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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 877/2022 avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Salerno in data 24/9/2022 nell'ambito del procedimento R.G.
n. 1497/2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. David Straulino, elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Viviana Bruschini e dell'avv. Liliana Cornetta in Serre (SA) Piazza XXIV
Maggio n.
5 - Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scarano e dall'avv. Livia Iannicelli , CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio Iannicelli in Nocera Inferiore (SA) via Luigi Angrisani n.
50 – Appellato
Ragioni in fatto e diritto 1. Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 21/2/2022 – premesso di avere CP_1
stipulato con la società il contratto di finanziamento n. 20151873791412 e Parte_1
di avere invano richiesto alla predetta società, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., la consegna di tutta la documentazione relativa al predetto rapporto bancario – ha chiesto che l'adito Tribunale di Salerno
condannasse la società a consegnare i seguenti documenti : “ 1. piano di Parte_1
ammortamento/ estratto conto del rapporto;
2. conto estintivo del finanziamento;
3 quietanze
liberatorie/lettere liberatorie”, con vittoria delle spese processuali in favore dei difensori antistatari.
1.1. La società costituitasi in giudizio, ha concluso per la declaratoria di Parte_1
cessazione della materia del contendere;
in particolare ha rappresentato di avere trasmesso al ricorrente in data 24/5/2022, ossia in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il piano di ammortamento, l'estratto conto e la quietanza di pagamento/ lettera liberatoria,
con la precisazione che, avendo il cliente già estinto il finanziamento, non era “ riproducibile il conto
estintivo” del rapporto bancario.
Nel contempo la società ha sostenuto che non ricorrevano le condizioni per Parte_1
la sua condanna al pagamento delle spese di lite in quanto aveva abuso dello strumento CP_1
processuale; il ricorrente, infatti, non aveva preso in considerazione la proposta di transazione articolata dalla società resistente che aveva offerto a titolo di rimborso delle spese processuali il pagamento della somma di euro 510,00, rendendo così necessaria la costituzione in giudizio della società e per di più, a fronte di altre azioni esperibili per conseguire la Parte_1
consegna dei documenti in questione – quali ad esempio l'azione dinanzi all'arbitro bancario e finanziario o la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo – aveva optato per l'istaurazione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. allo scopo di conseguire una liquidazione più elevata delle spese processuali.
Il resistente, pertanto, con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali ha chiesto che l'adito Tribunale condannasse il ricorrente al pagamento delle spese di lite. 1.2. Il Tribunale di Salerno con ordinanza emessa il 24/9/2022 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha condannato la società al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.768,00 per Parte_1
compensi professionale ( riferibili alla fase studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale), in favore dei difensori antistatari di . CP_1
1.3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 12/10/2021 ; ha criticato le ragioni della decisione impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.4. , costituitisi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto la declaratoria di inammissibilità CP_1
dell'impugnazione ovvero il rigetto della stessa con vittoria delle spese processuali da attribuirsi ai difensori antistatari.
1.5. La Corte con ordinanza depositata il 27/6/2024, resa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
3. La società ha censurato la sentenza di primo grado, sostenendo che il Parte_1
Giudice di prime cure “di fatto” non ha esaminato l'eccezione della resistente incentrata sull'abuso dello strumento processuale da parte del ricorrente, essendosi limitato ad affermare che Parte_2
ha “ correttamente azionato uno degli strumenti predisposti dal legislatore”. Il Tribunale – precisa l'appellante – non ha considerato che la difesa della era basata sul fatto che Parte_1
il ricorrente non aveva agito in buona fede in quanto: a) non aveva riscontrato la proposta transattiva formulata dalla controparte unitamente alla consegna dei documenti richiesti appena undici giorni dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
l'adesione alla proposta transattiva che involgeva il rimborso delle spese processuali avrebbe evitato la costituzione in giudizio della società
e la decisone del Tribunale;
b) il ricorrente avrebbe potuto promuovere Parte_1 l'azione dinanzi all'arbitro finanziario e bancario oppure presentare un ricorso per decreto ingiuntivo,
invece, ha scelto di instaurare il giudizio ex art. 702 bis c.p.c nell'intento di ottenere una liquidazione maggiore delle spese processuali. L'appellante ha chiesto che l'adita Corte di Appello in accoglimento di tale motivo di gravame, in riforma della sentenza impugnata, condannasse il ricorrente al pagamento delle spese processuali ovvero disponesse la compensazione delle spese processuali.
Le censure sono prive di pregio.
