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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 10\6\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4751\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza,vertente
TRA
, nato\a il 27\4\57, rappr.to\a e difeso\a dall'avv. MP Nunziata, presso il cui Parte_1
studio elett.nte domicilia .
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21\9\22 il ha impugnato l' avviso di addebito n. Parte_1
37120220005646748000, notificato il 26\8\22 e relativo al mancato pagamento di contributi nella Gestione Artigiani, oltre accessori, per l'anno 2015.
Il ricorrente, seppur nella premessa in fatto ha dedotto di aver “ sempre e regolarmente versato i contributi richiesti”, ha avanzato come unica eccezione l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
L'ente resistente si è costituito, contrastando la domanda del ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza dell' eccezione proposta.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
In primo luogo deve rilevarsi la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente con riferimento all'accertamento negativo del credito previdenziale, il cui pagamento è stato CP_ richiesto dall'
Successivamente occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda, al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta.
Nella fattispecie essa rientra in senso ampio nell'ambito dell' opposizione ex artt. 24 e 29 D.
Lgs. n. 46\1999, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. per inesistenza del titolo esecutivo ovvero per fatti estintivi, preesistenti o sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione (cfr. Cass. N° 12685\1999, N° 6119\2004, ecc.).
Come tale la domanda è da ritenersi tempestiva anche in virtù della non contestazione della data di notifica dell' intimazione di pagamento ( notifica intimazione 26\8\22- deposito ricorso
21\9\22).
Nel merito, ai fini della decisione della presente controversia, occorre muovere dall' eccezione formulata dall'opponente con l'atto introduttivo ( in virtù del cd. principio della domanda) che non ha riguardato la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, bensi l'omessa notifica degli atti prodromici a quello impugnato e l a c o n s e g u e n t e p r e s c r i z i o n e d e l d i r i t t o a l l a r i s c o s s i o n e .
E s s a r i s u l t a i n f o n d a t a .
Dalla documentazione allegata alla produzione dell' resistente s'evince che in data CP_2
10\3\20 è stata recapitata comunicazione, con la quale l' istituto, a seguito di accertamento d'ufficio, ha informato l'odierno ricorrente dell'avvenuta iscrizione retroattiva d'ufficio nella gestione artigiani proprio per l'anno 2015.
Tale atto è da ritenersi pienamente valido ai fini interruttivi della prescrizione, in quanto ha lo scopo di informare il destinatario delle irregolarità e metterlo nelle condizioni di chiedere o offrire chiarimenti circa le differenze risultanti dai controlli o di provvedere al pagamento di quanto dovuto con sanzioni ridotte o senza sanzioni.
In virtù di tale inquadramento esso ben può ritenersi atto di costituzione in mora e, come già detto, idoneo ad interrompere la prescrizione, poichè non deve presentare un contenuto predeterminato, né presuppone l'utilizzo di formule solenni, essendo sufficiente che si evinca chiaramente la volontà del creditore di ottenere la prestazione. Va pure evidenziato che se è vero che l'atto amministrativo deve essere “tipico”, cioè rispondere a determinati requisiti e deve essere espressamente previsto nell'ambito procedimentale è pur vero che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato la necessità di individuare caso per caso gli atti amministrativi idonei a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c. Tale indagine va necessariamente compiuta in relazione al contenuto ed allo scopo dell'atto amministrativo ed è stata, pertanto, riconosciuta tale idoneità, non soltanto a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la "intimazione ad adempiere"
(es. "avviso di mora" ex art. 46 D.P.R. n. 602 del 1973) , ma anche a quegli atti che, come l'"avviso di liquidazione" o l' “avviso bonario” , contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di "costituire in mora" il contribuente ( cfr. Cass. sentt. 1658\2013; 17769/2015 ; 743\17 ; 13463/2017 Comm. Trib. Regionale Toscana sent. 698\18 ).
La contestazione di parte ricorrente non ha però riguardato la natura o validità dell'atto in sé, bensì la ritualità della notifica, avvenuta a mezzo posta.
Più in particolare s'è rilevato che la cartolina di ritorno ad esso correlata ( racc.ta n.
