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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 17.3.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 901/2024 R.G. (vi sono riuniti il 910/2024 e il 916/2024)
e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e residente in [...]d'Orlando C.da Forno Alto n. 26/A, C.F._1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Verderico (C.F.
) e dall'avvocato Nicola Verderico, (C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
), entrambi del foro di Barcellona P.G. (numero di fax: 090/9799821, PEC:
[...]
) ed elettivamente Email_1 Email_2
domiciliato presso Verderico - studio legale tributario, in Barcellona P.G. (ME), Via
T.C. Arcodaci 74, giusta procura in atti.
ricorrente
CONTRO
(subentrata ai sensi del DL n. 73/2021, convertito Controparte_1
con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, dal 01.10.2021 a , Controparte_2
già , in persona di C.F. ( ), Controparte_3 Controparte_4 C.F._4
responsabile del Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del Giudizio, giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 Persona_1 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da , con Controparte_1
sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142,(codice fiscale/partita IVA n.
) elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio, 15, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Vincenza Bonaviri ( ) giusta procura CodiceFiscale_5
in atti (tel/fax 095/502223;Pec: Email_3
giusta procura in atti.
resistente
(C.F. n. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, Persona_2 dall'Avvocato Marco Fazio (codice fiscale: – indirizzo pec: C.F._6
t), ed elett.te dom.to, con il suo procuratore, Email_4
presso la sede in Messina, alla via Armeria, n. 1 CP_6
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 26.3.2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' e l' , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 CP_6 rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90059807 68/000, con riferimento a crediti , oggetto delle CP_6
seguenti cartelle di pagamento presupposte: n. 2952001004947680000, n.
2952008004563531000 e n. 2952010000105567200
Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica dei predetti atti presupposti dall'intimazione e, pertanto, sosteneva la nullità di tale atto.
In ogni caso, deduceva la sopravvenuta prescrizione del credito sottostante l'intimazione di pagamento, in relazione agli importi indicati nelle suindicate cartelle.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Pag. 2 di 14 L si costituiva in giudizio con memoria depositata il Controparte_1
25.10.2024, deducendo l'inammissibilità del ricorso tenuto conto della sua tardività, atteso che non sarebbe stato rispettato il termine di giorni venti dalla notifica dell'atto impugnato, previsto dall'art. 617 c.p.c., applicabile al caso in esame.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle allegazioni avversarie, tenuto conto della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento per cui si è proposto l'odierno ricorso.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che, successivamente, alle cartelle di pagamento suindicate sono stati notificati numerosi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Sosteneva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata il 3/10/2024, rilevando, CP_6 anzitutto, che l'odierno ricorrente avrebbe illegittimamente frazionato l'impugnazione della medesima intimazione di pagamento, proponendo separatamente i seguenti giudizi, tutti pendenti davanti a questo tribunale: 910/24 r.g.; 901/24 r.g.; 916/24 r.g. e
889/24 r.g. (quest'ultimo pendente davanti ad altro giudice), così rendendosi responsabile di abuso del processo, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto della notifica degli atti presupposti e della sospensione dei termini di prescrizione in ragione della sospensione dei termini introdotta dalla legislazione emergenziale varata a seguito della pandemia da COVID 2019.
Chiedeva. altresì, di non essere condannata al pagamento delle spese di lite in riferimento all'eventuale prescrizione di atti dovuti a carenze della procedura di riscossione,
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Pag. 3 di 14 Nel corso del giudizio, con provvedimento reso ad esito dell'udienza del 13.11.2024, veniva ordinata la riunione al presente giudizio dei giudizi recanti i numeri 910/24 r.g.;
916/24 r.g, pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima intimazione di pagamento, sia pure in riferimento specifico ai seguenti avvisi di addebito: nn. 59520160000763718000, 59520160003709487000 (giudizio 910/24) e n. 59520160005180612000 (giudizio 916/2024).
Anche nei predetti giudizi parte ricorrente sosteneva la mancata notifica degli atti presupposti e la sopravvenuta prescrizione dei crediti previdenziali vantati dall' , CP_6 mentre l' e l' sostanzialmente formulavano le Controparte_1 CP_6
medesime difese, deducendo la rituale notifica degli avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione, atteso che nel caso in esame non è applicabile l'art. 617 c.p.c., che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi.
