Sentenza 1 aprile 1965
Massime • 2
La differenza tra arbitrato irrituale o libero e arbitraggio S'incentra esclusivamente sul contenuto della situazione alla quale il mandato arbitrale si riferisce,si ha il primo quando agli arbitri e affidato il compito di risolvere divergenze insorte intorno ad un rapporto corrente tra le parti e completo di tutti i suoi elementi,si che l'attivita degli arbitri stessi consiste, in sostanza, nella soluzione di una controversia sul piano negoziale in tale ipotesi e da escludere che il merito della pronunzia possa essere assoggettato a riesame da parte del giudicè si ha il secondo quando agli arbitri e devoluta la Determinazione di una porzione del contenuto od oggetto di un contratto, in sostituzione delle parti, cioe l'integrazione di un negozio, gia concluso ma non completo, con l'elemento mancante, in modo che gli arbitri concorrono, con le parti, nella formazione del contenuto del negozio.*
L'arbitrato irrituale o libero si differenzia dall'arbitrato rituale per il contenuto non contenzioso dell'incarico affidato agli arbitri, con la conseguenza che al primo istituto non si applica alcuna delle norme contenute negli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.. pertanto, in tema di arbitrato irrituale, dell'Obbligo di osservanza del contraddittorio, come dell'Obbligo della motivazione o, comunque, dell'Obbligo di adempimento a specifici oneri procedurali puo parlarsi non gia in relazione a quelle norme, ma unicamente con riferimento al contenuto dell'atto con il quale agli arbitri viene affidato l'incarico di soluzione delle divergenze. ( V. 941/61).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/1965, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1965 |
Testo completo
L'arbitrato irrituale o libero si differenzia dall'arbitrato rituale per il contenuto non contenzioso dell'incarico affidato agli arbitri, con la conseguenza che al primo istituto non si applica alcuna delle norme contenute negli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.. pertanto, in tema di arbitrato irrituale, dell'Obbligo di osservanza del contraddittorio, come dell'Obbligo della motivazione o, comunque, dell'Obbligo di adempimento a specifici oneri procedurali puo parlarsi non gia in relazione a quelle norme, ma unicamente con riferimento al contenuto dell'atto con il quale agli arbitri viene affidato l'incarico di soluzione delle divergenze. ( V. 941/61).*