689582554156) non riportando la firma del destinatario, ma un generico riferimento al dpcm
4\3\20 fosse da ritenersi inidonea a provarne la ricezione.
Sul punto va però illustrato che incontestate sono le circostanze attinenti alla notifica del richiamato atto a mezzo posta e che sull'avviso di ricevimento è apposta la sola firma dell'agente postale.
Il plico risulta pertanto consegnato con riferimento espresso alla normativa emergenziale e, in particolare, all'art. 108 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e citato dalla stessa difesa di parte ricorrente nelle proprie note scritte d'udienza, il quale prevede che, durante il periodo di emergenza sanitaria, le notificazioni possano essere effettuate senza necessità della sottoscrizione per ricevuta da parte del destinatario, purché il recapito sia documentato con strumenti idonei ad attestarne l'avvenuta consegna.
Or'è che secondo la giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 13837/2020;
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1686/2023) e di merito ( cfr. Ctr Lazio sent. 1694\21) la firma dell'agente postale è “ strumento ( recte modalità) idoneo(a) ad attestarne l'avvenuta consegna”, in quanto costituisce atto pubblico, assistito da fede privilegiata fino a querela di falso.
Pertanto, la notifica della cartella deve ritenersi ritualmente perfezionata, anche in assenza della firma del destinatario.
Nel caso di specie, inoltre, non risulta proposta querela di falso, né sono stati forniti elementi idonei a contestare la veridicità dell'attestazione e pertanto la notifica va considerata pienamente valida ed efficace ai fini interruttivi della prescrizione, pacificamente quinquennale , sulla scorta, altresì, del rilievo che la contribuzione relativa all' anno 2015 andava versata nel successivo anno 2016 e che tale termine rappresenta il dies a quo ai fini del calcolo prescrizionale. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto e si ritiene equo compensare le spese del giudizio, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali ancora presenti nella giurisprudenza di merito e di legittimità relativi al suesposto procedimento notificatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del
GOP dott. Maurizio Ricigliano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente tra le parti in causa le spese e competenze di lite.
Nola, 10\6\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 10\6\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4751\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza,vertente
TRA
, nato\a il 27\4\57, rappr.to\a e difeso\a dall'avv. MP Nunziata, presso il cui Parte_1
studio elett.nte domicilia .
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21\9\22 il ha impugnato l' avviso di addebito n. Parte_1
37120220005646748000, notificato il 26\8\22 e relativo al mancato pagamento di contributi nella Gestione Artigiani, oltre accessori, per l'anno 2015.
Il ricorrente, seppur nella premessa in fatto ha dedotto di aver “ sempre e regolarmente versato i contributi richiesti”, ha avanzato come unica eccezione l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
L'ente resistente si è costituito, contrastando la domanda del ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza dell' eccezione proposta.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
In primo luogo deve rilevarsi la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente con riferimento all'accertamento negativo del credito previdenziale, il cui pagamento è stato CP_ richiesto dall'
Successivamente occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda, al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta.
Nella fattispecie essa rientra in senso ampio nell'ambito dell' opposizione ex artt. 24 e 29 D.
Lgs. n. 46\1999, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. per inesistenza del titolo esecutivo ovvero per fatti estintivi, preesistenti o sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione (cfr. Cass. N° 12685\1999, N° 6119\2004, ecc.).
Come tale la domanda è da ritenersi tempestiva anche in virtù della non contestazione della data di notifica dell' intimazione di pagamento ( notifica intimazione 26\8\22- deposito ricorso
21\9\22).
Nel merito, ai fini della decisione della presente controversia, occorre muovere dall' eccezione formulata dall'opponente con l'atto introduttivo ( in virtù del cd. principio della domanda) che non ha riguardato la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, bensi l'omessa notifica degli atti prodromici a quello impugnato e l a c o n s e g u e n t e p r e s c r i z i o n e d e l d i r i t t o a l l a r i s c o s s i o n e .
E s s a r i s u l t a i n f o n d a t a .