Infatti, con l'odierna opposizione si contesta in via anticipata il diritto dell'ente creditore a procedere all'esecuzione forzata, posto che l'intimazione di pagamento è un invito ad adempiere che precede l'eventuale inizio dell'esecuzione. Conseguentemente, al caso in esame sarà applicabile l'art. 615 co. 1 c.p.c., per cui non è previso alcun termine.
Va rilevata, altresì, l'infondatezza del difetto di legittimazione passiva, sollevata sia da
, atteso che, a fronte di un ricorso avverso una Controparte_1
procedura esecutiva, sono legittimati passivi sia colui che è incaricato alla riscossione, sia il titolare del credito (cfr. Cass. sentenza n.3990/2020; v., da ultimo, Cass. sent.
n.7514/2022).
Pag. 4 di 14 Nel merito, giova rammentare che il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 295 2024 90059807 68/000, notificata in data
16.2.2024, limitatamente agli importi indicati nei seguenti atti presupposti:
1. n. 2952001004947680000, cartella di pagamento
2. n. 2952008004563531000, cartella di pagamento
3. n. 2952010000105567200, cartella di pagamento
4. n. 59520160000763718000, avviso di addebito
5. n. 59520160003709487000, avviso di addebito
6. n. 59520160005180612000, avviso di addebito
Ebbene, l' ha depositato le cartoline di avviso di Controparte_1
ricevimento per notifica delle cartelle di pagamento indicate ai numeri 1, 2, 3, nonché la notifica di una serie di ulteriori atti interruttivi, asserendo la mancanza dell'avvenuta prescrizione del credito vantato.
Anche l' , dal canto suo ha depositato la prova della notifica dei tre avvisi di CP_6
addebito indicati ai numeri 4, 5, 6, richiamando i successivi atti interruttivi notificati dall' . Controparte_1
E' vero che le parti resistenti, per quel che riguarda le cartelle di pagamento, non hanno prodotto la copia delle cartelle di pagamento allegate alle rispettive cartoline notificate, ma è anche vero che, come è stato ripetutamente rammentato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.” (Cass. Sez. 5 -
, Sentenza n. 20769 del 21/07/2021 (Rv. 661896 - 01).
Ed inoltre, nel caso di notifica eseguita a mezzo di invio di raccomandata a.r.,, è stato ribadito che “In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa,
Pag. 5 di 14 nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento.” (Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 34765 del 12/12/2023 (Rv. 669847 - 01).
A fronte di ciò, deve notarsi che, nel caso di specie, sono state prodotte tutte le cartoline di ricevimento della notifica sia delle cartelle oggetto dell'odierna impugnazione, sia di una serie di atti interruttivi successivamente notificati.
Peraltro, in ciascuna di tali cartoline è riportato per esteso il numero dell'atto notificato e il relativo codice a barre.
Tanto premesso, parte ricorrente alla prima udienza utile si è limitata ad un generico disconoscimento di tali atti, deducendo che non vi sarebbe la prova della conformità agli originali analogici e che, unitamente alle cartoline, non sono stati prodotti gli originali delle intimazioni di pagamento, per cui non se ne potrebbe verificare il contenuto ai fini di determinarne l'idoneità a interrompere la prescrizione.
Ha sostenuto, inoltre, che non vi sarebbe prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 2952001004947680000.
A fronte di ciò, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, informatiche, fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose, compreso l'atto di costituzione in mora inviata tramite il servizio postale, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
E tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento ma, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. (Cass. 19.1.2018, n. 1250)
In particolare, un generico disconoscimento non è idoneo a far venir meno l'efficacia probatoria degli atti prodotti in fotocopia dalle resistenti, atteso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con
Pag. 6 di 14 clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 (Rv. 646981 -
01)).
Conseguentemente, appare del tutto generica e inidonea a paralizzare l'efficacia probatoria dei documenti in questione, la generica deduzione di parte ricorrente, secondo cui non vi sarebbe la prova della conformità agli originali delle cartoline di notifica in atti.
In ogni caso, anche nel caso di notifiche eventualmente ricevute da familiari o soggetti presenti presso il domicilio del ricorrente, va rammentato che le firme in questione sono state apposte davanti all'ufficiale postale o al messo notificatore, il quale ha attestato di aver consegnato il plico presso la residenza del destinatario o al soggetto che si è qualificato come tale, apponendo la relativa firma di ricevimento (nel caso della consegna a mani del destinatario) o ad altro soggetto presente nella residenza del destinatario e qualificatosi come abilitato alla ricezione di atti, sottoscrivendo come tale.
Sicché, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Dunque, non vale nemmeno un eventuale generico disconoscimento della firma da parte del ricorrente, atteso che, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di
Pag. 7 di 14 atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr., da ultimo, Cass. n.
946/20).
Conseguentemente, una volta ritenuto inammissibile il disconoscimento, va tenuto conto della corrispondenza delle relate di notifica prodotte ai modelli postali, alla apparenza ed uniformità grafica delle sottoscrizioni ivi apposte, nonché della plausibilità delle date di notifica degli atti indicati rispetto alla data di spedizione, unitamente alla dichiarazione di conformità della società di riscossione e dell' (che CP_6
pur non avendo un formale valore certificativo, in mancanza di specifiche e riconoscibili contestazioni, ha comunque una valenza indiziaria da valutarsi debitamente).
Infine, dall'allegato 1 della produzione di si Controparte_1
deduce che la notifica della cartella n. 2952001004947680000. risulta essere stata eseguita il 3.8.2001 a mani del ricorrente.
Emerge, pertanto un quadro probatorio tale da non consentire di dubitare che le fotocopie prodotte possano essere in qualche modo difformi dagli originali.
Tutto ciò premesso, va rilevato che la prova della notifica degli avvisi di addebito e la constatazione del dato pacifico della loro mancata impugnazione, determina l'inammissibilità di qualsiasi motivo di impugnazione che attenga al merito di tali atti.
Ed infatti, l'art. 24 del d.lgs 46/1999 dispone che: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (2).
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”.
Conseguentemente, stante la natura perentoria del predetto termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, il suo decorso rende irretrattabile la pretesa dell'ente e precludendo il riesame delle eccezioni di merito, comprese quelle relative alla prescrizione maturata prima della notifica del titolo. (Cass. Civ. 9784/2020).
Pag. 8 di 14 Infine, la valutazione delle date di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito consente di ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (16.2.2024), la prescrizione era ritenersi maturata soltanto per due delle cartelle oggetto di impugnazione, tenuto conto della notifica degli ulteriori atti interruttivi e della sospensione dei termini introdotta dalla legislazione emergenziale varata per fronteggiare la pandemia da COVID 2019.
Sotto il primo profilo occorre rilevare che, dalla produzione dell' Controparte_1
, risultano seguenti ulteriori atti interruttivi della prescrizione, dopo la
[...] notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito;
1. n. 2952001004947680000, cartella di pagamento notificata il 3.8.2001 a mani del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 29520069002133431000 notificata in data 11.01.2007; intimazione di pagamento n. 29520119013707487000 notificata in data 16.01.2012; l'intimazione di pagamento n.
29520159005687882000, notificata in data 10.12.2015
2. n. 2952008004563531000, cartella di pagamento notificata il 20.5.2008 a mani del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 29520129026068180000 notificata in data 18.06.2012, intimazione di pagamento n. 29520159005687882000 in data 10.12.2015; intimazione di pagamento n. 29520229007954228000 notificata in data 12.12.2022;
3. n. 2952010000105567200, cartella di pagamento, notificata il 23.6.2010 a mani del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 29520149002304828000 notificata in data 01.09.2014; intimazione di pagamento n. 29520179010830748000 notificata in data 08.01.2018; intimazione di pagamento n.
29520229007954228000 notificata in data 12.12.2022;
4. n. 59520160000763718000, avviso di addebito, notificato in data 11.5.2016; intimazione di pagamento n. 29520229007954228000, notificata in data
12.12.2022;
Pag. 9 di 14 5. n. 59520160003709487000, avviso di addebito, notificato in data 14.11.2016; intimazione di pagamento n. 29520229007954228000, notificata in data
12.12.2022
6. n. 59520160005180612000, avviso di addebito, notificato in data 14.12.2016; intimazione di pagamento n. 29520229007954228000, notificata in data
12.12.2022.
Inoltre, per tutti i predetti atti, elencati dal n. 1 al n. 6, in data in data 28.08.2019 il ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione n. 134595, accolta dall'
[...]
con provvedimento del 29.8.2019. Controparte_1
Tutto ciò premesso, va ritenuto anzitutto che l'anzidetta istanza di rateizzazione abbia il valore di atto interruttivo della prescrizione, e ciò proprio in considerazione della natura stessa dell'istanza di rateizzazione, in cui si presume la sussistenza di un credito, individuato specificamente in ragione di ciascuno dei titoli che lo giustificano e determinato in un ammontare certo, per ciascuno dei predetti titoli la cui somma produce la misura certa del credito complessivo che, contestualmente, viene scomposto in un numero predefinito di rate da onorare in altrettante scadenze.