Va premesso che l'appellante non ha criticato la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma esclusivamente la statuizione di condanna alle spese processuali sul presupposto che l'abuso dello strumento processuale da parte di avrebbe dovuto indurre il Giudice di CP_1
prime cure a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali oppure a dichiarare la compensazione delle spese processuali.
Ciò posto, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto;
essa può essere dichiarata quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al Giudice conclusioni conformi oppure quando, pur non concordando le parti sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando soltanto al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr.
Cass. n. 2887/2020; Cass. n. 12887/2009; Cass. n. 2567/2007; Cass. n. 22650/2008; Cass. n.
11581/2005; Cass. n. 271/2006). In definitiva la declaratoria di cessazione della materia del contendere postula la rimozione di ogni ragione di contrasto delle parti, con la precisazione che non è di ostacolo alla relativa declaratoria la perdurante esistenza di una situazione di conflitto in ordine alle spese, dovendo il Giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale ( cfr. Cass. n. 30351/2023; Cass. n.
271/2006; Cass. n. 14775/2004).
Orbene nel caso di specie il Tribunale correttamente ha posto le spese processuali a carico della società in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Parte_1
Invero va evidenziato da un lato che risulta provato e non contestato che , prima di agire CP_1
in giudizio, ha richiesto alla ex art. 119 T.U.B., la documentazione relativa Parte_1
al contratto di finanziamento stipulato dalle parti in causa e dall'altro che la società Parte_1
soltanto a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, ha consegnato i
[...]
documenti richiesti dal ricorrente, confermando con tale condotta l'esistenza del diritto azionato da e, dunque, la fondatezza della domanda proposta. CP_1
Va, poi, rimarcato che correttamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di abuso del processo sulla cui fondatezza poggiano le censure in esame.
In primis la Corte osserva che il Giudice a quo non è incorso nel vizio di omessa pronuncia in quanto ha esaminato tale eccezione, dando conto delle ragioni del rigetto incentrate sull' argomentazione che
“costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto
vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile, ipotesi che certamente non ricorre nel caso
che ci occupa, avendo il ricorrente correttamente azionato uno degli strumenti processuali all'uopo
predisposti dal legislatore” ( cfr. sentenza impugnata pag. 5).
Chiarito tale profilo, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'abuso del processo ricorre quando la parte, violando i canoni generali di correttezza e buona fede e i principi di lealtà processuale e del giusto processo, utilizza gli strumenti processuali per perseguire finalità
deviate o eccedenti rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti ( cfr. ex multis Cass.
n. 30539/2018; Cass. n. 8982/2021). Orbene nel caso di specie, ad avviso della Corte, non ricorre la situazione innanzi delineata, dovendosi rimarcare che le circostanze valorizzate nell'interposto gravame non valgono a configurare il lamentato abuso del processo,
Il ricorrente, infatti, a fronte della proposta di transazione formulata dalla controparte dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non era obbligato ad instaurare una trattativa sul punto con la società oppure ad aderire alla proposta, soprattutto ove si consideri che il Parte_1
rimborso delle spese processuali offerto pari ed euro 510,00, era di gran lunga inferiore all'importo minimo spettante per la fase studio e la fase introduttiva già espletate fino a quel momento ( cfr. sul punto motivazione della sentenza impugnata pag. 6 in cui si legge che il Tribunale “secondo i criteri
minimi” della tariffa professionale ha liquidato per la fase studio euro 810,00 e per la fase introduttiva euro 574,00).
Quanto, poi, al rilievo che avrebbe introdotto il giudizio nelle forme del rito sommario CP_1
ex art. 702 bis c.p.c. – anziché agire dinanzi all'arbitro bancario e finanziario oppure presentare un ricorso del decreto ingiuntivo – al solo scopo di conseguire una liquidazione delle spese processuali maggiore va evidenziato che la scelta dello strumento processuale tra quelli previsti dall'ordinamento giuridico è rimessa al soggetto che agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto, salvo che si sia in presenza di un'azione finalizzata alla duplicazione del titolo giudiziale oppure al frazionamento della domanda giudiziale, evenienze queste che possono integrare gli estremi dell'abuso del processo ma che non sono configurabili nella vicenda in esame ( cfr. Cass. n 13612/2025.; Cass. Sezioni Unite n.
7299/2025).
