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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 555/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 555/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEANO Parte_1 C.F._1
ETTORE e dell'avv. DALL'AVA GIANLUIGI ( VIA DEL ZOTTO, 1 31013 C.F._2
CODOGNE', elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 11 10093 COLLEGNO presso il difensore avv. MEANO ETTORE appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TABBIA Controparte_1 C.F._3
CARLO, elettivamente domiciliato in C.SO RE UMBERTO, 26 10128 TORINO presso il difensore avv. TABBIA CARLO appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 9.10.2025
OGGETTO: risarcimento danni da deprivazione rapporto genitoriale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- Nel merito e in via principale: In totale riforma della sentenza n. 2138/2024 emessa dal Tribunale di
Torino, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Valeria Di Donato nell'ambito del giudizio N.R.G.
pagina 1 di 16 17141/2019 depositata in Cancelleria/Pubblicata in data 09/04/2024 e notificata il 10/04/2024, ”Voglia la Corte di Appello di Torino così provvedere relativamente ai capi/motivi richiamati anche in atti:
1) Accogliere la presente impugnazione e annullare la condanna al pagamento per tutti i danni biologici/morali - evidenziati dal Giudice di prime cure per i motivi meglio spiegati in narrativa e in punto:
2) Erronea falsa applicazione degli art. 147, 148, 2059 cc e degli art. 2 e 30 Cost., dichiararsi nulla la sentenza n. 2138/2024, emessa dal Tribunale di Torino, per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficiente motivazione;
annullare la condanna al pagamento del danno morale e biologico per mancanza del nesso di causalità e per inesistenza del danno;
3) Erronea e contraddittoria/omessa valutazione delle prove testimoniali , sulla violazione di legge e artt.115 e 116 c.p.c e 2697 cc.;
4) In estremo subordine, nella denegata ipotesi, ma non creduta, di mancato accoglimento e tenuto conto della inapplicabilità dell'art. 2055 c.c. per i motivi esplicitati in narrativa, anche in ragione di scrupolo defensionale, rideterminare in diminuzione la percentuale in punto quantificazione del danno;
5) In ogni caso condannare controparte signor al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze professionali relative ai due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. di legge. Con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari che hanno anticipato le spese (contributo unico ecc) e non riscosso gli onorari.
- In via istruttoria: Si intendono depositati i seguenti documenti:
A.1 ) Dichiarazione del commercialista in favore di Parte_1
A.2 ) Situazione immobiliare . Controparte_1
1. Fascicolo di primo grado R.G. 17141/2029 Tribunale di Torino
2. Copia conforme della sentenza di primo grado n. 2138/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Se- zione IV Civile, Giudice Dott.ssa Valeria Di Donato nell'ambito del giudizio N.R.G. 17141/2019 depositata in cancelleria/Pubblicata in data 09/04/2024, notificata il 10/04/2024.
6) Si insta per la rinnovazione della CTU, secondo il combinato disposto degli articoli 196 e 356 c.p.c, se e in quanto riconosciuta la necessità anche dalla Corte di Appello”.
Per l'appellato ....:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis, respingere l'avversaria impugnazione siccome assolutamente infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui al presente atto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 2138/24 resa dal Tribunale di Torino in data 09/04/24, con ogni altro consequenziale provvedimento di legge.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
pagina 2 di 16 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio il proprio Controparte_1
padre, , chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Parte_1
in conseguenza del mancato rispetto dei doveri genitoriali.
A sostegno di tali conclusioni, l'attore deduceva che, sin dalla sua nascita, il padre, pur essendo perfettamente a conoscenza della paternità, si era, dapprima, rifiutato di riconoscerlo, e poi, si era disinteressato totalmente di lui, abbandonandolo sino all'età di otto anni. Successivamente aveva intrattenuto solo rapporti di frequentazione sporadici ed occasionali con il medesimo nel corso dei quali il padre aveva mantenuto la ferma opposizione a qualunque possibilità di instaurare anche un minimo rapporto genitoriale, persistendo, altresì, nel netto rifiuto al suo riconoscimento. Aggiungeva di aver persino dovuto promuovere un'azione di accertamento giudiziale della paternità nei confronti del convenuto, conclusasi con sentenza passata in giudicato di accertamento positivo.
Esponeva dunque che, a causa del comportamento del padre, l'attore aveva trascorso un'infanzia disagiata, dovendo contare solo sulle forze economiche della madre, peraltro affetta da gravi disturbi psichici che l'avevano condotta ad affrontare diversi ricoveri, costringendo altresì l'attore a subire continui cambiamenti delle persone di riferimento e dei contesti abitativi.
Sosteneva che tale situazione avesse comportato gravi ripercussioni individuate non solo nel peggioramento della sua qualità di vita, ma anche nella grave compromissione del suo sviluppo psico- fisico, con alterazione del carattere ed insorgenza di disturbi della personalità e della vita di relazione.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava le deduzioni attoree Parte_1
esponendo: di non essere stato informato di essere il padre di e di aver appreso della paternità CP_1 solo allorquando il figlio aveva l'età di quattro anni;
di aver curato nel tempo il mantenimento del figlio nei vari collegi e presso le scuole superiori, nonché corrisposto periodicamente allo stesso cospicue somme di danaro anche per gli interventi sanitari subiti;
che dal 1998 i rapporti tra le parti erano buoni, con frequentazioni periodiche e che i problemi erano, invece, sorti dal momento del decesso della coniuge del convenuto, in quanto aveva iniziato a chiedere al padre sempre più CP_1
danaro.
Precisava altresì che nel 2016 l'attore aveva proposto dinanzi al Tribunale di Torino un ricorso per sequestro conservativo in ragione della presunta paternità, poi dichiarato inammissibile. Sulla scorta di tali circostanze chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita tramite assunzione di prove testimoniali ed esperimento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore e, con sentenza n. 2138/2024 in data 9.4.24, il Tribunale di Torino accoglieva pagina 3 di 16 la domanda attorea e condannava al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 137.931,00, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 14.103,00, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
[...]
Il giudice, rilevato come il diritto del figlio di essere mantenuto e curato dai propri genitori costituisca un diritto fondamentale della persona, conseguendone che, il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del proprio figlio comporti la violazione dei doveri giuridici connessi alla genitorialità e faccia sorgere una responsabilità in capo al genitore per illecito aquiliano, evidenziava come la consapevolezza del concepimento da parte del genitore non vada ricercata necessariamente e solo nella prova ematologica, ma possa desumersi anche da una serie di indizi univoci, tra cui l'incontestata consumazione di rapporti sessuali non protetti con l'altro genitore all'epoca del concepimento.
Il Tribunale rilevava quindi in specie come dalle allegazioni delle parti e dal quadro probatorio emerso nel giudizio fosse emerso che il convenuto aveva avuto consapevolezza della propria paternità sull'attore sin dalla sua nascita e, benché sapesse che il bambino era affidato ad una madre gravemente ammalata, come emerso in sede peritale, e in condizioni economiche e di cura difficili, si era completamente disinteressato a lui;
richiamava in proposito le deposizioni della madre dell'attore,
, e della zia, , le quali avevano confermato che si era recato Testimone_1 Tes_2 Parte_1 presso l'Ospedale Sant'Anna il giorno della nascita del figlio e, dopo aver litigato con la madre del bambino, se ne era andato disinteressandosi del neonato, salvo provvedere al pagamento della retta del collegio quando aveva 15 o 16 anni. Per_1
Era del resto emerso dall'istruttoria orale che il convenuto non aveva mai avuto alcun rapporto con l'attore fino ad almeno l'età di 4/5 anni;
in seguito, aveva avuto solo rapporti saltuari e scarsi, disinteressandosi delle diverse problematiche del figlio;
richiamava infatti in merito le deposizioni testimoniali della madre, della zia dell'attore e della sig.ra , moglie del medesimo, le quali Per_2
avevano dichiarato che era stato sempre a cercare il padre, che solo talvolta si rendeva Per_1
disponibile ad incontrarlo.
Risultava inoltre che il convenuto non aveva neppure contribuito economicamente al mantenimento del figlio, ad eccezione di un limitato apporto contributivo per il pagamento delle rette del collegio per brevi periodi;
solo in forza di sentenza del Tribunale di Torino del 20.8.2018 vi era stato il riconoscimento formale della paternità dell'attore, che all'epoca aveva 44 anni, a seguito del disconoscimento di paternità da parte di (ex coniuge della madre dell'attore, Persona_3 Tes_1
pagina 4 di 16 ) dopo che già nel 2001 erano stati fatti esami di immunogenetica da cui era emersa un'alta Tes_1
probabilità di paternità.
La scelta del padre di non essere presente nella vita del figlio e di non contribuirne alla cura, protezione ed educazione aveva privato quindi l'attore della possibilità di stabilire con lui una relazione.
Era peraltro emerso dalla CTU esperita nel giudizio come i reiterati mutamenti delle persone e dei luoghi di riferimento vissuti da avessero determinato in lui un “trauma Controparte_1 complesso” con conseguenti persistenti disordini psichici e somatici che avevano modificato la personalità e creato disturbi vari ( disturbi da panico, disturbi di personalità ), rendendo necessari l'uso di farmaci, alcuni ricoveri ospedalieri ed il ricorso a trattamenti psicoterapeutici.
Il Tribunale riteneva dunque che il convenuto, non avendo rispettato i doveri di cura, mantenimento, educazione, istruzione imposti dall'art. 30 Cost e dall'art. 147 cc., fosse responsabile integralmente rispetto ai danni lamentati dal figlio, attesa l'inapplicabilità in tema di inadempimento dei doveri genitoriali dell'art. 1227 c.c., dovendo il genitore rispondere comunque dell'inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione.
Ravvisava invece la carenza di legittimazione attiva del figlio rispetto alla domanda di condanna al pagamento del mantenimento pregresso, posto che la perdita patrimoniale è stata subita dalla madre o comunque da chi ha effettuato gli esborsi.
Rilevato, dunque, che il danno endofamiliare da privazione della figura genitoriale costituisce essenzialmente un danno morale ed esistenziale, da liquidarsi con criterio equitativo ex art. 1226 c.c., avuto riguardo alle conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) ed agli effetti lesivi sul piano dinamico-relazionale, riteneva che la liquidazione potesse congruamente effettuarsi, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, in applicazione delle tabelle milanesi relative al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
Riteneva peraltro, alla luce delle risultanze dell'indagine peritale svolta, che la condotta del padre, come descritta nella consulenza stessa ed accertata all'esito dell'istruttoria, avesse causalmente determinato quanto meno in via concorrente, anche le problematiche di natura psico fisica riportate dall'attore, a nulla rilevando l'apporto causale concorrente della malattia della madre dell'attore alla luce del disposto ex art. 2055 c.c.
Rilevava infatti come in età infantile l'attore avesse manifestato sintomi somatici quali dolore addominali ricorrenti con agitazione, meritevoli di attenzione clinica e diagnosticati da alcuni specialisti come espressione di disagio psicologico, accusando quindi sin dalla prima età adulta disturbi di panico che si erano cronicizzati nel tempo associandosi a complicanze psicopatologiche pagina 5 di 16 quali umore deflesso, ansia di malattia e sintomi d'ansia generalizzati, dovendo perciò fare ricorso ormai da lungo tempo a terapia farmacologica, subendo anche due ricoveri in ambiente psichiatrico.
Riteneva quindi accertato in sede peritale un danno biologico di natura temporanea protrattosi per un periodo di circa tre anni (dai 7 ai 10 anni) per “disturbo da sintomi somatici”, con compromissione temporanea della salute dell'attore pari al 10%, nonché un danno biologico di natura permanente qualificabile come “disturbo di panico mediamente di entità moderata” quantificabile nella misura del
14% ed infine un danno morale ed esistenziale provocato dalla mancanza della figura paterna, tale da incidere non solo sulle condizioni di salute, ma anche sulla serenità e, in generale, sulle condizioni di vita dell'attore.
Il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità del 14% e l'età del danneggiato (24 anni) nel momento in cui era insorta la patologia in oggetto poteva quindi congruamente liquidarsi in € 42.841,00, oltre € 10.840,50 per il periodo di invalidità temporanea (= €
99,00 x 1095 gg. (3 anni) x 10%), per un totale di € 53.681,00.
Addiveniva invece alla liquidazione del cd. danno endofamiliare tenuto conto del lungo tempo per cui si era protratta la condotta illecita, della particolare gravità del comportamento del convenuto, della indifferenza dimostrata rispetto alle condizioni del figlio, della consapevolezza da parte del figlio dell'assenza della figura paterna e del costante e ripetuto rifiuto a instaurare un rapporto affettivo.
Muovendo quindi dall'importo base di € 168.500 indicato nelle tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2021, in favore del figlio per la perdita (decesso) del genitore, riteneva equa l'applicazione di una decurtazione del 50% e liquidava quindi un ristoro pari ad € 84.250,00.
Respinta infine la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto per evidente infondatezza, stante l'accoglimento della domanda attorea, condannava dunque Parte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di € 137.931,00 oltre interessi Controparte_1
legali dalla pronuncia al saldo.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello , chiedendo in via Parte_1
pregiudiziale disporsi la sospensione della provvisoria esecutorietà della pronuncia impugnata e, nel merito, annullarsi la condanna al pagamento per tutti i danni non patrimoniali ravvisati sussistenti dal
Giudice di primo grado ovvero, in estremo subordine, ridursi comunque il ristoro liquidato, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Lamenta l'appellante, con primo motivo di gravame, che erroneamente il Tribunale abbia ravvisato sussistente a suo carico una responsabilità per illecito endofamiliare;
assume infatti di aver incolpevolmente ignorato, per un certo numero di anni, l'esistenza del figlio, non avendolo la madre di informato della sua nascita, evidenziando tuttavia di avere in seguito provveduto alle sue CP_1
pagina 6 di 16 esigenze di vita. Contesta peraltro la sussistenza dei disturbi psico-fisici ravvisati in sede peritale sulla base della sole affermazioni attoree, assumendo altresì che lo stesso disturbo da panico ravvisato a carico dell'attore possa essere in effetti insorto anche per motivi del tutto estranei alla condotta dei genitori, evidenziando come sia in effetti emerso dalle testimonianze rese dai testi da lui stesso indicati in primo grado che egli si era sempre occupato del figlio.
Lamenta pertanto l'appellante, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria orale condotta in primo grado, trascurando la portata delle deposizioni rese dai testi , e , dalle quali sarebbe in Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
effetti emerso che egli si era sempre occupato del figlio, sostenendolo con apporti finanziari ed anche con consigli, suggerimenti e sostegno morale sino al 2010, allorché stesso aveva quindi Per_1
rifiutato di mantenere contatti con il padre. Contesta perciò che possa ritenersi comprovata la sua condotta illecita in violazione dei doveri genitoriali e comunque la sussistenza di alcun danno psico- fisico conseguente a carico del . CP_1
Chiede pertanto, previa rinnovazione dell'indagine peritale svolta in primo grado, rigettarsi la domanda risarcitoria attore o, in subordine, limitarsi congruamente il ristoro dovuto al , con CP_1
vittoria comunque delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituito nel gravame l'appellato chiedendo rigettarsi l'avversa impugnazione con integrale conferma della sentenza appellata e con vittoria delle spese di lite.
Rileva infatti come il primo motivo di gravame avverso sia anzitutto giuridicamente irrilevante, stante l'insorgenza degli obblighi genitoriali sin dalla nascita in conseguenza della mera procreazione.
Rileva peraltro come dalle risultanze di causa sia emerso che l'appellante aveva in effetti piena conoscenza dello stato di gravidanza della propria compagna, tanto da essersi recato in ospedale alla nascita del figlio.
Ribadisce peraltro di aver dovuto chiedere giudizialmente il riconoscimento della paternità naturale del convenuto, laddove comunque l'affermazione dell'appellante di essersi occupato del figlio dall'età di cinque anni non ha trovato invece conferma alcuna in sede istruttoria.
Rileva inoltre irrilevante la doglianza di controparte secondo cui la responsabilità per la condizione del figlio sarebbe da attribuire al comportamento dell'altro genitore, gravando comunque la responsabilità derivante dal rapporto di filiazione su entrambi i genitori, con la conseguenza che del loro adempimento ciascuno risponde integralmente.
Parte appellata contesta del resto la richiesta di rinnovazione di CTU poiché mai formulata dall'appellante nel precedente grado di giudizio, né in sede di udienza fissata per la sua disamina, né alla successiva udienza di pc, e comunque infondata.
pagina 7 di 16 Rileva inoltre parimenti infondato anche il secondo motivo di gravame, avendo il Tribunale puntualmente evidenziato come le deposizioni rese dai testi di parte appellante siano risultate assolutamente generiche ed irrilevanti, posto che nessuno dei testi escussi aveva riferito di essere a conoscenza diretta di quale scuola frequentasse il figlio dell'appellante, della frequenza degli asseriti incontri del padre con il figlio, né era stato in grado di fornire alcun altro elemento significativo della vita di quest'ultimo tale da assumere almeno valore indiziario a supporto delle mere affermazioni di controparte, laddove, per contro, le dichiarazioni rese dai testi di parte appellata non solo erano risultate precise e concordanti, ma avevano trovato riscontro anche nel complessivo quadro probatorio.
Rileva infine l'assoluta inammissibilità di ogni avversa contestazione in merito all'entità del ristoro liquidato in suo favore, non avendo l'appellante sollevato alcuna specifica censura alla motivazione resa sul punto dal Giudice ed essendo perciò del tutto immotivata.
Rigettata preliminarmente dal Collegio l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il Consigliere istruttore esperiva senza esito ampi tentativi di conciliazione, disponendo in esito per la rimessione della causa in decisione.
Alla luce delle complessive risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado,
l'impugnazione in esame si appalesa con ogni evidenza radicalmente infondata.