In altri termini, si tratta con evidenza di una procedura che presuppone necessariamente il riconoscimento della somma da versare e la ridefinizione concordata delle modalità di pagamento della
Si tratta, peraltro, di una interpretazione coerente con l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: “La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
06/02/2024, n. 3414 (rv. 670394-01)).
Conseguentemente, non può che riconoscersi l'effetto interruttivo della istanza di rateizzazione presentata in data 28.8.2019.
Pag. 10 di 14 Infine, per il calcolo della prescrizione occorre anche considerare la sospensione del termine quinquennale, disposta dalla legislazione emergenziale emanata in conseguenza della pandemia da COVID 19.
Infatti, tale sospensione deriva dalle misure adottate con i vari decreti che hanno comportato la sospensione del termine prescrizionale degli atti impositivi dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 e il conseguenziale slittamento della maturazione del suddetto termine.
In particolare, deve essere rammentato che l'art. 67 del d.l. n. 18/2020 ha disposto:
“Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Inoltre, al quarto comma ha precisato che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 159”.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, il quale al comma 2 così statuisce: "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali
è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione".
Inoltre, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel
Pag. 11 di 14 periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29e30delD.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12delD.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159”.
Il D.L. n. 73 del 2021- convertito con modifiche con L. n. 106 del 2021 (c.d. Decreto
Sostegni bis) - ha poi prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, D.L.
n. 18 del 2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010.
Dunque, in ragione di tali disposizioni, non si può dubitare che la sospensione in questione abbia operato dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021.
In definitiva, valutando la successione dei menzionati atti interruttivi e la richiamata sospensione del decorso della prescrizione, risulta che la prescrizione possa ritenersi maturata soltanto in riferimento ai predetti atti:
1. cartella di pagamento n. 2952001004947680000, notificata il 3.8.2001, atteso che il primo atto interruttivo utile risulta l'intimazione di pagamento n.
29520069002133431000, notificata soltanto in data 11.01.2007, quando la prescrizione quinquennale era già maturata (3.8.2006);
2. cartella di pagamento n. 2952008004563531000, notificata il 20.5.2008, seguita da intimazione di pagamento n. 29520129026068180000, notificata in data
18.06.2012, intimazione di pagamento n. 29520159005687882000 in data
10.12.2015 e intimazione di pagamento n. 29520229007954228000 notificata in data 12.12.2022, atteso che dopo l'intimazione di pagamento notificata in data
10.12.2015, la prescrizione, considerando anche i 541 giorni di sospensione per la legislazione emergenziale, la prescrizione risulta maturata il 3.6.2022, mentre il successivo atto interruttivo è stato notificato il 12.12.2022.
Pertanto, limitatamente alle somme portate da tali cartelle l'intimazione di pagamento deve essere parzialmente annullata.
Pag. 12 di 14 Di contro, per tutte le altre cartelle di pagamento non risulta maturata la prescrizione, per cui il ricorso deve essere rigettato con riferimento agli altri crediti oggetto dell'odierna impugnazione.
Passando al regime delle spese, deve rilevarsi che appare evidente il frazionamento delle cause, atteso che i tre giudizi oggetto dell'odierna riunione riguardano la medesima intimazione di pagamento e gli atti presupposti si riferiscono tutti a crediti dell' , con motivi tutti sostanzialmente sovrapponibili. CP_6
Conseguentemente, appare evidente l'abuso dello strumento processuale, sicché, occorre uniformarsi all'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, secondo cui una tale condotta “trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate” (Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 19/03/2025, n. 7299 (rv. 674011-02).
Tanto premesso, avuto riguardo alla parziale soccombenza di parte ricorrente, ricorrono i presupposti per compensare due terzi delle spese di lite, mentre gli enti resistenti devono essere condannati a pagare al ricorrente il rimanente terzo di tali spese, che, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 147/22, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede, in parziale accoglimento del ricorso: Parte_1
- Annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90059807 68/000, limitatamente alle somme portate dalle seguenti cartelle di pagamento: n.
2952001004947680000 e n. 2952008004563531000.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Compensa le spese di lite per due terzi, mentre condanna Controparte_1
e a pagare al ricorrente la rimanente metà di tali spese, che
[...] CP_6
Pag. 13 di 14 liquida in complessivi € 14,33 per spese, € 621,60 per onorari, da aumentarsi del
15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Patti, 3.6.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 17.3.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 901/2024 R.G. (vi sono riuniti il 910/2024 e il 916/2024)
e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e residente in [...]d'Orlando C.da Forno Alto n. 26/A, C.F._1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Verderico (C.F.
