Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/1978, n. 3625
CASS
Sentenza 21 luglio 1978

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Qualora il giudice di secondo grado abbia ritenuto impugnabile un provvedimento non definitivo emesso dal primo giudice (nella specie, provvedimenti cautelari ed interinali previsti dall'art 314/6 cod civ nel corso della procedura di adozione), e, conseguentemente, statuendo nel merito, abbia rimesso la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del processo, quest'ultimo deve proseguire nel giudizio per la decisione delle questioni rimaste impregiudicate, mentre non gli e consentito di porre in discussione, con richiesta d'ufficio di regolamento di Competenza, l'esattezza di quella declaratoria d'impugnabilita, come, del pari, gli e precluso di pronunciarsi sulle questioni gia decise dal giudice di secondo grado che sono deducibili soltanto in Sede di impugnazione della sentenza di secondo grado, ad opera delle parti a cio legittimate. ( V 3771/77, mass n 387437).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/1978, n. 3625
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3625
    Data del deposito : 21 luglio 1978

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