Meritano peraltro congiunto esame i due motivi di gravame formulati dall'odierno appellante, strettamente connessi fra loro e volti a censurare, in relazione alla valutazione accolta dal primo
Giudice in ordine alle emergenze istruttorie acquisite, la fondatezza della pronuncia di condanna emessa con la sentenza gravata, sia in relazione all'affermazione di responsabilità del per Parte_1 violazione dei doveri genitoriali verso il figlio , sia in ordine all'accertamento del danno CP_1
conseguente ed alla sua liquidazione.
Deve peraltro rilevarsi preliminarmente che l'istanza promossa dall'appellante per la rinnovazione dell'indagine peritale svolta nel primo giudizio, “secondo il combinato disposto degli articoli 196 e 356
c.p.c, se e in quanto riconosciuta la necessità anche dalla Corte di Appello”, così formulata in termini generici, deve comunque ritenersi inammissibile in carenza di istanza alcuna di rinnovazione del mezzo istruttorio formulata dal convenuto nel giudizio a quo, dopo il deposito di relazione peritale, ovvero almeno in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, allo scopo di addivenire criticamente al riesame delle risultanze istruttorie acquisite in atti, deve anzitutto evidenziarsi come, “ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti,
pagina 8 di 16 ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” ( Cass.
Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 34950 del 28/11/2022 ).
Assume infatti l'appellante di avere incolpevolmente ignorato la nascita del figlio sino al quarto anno di vita del bambino.
La circostanza è stata tuttavia apertamente smentita in sede testimoniale dalla zia materna dell'odierno appellato, , che, pur premesso di aver appreso de relato dalla sorella che ella aveva CP_2 informato della sua gravidanza il che si sarebbe anche mostrato “contento” della notizia, Parte_1
ha quindi aggiunto di poter direttamente confermare “che lui andò a trovare mia sorella in ospedale ma litigarono e lui se ne andò disinteressandosi della mamma e del figlio lo so anche perché la registrazione dell'atto di nascita l'ha fatta mio marito”.
La madre stessa dell'appellato, , ha anche precisato al riguardo che, dopo una prima Testimone_1 reazione positiva, il “dopo circa tre mesi, dopo una vacanza a Favignana, mi ha chiesto di Parte_1
abortire, anzi mi ha detto di andare a Londra, perché ormai erano passati 4 mesi, e che avrebbe pagato tutto lui ma io mi sono rifiutata perché non uccido i bambini”. ( v. verbale di udienza 25.05.2021 ).
La zia del ha del resto aggiunto, a conferma del protratto disinteresse dimostrato da CP_1
verso il figlio , che questi “è sempre rimasto a casa dei nonni e poi è Parte_1 CP_1
andato in collegio sin dalle elementari perché mia sorella non stava bene i miei lavoravano io avevo la mia famiglia;
il padre si è sempre disinteressato del figlio e non ha mai aiutato economicamente mia sorella;
la retta del collegio la pagavano i miei genitori”. Ella ha inoltre precisato, che, dopo un periodo di malattia, nel corso del quale il bambino era stato inserito in un collegio, di cui i nonni materni pagavano la retta, la sorella “tornò ad abitare dai miei genitori con il figlio che venne messo in collegio a Viù; i miei genitori lavoravano la retta la pagavano loro;
che io sappia quando era a Viù il padre non
è mai andato andavano a trovarlo i miei e mio marito;
anche il giorno della Cresima il padre non c'era”.
Ella ha quindi aggiunto mi disse che cercava il padre e qualche volta si erano anche visti”. CP_1
La madre stessa dell'odierno appellato ha del resto riferito in sede testimoniale “il non è Parte_1
mai andato in collegio, il bambino me lo avrebbe detto. So che una volta ha incontrato mio padre a
Torino perché forse mio padre gli avrà chiesto aiuto e mi sembra che lui abbia dato qualche soldino a mio padre, penso nell'ordine di 300 mila lire. Il bambino era già grande. Lui non si è mai interessato del bambino da piccolo, mai. Quando poi ha avuto 15 o 16 anni ha pagato il collegio, questo non posso dire che non sia vero;
ha pagato il collegio dai uno o due anni e non andava mai a trovarlo. Parte_2
pagina 9 di 16 Sarà andato tre volte perché il mio compagno di allora lo andava a prendere e accompagnare, questo ragazzo lui non lo voleva proprio non gliene è mai fregato nulla”.
Orbene, a fronte di tali puntuali e convergenti deposizioni, le dichiarazioni rese dai testi indotti dal convenuto in primo grado, non hanno potuto smentire in alcun modo che il fosse stato Parte_1
informato della gravidanza di ancor prima della nascita del figlio , né hanno Testimone_1 CP_1
saputo riferire di comportamenti del che valgano a comprovare una condotta attiva di Parte_1
interessamento minimamente assiduo e continuativo verso il figlio ed interventi regolari di sostegno, morale, educativo ed economico, laddove è certo peraltro – alla luce della documentazione in atti ed in assenza di contestazione alcuna in merito - che l'odierno appellante non si sia mai attivato per il riconoscimento del figlio, anzitutto chiedendo il disconoscimento della paternità sullo stesso dichiarata da parte del marito della che, come riferito da , “si rese disponibile a dare il Tes_1 CP_2
cognome a visto che il padre si era disinteressato per dare un aiuto alla ex moglie”. CP_1
Ed infatti i testi citati dal convenuto in primo grado, amico da lungo tempo del Testimone_6
, insegnante del per un triennio, e , già Parte_1 Testimone_3 CP_1 Tes_5
collaboratore del presso locale notturno che questi gestiva, hanno riferito di taluni periodi Parte_1 nei quali l'odierno appellante accompagnava il figlio presso i collegi ove era accolto, tenendolo anche talora nel fine settimana, ma non regolarmente.
Tali deposizioni, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, sono ben state considerate e valutate dal primo Giudice , ma ritenute del tutto insufficienti a dimostrare che il abbia Parte_1 dato con qualche regolarità ed assiduità un effettivo apporto per l'educazione, la crescita, la cura ed il sostegno, morale e materiale al figlio. Dal riesame complessivo delle risultanze in atti risulta infatti pienamente comprovato – e confermato – che, come puntualmente rilevato e ritenuto dal Tribunale, “il convenuto non ha avuto alcun rapporto con l'attore fino ad almeno l'età di 4/5 anni;
in seguito ha avuto solo rapporti saltuari e scarsi, disinteressandosi delle diverse problematiche del figlio, che, pertanto, ha dovuto vivere in ambienti differenti, presso diversi nuclei familiari e, in parte, anche in collegio, totalmente privo di un riferimento paterno stabile e, soprattutto in età adulta, con la consapevolezza di avere un padre che aveva costantemente e ripetutamente rifiutato i suoi tentativi di avvicinamento e la possibilità di creare una qualsiasi relazione affettiva”. Inoltre “ non ha neppure Parte_1
contribuito economicamente al mantenimento del figlio, ad eccezione di un limitato apporto contributivo per il pagamento delle rette del collegio per brevi periodi;
solo con la sentenza del
Tribunale di Torino n. 4020/2018 emessa il 20.8.2018, c'è stato il riconoscimento formale della paternità dell'attore, che all'epoca aveva 44 anni”.
pagina 10 di 16 Addivenendosi quindi alla valutazione del danno conseguente alla condotta denunciata dall'attore in primo grado, di deprivazione genitoriale, deve premettersi, per una corretta rivalutazione delle risultanze in atti, che “in tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute” ( Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 ).
Peraltro, “in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 34986 del 28/11/2022 ).
Nondimeno, “in tema di risarcimento del danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori, la liquidazione equitativa, per non essere arbitraria, presuppone che il giudice di merito indichi i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo ove dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati” ( Cass. Civ. Sez.
1 - , Ordinanza n. 31552 del 09/12/2024 ).
Orbene, in specie, è emerso in anamnesi dall'indagine psichiatrica svolta nel primo giudizio sulla persona di , che questi ha accusato “esordio di un disturbo di panico in età Controparte_1
giovanile: ricorda il primo attacco di panico a 24 anni con un primo ricorso al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino. Fu preso in carico inizialmente da un neurologo (dr. ) che Per_4
aveva prescritto terapia con benzodiazepine, e che aveva attribuito questo disturbo alla repressione di molte situazioni negative. Gli attacchi divennero più frequenti, accompagnati da depressione e mancanza d'appetito.
pagina 11 di 16 Poco dopo fu preso in carico dal prof. per più di 12 anni, fino a quando si ritirò dalla Pt_3
professione; gli impostò terapia con antidepressivi e migliorò. Dalla certificazione del dr. si Per_5
evince che in quel periodo fu diagnosticato una Nevrosi ossessivo-compulsiva, in personalità fobicadipendente con Disturbo da Attacchi di Panico.
Successivamente, 10 anni fa circa, è stato preso in cura dal dr. che lo segue regolarmente con Per_5
una frequenza di circa una visita al mese e che ha certificato una diagnosi di Disturbo D'Ansia
Generalizzato (GAD), Disturbo da Attacchi di Panico (DAP), Depressione Maggiore ricorrente,
Disturbo d'Ansia di Malattia. Ha assunto una politerapia psicofarmacologica in modo continuativo da più di 20 anni.
Negli ultimi due anni riferisce un importante peggioramento dello stato d'ansia con calo ponderale di
10 kg, dovuto alla sospensione degli antidepressivi SSRI consigliata dal curante. Riporta due ricoveri in ambiente specialistico, di cui non è presente agli atti alcuna documentazione:
due anni fa circa presso SPDC Ospedale “Molinette” di Torino (prof. , in seguito ad una Per_6 valutazione dopo passaggio al DEA di quell'ospedale, ricovero terminato dopo poco per autodimissione. Riporta una diagnosi di Depressione Maggiore e di Disturbo ossessivo compulsivo.
Lo scorso anno presso la casa di cura neuropsichiatrica Villa di Salute di Trofarello, organizzato dallo specialista curante dr. Il ricovero era durato pochi giorni, ma era stato utile ad impostare Per_5
la terapia che sta attualmente assumendo, seppur ridotta in posologia. Diagnosi di dimissione riferita:
Depressione Maggiore;
Disturbo ossessivo compulsivo, attacchi di panico Riferisce di non essersi mai sottoposto a psicoterapia.
Al momento assume terapia psicofarmacologica con: duloxetina 90mg/die, quetiapina 100 la sera, amisulpride 60 al mattino, delorazepam 40 gtt al bisogno”. ( v. relazione peritale in atti, pag. 10).
Il quadro anamnestico così descritto dal C.TU., seppure in parte ricostruito anche sulla base delle dichiarazioni dello stesso periziando, trova comunque ampia conferma nelle due relazioni psicologiche e clinico-psichiatriche prodotte in primo grado ( v. documenti attorei nn. 14 e 21 ).
E' emerso peraltro in sede peritale, in esito ad esame diretto ed a valutazione testistica del soggetto, che
“il sig. appare caratterizzato da una personalità coartata e connotata da tratti narcisisti e da CP_1
tratti ossessivi. Emerge anche una sintomatologia ansioso-depressiva importante” ( v. relazione psicologica della Dott.ssa in data 13.08.2022 ). Persona_7
E' emerso inoltre in sede di valutazione psichiatrica che, in esito al percorso di deprivazione genitoriale ed affettiva subito dal sin dai primi anni di vita ed alla lunga storia di istituzionalizzazione CP_1 quindi maturata, l'odierno appellato ha subito quindi “esperienze riconducibili ad un “trauma complesso” nel sistema di cure primario. Gli esiti sintomatici del trauma complesso sono multipli e pagina 12 di 16 includono conseguenze persistenti che coinvolgono e indeboliscono molteplici funzioni con rischio di disordini psichici e somatici già a partire dai primi anni di vita. Tali condizioni rientrano nelle
“modificazioni di personalità” e talora nei disturbi dell'attaccamento che possono esprimersi con sindromi cliniche ben definite o sottosoglia”.
“Inoltre dai colloqui clinici e dalla somministrazioni dei test psicodiagnostici è emersa una personalità patologicamente strutturata con tratti di personalità narcisistici, istrionici e ossessivi rigidi, disadattivi tanto pronunciati da causare una tendenza a manifestazioni psicopatologiche allo stress significativo e determinare la compromissione del funzionamento lavorativo e/o interpersonale. Si sono evidenziati tendenza ad amplificare le emozioni, bisogno di ammirazione, mancanza di empatia, la tendenza a valutare i dettagli delle situazioni perdendone una visione globale, tratti ansiosi o timorosi
( v. relazione peritale, pagg. 35-36 ).
E, dunque, “le condotte omissive del assieme alle condizioni psichiche della madre che ne Parte_1
determinavano una impossibilità a svolgere un ruolo genitoriale nei primi fondamentali anni di vita, hanno comportato nel bambino una condizione di trascuratezza fin dai suoi primi mesi con ripetuti mutamenti delle figure accudenti in luoghi e contesti diversi fino all'istituzionalizzazione in un contesto religioso avvenuto a 5 anni e poi proseguito in altri due istituti fino ai 14 anni. Non si può imputare esclusivamente all'atteggiamento rifiutante del piuttosto che alla patologia della Parte_1
madre, la causalità del danno riportato dal figlio. Pur ammettendo che il rifiuto di assumere la paternità del figlio sia stata una scelta per il sig. mentre l'impossibilità di assolvere ai compiti Parte_1
genitoriali da parte della signora sia stata una conseguenza del suo disturbo psichico, dal punto di Tes_1
vista metodologico clinico sarebbe arbitrario attribuire una certa percentuale di corresponsabilità all'uno o all'altra.
Da quanto ricostruito durante l'indagine peritale si identifica nell'età evolutiva un periodo di circa tre anni (nel Collegio di Viù) un DISTURBO da SINTOMI con dolore predominante - forma Pt_4
lieve che ha causato una compromissione temporanea della salute del bambino pari al 10% per circa tre anni, cioè dai 7 ai 10 anni (danno biologico tabellare del 15% x 0,7 di coefficiente dovuto all'importante trascuratezza).
A partire dai 24 anni il sig. ha iniziato a soffrire di disturbo di panico, si è rivolto nel tempo CP_1
ad alcuni specialisti di fiducia e da più di 20 anni assume una complessa terapia polipsicofarmacologica con modalità continuative. Negli anni il disturbo si è riacutizzato e talora si è complicato con sintomi depressivi, d'ansia di malattia e ansia generalizzata, in particolare nel 2020 e 2021, periodo in cui fu ricoverato due volte in ambiente psichiatrico. Al momento riferisce una stabilizzazione dei sintomi con la cura in corso. Si può classificare come un disturbo di panico mediamente di entità moderata (danno pagina 13 di 16 biologico tabellare del 20% x 0,7 di coefficiente lesivo= 14%), tenendo conto di tale incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali nella quantificazione dei postumi” ( ibidem, pag. 37 ).
Orbene, rispetto a tali valutazioni l'odierno appellante si limita in effetti a rilevare che “i malesseri del possono essere stati originati per motivi estranei alla responsabilità dei genitori” e, CP_1
comunque, rispetto al concorso di cause ravvisato in sede peritale nella condotta deprivativa di entrambi i genitori, non dovrebbe comunque farsi applicazione in specie del disposto normativo ex art. 2055 c.c. – come ritenuto invece dal Tribunale – giacché “appare che il presupposto della norma sia diverso dalla vicenda che ci occupa;
nella citata norma trattasi del c.d. concorso di cause, presuppone che l'illecito sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti ,ma nel nostro caso e come meglio ,infra, si spiegherà nessuna colpa può essere addebitata al . Parte_1
Tali assunti, pur nella loro genericità, trovano comunque evidente smentita nelle risultanze acclarate in ordine alla condotta complessiva tenuta dal verso il figlio, avvalorata anche dalle Parte_1 deposizioni testimoniali rese dalla moglie dell'odierno appellato e dal sig. gestore di una tavola Pt_5
calda ove il consumava i pasti, che ebbe ad accoglierlo presso di sé allorché diciottenne a CP_1
seguito di rifiuto del padre di ospitarlo anche temporaneamente presso ( v. verbale di udienza
25.05.2021 ).
Peraltro, secondo principi ormai da tempo acclarati dalla Suprema Corte in materia di causalità in materia di responsabilità civile da fatto illecito, “l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” ( Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024; Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 ). Del resto in specie le possibili cause alternative del danno psichico riportato dal solo soltanto Parte_1
ipotizzate e neppure identificate dall'appellante, a fronte di una condotta deprivativa del padre nei suoi confronti che risulta invece ampiamente comprovata nel giudizio.
La stessa ipotetica attribuibilità di tale danno alla condotta parimenti deprivativa della madre del dovuta peraltro alle patologie sofferte dalla nel periodo infantile ed adolescenziale di Parte_1 Tes_1
crescita del figlio, deve ritenersi ininfluente ai fini del decidere, giacché comunque, “ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel pagina 14 di 16 senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9969 del
16/04/2025 ). E, dunque, ciascuno dei soggetti responsabili in solido del danno sono tenuti verso il danneggiato ad integrale ristoro, salvo possibile regresso verso il coobbligato.
Infine, in ordine alla liquidazione della prestazione risarcitoria riconosciuta in favore del CP_1
quale ristoro del danno non patrimoniale permanente riportato in conseguenza della condotta deprivativa del il Tribunale ha bel chiarito i criteri applicati per la valutazione equitativa Parte_1
resa, facendo applicazione dei valori tabellari dettati dal Tribunale di Milano per il danno da perdita genitoriale dovuta a decesso, ridotti però del 50%, in misura ragionevolmente adeguata alla peculiarità della fattispecie in esame, nella quale la deprivazione genitoriale risulta, da un lato, volontaria od almeno colpevole, in quanto attuata da soggetto ben consapevole del vincolo di paternità sul soggetto leso, ma dall'altra limitata ad una parte soltanto della vita del soggetto danneggiato, senza carattere di definitività.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del presente giudizio seguono la piena soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata , n. 2138/2024 del
Tribunale di Torino in data 9.04.2024;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
pagina 15 di 16 presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 555/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEANO Parte_1 C.F._1
ETTORE e dell'avv. DALL'AVA GIANLUIGI ( VIA DEL ZOTTO, 1 31013 C.F._2
CODOGNE', elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 11 10093 COLLEGNO presso il difensore avv. MEANO ETTORE appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TABBIA Controparte_1 C.F._3
CARLO, elettivamente domiciliato in C.SO RE UMBERTO, 26 10128 TORINO presso il difensore avv. TABBIA CARLO appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 9.10.2025
OGGETTO: risarcimento danni da deprivazione rapporto genitoriale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- Nel merito e in via principale: In totale riforma della sentenza n. 2138/2024 emessa dal Tribunale di
Torino, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Valeria Di Donato nell'ambito del giudizio N.R.G.
pagina 1 di 16 17141/2019 depositata in Cancelleria/Pubblicata in data 09/04/2024 e notificata il 10/04/2024, ”Voglia la Corte di Appello di Torino così provvedere relativamente ai capi/motivi richiamati anche in atti:
1) Accogliere la presente impugnazione e annullare la condanna al pagamento per tutti i danni biologici/morali - evidenziati dal Giudice di prime cure per i motivi meglio spiegati in narrativa e in punto:
2) Erronea falsa applicazione degli art. 147, 148, 2059 cc e degli art. 2 e 30 Cost., dichiararsi nulla la sentenza n. 2138/2024, emessa dal Tribunale di Torino, per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficiente motivazione;
annullare la condanna al pagamento del danno morale e biologico per mancanza del nesso di causalità e per inesistenza del danno;
3) Erronea e contraddittoria/omessa valutazione delle prove testimoniali , sulla violazione di legge e artt.115 e 116 c.p.c e 2697 cc.;
4) In estremo subordine, nella denegata ipotesi, ma non creduta, di mancato accoglimento e tenuto conto della inapplicabilità dell'art. 2055 c.c. per i motivi esplicitati in narrativa, anche in ragione di scrupolo defensionale, rideterminare in diminuzione la percentuale in punto quantificazione del danno;
5) In ogni caso condannare controparte signor al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze professionali relative ai due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. di legge. Con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari che hanno anticipato le spese (contributo unico ecc) e non riscosso gli onorari.
- In via istruttoria: Si intendono depositati i seguenti documenti:
A.1 ) Dichiarazione del commercialista in favore di Parte_1
A.2 ) Situazione immobiliare . Controparte_1
1. Fascicolo di primo grado R.G. 17141/2029 Tribunale di Torino
2. Copia conforme della sentenza di primo grado n. 2138/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Se- zione IV Civile, Giudice Dott.ssa Valeria Di Donato nell'ambito del giudizio N.R.G. 17141/2019 depositata in cancelleria/Pubblicata in data 09/04/2024, notificata il 10/04/2024.
6) Si insta per la rinnovazione della CTU, secondo il combinato disposto degli articoli 196 e 356 c.p.c, se e in quanto riconosciuta la necessità anche dalla Corte di Appello”.
Per l'appellato ....:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis, respingere l'avversaria impugnazione siccome assolutamente infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui al presente atto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 2138/24 resa dal Tribunale di Torino in data 09/04/24, con ogni altro consequenziale provvedimento di legge.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
pagina 2 di 16 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio il proprio Controparte_1
padre, , chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Parte_1
in conseguenza del mancato rispetto dei doveri genitoriali.
A sostegno di tali conclusioni, l'attore deduceva che, sin dalla sua nascita, il padre, pur essendo perfettamente a conoscenza della paternità, si era, dapprima, rifiutato di riconoscerlo, e poi, si era disinteressato totalmente di lui, abbandonandolo sino all'età di otto anni. Successivamente aveva intrattenuto solo rapporti di frequentazione sporadici ed occasionali con il medesimo nel corso dei quali il padre aveva mantenuto la ferma opposizione a qualunque possibilità di instaurare anche un minimo rapporto genitoriale, persistendo, altresì, nel netto rifiuto al suo riconoscimento. Aggiungeva di aver persino dovuto promuovere un'azione di accertamento giudiziale della paternità nei confronti del convenuto, conclusasi con sentenza passata in giudicato di accertamento positivo.
Esponeva dunque che, a causa del comportamento del padre, l'attore aveva trascorso un'infanzia disagiata, dovendo contare solo sulle forze economiche della madre, peraltro affetta da gravi disturbi psichici che l'avevano condotta ad affrontare diversi ricoveri, costringendo altresì l'attore a subire continui cambiamenti delle persone di riferimento e dei contesti abitativi.
Sosteneva che tale situazione avesse comportato gravi ripercussioni individuate non solo nel peggioramento della sua qualità di vita, ma anche nella grave compromissione del suo sviluppo psico- fisico, con alterazione del carattere ed insorgenza di disturbi della personalità e della vita di relazione.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava le deduzioni attoree Parte_1
esponendo: di non essere stato informato di essere il padre di e di aver appreso della paternità CP_1 solo allorquando il figlio aveva l'età di quattro anni;
di aver curato nel tempo il mantenimento del figlio nei vari collegi e presso le scuole superiori, nonché corrisposto periodicamente allo stesso cospicue somme di danaro anche per gli interventi sanitari subiti;
che dal 1998 i rapporti tra le parti erano buoni, con frequentazioni periodiche e che i problemi erano, invece, sorti dal momento del decesso della coniuge del convenuto, in quanto aveva iniziato a chiedere al padre sempre più CP_1
danaro.
Precisava altresì che nel 2016 l'attore aveva proposto dinanzi al Tribunale di Torino un ricorso per sequestro conservativo in ragione della presunta paternità, poi dichiarato inammissibile. Sulla scorta di tali circostanze chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita tramite assunzione di prove testimoniali ed esperimento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore e, con sentenza n. 2138/2024 in data 9.4.24, il Tribunale di Torino accoglieva pagina 3 di 16 la domanda attorea e condannava al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 137.931,00, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 14.103,00, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
[...]
Il giudice, rilevato come il diritto del figlio di essere mantenuto e curato dai propri genitori costituisca un diritto fondamentale della persona, conseguendone che, il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del proprio figlio comporti la violazione dei doveri giuridici connessi alla genitorialità e faccia sorgere una responsabilità in capo al genitore per illecito aquiliano, evidenziava come la consapevolezza del concepimento da parte del genitore non vada ricercata necessariamente e solo nella prova ematologica, ma possa desumersi anche da una serie di indizi univoci, tra cui l'incontestata consumazione di rapporti sessuali non protetti con l'altro genitore all'epoca del concepimento.
Il Tribunale rilevava quindi in specie come dalle allegazioni delle parti e dal quadro probatorio emerso nel giudizio fosse emerso che il convenuto aveva avuto consapevolezza della propria paternità sull'attore sin dalla sua nascita e, benché sapesse che il bambino era affidato ad una madre gravemente ammalata, come emerso in sede peritale, e in condizioni economiche e di cura difficili, si era completamente disinteressato a lui;
richiamava in proposito le deposizioni della madre dell'attore,
, e della zia, , le quali avevano confermato che si era recato Testimone_1 Tes_2 Parte_1 presso l'Ospedale Sant'Anna il giorno della nascita del figlio e, dopo aver litigato con la madre del bambino, se ne era andato disinteressandosi del neonato, salvo provvedere al pagamento della retta del collegio quando aveva 15 o 16 anni. Per_1
Era del resto emerso dall'istruttoria orale che il convenuto non aveva mai avuto alcun rapporto con l'attore fino ad almeno l'età di 4/5 anni;
in seguito, aveva avuto solo rapporti saltuari e scarsi, disinteressandosi delle diverse problematiche del figlio;
richiamava infatti in merito le deposizioni testimoniali della madre, della zia dell'attore e della sig.ra , moglie del medesimo, le quali Per_2
avevano dichiarato che era stato sempre a cercare il padre, che solo talvolta si rendeva Per_1
disponibile ad incontrarlo.
Risultava inoltre che il convenuto non aveva neppure contribuito economicamente al mantenimento del figlio, ad eccezione di un limitato apporto contributivo per il pagamento delle rette del collegio per brevi periodi;
solo in forza di sentenza del Tribunale di Torino del 20.8.2018 vi era stato il riconoscimento formale della paternità dell'attore, che all'epoca aveva 44 anni, a seguito del disconoscimento di paternità da parte di (ex coniuge della madre dell'attore, Persona_3 Tes_1
pagina 4 di 16 ) dopo che già nel 2001 erano stati fatti esami di immunogenetica da cui era emersa un'alta Tes_1
probabilità di paternità.
La scelta del padre di non essere presente nella vita del figlio e di non contribuirne alla cura, protezione ed educazione aveva privato quindi l'attore della possibilità di stabilire con lui una relazione.
Era peraltro emerso dalla CTU esperita nel giudizio come i reiterati mutamenti delle persone e dei luoghi di riferimento vissuti da avessero determinato in lui un “trauma Controparte_1 complesso” con conseguenti persistenti disordini psichici e somatici che avevano modificato la personalità e creato disturbi vari ( disturbi da panico, disturbi di personalità ), rendendo necessari l'uso di farmaci, alcuni ricoveri ospedalieri ed il ricorso a trattamenti psicoterapeutici.
Il Tribunale riteneva dunque che il convenuto, non avendo rispettato i doveri di cura, mantenimento, educazione, istruzione imposti dall'art. 30 Cost e dall'art. 147 cc., fosse responsabile integralmente rispetto ai danni lamentati dal figlio, attesa l'inapplicabilità in tema di inadempimento dei doveri genitoriali dell'art. 1227 c.c., dovendo il genitore rispondere comunque dell'inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione.
Ravvisava invece la carenza di legittimazione attiva del figlio rispetto alla domanda di condanna al pagamento del mantenimento pregresso, posto che la perdita patrimoniale è stata subita dalla madre o comunque da chi ha effettuato gli esborsi.
Rilevato, dunque, che il danno endofamiliare da privazione della figura genitoriale costituisce essenzialmente un danno morale ed esistenziale, da liquidarsi con criterio equitativo ex art. 1226 c.c., avuto riguardo alle conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) ed agli effetti lesivi sul piano dinamico-relazionale, riteneva che la liquidazione potesse congruamente effettuarsi, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, in applicazione delle tabelle milanesi relative al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
Riteneva peraltro, alla luce delle risultanze dell'indagine peritale svolta, che la condotta del padre, come descritta nella consulenza stessa ed accertata all'esito dell'istruttoria, avesse causalmente determinato quanto meno in via concorrente, anche le problematiche di natura psico fisica riportate dall'attore, a nulla rilevando l'apporto causale concorrente della malattia della madre dell'attore alla luce del disposto ex art. 2055 c.c.
Rilevava infatti come in età infantile l'attore avesse manifestato sintomi somatici quali dolore addominali ricorrenti con agitazione, meritevoli di attenzione clinica e diagnosticati da alcuni specialisti come espressione di disagio psicologico, accusando quindi sin dalla prima età adulta disturbi di panico che si erano cronicizzati nel tempo associandosi a complicanze psicopatologiche pagina 5 di 16 quali umore deflesso, ansia di malattia e sintomi d'ansia generalizzati, dovendo perciò fare ricorso ormai da lungo tempo a terapia farmacologica, subendo anche due ricoveri in ambiente psichiatrico.
Riteneva quindi accertato in sede peritale un danno biologico di natura temporanea protrattosi per un periodo di circa tre anni (dai 7 ai 10 anni) per “disturbo da sintomi somatici”, con compromissione temporanea della salute dell'attore pari al 10%, nonché un danno biologico di natura permanente qualificabile come “disturbo di panico mediamente di entità moderata” quantificabile nella misura del
14% ed infine un danno morale ed esistenziale provocato dalla mancanza della figura paterna, tale da incidere non solo sulle condizioni di salute, ma anche sulla serenità e, in generale, sulle condizioni di vita dell'attore.
Il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità del 14% e l'età del danneggiato (24 anni) nel momento in cui era insorta la patologia in oggetto poteva quindi congruamente liquidarsi in € 42.841,00, oltre € 10.840,50 per il periodo di invalidità temporanea (= €
99,00 x 1095 gg. (3 anni) x 10%), per un totale di € 53.681,00.
Addiveniva invece alla liquidazione del cd. danno endofamiliare tenuto conto del lungo tempo per cui si era protratta la condotta illecita, della particolare gravità del comportamento del convenuto, della indifferenza dimostrata rispetto alle condizioni del figlio, della consapevolezza da parte del figlio dell'assenza della figura paterna e del costante e ripetuto rifiuto a instaurare un rapporto affettivo.
Muovendo quindi dall'importo base di € 168.500 indicato nelle tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2021, in favore del figlio per la perdita (decesso) del genitore, riteneva equa l'applicazione di una decurtazione del 50% e liquidava quindi un ristoro pari ad € 84.250,00.
Respinta infine la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto per evidente infondatezza, stante l'accoglimento della domanda attorea, condannava dunque Parte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di € 137.931,00 oltre interessi Controparte_1
legali dalla pronuncia al saldo.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello , chiedendo in via Parte_1
pregiudiziale disporsi la sospensione della provvisoria esecutorietà della pronuncia impugnata e, nel merito, annullarsi la condanna al pagamento per tutti i danni non patrimoniali ravvisati sussistenti dal
Giudice di primo grado ovvero, in estremo subordine, ridursi comunque il ristoro liquidato, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Lamenta l'appellante, con primo motivo di gravame, che erroneamente il Tribunale abbia ravvisato sussistente a suo carico una responsabilità per illecito endofamiliare;
assume infatti di aver incolpevolmente ignorato, per un certo numero di anni, l'esistenza del figlio, non avendolo la madre di informato della sua nascita, evidenziando tuttavia di avere in seguito provveduto alle sue CP_1
pagina 6 di 16 esigenze di vita. Contesta peraltro la sussistenza dei disturbi psico-fisici ravvisati in sede peritale sulla base della sole affermazioni attoree, assumendo altresì che lo stesso disturbo da panico ravvisato a carico dell'attore possa essere in effetti insorto anche per motivi del tutto estranei alla condotta dei genitori, evidenziando come sia in effetti emerso dalle testimonianze rese dai testi da lui stesso indicati in primo grado che egli si era sempre occupato del figlio.
Lamenta pertanto l'appellante, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria orale condotta in primo grado, trascurando la portata delle deposizioni rese dai testi , e , dalle quali sarebbe in Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
effetti emerso che egli si era sempre occupato del figlio, sostenendolo con apporti finanziari ed anche con consigli, suggerimenti e sostegno morale sino al 2010, allorché stesso aveva quindi Per_1
rifiutato di mantenere contatti con il padre. Contesta perciò che possa ritenersi comprovata la sua condotta illecita in violazione dei doveri genitoriali e comunque la sussistenza di alcun danno psico- fisico conseguente a carico del . CP_1
Chiede pertanto, previa rinnovazione dell'indagine peritale svolta in primo grado, rigettarsi la domanda risarcitoria attore o, in subordine, limitarsi congruamente il ristoro dovuto al , con CP_1
vittoria comunque delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituito nel gravame l'appellato chiedendo rigettarsi l'avversa impugnazione con integrale conferma della sentenza appellata e con vittoria delle spese di lite.
Rileva infatti come il primo motivo di gravame avverso sia anzitutto giuridicamente irrilevante, stante l'insorgenza degli obblighi genitoriali sin dalla nascita in conseguenza della mera procreazione.
Rileva peraltro come dalle risultanze di causa sia emerso che l'appellante aveva in effetti piena conoscenza dello stato di gravidanza della propria compagna, tanto da essersi recato in ospedale alla nascita del figlio.
Ribadisce peraltro di aver dovuto chiedere giudizialmente il riconoscimento della paternità naturale del convenuto, laddove comunque l'affermazione dell'appellante di essersi occupato del figlio dall'età di cinque anni non ha trovato invece conferma alcuna in sede istruttoria.
Rileva inoltre irrilevante la doglianza di controparte secondo cui la responsabilità per la condizione del figlio sarebbe da attribuire al comportamento dell'altro genitore, gravando comunque la responsabilità derivante dal rapporto di filiazione su entrambi i genitori, con la conseguenza che del loro adempimento ciascuno risponde integralmente.
Parte appellata contesta del resto la richiesta di rinnovazione di CTU poiché mai formulata dall'appellante nel precedente grado di giudizio, né in sede di udienza fissata per la sua disamina, né alla successiva udienza di pc, e comunque infondata.
pagina 7 di 16 Rileva inoltre parimenti infondato anche il secondo motivo di gravame, avendo il Tribunale puntualmente evidenziato come le deposizioni rese dai testi di parte appellante siano risultate assolutamente generiche ed irrilevanti, posto che nessuno dei testi escussi aveva riferito di essere a conoscenza diretta di quale scuola frequentasse il figlio dell'appellante, della frequenza degli asseriti incontri del padre con il figlio, né era stato in grado di fornire alcun altro elemento significativo della vita di quest'ultimo tale da assumere almeno valore indiziario a supporto delle mere affermazioni di controparte, laddove, per contro, le dichiarazioni rese dai testi di parte appellata non solo erano risultate precise e concordanti, ma avevano trovato riscontro anche nel complessivo quadro probatorio.
Rileva infine l'assoluta inammissibilità di ogni avversa contestazione in merito all'entità del ristoro liquidato in suo favore, non avendo l'appellante sollevato alcuna specifica censura alla motivazione resa sul punto dal Giudice ed essendo perciò del tutto immotivata.
Rigettata preliminarmente dal Collegio l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il Consigliere istruttore esperiva senza esito ampi tentativi di conciliazione, disponendo in esito per la rimessione della causa in decisione.
Alla luce delle complessive risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado,
l'impugnazione in esame si appalesa con ogni evidenza radicalmente infondata.
Meritano peraltro congiunto esame i due motivi di gravame formulati dall'odierno appellante, strettamente connessi fra loro e volti a censurare, in relazione alla valutazione accolta dal primo
Giudice in ordine alle emergenze istruttorie acquisite, la fondatezza della pronuncia di condanna emessa con la sentenza gravata, sia in relazione all'affermazione di responsabilità del per Parte_1 violazione dei doveri genitoriali verso il figlio , sia in ordine all'accertamento del danno CP_1
conseguente ed alla sua liquidazione.
Deve peraltro rilevarsi preliminarmente che l'istanza promossa dall'appellante per la rinnovazione dell'indagine peritale svolta nel primo giudizio, “secondo il combinato disposto degli articoli 196 e 356
c.p.c, se e in quanto riconosciuta la necessità anche dalla Corte di Appello”, così formulata in termini generici, deve comunque ritenersi inammissibile in carenza di istanza alcuna di rinnovazione del mezzo istruttorio formulata dal convenuto nel giudizio a quo, dopo il deposito di relazione peritale, ovvero almeno in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, allo scopo di addivenire criticamente al riesame delle risultanze istruttorie acquisite in atti, deve anzitutto evidenziarsi come, “ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti,
pagina 8 di 16 ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” ( Cass.
Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 34950 del 28/11/2022 ).
Assume infatti l'appellante di avere incolpevolmente ignorato la nascita del figlio sino al quarto anno di vita del bambino.
La circostanza è stata tuttavia apertamente smentita in sede testimoniale dalla zia materna dell'odierno appellato, , che, pur premesso di aver appreso de relato dalla sorella che ella aveva CP_2 informato della sua gravidanza il che si sarebbe anche mostrato “contento” della notizia, Parte_1
ha quindi aggiunto di poter direttamente confermare “che lui andò a trovare mia sorella in ospedale ma litigarono e lui se ne andò disinteressandosi della mamma e del figlio lo so anche perché la registrazione dell'atto di nascita l'ha fatta mio marito”.
La madre stessa dell'appellato, , ha anche precisato al riguardo che, dopo una prima Testimone_1 reazione positiva, il “dopo circa tre mesi, dopo una vacanza a Favignana, mi ha chiesto di Parte_1
abortire, anzi mi ha detto di andare a Londra, perché ormai erano passati 4 mesi, e che avrebbe pagato tutto lui ma io mi sono rifiutata perché non uccido i bambini”. ( v. verbale di udienza 25.05.2021 ).
La zia del ha del resto aggiunto, a conferma del protratto disinteresse dimostrato da CP_1
verso il figlio , che questi “è sempre rimasto a casa dei nonni e poi è Parte_1 CP_1
andato in collegio sin dalle elementari perché mia sorella non stava bene i miei lavoravano io avevo la mia famiglia;
il padre si è sempre disinteressato del figlio e non ha mai aiutato economicamente mia sorella;
la retta del collegio la pagavano i miei genitori”. Ella ha inoltre precisato, che, dopo un periodo di malattia, nel corso del quale il bambino era stato inserito in un collegio, di cui i nonni materni pagavano la retta, la sorella “tornò ad abitare dai miei genitori con il figlio che venne messo in collegio a Viù; i miei genitori lavoravano la retta la pagavano loro;
che io sappia quando era a Viù il padre non
è mai andato andavano a trovarlo i miei e mio marito;
anche il giorno della Cresima il padre non c'era”.
Ella ha quindi aggiunto mi disse che cercava il padre e qualche volta si erano anche visti”. CP_1
La madre stessa dell'odierno appellato ha del resto riferito in sede testimoniale “il non è Parte_1
mai andato in collegio, il bambino me lo avrebbe detto. So che una volta ha incontrato mio padre a
Torino perché forse mio padre gli avrà chiesto aiuto e mi sembra che lui abbia dato qualche soldino a mio padre, penso nell'ordine di 300 mila lire. Il bambino era già grande. Lui non si è mai interessato del bambino da piccolo, mai. Quando poi ha avuto 15 o 16 anni ha pagato il collegio, questo non posso dire che non sia vero;
ha pagato il collegio dai uno o due anni e non andava mai a trovarlo. Parte_2
pagina 9 di 16 Sarà andato tre volte perché il mio compagno di allora lo andava a prendere e accompagnare, questo ragazzo lui non lo voleva proprio non gliene è mai fregato nulla”.
Orbene, a fronte di tali puntuali e convergenti deposizioni, le dichiarazioni rese dai testi indotti dal convenuto in primo grado, non hanno potuto smentire in alcun modo che il fosse stato Parte_1
informato della gravidanza di ancor prima della nascita del figlio , né hanno Testimone_1 CP_1
saputo riferire di comportamenti del che valgano a comprovare una condotta attiva di Parte_1
interessamento minimamente assiduo e continuativo verso il figlio ed interventi regolari di sostegno, morale, educativo ed economico, laddove è certo peraltro – alla luce della documentazione in atti ed in assenza di contestazione alcuna in merito - che l'odierno appellante non si sia mai attivato per il riconoscimento del figlio, anzitutto chiedendo il disconoscimento della paternità sullo stesso dichiarata da parte del marito della che, come riferito da , “si rese disponibile a dare il Tes_1 CP_2
cognome a visto che il padre si era disinteressato per dare un aiuto alla ex moglie”. CP_1
Ed infatti i testi citati dal convenuto in primo grado, amico da lungo tempo del Testimone_6
, insegnante del per un triennio, e , già Parte_1 Testimone_3 CP_1 Tes_5
collaboratore del presso locale notturno che questi gestiva, hanno riferito di taluni periodi Parte_1 nei quali l'odierno appellante accompagnava il figlio presso i collegi ove era accolto, tenendolo anche talora nel fine settimana, ma non regolarmente.
Tali deposizioni, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, sono ben state considerate e valutate dal primo Giudice , ma ritenute del tutto insufficienti a dimostrare che il abbia Parte_1 dato con qualche regolarità ed assiduità un effettivo apporto per l'educazione, la crescita, la cura ed il sostegno, morale e materiale al figlio. Dal riesame complessivo delle risultanze in atti risulta infatti pienamente comprovato – e confermato – che, come puntualmente rilevato e ritenuto dal Tribunale, “il convenuto non ha avuto alcun rapporto con l'attore fino ad almeno l'età di 4/5 anni;
in seguito ha avuto solo rapporti saltuari e scarsi, disinteressandosi delle diverse problematiche del figlio, che, pertanto, ha dovuto vivere in ambienti differenti, presso diversi nuclei familiari e, in parte, anche in collegio, totalmente privo di un riferimento paterno stabile e, soprattutto in età adulta, con la consapevolezza di avere un padre che aveva costantemente e ripetutamente rifiutato i suoi tentativi di avvicinamento e la possibilità di creare una qualsiasi relazione affettiva”. Inoltre “ non ha neppure Parte_1
contribuito economicamente al mantenimento del figlio, ad eccezione di un limitato apporto contributivo per il pagamento delle rette del collegio per brevi periodi;
solo con la sentenza del
Tribunale di Torino n. 4020/2018 emessa il 20.8.2018, c'è stato il riconoscimento formale della paternità dell'attore, che all'epoca aveva 44 anni”.
pagina 10 di 16 Addivenendosi quindi alla valutazione del danno conseguente alla condotta denunciata dall'attore in primo grado, di deprivazione genitoriale, deve premettersi, per una corretta rivalutazione delle risultanze in atti, che “in tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute” ( Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 ).
Peraltro, “in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 34986 del 28/11/2022 ).
Nondimeno, “in tema di risarcimento del danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori, la liquidazione equitativa, per non essere arbitraria, presuppone che il giudice di merito indichi i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo ove dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati” ( Cass. Civ. Sez.
1 - , Ordinanza n. 31552 del 09/12/2024 ).
Orbene, in specie, è emerso in anamnesi dall'indagine psichiatrica svolta nel primo giudizio sulla persona di , che questi ha accusato “esordio di un disturbo di panico in età Controparte_1
giovanile: ricorda il primo attacco di panico a 24 anni con un primo ricorso al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino. Fu preso in carico inizialmente da un neurologo (dr. ) che Per_4
aveva prescritto terapia con benzodiazepine, e che aveva attribuito questo disturbo alla repressione di molte situazioni negative. Gli attacchi divennero più frequenti, accompagnati da depressione e mancanza d'appetito.
pagina 11 di 16 Poco dopo fu preso in carico dal prof. per più di 12 anni, fino a quando si ritirò dalla Pt_3
professione; gli impostò terapia con antidepressivi e migliorò. Dalla certificazione del dr. si Per_5
evince che in quel periodo fu diagnosticato una Nevrosi ossessivo-compulsiva, in personalità fobicadipendente con Disturbo da Attacchi di Panico.
Successivamente, 10 anni fa circa, è stato preso in cura dal dr. che lo segue regolarmente con Per_5
una frequenza di circa una visita al mese e che ha certificato una diagnosi di Disturbo D'Ansia
Generalizzato (GAD), Disturbo da Attacchi di Panico (DAP), Depressione Maggiore ricorrente,
Disturbo d'Ansia di Malattia. Ha assunto una politerapia psicofarmacologica in modo continuativo da più di 20 anni.
Negli ultimi due anni riferisce un importante peggioramento dello stato d'ansia con calo ponderale di
10 kg, dovuto alla sospensione degli antidepressivi SSRI consigliata dal curante. Riporta due ricoveri in ambiente specialistico, di cui non è presente agli atti alcuna documentazione:
due anni fa circa presso SPDC Ospedale “Molinette” di Torino (prof. , in seguito ad una Per_6 valutazione dopo passaggio al DEA di quell'ospedale, ricovero terminato dopo poco per autodimissione. Riporta una diagnosi di Depressione Maggiore e di Disturbo ossessivo compulsivo.
Lo scorso anno presso la casa di cura neuropsichiatrica Villa di Salute di Trofarello, organizzato dallo specialista curante dr. Il ricovero era durato pochi giorni, ma era stato utile ad impostare Per_5
la terapia che sta attualmente assumendo, seppur ridotta in posologia. Diagnosi di dimissione riferita:
Depressione Maggiore;
Disturbo ossessivo compulsivo, attacchi di panico Riferisce di non essersi mai sottoposto a psicoterapia.
Al momento assume terapia psicofarmacologica con: duloxetina 90mg/die, quetiapina 100 la sera, amisulpride 60 al mattino, delorazepam 40 gtt al bisogno”. ( v. relazione peritale in atti, pag. 10).
Il quadro anamnestico così descritto dal C.TU., seppure in parte ricostruito anche sulla base delle dichiarazioni dello stesso periziando, trova comunque ampia conferma nelle due relazioni psicologiche e clinico-psichiatriche prodotte in primo grado ( v. documenti attorei nn. 14 e 21 ).
E' emerso peraltro in sede peritale, in esito ad esame diretto ed a valutazione testistica del soggetto, che
“il sig. appare caratterizzato da una personalità coartata e connotata da tratti narcisisti e da CP_1
tratti ossessivi. Emerge anche una sintomatologia ansioso-depressiva importante” ( v. relazione psicologica della Dott.ssa in data 13.08.2022 ). Persona_7
E' emerso inoltre in sede di valutazione psichiatrica che, in esito al percorso di deprivazione genitoriale ed affettiva subito dal sin dai primi anni di vita ed alla lunga storia di istituzionalizzazione CP_1 quindi maturata, l'odierno appellato ha subito quindi “esperienze riconducibili ad un “trauma complesso” nel sistema di cure primario. Gli esiti sintomatici del trauma complesso sono multipli e pagina 12 di 16 includono conseguenze persistenti che coinvolgono e indeboliscono molteplici funzioni con rischio di disordini psichici e somatici già a partire dai primi anni di vita. Tali condizioni rientrano nelle
“modificazioni di personalità” e talora nei disturbi dell'attaccamento che possono esprimersi con sindromi cliniche ben definite o sottosoglia”.
“Inoltre dai colloqui clinici e dalla somministrazioni dei test psicodiagnostici è emersa una personalità patologicamente strutturata con tratti di personalità narcisistici, istrionici e ossessivi rigidi, disadattivi tanto pronunciati da causare una tendenza a manifestazioni psicopatologiche allo stress significativo e determinare la compromissione del funzionamento lavorativo e/o interpersonale. Si sono evidenziati tendenza ad amplificare le emozioni, bisogno di ammirazione, mancanza di empatia, la tendenza a valutare i dettagli delle situazioni perdendone una visione globale, tratti ansiosi o timorosi
( v. relazione peritale, pagg. 35-36 ).
E, dunque, “le condotte omissive del assieme alle condizioni psichiche della madre che ne Parte_1
determinavano una impossibilità a svolgere un ruolo genitoriale nei primi fondamentali anni di vita, hanno comportato nel bambino una condizione di trascuratezza fin dai suoi primi mesi con ripetuti mutamenti delle figure accudenti in luoghi e contesti diversi fino all'istituzionalizzazione in un contesto religioso avvenuto a 5 anni e poi proseguito in altri due istituti fino ai 14 anni. Non si può imputare esclusivamente all'atteggiamento rifiutante del piuttosto che alla patologia della Parte_1
madre, la causalità del danno riportato dal figlio. Pur ammettendo che il rifiuto di assumere la paternità del figlio sia stata una scelta per il sig. mentre l'impossibilità di assolvere ai compiti Parte_1
genitoriali da parte della signora sia stata una conseguenza del suo disturbo psichico, dal punto di Tes_1
vista metodologico clinico sarebbe arbitrario attribuire una certa percentuale di corresponsabilità all'uno o all'altra.
Da quanto ricostruito durante l'indagine peritale si identifica nell'età evolutiva un periodo di circa tre anni (nel Collegio di Viù) un DISTURBO da SINTOMI con dolore predominante - forma Pt_4
lieve che ha causato una compromissione temporanea della salute del bambino pari al 10% per circa tre anni, cioè dai 7 ai 10 anni (danno biologico tabellare del 15% x 0,7 di coefficiente dovuto all'importante trascuratezza).
A partire dai 24 anni il sig. ha iniziato a soffrire di disturbo di panico, si è rivolto nel tempo CP_1
ad alcuni specialisti di fiducia e da più di 20 anni assume una complessa terapia polipsicofarmacologica con modalità continuative. Negli anni il disturbo si è riacutizzato e talora si è complicato con sintomi depressivi, d'ansia di malattia e ansia generalizzata, in particolare nel 2020 e 2021, periodo in cui fu ricoverato due volte in ambiente psichiatrico. Al momento riferisce una stabilizzazione dei sintomi con la cura in corso. Si può classificare come un disturbo di panico mediamente di entità moderata (danno pagina 13 di 16 biologico tabellare del 20% x 0,7 di coefficiente lesivo= 14%), tenendo conto di tale incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali nella quantificazione dei postumi” ( ibidem, pag. 37 ).
Orbene, rispetto a tali valutazioni l'odierno appellante si limita in effetti a rilevare che “i malesseri del possono essere stati originati per motivi estranei alla responsabilità dei genitori” e, CP_1
comunque, rispetto al concorso di cause ravvisato in sede peritale nella condotta deprivativa di entrambi i genitori, non dovrebbe comunque farsi applicazione in specie del disposto normativo ex art. 2055 c.c. – come ritenuto invece dal Tribunale – giacché “appare che il presupposto della norma sia diverso dalla vicenda che ci occupa;
nella citata norma trattasi del c.d. concorso di cause, presuppone che l'illecito sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti ,ma nel nostro caso e come meglio ,infra, si spiegherà nessuna colpa può essere addebitata al . Parte_1
Tali assunti, pur nella loro genericità, trovano comunque evidente smentita nelle risultanze acclarate in ordine alla condotta complessiva tenuta dal verso il figlio, avvalorata anche dalle Parte_1 deposizioni testimoniali rese dalla moglie dell'odierno appellato e dal sig. gestore di una tavola Pt_5
calda ove il consumava i pasti, che ebbe ad accoglierlo presso di sé allorché diciottenne a CP_1
seguito di rifiuto del padre di ospitarlo anche temporaneamente presso ( v. verbale di udienza
25.05.2021 ).
Peraltro, secondo principi ormai da tempo acclarati dalla Suprema Corte in materia di causalità in materia di responsabilità civile da fatto illecito, “l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” ( Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024; Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 ). Del resto in specie le possibili cause alternative del danno psichico riportato dal solo soltanto Parte_1
ipotizzate e neppure identificate dall'appellante, a fronte di una condotta deprivativa del padre nei suoi confronti che risulta invece ampiamente comprovata nel giudizio.
La stessa ipotetica attribuibilità di tale danno alla condotta parimenti deprivativa della madre del dovuta peraltro alle patologie sofferte dalla nel periodo infantile ed adolescenziale di Parte_1 Tes_1
crescita del figlio, deve ritenersi ininfluente ai fini del decidere, giacché comunque, “ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel pagina 14 di 16 senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9969 del
16/04/2025 ). E, dunque, ciascuno dei soggetti responsabili in solido del danno sono tenuti verso il danneggiato ad integrale ristoro, salvo possibile regresso verso il coobbligato.
Infine, in ordine alla liquidazione della prestazione risarcitoria riconosciuta in favore del CP_1
quale ristoro del danno non patrimoniale permanente riportato in conseguenza della condotta deprivativa del il Tribunale ha bel chiarito i criteri applicati per la valutazione equitativa Parte_1
resa, facendo applicazione dei valori tabellari dettati dal Tribunale di Milano per il danno da perdita genitoriale dovuta a decesso, ridotti però del 50%, in misura ragionevolmente adeguata alla peculiarità della fattispecie in esame, nella quale la deprivazione genitoriale risulta, da un lato, volontaria od almeno colpevole, in quanto attuata da soggetto ben consapevole del vincolo di paternità sul soggetto leso, ma dall'altra limitata ad una parte soltanto della vita del soggetto danneggiato, senza carattere di definitività.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del presente giudizio seguono la piena soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata , n. 2138/2024 del
Tribunale di Torino in data 9.04.2024;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
pagina 15 di 16 presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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