno dell'abitazione, chiedendo pertanto l'accertamento della responsabilità e la condanna della convenuta.
Iscritta a ruolo la causa, si costituiva in giudizio in data 04/07/2023 parte convenuta eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e nel merito contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto.
Espletata la fase istruttoria, tramite consulenza tecnica d'ufficio, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di nullità dell'atto introduttivo, atteso che sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna della convenuta al ristoro dei danni dalla stessa subito, in conseguenza dell'evento sopra descritto.
Venendo al merito della controversia si osserva che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
Va preliminarmente precisato che, la domanda va inquadrata, come correttamente indicato dagli stessi attori in citazione, nell'ambito della
3 responsabilità ex art. 2051 c.c.., tenuto conto che “i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole”(Cass. Sez. 2, Sent. n. 6624 del 30/04/2012), pertanto, rientrando i balconi nella proprietà esclusiva del , CP_2
quest'ultimo ne sarà il custode unico ed esclusivo e quindi unico ed esclusivo responsabile per i danni cagionati ai condomini ed alle parti in comune, dal cattivo stato di manutenzione delle parti esclusive o per difetti di realizzazione delle stesse, con l'obbligo di provvedere, quale custode/proprietario, ad eliminarne le caratteristiche dannose.
A tal proposito, va ricordato che la Suprema Corte si è espressa in tema di responsabilità per cose in custodia affermando il principio che " se il proprietario-possessore omette di adottare le misure necessarie per l'eliminazione delle caratteristiche dannose della cosa e questa produce danni è nell'omissione da lui compiuta che consiste la condotta colpevole, la quale, indipendentemente dall'eventuale concorrente responsabilità del terzo, obbliga a norma dell'art. 2051 c.c. al risarcimento del danno cagionato". (cfr. Corte Cass., Sez. III, 15.3.2004, n. 5236).
Ne consegue che ai sensi dell'art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, per cui dalla lettura della norma si evince che la responsabilità del custode per i danni provenienti dalla res è una responsabilità oggettiva e da ciò consegue che il custode è chiamato a rispondere dei
4 danni riconducibili alla res al di là dell'accertamento dell'elemento soggettivo, quindi anche in assenza non solo di dolo, ma anche di colpa.
La stessa Suprema Corte, ha più volte chiarito, in riferimento alla responsabilità da custodia, che “ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa...giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. e che il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito.” (Cass.,
Sez. VI Civ. ord. del 27 maggio 2022, n. 17252).
Applicando al caso in esame i richiamati principi di diritto - che questo giudicante condivide pienamente – il Tribunale ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere, in quanto dalla perizia depositata da parte attrice nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing.
è stata confermata la presenza delle infiltrazioni lamentate Persona_1
ed è stato appurato anche il nesso eziologico tra le stesse ed i balconi della . CP_1
Ed invero, dall'espletata C.T.U. - sorretta da congrua ed analitica motivazione che questo giudicante integralmente fa propria e deve intendersi pertanto qui integralmente trascritta - è emerso che le cause che hanno determinato le infiltrazioni lamentate dagli attori sono presenti su tutti e tre i soffitti dei balconi (sotto balconi) corrispondenti ai balconi del piano superiore di cui è proprietaria la sig.ra e Pt_2
che l'origine delle infiltrazioni è da attribuire alla mancata
5 impermeabilizzazione dei pavimenti sui tre balconi di proprietà della signora siti al 4 piano. CP_1
Da tali considerazioni discende che, per andare esente da responsabilità, la avrebbe dovuto fornire prova del caso fortuito ossia di un CP_1
elemento imprevedibile e sottratto al suo potere di intervento, eventualmente consistente anche del fatto dei danneggiati, e invece si è limitata ad eccepire l' assenza del nesso eziologico sul presupposto che alcun accesso fosse stato effettuato sul balconi della convenuta, e che in ogni caso dai rilievi fotografici sui balconi della stessa non si potesse desumere il nesso eziologico tra le presunte fessure sul pavimento del balcone della convenuta e le infiltrazioni al sottobalcone degli attori ed inesistere – anche in sede conclusionale- di ricondurre una corresponsabilità degli attori per le infiltrazioni da questi lamentate , per aver installato una canna fumaria ed una verandina in alluminio impedendo cosi l'areazione e favorendo la proliferazione di muffe e condensa termica.