4. L'appellante ha ulteriormente criticato la sentenza impugnata, deducendo che il Tribunale
erroneamente nella liquidazione delle spese processuali ha tenuto conto anche della fase decisionale;
ciò in quanto il Giudice di primo grado: a) non ha valutato che il processo è giunto alla fase decisionale soltanto perché non ha riscontrato la proposta transattiva formulata dalla CP_1
società con la conseguenza che il processo è proseguito esclusivamente su Parte_1
impulso del ricorrente;
b) la cessazione della materia del contendere si è verificata immediatamente dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio sicchè il Tribunale avrebbe dovuto considerare soltanto la fase studio e la fase introduttiva.
Le censure sono destituite di fondamento.
Va premesso che – come emerge dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado e come,
peraltro, risulta dalla stessa formulazione delle critiche in esame – la fase decisionale è stata espletata;
pertanto correttamente il Giudice a quo ha provveduto alla liquidazione del compenso professionale anche rispetto a tale fase processuale.
Orbene in ordine alla censura sub a) va replicato che non era obbligato a valutare la CP_1
proposta transattiva articolata dalla società oppure ad aderire a tale proposta Parte_1
giacchè - come già segnalato al precedente punto 4 della presente sentenza a cui si rinvia - il rimborso delle spese processuali offerto era di gran lunga inferiore all'importo minimo spettante per la fase studio e la fase introduttiva già espletate fino a quel momento
Riguardo, poi, alla critica sub b) il Collegio osserva come il fatto che la società Parte_1
abbia consegnato la documentazione immediatamente dopo la notifica del ricorso introduttivo
[...]
non ha alcuna incidenza sulla liquidazione del compenso professionale relativo alla fase della decisione in quanto va ribadito che tale fase è stata espletata e per tale ragione correttamente è stata presa in considerazione dal Tribunale ai fini della liquidazione delle spese processuali.
6. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sicchè la società
va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del difensore Parte_1
antistatario di;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo secondo la tariffa CP_1
professionale vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
In ordine al valore della controversia merita di essere precisato che ove il giudizio di secondo grado
– come nel caso di specie - abbia ad oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo Giudice, costituendo tale somma il disputatum
posto all'esame del Giudice di appello ( cfr. Cass. n. 27871/2017).
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 Parte_1 CP_1
ter c.p.c. dal Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento R.G. n. 1497/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1 Parte_1
giudizio in favore dei difensori antistatari di , spese che liquida in euro 1.700,00 per CP_1
compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 25/6/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 877/2022 avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Salerno in data 24/9/2022 nell'ambito del procedimento R.G.
n. 1497/2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. David Straulino, elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Viviana Bruschini e dell'avv. Liliana Cornetta in Serre (SA) Piazza XXIV
Maggio n.
5 - Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scarano e dall'avv. Livia Iannicelli , CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio Iannicelli in Nocera Inferiore (SA) via Luigi Angrisani n.
50 – Appellato
Ragioni in fatto e diritto 1. Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 21/2/2022 – premesso di avere CP_1
stipulato con la società il contratto di finanziamento n. 20151873791412 e Parte_1
di avere invano richiesto alla predetta società, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., la consegna di tutta la documentazione relativa al predetto rapporto bancario – ha chiesto che l'adito Tribunale di Salerno
condannasse la società a consegnare i seguenti documenti : “ 1. piano di Parte_1
ammortamento/ estratto conto del rapporto;
2. conto estintivo del finanziamento;
3 quietanze
liberatorie/lettere liberatorie”, con vittoria delle spese processuali in favore dei difensori antistatari.
1.1. La società costituitasi in giudizio, ha concluso per la declaratoria di Parte_1
cessazione della materia del contendere;
in particolare ha rappresentato di avere trasmesso al ricorrente in data 24/5/2022, ossia in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il piano di ammortamento, l'estratto conto e la quietanza di pagamento/ lettera liberatoria,
con la precisazione che, avendo il cliente già estinto il finanziamento, non era “ riproducibile il conto
estintivo” del rapporto bancario.
Nel contempo la società ha sostenuto che non ricorrevano le condizioni per Parte_1
la sua condanna al pagamento delle spese di lite in quanto aveva abuso dello strumento CP_1
processuale; il ricorrente, infatti, non aveva preso in considerazione la proposta di transazione articolata dalla società resistente che aveva offerto a titolo di rimborso delle spese processuali il pagamento della somma di euro 510,00, rendendo così necessaria la costituzione in giudizio della società e per di più, a fronte di altre azioni esperibili per conseguire la Parte_1
consegna dei documenti in questione – quali ad esempio l'azione dinanzi all'arbitro bancario e finanziario o la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo – aveva optato per l'istaurazione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. allo scopo di conseguire una liquidazione più elevata delle spese processuali.