) e dall'avvocato Nicola Verderico, (C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
), entrambi del foro di Barcellona P.G. (numero di fax: 090/9799821, PEC:
[...]
) ed elettivamente Email_1 Email_2
domiciliato presso Verderico - studio legale tributario, in Barcellona P.G. (ME), Via
T.C. Arcodaci 74, giusta procura in atti.
ricorrente
CONTRO
(subentrata ai sensi del DL n. 73/2021, convertito Controparte_1
con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, dal 01.10.2021 a , Controparte_2
già , in persona di C.F. ( ), Controparte_3 Controparte_4 C.F._4
responsabile del Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del Giudizio, giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 Persona_1 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da , con Controparte_1
sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142,(codice fiscale/partita IVA n.
) elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio, 15, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Vincenza Bonaviri ( ) giusta procura CodiceFiscale_5
in atti (tel/fax 095/502223;Pec: Email_3
giusta procura in atti.
resistente
(C.F. n. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, Persona_2 dall'Avvocato Marco Fazio (codice fiscale: – indirizzo pec: C.F._6
t), ed elett.te dom.to, con il suo procuratore, Email_4
presso la sede in Messina, alla via Armeria, n. 1 CP_6
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 26.3.2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' e l' , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 CP_6 rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90059807 68/000, con riferimento a crediti , oggetto delle CP_6
seguenti cartelle di pagamento presupposte: n. 2952001004947680000, n.
2952008004563531000 e n. 2952010000105567200
Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica dei predetti atti presupposti dall'intimazione e, pertanto, sosteneva la nullità di tale atto.
In ogni caso, deduceva la sopravvenuta prescrizione del credito sottostante l'intimazione di pagamento, in relazione agli importi indicati nelle suindicate cartelle.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Pag. 2 di 14 L si costituiva in giudizio con memoria depositata il Controparte_1
25.10.2024, deducendo l'inammissibilità del ricorso tenuto conto della sua tardività, atteso che non sarebbe stato rispettato il termine di giorni venti dalla notifica dell'atto impugnato, previsto dall'art. 617 c.p.c., applicabile al caso in esame.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle allegazioni avversarie, tenuto conto della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento per cui si è proposto l'odierno ricorso.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che, successivamente, alle cartelle di pagamento suindicate sono stati notificati numerosi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Sosteneva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata il 3/10/2024, rilevando, CP_6 anzitutto, che l'odierno ricorrente avrebbe illegittimamente frazionato l'impugnazione della medesima intimazione di pagamento, proponendo separatamente i seguenti giudizi, tutti pendenti davanti a questo tribunale: 910/24 r.g.; 901/24 r.g.; 916/24 r.g. e
889/24 r.g. (quest'ultimo pendente davanti ad altro giudice), così rendendosi responsabile di abuso del processo, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto della notifica degli atti presupposti e della sospensione dei termini di prescrizione in ragione della sospensione dei termini introdotta dalla legislazione emergenziale varata a seguito della pandemia da COVID 2019.
Chiedeva. altresì, di non essere condannata al pagamento delle spese di lite in riferimento all'eventuale prescrizione di atti dovuti a carenze della procedura di riscossione,
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Pag. 3 di 14 Nel corso del giudizio, con provvedimento reso ad esito dell'udienza del 13.11.2024, veniva ordinata la riunione al presente giudizio dei giudizi recanti i numeri 910/24 r.g.;
916/24 r.g, pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima intimazione di pagamento, sia pure in riferimento specifico ai seguenti avvisi di addebito: nn. 59520160000763718000, 59520160003709487000 (giudizio 910/24) e n. 59520160005180612000 (giudizio 916/2024).
Anche nei predetti giudizi parte ricorrente sosteneva la mancata notifica degli atti presupposti e la sopravvenuta prescrizione dei crediti previdenziali vantati dall' , CP_6 mentre l' e l' sostanzialmente formulavano le Controparte_1 CP_6
medesime difese, deducendo la rituale notifica degli avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione, atteso che nel caso in esame non è applicabile l'art. 617 c.p.c., che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi.