Tuttavia alcuna responsabilità concorrente può essere attribuita agli attori nella causazione del danno ed infatti come chiarito dal Consulente, chiamato a chiarimento dal Tribunale, su richiesta della convenuta, è stato esclusa una corresponsabilità degli attori atteso che “ quella che viene definita “verandina” è una paretina in alluminio e vetro ubicata sul lato minore del balcone;
in secondo luogo, si cita un ostacolo all'areazione non di un locale chiuso, ma di un balcone all'aperto cosa impossibile da realizzarsi, infine non sono stati mai rilevati e/o riferiti problemi di condensa ma solo di infiltrazioni: infatti le infiltrazioni dai balconi superiori si ritrovano uguali e in misura maggiore anche dalla
6 parte opposta a quella dove sono ubicate la paretina e la caldaia, in corrispondenza del locale cucina.”
Ne consegue che i danni ai sotto-balconi, sia a quello in corrispondenza della cucina, sia a quelli prospicienti la via San Francesco, nonché quelli presenti all'interno dell'appartamento degli attori sono procurati dalle infiltrazioni dei balconi superiori di proprietà della convenuta.
In questa situazione, ed in assenza di una prova fornita da parte convenuta circa la ricorrenza nel caso in esame di un eventuale "caso fortuito", ritiene l'odierno giudicante la parte convenuta debba essere condannate (ai sensi dell'art. 2055, comma I, cod. civ.) a risarcire le parti attrici, avendo come parametro di riferimento i costi di ripristino valutati dal C.T.U. in complessivi € 8.474,00 ( di cui € 3.750 necessari per i lavori per eliminare le infiltrazioni;
€ 3.724 per i danni subiti ed € 1.000 per le spese tecniche) che – dato il decorso di un lungo periodo dall'epoca di espletamento delle operazioni peritali – sono soggetti a rivalutazione monetaria (oltre al riconoscimento degli interessi legali da calcolarsi secondo il criterio prevalente in giurisprudenza, ossia sulla somma
“devalutata” fino all'epoca della domanda in base all'indice Istate e poi rivalutata, sempre in base al medesimo indice, anno per anno, fino alla data del deposito della presente sentenza;
infine, dall'odierna data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi andranno calcolati senz'altro sulla sorta capitale rivalutata all'attualità).
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU sono a carico della parte soccombente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta degli attori ed Parte_1
per l'effetto condanna la convenuta Parte_2 CP_1
a corrispondere agli attori ed
[...] Parte_1 Parte_2
la somma di euro € 8.474,00 oltre rivalutazione monetaria
[...]
come precisato in parte motiva;
2. condanna la convenuta a rifondere in favore di CP_1
parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'imponibile), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Ludovico Ricciardelli quale antistatario;
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU di cui al decreto di liquidazione in atti.
S. Maria C.V., 14/07/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n .r.g. 10483/19 promossa da:
( CF: ) nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli il 04.01.1948 ed Parte_2
(CF: nato a [...] il [...] entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall' Avv.to Ludovico Ricciardelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caserta Via Don Bosco, 19
-attori- Contro
(C.F: ) nata a [...] CP_1 C.F._3
Greco il 27.09.1954, residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gianna Ienco ed
1 elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla Via Latina n.
