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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 09.04.2025 N. 15125/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Giordano del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano (MI), via Altamura 17
- RICORRENTE -
contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – er sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra la società CP_1 quale datore di lavoro e quale lavoratore, è intercorso un
[...] Parte_1 rapporto di lavoro subordinato e condannare la società al pagamento in Controparte_1 favore del Sig. della somma di Euro 3.735,39= quale Euro Parte_1
3.168,00= per retribuzione aprile e maggio 2024 ed Euro 567,39= differenza Tfr ancora non versato, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c. a) Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è Controparte_1 stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 prestato la propria attività lavorativa in favore di far data dall'1 Controparte_1 febbraio 2024 quale operaio inquadrato nel I livello C.C.N.L. Edilizia, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (cfr. doc. 4, fascicolo ricorrente).
Con comunicazione del 31 maggio 2024, ha comunicato al Controparte_1 lavoratore il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato
(doc. 2, fascicolo ricorrente).
*
1.2. Con il presente giudizio, lamenta di essere Parte_1 rimasto creditore di i quanto dovutogli a titolo di retribuzione Controparte_1 per aprile e maggio 2024 e trattamento di fine rapporto.
Conclude, quindi, come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. Come chiarito dal Supremo Collegio, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6
2 marzo 1986, n. 1484); ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
*
2.2. Nel caso di specie, la prova è del tutto mancata in quanto CP_1 ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese;
si osservi,
[...] peraltro, che – su tutte le circostanze dedotte in ricorso – è stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta che non si è presentato a renderlo, e che ha omesso di presenziare alle udienze con atteggiamento che si ritiene rilevante, ex art. 232 c.p.c., ai fini del decidere.
*
2.3. Ne consegue che, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei (effettuati sulla base di quanto risultante dalla busta paga in atti e dal contratto collettivo di riferimento – docc. 1 e 4-5, fascicolo ricorrente) – deve essere Controparte_1 condannata a pagare in favore le seguenti somme lorde: Parte_1
€ 1.440,00 a titolo di retribuzione per aprile 2024, € 1.728,00 a titolo di retribuzione per maggio 2024 ed € 567,39 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, eve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di Controparte_1 cui al dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
3
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare in favore Controparte_1
le seguenti somme lorde: € 1.440,00 a titolo di Parte_1 retribuzione per aprile 2024, € 1.728,00 a titolo di retribuzione per maggio 2024 ed €
567,39 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.500,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giordano.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 9 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Giordano del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano (MI), via Altamura 17
- RICORRENTE -
contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – er sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra la società CP_1 quale datore di lavoro e quale lavoratore, è intercorso un
[...] Parte_1 rapporto di lavoro subordinato e condannare la società al pagamento in Controparte_1 favore del Sig. della somma di Euro 3.735,39= quale Euro Parte_1
3.168,00= per retribuzione aprile e maggio 2024 ed Euro 567,39= differenza Tfr ancora non versato, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c. a) Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è Controparte_1 stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 prestato la propria attività lavorativa in favore di far data dall'1 Controparte_1 febbraio 2024 quale operaio inquadrato nel I livello C.C.N.L. Edilizia, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (cfr. doc. 4, fascicolo ricorrente).
Con comunicazione del 31 maggio 2024, ha comunicato al Controparte_1 lavoratore il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato
(doc. 2, fascicolo ricorrente).
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1.2. Con il presente giudizio, lamenta di essere Parte_1 rimasto creditore di i quanto dovutogli a titolo di retribuzione Controparte_1 per aprile e maggio 2024 e trattamento di fine rapporto.
Conclude, quindi, come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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2.1. Come chiarito dal Supremo Collegio, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6
2 marzo 1986, n. 1484); ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
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2.2. Nel caso di specie, la prova è del tutto mancata in quanto CP_1 ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese;
si osservi,
[...] peraltro, che – su tutte le circostanze dedotte in ricorso – è stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta che non si è presentato a renderlo, e che ha omesso di presenziare alle udienze con atteggiamento che si ritiene rilevante, ex art. 232 c.p.c., ai fini del decidere.
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2.3. Ne consegue che, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei (effettuati sulla base di quanto risultante dalla busta paga in atti e dal contratto collettivo di riferimento – docc. 1 e 4-5, fascicolo ricorrente) – deve essere Controparte_1 condannata a pagare in favore le seguenti somme lorde: Parte_1
€ 1.440,00 a titolo di retribuzione per aprile 2024, € 1.728,00 a titolo di retribuzione per maggio 2024 ed € 567,39 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
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4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, eve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di Controparte_1 cui al dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
3
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare in favore Controparte_1
le seguenti somme lorde: € 1.440,00 a titolo di Parte_1 retribuzione per aprile 2024, € 1.728,00 a titolo di retribuzione per maggio 2024 ed €
567,39 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.500,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giordano.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 9 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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