Infatti, con l'odierna opposizione si contesta in via anticipata il diritto dell'ente creditore a procedere all'esecuzione forzata, posto che l'intimazione di pagamento è un invito ad adempiere che precede l'eventuale inizio dell'esecuzione. Conseguentemente, al caso in esame sarà applicabile l'art. 615 co. 1 c.p.c., per cui non è previso alcun termine.
Va rilevata, altresì, l'infondatezza del difetto di legittimazione passiva, sollevata sia da
, atteso che, a fronte di un ricorso avverso una Controparte_1
procedura esecutiva, sono legittimati passivi sia colui che è incaricato alla riscossione, sia il titolare del credito (cfr. Cass. sentenza n.3990/2020; v., da ultimo, Cass. sent.
n.7514/2022).
Pag. 4 di 14 Nel merito, giova rammentare che il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 295 2024 90059807 68/000, notificata in data
16.2.2024, limitatamente agli importi indicati nei seguenti atti presupposti:
1. n. 2952001004947680000, cartella di pagamento
2. n. 2952008004563531000, cartella di pagamento
3. n. 2952010000105567200, cartella di pagamento
4. n. 59520160000763718000, avviso di addebito
5. n. 59520160003709487000, avviso di addebito
6. n. 59520160005180612000, avviso di addebito
Ebbene, l' ha depositato le cartoline di avviso di Controparte_1
ricevimento per notifica delle cartelle di pagamento indicate ai numeri 1, 2, 3, nonché la notifica di una serie di ulteriori atti interruttivi, asserendo la mancanza dell'avvenuta prescrizione del credito vantato.
Anche l' , dal canto suo ha depositato la prova della notifica dei tre avvisi di CP_6
addebito indicati ai numeri 4, 5, 6, richiamando i successivi atti interruttivi notificati dall' . Controparte_1
E' vero che le parti resistenti, per quel che riguarda le cartelle di pagamento, non hanno prodotto la copia delle cartelle di pagamento allegate alle rispettive cartoline notificate, ma è anche vero che, come è stato ripetutamente rammentato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.” (Cass. Sez. 5 -
, Sentenza n. 20769 del 21/07/2021 (Rv. 661896 - 01).
Ed inoltre, nel caso di notifica eseguita a mezzo di invio di raccomandata a.r.,, è stato ribadito che “In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa,
Pag. 5 di 14 nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento.” (Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 34765 del 12/12/2023 (Rv. 669847 - 01).
A fronte di ciò, deve notarsi che, nel caso di specie, sono state prodotte tutte le cartoline di ricevimento della notifica sia delle cartelle oggetto dell'odierna impugnazione, sia di una serie di atti interruttivi successivamente notificati.
Peraltro, in ciascuna di tali cartoline è riportato per esteso il numero dell'atto notificato e il relativo codice a barre.
Tanto premesso, parte ricorrente alla prima udienza utile si è limitata ad un generico disconoscimento di tali atti, deducendo che non vi sarebbe la prova della conformità agli originali analogici e che, unitamente alle cartoline, non sono stati prodotti gli originali delle intimazioni di pagamento, per cui non se ne potrebbe verificare il contenuto ai fini di determinarne l'idoneità a interrompere la prescrizione.
Ha sostenuto, inoltre, che non vi sarebbe prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 2952001004947680000.
A fronte di ciò, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, informatiche, fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose, compreso l'atto di costituzione in mora inviata tramite il servizio postale, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
E tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento ma, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. (Cass. 19.1.2018, n. 1250)
In particolare, un generico disconoscimento non è idoneo a far venir meno l'efficacia probatoria degli atti prodotti in fotocopia dalle resistenti, atteso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con
Pag. 6 di 14 clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 (Rv. 646981 -
01)).
Conseguentemente, appare del tutto generica e inidonea a paralizzare l'efficacia probatoria dei documenti in questione, la generica deduzione di parte ricorrente, secondo cui non vi sarebbe la prova della conformità agli originali delle cartoline di notifica in atti.
In ogni caso, anche nel caso di notifiche eventualmente ricevute da familiari o soggetti presenti presso il domicilio del ricorrente, va rammentato che le firme in questione sono state apposte davanti all'ufficiale postale o al messo notificatore, il quale ha attestato di aver consegnato il plico presso la residenza del destinatario o al soggetto che si è qualificato come tale, apponendo la relativa firma di ricevimento (nel caso della consegna a mani del destinatario) o ad altro soggetto presente nella residenza del destinatario e qualificatosi come abilitato alla ricezione di atti, sottoscrivendo come tale.