Il resistente, pertanto, con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali ha chiesto che l'adito Tribunale condannasse il ricorrente al pagamento delle spese di lite. 1.2. Il Tribunale di Salerno con ordinanza emessa il 24/9/2022 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha condannato la società al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.768,00 per Parte_1
compensi professionale ( riferibili alla fase studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale), in favore dei difensori antistatari di . CP_1
1.3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 12/10/2021 ; ha criticato le ragioni della decisione impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.4. , costituitisi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto la declaratoria di inammissibilità CP_1
dell'impugnazione ovvero il rigetto della stessa con vittoria delle spese processuali da attribuirsi ai difensori antistatari.
1.5. La Corte con ordinanza depositata il 27/6/2024, resa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
3. La società ha censurato la sentenza di primo grado, sostenendo che il Parte_1
Giudice di prime cure “di fatto” non ha esaminato l'eccezione della resistente incentrata sull'abuso dello strumento processuale da parte del ricorrente, essendosi limitato ad affermare che Parte_2
ha “ correttamente azionato uno degli strumenti predisposti dal legislatore”. Il Tribunale – precisa l'appellante – non ha considerato che la difesa della era basata sul fatto che Parte_1
il ricorrente non aveva agito in buona fede in quanto: a) non aveva riscontrato la proposta transattiva formulata dalla controparte unitamente alla consegna dei documenti richiesti appena undici giorni dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
l'adesione alla proposta transattiva che involgeva il rimborso delle spese processuali avrebbe evitato la costituzione in giudizio della società
e la decisone del Tribunale;
b) il ricorrente avrebbe potuto promuovere Parte_1 l'azione dinanzi all'arbitro finanziario e bancario oppure presentare un ricorso per decreto ingiuntivo,
invece, ha scelto di instaurare il giudizio ex art. 702 bis c.p.c nell'intento di ottenere una liquidazione maggiore delle spese processuali. L'appellante ha chiesto che l'adita Corte di Appello in accoglimento di tale motivo di gravame, in riforma della sentenza impugnata, condannasse il ricorrente al pagamento delle spese processuali ovvero disponesse la compensazione delle spese processuali.
Le censure sono prive di pregio.
Va premesso che l'appellante non ha criticato la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma esclusivamente la statuizione di condanna alle spese processuali sul presupposto che l'abuso dello strumento processuale da parte di avrebbe dovuto indurre il Giudice di CP_1
prime cure a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali oppure a dichiarare la compensazione delle spese processuali.
Ciò posto, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto;
essa può essere dichiarata quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al Giudice conclusioni conformi oppure quando, pur non concordando le parti sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando soltanto al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr.
Cass. n. 2887/2020; Cass. n. 12887/2009; Cass. n. 2567/2007; Cass. n. 22650/2008; Cass. n.
11581/2005; Cass. n. 271/2006). In definitiva la declaratoria di cessazione della materia del contendere postula la rimozione di ogni ragione di contrasto delle parti, con la precisazione che non è di ostacolo alla relativa declaratoria la perdurante esistenza di una situazione di conflitto in ordine alle spese, dovendo il Giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale ( cfr. Cass. n. 30351/2023; Cass. n.
271/2006; Cass. n. 14775/2004).
Orbene nel caso di specie il Tribunale correttamente ha posto le spese processuali a carico della società in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Parte_1
Invero va evidenziato da un lato che risulta provato e non contestato che , prima di agire CP_1
in giudizio, ha richiesto alla ex art. 119 T.U.B., la documentazione relativa Parte_1
al contratto di finanziamento stipulato dalle parti in causa e dall'altro che la società Parte_1
soltanto a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, ha consegnato i
[...]
documenti richiesti dal ricorrente, confermando con tale condotta l'esistenza del diritto azionato da e, dunque, la fondatezza della domanda proposta. CP_1
Va, poi, rimarcato che correttamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di abuso del processo sulla cui fondatezza poggiano le censure in esame.
In primis la Corte osserva che il Giudice a quo non è incorso nel vizio di omessa pronuncia in quanto ha esaminato tale eccezione, dando conto delle ragioni del rigetto incentrate sull' argomentazione che
“costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto
vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile, ipotesi che certamente non ricorre nel caso
che ci occupa, avendo il ricorrente correttamente azionato uno degli strumenti processuali all'uopo
predisposti dal legislatore” ( cfr. sentenza impugnata pag. 5).
Chiarito tale profilo, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'abuso del processo ricorre quando la parte, violando i canoni generali di correttezza e buona fede e i principi di lealtà processuale e del giusto processo, utilizza gli strumenti processuali per perseguire finalità
deviate o eccedenti rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti ( cfr. ex multis Cass.
n. 30539/2018; Cass. n. 8982/2021). Orbene nel caso di specie, ad avviso della Corte, non ricorre la situazione innanzi delineata, dovendosi rimarcare che le circostanze valorizzate nell'interposto gravame non valgono a configurare il lamentato abuso del processo,
Il ricorrente, infatti, a fronte della proposta di transazione formulata dalla controparte dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non era obbligato ad instaurare una trattativa sul punto con la società oppure ad aderire alla proposta, soprattutto ove si consideri che il Parte_1
rimborso delle spese processuali offerto pari ed euro 510,00, era di gran lunga inferiore all'importo minimo spettante per la fase studio e la fase introduttiva già espletate fino a quel momento ( cfr. sul punto motivazione della sentenza impugnata pag. 6 in cui si legge che il Tribunale “secondo i criteri
minimi” della tariffa professionale ha liquidato per la fase studio euro 810,00 e per la fase introduttiva euro 574,00).
Quanto, poi, al rilievo che avrebbe introdotto il giudizio nelle forme del rito sommario CP_1
ex art. 702 bis c.p.c. – anziché agire dinanzi all'arbitro bancario e finanziario oppure presentare un ricorso del decreto ingiuntivo – al solo scopo di conseguire una liquidazione delle spese processuali maggiore va evidenziato che la scelta dello strumento processuale tra quelli previsti dall'ordinamento giuridico è rimessa al soggetto che agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto, salvo che si sia in presenza di un'azione finalizzata alla duplicazione del titolo giudiziale oppure al frazionamento della domanda giudiziale, evenienze queste che possono integrare gli estremi dell'abuso del processo ma che non sono configurabili nella vicenda in esame ( cfr. Cass. n 13612/2025.; Cass. Sezioni Unite n.
7299/2025).
4. L'appellante ha ulteriormente criticato la sentenza impugnata, deducendo che il Tribunale
erroneamente nella liquidazione delle spese processuali ha tenuto conto anche della fase decisionale;
ciò in quanto il Giudice di primo grado: a) non ha valutato che il processo è giunto alla fase decisionale soltanto perché non ha riscontrato la proposta transattiva formulata dalla CP_1
società con la conseguenza che il processo è proseguito esclusivamente su Parte_1
impulso del ricorrente;
b) la cessazione della materia del contendere si è verificata immediatamente dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio sicchè il Tribunale avrebbe dovuto considerare soltanto la fase studio e la fase introduttiva.
Le censure sono destituite di fondamento.
Va premesso che – come emerge dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado e come,
peraltro, risulta dalla stessa formulazione delle critiche in esame – la fase decisionale è stata espletata;
pertanto correttamente il Giudice a quo ha provveduto alla liquidazione del compenso professionale anche rispetto a tale fase processuale.
Orbene in ordine alla censura sub a) va replicato che non era obbligato a valutare la CP_1
proposta transattiva articolata dalla società oppure ad aderire a tale proposta Parte_1
giacchè - come già segnalato al precedente punto 4 della presente sentenza a cui si rinvia - il rimborso delle spese processuali offerto era di gran lunga inferiore all'importo minimo spettante per la fase studio e la fase introduttiva già espletate fino a quel momento
Riguardo, poi, alla critica sub b) il Collegio osserva come il fatto che la società Parte_1
abbia consegnato la documentazione immediatamente dopo la notifica del ricorso introduttivo
[...]
non ha alcuna incidenza sulla liquidazione del compenso professionale relativo alla fase della decisione in quanto va ribadito che tale fase è stata espletata e per tale ragione correttamente è stata presa in considerazione dal Tribunale ai fini della liquidazione delle spese processuali.
6. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sicchè la società
va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del difensore Parte_1
antistatario di;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo secondo la tariffa CP_1
professionale vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
In ordine al valore della controversia merita di essere precisato che ove il giudizio di secondo grado
– come nel caso di specie - abbia ad oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo Giudice, costituendo tale somma il disputatum
posto all'esame del Giudice di appello ( cfr. Cass. n. 27871/2017).
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 Parte_1 CP_1
ter c.p.c. dal Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento R.G. n. 1497/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1 Parte_1
giudizio in favore dei difensori antistatari di , spese che liquida in euro 1.700,00 per CP_1
compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 25/6/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli