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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1954/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1954/2017, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8
- parti ricorrente -
Avv.to Domenico LO POLITO
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti E E;
; Email_2 Email_4
E ; t Email_5 Email_6
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 16 maggio 2017, i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti ex dipendenti di VI dello Stato e titolari di trattamento pensionistico per il 2012 e 2013, di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, deducevano la mancata rivalutazione degli importi pensionistici nel biennio 2012 e 2013, in applicazione dell'art. 24, comma 25, D.L. 201/11 convertito con modificazioni dall'art. 11 della legge 214/2011, dichiarato incostituzionale dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 30.4.2015 n. 70; eccepivano, altresì, che il successivo art. 1 del D.L.
21.5.2015 n. 65 (convertito con modificazioni dalla legge 17.7.2015 n. 109) aveva comunque posto nel nulla il dettato della Corte costituzionale e sollevavano quindi la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 1del decreto legge 65/2015 e successive modifiche.
Concludevano, infine, con la richiesta di rivalutazione e ricostituzione dei loro trattamenti pensionistici.
Si costituiva l' , evidenziando l'intervenuto rigetto delle questioni di legittimità costituzionale CP_1 sollevate dai ricorrenti con la sentenza della medesima Corte n. 250/2017 e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
***
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
In effetti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 37 c.p.c. sul rilievo anche officioso del difetto di giurisdizione da parte del decidente in ogni stato e grado del processo, in via pregiudiziale ed assorbente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario adito per il riconoscimento del diritto alla ricostituzione della pensione del ricorrente quale pubblico dipendente, sussistendo giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica per i pubblici dipendenti ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/19341.
Per giurisprudenza consolidata “la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma VI dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell' , ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359), poiché, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico di detti lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso” (Cass.,
20.12.2006 n. 27187; conf. da ult. Cass., ss. uu., 5.4.2023 n. 9436, in motiv.).
Infatti, secondo tale consolidato orientamento della Suprema Corte, essendo le pensioni dei dipendenti delle VI dello Stato in parte a carico dello Stato in quanto gravano su un apposito
Fondo, che continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato ai sensi dell'art. 210 ult. co. d.P.R.
29.12.1973, n. 1092 (“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), trova applicazione anche rispetto alle pensioni dei dipendenti delle VI dello Stato il principio per cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 12.7.1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (la Cass.
10618/1996 ha perspicuamente statuito: “Con legge 9 luglio 1908, n. 418 venne istituito il fondo pensioni per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle VI dello Stato, prevedendosi, con l'ultimo comma dell'art. 7, che le controversie contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione riguardanti il diritto alle pensioni fosse ammesso ricorso degli interessati alla Corte dei Conti.
Questa norma venne ribadita dall'art. 22 del r.d. 22 aprile 1909, n. 229, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle VI . La nuova disciplina del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dettata nell'ambito del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non reca alcuna disposizione modificativa della previgente norma di previsione della competenza giurisdizionale in materia, limitandosi i quattro titoli della parte terza (artt. 209 - 251) dello stesso decreto a regolare i rapporti sostanziali ed i procedimenti amministrativi funzionali al trattamento suddetto, senza nulla innovare in tema di tutela giudiziaria. D'altra parte, la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa alle pensioni statali di cui al suddetto d.P.R. n. 1092 del 1973, ivi compresa, quindi, quella concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle VI dello
Stato, discendeva dall'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante "approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti", secondo cui la Corte stessa "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato", e dall'art. 62 del medesimo testo unico, secondo cui contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte.”)
La causa appartiene quindi alla giurisdizione contabile, con possibilità di translatio iudicii ai sensi di legge (art. 59 comma 2 legge 69/09).
In conclusione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario essendo competente la Corte dei Conti a norma degli art.13 e 62 rd12 luglio 1934 n.1214. Risultano dichiarati i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.; non si rinvengono poi motivi per ravvisare una mala fede o una colpa grave della parte, per cui le spese si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore della Corte dei Conti, con il termine di legge per la riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione;
- spese compensate.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1954/2017, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8
- parti ricorrente -
Avv.to Domenico LO POLITO
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti E E;
; Email_2 Email_4
E ; t Email_5 Email_6
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 16 maggio 2017, i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti ex dipendenti di VI dello Stato e titolari di trattamento pensionistico per il 2012 e 2013, di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, deducevano la mancata rivalutazione degli importi pensionistici nel biennio 2012 e 2013, in applicazione dell'art. 24, comma 25, D.L. 201/11 convertito con modificazioni dall'art. 11 della legge 214/2011, dichiarato incostituzionale dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 30.4.2015 n. 70; eccepivano, altresì, che il successivo art. 1 del D.L.
21.5.2015 n. 65 (convertito con modificazioni dalla legge 17.7.2015 n. 109) aveva comunque posto nel nulla il dettato della Corte costituzionale e sollevavano quindi la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 1del decreto legge 65/2015 e successive modifiche.
Concludevano, infine, con la richiesta di rivalutazione e ricostituzione dei loro trattamenti pensionistici.
Si costituiva l' , evidenziando l'intervenuto rigetto delle questioni di legittimità costituzionale CP_1 sollevate dai ricorrenti con la sentenza della medesima Corte n. 250/2017 e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
***
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
In effetti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 37 c.p.c. sul rilievo anche officioso del difetto di giurisdizione da parte del decidente in ogni stato e grado del processo, in via pregiudiziale ed assorbente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario adito per il riconoscimento del diritto alla ricostituzione della pensione del ricorrente quale pubblico dipendente, sussistendo giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica per i pubblici dipendenti ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/19341.
Per giurisprudenza consolidata “la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma VI dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell' , ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359), poiché, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico di detti lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso” (Cass.,
20.12.2006 n. 27187; conf. da ult. Cass., ss. uu., 5.4.2023 n. 9436, in motiv.).
Infatti, secondo tale consolidato orientamento della Suprema Corte, essendo le pensioni dei dipendenti delle VI dello Stato in parte a carico dello Stato in quanto gravano su un apposito
Fondo, che continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato ai sensi dell'art. 210 ult. co. d.P.R.
29.12.1973, n. 1092 (“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), trova applicazione anche rispetto alle pensioni dei dipendenti delle VI dello Stato il principio per cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 12.7.1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (la Cass.
10618/1996 ha perspicuamente statuito: “Con legge 9 luglio 1908, n. 418 venne istituito il fondo pensioni per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle VI dello Stato, prevedendosi, con l'ultimo comma dell'art. 7, che le controversie contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione riguardanti il diritto alle pensioni fosse ammesso ricorso degli interessati alla Corte dei Conti.
Questa norma venne ribadita dall'art. 22 del r.d. 22 aprile 1909, n. 229, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle VI . La nuova disciplina del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dettata nell'ambito del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non reca alcuna disposizione modificativa della previgente norma di previsione della competenza giurisdizionale in materia, limitandosi i quattro titoli della parte terza (artt. 209 - 251) dello stesso decreto a regolare i rapporti sostanziali ed i procedimenti amministrativi funzionali al trattamento suddetto, senza nulla innovare in tema di tutela giudiziaria. D'altra parte, la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa alle pensioni statali di cui al suddetto d.P.R. n. 1092 del 1973, ivi compresa, quindi, quella concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle VI dello
Stato, discendeva dall'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante "approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti", secondo cui la Corte stessa "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato", e dall'art. 62 del medesimo testo unico, secondo cui contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte.”)
La causa appartiene quindi alla giurisdizione contabile, con possibilità di translatio iudicii ai sensi di legge (art. 59 comma 2 legge 69/09).
In conclusione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario essendo competente la Corte dei Conti a norma degli art.13 e 62 rd12 luglio 1934 n.1214. Risultano dichiarati i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.; non si rinvengono poi motivi per ravvisare una mala fede o una colpa grave della parte, per cui le spese si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore della Corte dei Conti, con il termine di legge per la riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione;
- spese compensate.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).