42;
- convenuta-
Conclusioni come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. e la Parte_2
Sig.ra citavano in giudizio la sig.ra , al Parte_1 CP_1
fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione dei danni CP_1
conseguiti all'immobile di proprietà degli attori e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti che si quantificano in
Euro 5.831,00 ovvero al pagamento di quella diversa somma maggiore o minore che - entro i limiti del valore dichiarato - sarà ritenuta equa, dovuta e satisfattiva, in ogni caso con interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio. In particolare, gli attori deducevano di essere proprietari di un'unita abitativa sita al terzo piano del fabbricato sito in Casagiove alla Via San Francesco n. 7 e riportato al
NCEU alla particella 516 sub 14, che tale l'appartamento era dotato di balconi aggettanti e che questi si trovavano in posizione sottostante
2 rispetto a quelli dell'appartamento di proprietà della che CP_1
fungono da copertura a quelli di proprietà attorea;
che a causa della cattiva manutenzione dei balconi sovrastanti si creavano infiltrazioni che procuravano danni sia ai balconi che al corpo interno dell'abitazione, chiedendo pertanto l'accertamento della responsabilità e la condanna della convenuta.
Iscritta a ruolo la causa, si costituiva in giudizio in data 04/07/2023 parte convenuta eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e nel merito contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto.
Espletata la fase istruttoria, tramite consulenza tecnica d'ufficio, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di nullità dell'atto introduttivo, atteso che sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna della convenuta al ristoro dei danni dalla stessa subito, in conseguenza dell'evento sopra descritto.
Venendo al merito della controversia si osserva che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
Va preliminarmente precisato che, la domanda va inquadrata, come correttamente indicato dagli stessi attori in citazione, nell'ambito della
3 responsabilità ex art. 2051 c.c.., tenuto conto che “i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole”(Cass. Sez. 2, Sent. n. 6624 del 30/04/2012), pertanto, rientrando i balconi nella proprietà esclusiva del , CP_2
quest'ultimo ne sarà il custode unico ed esclusivo e quindi unico ed esclusivo responsabile per i danni cagionati ai condomini ed alle parti in comune, dal cattivo stato di manutenzione delle parti esclusive o per difetti di realizzazione delle stesse, con l'obbligo di provvedere, quale custode/proprietario, ad eliminarne le caratteristiche dannose.
A tal proposito, va ricordato che la Suprema Corte si è espressa in tema di responsabilità per cose in custodia affermando il principio che " se il proprietario-possessore omette di adottare le misure necessarie per l'eliminazione delle caratteristiche dannose della cosa e questa produce danni è nell'omissione da lui compiuta che consiste la condotta colpevole, la quale, indipendentemente dall'eventuale concorrente responsabilità del terzo, obbliga a norma dell'art. 2051 c.c. al risarcimento del danno cagionato". (cfr. Corte Cass., Sez. III, 15.3.2004, n. 5236).
Ne consegue che ai sensi dell'art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, per cui dalla lettura della norma si evince che la responsabilità del custode per i danni provenienti dalla res è una responsabilità oggettiva e da ciò consegue che il custode è chiamato a rispondere dei
4 danni riconducibili alla res al di là dell'accertamento dell'elemento soggettivo, quindi anche in assenza non solo di dolo, ma anche di colpa.
La stessa Suprema Corte, ha più volte chiarito, in riferimento alla responsabilità da custodia, che “ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa...giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. e che il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito.” (Cass.,
Sez. VI Civ. ord. del 27 maggio 2022, n. 17252).
Applicando al caso in esame i richiamati principi di diritto - che questo giudicante condivide pienamente – il Tribunale ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere, in quanto dalla perizia depositata da parte attrice nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing.
è stata confermata la presenza delle infiltrazioni lamentate Persona_1
ed è stato appurato anche il nesso eziologico tra le stesse ed i balconi della . CP_1
Ed invero, dall'espletata C.T.U. - sorretta da congrua ed analitica motivazione che questo giudicante integralmente fa propria e deve intendersi pertanto qui integralmente trascritta - è emerso che le cause che hanno determinato le infiltrazioni lamentate dagli attori sono presenti su tutti e tre i soffitti dei balconi (sotto balconi) corrispondenti ai balconi del piano superiore di cui è proprietaria la sig.ra e Pt_2
che l'origine delle infiltrazioni è da attribuire alla mancata
5 impermeabilizzazione dei pavimenti sui tre balconi di proprietà della signora siti al 4 piano. CP_1
Da tali considerazioni discende che, per andare esente da responsabilità, la avrebbe dovuto fornire prova del caso fortuito ossia di un CP_1
elemento imprevedibile e sottratto al suo potere di intervento, eventualmente consistente anche del fatto dei danneggiati, e invece si è limitata ad eccepire l' assenza del nesso eziologico sul presupposto che alcun accesso fosse stato effettuato sul balconi della convenuta, e che in ogni caso dai rilievi fotografici sui balconi della stessa non si potesse desumere il nesso eziologico tra le presunte fessure sul pavimento del balcone della convenuta e le infiltrazioni al sottobalcone degli attori ed inesistere – anche in sede conclusionale- di ricondurre una corresponsabilità degli attori per le infiltrazioni da questi lamentate , per aver installato una canna fumaria ed una verandina in alluminio impedendo cosi l'areazione e favorendo la proliferazione di muffe e condensa termica.
Tuttavia alcuna responsabilità concorrente può essere attribuita agli attori nella causazione del danno ed infatti come chiarito dal Consulente, chiamato a chiarimento dal Tribunale, su richiesta della convenuta, è stato esclusa una corresponsabilità degli attori atteso che “ quella che viene definita “verandina” è una paretina in alluminio e vetro ubicata sul lato minore del balcone;
in secondo luogo, si cita un ostacolo all'areazione non di un locale chiuso, ma di un balcone all'aperto cosa impossibile da realizzarsi, infine non sono stati mai rilevati e/o riferiti problemi di condensa ma solo di infiltrazioni: infatti le infiltrazioni dai balconi superiori si ritrovano uguali e in misura maggiore anche dalla
6 parte opposta a quella dove sono ubicate la paretina e la caldaia, in corrispondenza del locale cucina.”
Ne consegue che i danni ai sotto-balconi, sia a quello in corrispondenza della cucina, sia a quelli prospicienti la via San Francesco, nonché quelli presenti all'interno dell'appartamento degli attori sono procurati dalle infiltrazioni dei balconi superiori di proprietà della convenuta.
In questa situazione, ed in assenza di una prova fornita da parte convenuta circa la ricorrenza nel caso in esame di un eventuale "caso fortuito", ritiene l'odierno giudicante la parte convenuta debba essere condannate (ai sensi dell'art. 2055, comma I, cod. civ.) a risarcire le parti attrici, avendo come parametro di riferimento i costi di ripristino valutati dal C.T.U. in complessivi € 8.474,00 ( di cui € 3.750 necessari per i lavori per eliminare le infiltrazioni;
€ 3.724 per i danni subiti ed € 1.000 per le spese tecniche) che – dato il decorso di un lungo periodo dall'epoca di espletamento delle operazioni peritali – sono soggetti a rivalutazione monetaria (oltre al riconoscimento degli interessi legali da calcolarsi secondo il criterio prevalente in giurisprudenza, ossia sulla somma
“devalutata” fino all'epoca della domanda in base all'indice Istate e poi rivalutata, sempre in base al medesimo indice, anno per anno, fino alla data del deposito della presente sentenza;
infine, dall'odierna data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi andranno calcolati senz'altro sulla sorta capitale rivalutata all'attualità).
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU sono a carico della parte soccombente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta degli attori ed Parte_1
per l'effetto condanna la convenuta Parte_2 CP_1
a corrispondere agli attori ed
[...] Parte_1 Parte_2
la somma di euro € 8.474,00 oltre rivalutazione monetaria
[...]
come precisato in parte motiva;
2. condanna la convenuta a rifondere in favore di CP_1
parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'imponibile), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Ludovico Ricciardelli quale antistatario;
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU di cui al decreto di liquidazione in atti.
S. Maria C.V., 14/07/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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