Dalla documentazione allegata alla produzione dell' resistente s'evince che in data CP_2
10\3\20 è stata recapitata comunicazione, con la quale l' istituto, a seguito di accertamento d'ufficio, ha informato l'odierno ricorrente dell'avvenuta iscrizione retroattiva d'ufficio nella gestione artigiani proprio per l'anno 2015.
Tale atto è da ritenersi pienamente valido ai fini interruttivi della prescrizione, in quanto ha lo scopo di informare il destinatario delle irregolarità e metterlo nelle condizioni di chiedere o offrire chiarimenti circa le differenze risultanti dai controlli o di provvedere al pagamento di quanto dovuto con sanzioni ridotte o senza sanzioni.
In virtù di tale inquadramento esso ben può ritenersi atto di costituzione in mora e, come già detto, idoneo ad interrompere la prescrizione, poichè non deve presentare un contenuto predeterminato, né presuppone l'utilizzo di formule solenni, essendo sufficiente che si evinca chiaramente la volontà del creditore di ottenere la prestazione. Va pure evidenziato che se è vero che l'atto amministrativo deve essere “tipico”, cioè rispondere a determinati requisiti e deve essere espressamente previsto nell'ambito procedimentale è pur vero che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato la necessità di individuare caso per caso gli atti amministrativi idonei a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c. Tale indagine va necessariamente compiuta in relazione al contenuto ed allo scopo dell'atto amministrativo ed è stata, pertanto, riconosciuta tale idoneità, non soltanto a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la "intimazione ad adempiere"
(es. "avviso di mora" ex art. 46 D.P.R. n. 602 del 1973) , ma anche a quegli atti che, come l'"avviso di liquidazione" o l' “avviso bonario” , contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di "costituire in mora" il contribuente ( cfr. Cass. sentt. 1658\2013; 17769/2015 ; 743\17 ; 13463/2017 Comm. Trib. Regionale Toscana sent. 698\18 ).
La contestazione di parte ricorrente non ha però riguardato la natura o validità dell'atto in sé, bensì la ritualità della notifica, avvenuta a mezzo posta.
Più in particolare s'è rilevato che la cartolina di ritorno ad esso correlata ( racc.ta n.
689582554156) non riportando la firma del destinatario, ma un generico riferimento al dpcm
4\3\20 fosse da ritenersi inidonea a provarne la ricezione.
Sul punto va però illustrato che incontestate sono le circostanze attinenti alla notifica del richiamato atto a mezzo posta e che sull'avviso di ricevimento è apposta la sola firma dell'agente postale.
Il plico risulta pertanto consegnato con riferimento espresso alla normativa emergenziale e, in particolare, all'art. 108 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e citato dalla stessa difesa di parte ricorrente nelle proprie note scritte d'udienza, il quale prevede che, durante il periodo di emergenza sanitaria, le notificazioni possano essere effettuate senza necessità della sottoscrizione per ricevuta da parte del destinatario, purché il recapito sia documentato con strumenti idonei ad attestarne l'avvenuta consegna.
Or'è che secondo la giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 13837/2020;
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1686/2023) e di merito ( cfr. Ctr Lazio sent. 1694\21) la firma dell'agente postale è “ strumento ( recte modalità) idoneo(a) ad attestarne l'avvenuta consegna”, in quanto costituisce atto pubblico, assistito da fede privilegiata fino a querela di falso.
Pertanto, la notifica della cartella deve ritenersi ritualmente perfezionata, anche in assenza della firma del destinatario.
Nel caso di specie, inoltre, non risulta proposta querela di falso, né sono stati forniti elementi idonei a contestare la veridicità dell'attestazione e pertanto la notifica va considerata pienamente valida ed efficace ai fini interruttivi della prescrizione, pacificamente quinquennale , sulla scorta, altresì, del rilievo che la contribuzione relativa all' anno 2015 andava versata nel successivo anno 2016 e che tale termine rappresenta il dies a quo ai fini del calcolo prescrizionale. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto e si ritiene equo compensare le spese del giudizio, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali ancora presenti nella giurisprudenza di merito e di legittimità relativi al suesposto procedimento notificatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del
GOP dott. Maurizio Ricigliano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente tra le parti in causa le spese e competenze di lite.
Nola, 10\6\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano