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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2024, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 7218/2024
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.7218/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
11/06/2024 da
, con gli avvocati Zandona' Emanuele e Beghetto Chiara Maria Parte_1
Giovanna, come da mandato in atti;
e
, con l'avv. Masiero Luana, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto in data 19.09.2009 a IE NE (PD), con atto iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 14 parte II anno 2009 alle seguenti CONDIZIONI
1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con Per_1
residenza presso la madre. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola nonché a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola e fino al lunedì mattina, momento in cui lo accompagnerà a scuola. Le settimane in cui trascorrerà con la Per_1
mamma il week-end, starà con il padre dal mercoledì (dall'uscita dalla scuola) sino al
1 venerdì mattina (momento in cui il padre lo accompagnerà a scuola). Il padre terrà con sé
almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, tre giorni Per_1
durante le vacanze pasquali e sette giorni durante quelle natalizie, comprendendo ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno e, sempre ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I genitori concorderanno tra loro, entro il mese di maggio di ogni anno, il periodo in cui ciascuno farà le vacanze con . Per_1
2) In considerazione dei redditi dei ricorrenti e del collocamento prevalente di presso Per_1
la GN , il OR verserà alla stessa, entro il giorno 12 (dodici) di Parte_1 CP_1 ogni mese sul c/c a lei intestato, la somma di € 550,00= annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Padova. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà integralmente richiesto e trattenuto dalla GN . Parte_1
3) Il OR si impegna ed obbliga altresì a versare, entro il giorno 12 (dodici) di CP_1 ogni mese sul c/c intestato alla GN , la somma mensile di € 220,00= Parte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al di lei mantenimento.
4) Le parti concordano che, fermo quanto previsto al punto 3) che precede, il OR
verserà alla GN , in un'unica soluzione entro e non oltre la data del CP_1 Parte_1
31.12.2024, la somma di € 5.000,00= da considerarsi una tantum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L. 898/70. Rimane inteso che solo nell'ipotesi in cui il OR
versi la somma una tantum nei termini sopra indicati verrà meno, a far data dal CP_1 versamento suddetto, l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento in favore della GN così come previsto al punto 3) che precede. Al contrario nell'ipotesi Parte_1 in cui ciò non avvenga l'obbligo di corrispondere il contributo di cui al già richiamato punto
3) che precede rimarrà fermo.
5) Con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 che precedono i ORi
e dichiarano di aver tra loro definito ogni questione derivante dal Parte_1 CP_1 rapporto di coniugio e di non aver più altro a pretendere l'uno dall'altra.
6) I coniugi si danno reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
7) I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione avverso l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.
8) Le Spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”.
2 Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario il 19/09/2009 in IE NE (PD) e trascritto nel relativo registro al n. 14,
Parte II, Serie A dell'anno 2009.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
29.3.2019 e la sentenza di separazione n.1762/2019, depositata in data 17.10.2019, è passata in giudicato il 23.6.2020.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del 1.10.2024
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse quanto ai punti 1, 2 e 3 delle rassegnate conclusioni.
Alla luce dell'età dei coniugi, della durata e delle condizioni economiche delle parti, va riconosciuta l'equità della datio una tantum, a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito, prevista al punto 4 delle rassegnate conclusioni.
Quanto alle restanti condizioni concordate si evidenzia che le stesse, pur trovando occasione dello scioglimento del vincolo coniugale, costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, in quanto tali, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 19/09/2009 in Parte_1 Controparte_1
IE NE (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.14 anno 2009 del Comune di IE NE (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe secondo quanto indicato in motivazione;
4. dichiara l'equità della datio una tantum concordata a favore di pari Parte_1
ad euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
4
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.7218/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
11/06/2024 da
, con gli avvocati Zandona' Emanuele e Beghetto Chiara Maria Parte_1
Giovanna, come da mandato in atti;
e
, con l'avv. Masiero Luana, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto in data 19.09.2009 a IE NE (PD), con atto iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 14 parte II anno 2009 alle seguenti CONDIZIONI
1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con Per_1
residenza presso la madre. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola nonché a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola e fino al lunedì mattina, momento in cui lo accompagnerà a scuola. Le settimane in cui trascorrerà con la Per_1
mamma il week-end, starà con il padre dal mercoledì (dall'uscita dalla scuola) sino al
1 venerdì mattina (momento in cui il padre lo accompagnerà a scuola). Il padre terrà con sé
almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, tre giorni Per_1
durante le vacanze pasquali e sette giorni durante quelle natalizie, comprendendo ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno e, sempre ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I genitori concorderanno tra loro, entro il mese di maggio di ogni anno, il periodo in cui ciascuno farà le vacanze con . Per_1
2) In considerazione dei redditi dei ricorrenti e del collocamento prevalente di presso Per_1
la GN , il OR verserà alla stessa, entro il giorno 12 (dodici) di Parte_1 CP_1 ogni mese sul c/c a lei intestato, la somma di € 550,00= annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Padova. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà integralmente richiesto e trattenuto dalla GN . Parte_1
3) Il OR si impegna ed obbliga altresì a versare, entro il giorno 12 (dodici) di CP_1 ogni mese sul c/c intestato alla GN , la somma mensile di € 220,00= Parte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al di lei mantenimento.
4) Le parti concordano che, fermo quanto previsto al punto 3) che precede, il OR
verserà alla GN , in un'unica soluzione entro e non oltre la data del CP_1 Parte_1
31.12.2024, la somma di € 5.000,00= da considerarsi una tantum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L. 898/70. Rimane inteso che solo nell'ipotesi in cui il OR
versi la somma una tantum nei termini sopra indicati verrà meno, a far data dal CP_1 versamento suddetto, l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento in favore della GN così come previsto al punto 3) che precede. Al contrario nell'ipotesi Parte_1 in cui ciò non avvenga l'obbligo di corrispondere il contributo di cui al già richiamato punto
3) che precede rimarrà fermo.
5) Con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 che precedono i ORi
e dichiarano di aver tra loro definito ogni questione derivante dal Parte_1 CP_1 rapporto di coniugio e di non aver più altro a pretendere l'uno dall'altra.
6) I coniugi si danno reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
7) I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione avverso l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.
8) Le Spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”.
2 Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario il 19/09/2009 in IE NE (PD) e trascritto nel relativo registro al n. 14,
Parte II, Serie A dell'anno 2009.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
29.3.2019 e la sentenza di separazione n.1762/2019, depositata in data 17.10.2019, è passata in giudicato il 23.6.2020.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del 1.10.2024
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse quanto ai punti 1, 2 e 3 delle rassegnate conclusioni.
Alla luce dell'età dei coniugi, della durata e delle condizioni economiche delle parti, va riconosciuta l'equità della datio una tantum, a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito, prevista al punto 4 delle rassegnate conclusioni.
Quanto alle restanti condizioni concordate si evidenzia che le stesse, pur trovando occasione dello scioglimento del vincolo coniugale, costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, in quanto tali, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 19/09/2009 in Parte_1 Controparte_1
IE NE (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.14 anno 2009 del Comune di IE NE (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe secondo quanto indicato in motivazione;
4. dichiara l'equità della datio una tantum concordata a favore di pari Parte_1
ad euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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