Sicché, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Dunque, non vale nemmeno un eventuale generico disconoscimento della firma da parte del ricorrente, atteso che, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di
Pag. 7 di 14 atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr., da ultimo, Cass. n.
946/20).
Conseguentemente, una volta ritenuto inammissibile il disconoscimento, va tenuto conto della corrispondenza delle relate di notifica prodotte ai modelli postali, alla apparenza ed uniformità grafica delle sottoscrizioni ivi apposte, nonché della plausibilità delle date di notifica degli atti indicati rispetto alla data di spedizione, unitamente alla dichiarazione di conformità della società di riscossione e dell' (che CP_6
pur non avendo un formale valore certificativo, in mancanza di specifiche e riconoscibili contestazioni, ha comunque una valenza indiziaria da valutarsi debitamente).
Infine, dall'allegato 1 della produzione di si Controparte_1
deduce che la notifica della cartella n. 2952001004947680000. risulta essere stata eseguita il 3.8.2001 a mani del ricorrente.
Emerge, pertanto un quadro probatorio tale da non consentire di dubitare che le fotocopie prodotte possano essere in qualche modo difformi dagli originali.
Tutto ciò premesso, va rilevato che la prova della notifica degli avvisi di addebito e la constatazione del dato pacifico della loro mancata impugnazione, determina l'inammissibilità di qualsiasi motivo di impugnazione che attenga al merito di tali atti.
Ed infatti, l'art. 24 del d.lgs 46/1999 dispone che: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (2).
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”.
Conseguentemente, stante la natura perentoria del predetto termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, il suo decorso rende irretrattabile la pretesa dell'ente e precludendo il riesame delle eccezioni di merito, comprese quelle relative alla prescrizione maturata prima della notifica del titolo. (Cass. Civ. 9784/2020).
Pag. 8 di 14 Infine, la valutazione delle date di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito consente di ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (16.2.2024), la prescrizione era ritenersi maturata soltanto per due delle cartelle oggetto di impugnazione, tenuto conto della notifica degli ulteriori atti interruttivi e della sospensione dei termini introdotta dalla legislazione emergenziale varata per fronteggiare la pandemia da COVID 2019.
Sotto il primo profilo occorre rilevare che, dalla produzione dell' Controparte_1
, risultano seguenti ulteriori atti interruttivi della prescrizione, dopo la
[...] notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito;
1. n. 2952001004947680000, cartella di pagamento notificata il 3.8.2001 a mani del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 29520069002133431000 notificata in data 11.01.2007; intimazione di pagamento n. 29520119013707487000 notificata in data 16.01.2012; l'intimazione di pagamento n.
29520159005687882000, notificata in data 10.12.2015
2. n. 2952008004563531000, cartella di pagamento notificata il 20.5.2008 a mani del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 29520129026068180000 notificata in data 18.06.2012, intimazione di pagamento n. 29520159005687882000 in data 10.12.2015; intimazione di pagamento n. 29520229007954228000 notificata in data 12.12.2022;
3. n. 2952010000105567200, cartella di pagamento, notificata il 23.6.2010 a mani del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 29520149002304828000 notificata in data 01.09.2014; intimazione di pagamento n. 29520179010830748000 notificata in data 08.01.2018; intimazione di pagamento n.
29520229007954228000 notificata in data 12.12.2022;
4. n. 59520160000763718000, avviso di addebito, notificato in data 11.5.2016; intimazione di pagamento n. 29520229007954228000, notificata in data
12.12.2022;
Pag. 9 di 14 5. n. 59520160003709487000, avviso di addebito, notificato in data 14.11.2016; intimazione di pagamento n. 29520229007954228000, notificata in data
12.12.2022
6. n. 59520160005180612000, avviso di addebito, notificato in data 14.12.2016; intimazione di pagamento n. 29520229007954228000, notificata in data
12.12.2022.
Inoltre, per tutti i predetti atti, elencati dal n. 1 al n. 6, in data in data 28.08.2019 il ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione n. 134595, accolta dall'
[...]
con provvedimento del 29.8.2019. Controparte_1
Tutto ciò premesso, va ritenuto anzitutto che l'anzidetta istanza di rateizzazione abbia il valore di atto interruttivo della prescrizione, e ciò proprio in considerazione della natura stessa dell'istanza di rateizzazione, in cui si presume la sussistenza di un credito, individuato specificamente in ragione di ciascuno dei titoli che lo giustificano e determinato in un ammontare certo, per ciascuno dei predetti titoli la cui somma produce la misura certa del credito complessivo che, contestualmente, viene scomposto in un numero predefinito di rate da onorare in altrettante scadenze.
In altri termini, si tratta con evidenza di una procedura che presuppone necessariamente il riconoscimento della somma da versare e la ridefinizione concordata delle modalità di pagamento della
Si tratta, peraltro, di una interpretazione coerente con l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: “La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
06/02/2024, n. 3414 (rv. 670394-01)).
Conseguentemente, non può che riconoscersi l'effetto interruttivo della istanza di rateizzazione presentata in data 28.8.2019.
Pag. 10 di 14 Infine, per il calcolo della prescrizione occorre anche considerare la sospensione del termine quinquennale, disposta dalla legislazione emergenziale emanata in conseguenza della pandemia da COVID 19.
Infatti, tale sospensione deriva dalle misure adottate con i vari decreti che hanno comportato la sospensione del termine prescrizionale degli atti impositivi dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 e il conseguenziale slittamento della maturazione del suddetto termine.
In particolare, deve essere rammentato che l'art. 67 del d.l. n. 18/2020 ha disposto:
“Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Inoltre, al quarto comma ha precisato che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 159”.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, il quale al comma 2 così statuisce: "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali
è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione".
Inoltre, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel
Pag. 11 di 14 periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29e30delD.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12delD.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159”.
Il D.L. n. 73 del 2021- convertito con modifiche con L. n. 106 del 2021 (c.d. Decreto
Sostegni bis) - ha poi prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, D.L.
n. 18 del 2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010.
Dunque, in ragione di tali disposizioni, non si può dubitare che la sospensione in questione abbia operato dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021.
In definitiva, valutando la successione dei menzionati atti interruttivi e la richiamata sospensione del decorso della prescrizione, risulta che la prescrizione possa ritenersi maturata soltanto in riferimento ai predetti atti:
1. cartella di pagamento n. 2952001004947680000, notificata il 3.8.2001, atteso che il primo atto interruttivo utile risulta l'intimazione di pagamento n.
29520069002133431000, notificata soltanto in data 11.01.2007, quando la prescrizione quinquennale era già maturata (3.8.2006);
2. cartella di pagamento n. 2952008004563531000, notificata il 20.5.2008, seguita da intimazione di pagamento n. 29520129026068180000, notificata in data
18.06.2012, intimazione di pagamento n. 29520159005687882000 in data
10.12.2015 e intimazione di pagamento n. 29520229007954228000 notificata in data 12.12.2022, atteso che dopo l'intimazione di pagamento notificata in data
10.12.2015, la prescrizione, considerando anche i 541 giorni di sospensione per la legislazione emergenziale, la prescrizione risulta maturata il 3.6.2022, mentre il successivo atto interruttivo è stato notificato il 12.12.2022.
Pertanto, limitatamente alle somme portate da tali cartelle l'intimazione di pagamento deve essere parzialmente annullata.
Pag. 12 di 14 Di contro, per tutte le altre cartelle di pagamento non risulta maturata la prescrizione, per cui il ricorso deve essere rigettato con riferimento agli altri crediti oggetto dell'odierna impugnazione.
Passando al regime delle spese, deve rilevarsi che appare evidente il frazionamento delle cause, atteso che i tre giudizi oggetto dell'odierna riunione riguardano la medesima intimazione di pagamento e gli atti presupposti si riferiscono tutti a crediti dell' , con motivi tutti sostanzialmente sovrapponibili. CP_6
Conseguentemente, appare evidente l'abuso dello strumento processuale, sicché, occorre uniformarsi all'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, secondo cui una tale condotta “trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate” (Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 19/03/2025, n. 7299 (rv. 674011-02).
Tanto premesso, avuto riguardo alla parziale soccombenza di parte ricorrente, ricorrono i presupposti per compensare due terzi delle spese di lite, mentre gli enti resistenti devono essere condannati a pagare al ricorrente il rimanente terzo di tali spese, che, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 147/22, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede, in parziale accoglimento del ricorso: Parte_1
- Annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90059807 68/000, limitatamente alle somme portate dalle seguenti cartelle di pagamento: n.
2952001004947680000 e n. 2952008004563531000.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Compensa le spese di lite per due terzi, mentre condanna Controparte_1
e a pagare al ricorrente la rimanente metà di tali spese, che
[...] CP_6
Pag. 13 di 14 liquida in complessivi € 14,33 per spese, € 621,60 per onorari, da aumentarsi del
15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Patti, 3.6.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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