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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1860/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NI AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to PAPALEO ILARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
NO ES, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
OGGETTO: Indennità sostitutiva ferie non godute.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.02.2025 nella cancelleria del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, docente precaria fino al termine delle attività didattiche per gli Parte_1 anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, ha chiesto di accertare il suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute. In particolare, la ricorrente ha allegato che:
- oltre a non aver richiesto ferie, non è stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e che, in ogni caso, non è stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne, ma è stata collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, senza essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse con divieto di monetizzazione;
- dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento si evince che, mentre i docenti a tempo indeterminato possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, lo stesso non vale per i docenti precari, che non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico e hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle stesse, fermo restando che le ferie non godute possono essere monetizzate al momento della cessazione del contratto;
- la scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse e, in mancanza, il docente ha diritto all'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbia o meno richieste;
- in virtù dei servizi prestati con contratto a tempo determinato nei diversi anni scolastici, la ricorrente ha maturato un totale di 164,55 giorni di ferie, calcolati, per ogni anno scolastico, moltiplicando i giorni di servizio (che danno titolo alle ferie) per il coefficiente 30 (monte ferie annuo) e dividendo il prodotto per 360, cui si aggiungono 4 giornate di c.d. ferie-riposo in sostituzione delle festività soppresse. Alla luce di quanto dedotto e allegato, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: 1) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della prof.ssa quale docente precaria con Parte_1 contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 164,55 giorni di ferie/festività soppresse non godute.
2) CONDANNARE il , in persona del a corrispondere alla Controparte_2 CP_3 ricorrente la somma di €. 10.743,79, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 164,55 ferie maturate/festività soppresse non godute negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, a mezzo disponenda CTU.
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”. Nel presente giudizio si è costituito il Controparte_4 contestando in fatto e in diritto tutte le difese di controparte e chiedendone il rigetto. Specificatamente, il resistente ha evidenziato che:
- il regime introdotto dall'art. 1 della Legge n. 228 del 2012 ha esteso ai dipendenti a termine la fruizione obbligatoria delle ferie durante la sospensione delle lezioni ed ha previsto un ridotto
2 ambito in cui la monetizzazione è possibile, coincidente con le sole ferie non godute né a domanda né obbligatoriamente;
- la ricorrente sostiene erroneamente che, non avendo ricevuto adeguate informazioni dall'amministrazione circa il suo diritto di godere delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, non avrebbe mai goduto delle ferie, anche nei periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche in corso d'anno, in cui sarebbe rimasta “a disposizione” dell'Istituto, tuttavia i docenti non risultano in alcun modo “a disposizione” nei periodi di sospensione delle lezioni in corso d'anno scolastico;
- alla ricorrente non spetta alcuna indennità sostitutiva delle ferie, posto che non residua alcun giorno di ferie da monetizzare rispetto a ciascun anno scolastico, considerati i giorni di ferie spettanti detratti quelli in cui erano sospese le attività didattiche e/o non erano programmate attività funzionali alle attività nel periodo contrattuale, nonché i giorni di ferie richiesti dalla docente;
- in ogni caso, controparte ha errato nel conteggio dei giorni di ferie non goduti, posto che nella determinazione dei giorni di sospensione delle lezioni ha preso in considerazione solo i giorni di sospensione delle lezioni indicati nel Calendario scolastico regionale, omettendo di tener conto degli adattamenti operati dalle singole istituzioni scolastiche;
- in ogni caso, controparte ha errato nell'includere nel conteggio anche i giorni di ferie corrispondenti alle c.d. festività soppresse, che sono qualitativamente diversi dalle ordinarie giornate di ferie, devono essere fruiti esclusivamente nell'anno di riferimento, senza che sia possibile la trasposizione all'anno successivo a quello di maturazione, e ai sensi della L. 937/1977 la loro monetizzazione può avvenire solo “per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”. La resistente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni: RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.”. MOTIVI DELLA DECISIONE Questo Tribunale ritiene che la domanda del ricorrente debba essere solo parzialmente accolta per i motivi che seguono. a) Sul divieto di monetizzazione delle ferie non godute e sulla deroga per il personale docente a tempo determinato. Giova premettere che la presente controversia poggia sul presupposto della facoltà di monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale docente a tempo determinato. In particolare, tale possibilità si desume chiaramente dal combinato disposto di due norme. A tenore dell'art. 5 co. 8 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in L. 135/2012, “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
3 (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma risponde all'esigenza di reprimere la prassi della liquidazione in denaro delle ferie non godute, affermando la necessità di un godimento effettivo delle stesse. Rispetto a questa regola, tuttavia, è prevista una deroga per il personale docente a tempo determinato. L'art. 1 co. 55 L. 228/ 2012, infatti, stabilisce che “l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”. Di modo tale che per i docenti precari non trova applicazione il generale divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute. La giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024). L'ipotesi a cui fa riferimento la Corte di Cassazione è chiaramente quella in cui il lavoratore rivendica l'indennità sostitutiva delle ferie per un periodo pari almeno ad un anno – in tale contesto, fino a prova contraria, si deve presumere che il datore di lavoro abbia assolto al suo obbligo di consentire la fruizione delle ferie - ma può essere estesa anche a periodi di lavoro di durata inferiore ogniqualvolta, all'interno degli stessi, siano individuabili giorni specificamente destinati alla fruizione delle ferie, come ad esempio i periodi di chiusura dell'azienda a tale scopo (Trib. Torino, n. 1287/2025). Non è oggetto di contestazione la circostanza che la docente negli a.s. 201/72018, 2018/2019, Pt_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, oggetto di rivendicazioni nel presente giudizio, non abbia fatto richiesta di ferie, se non nei limiti di seguito specificati, né sia stata informata adeguatamente del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni, o formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne con l'avviso che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse con divieto di monetizzazione, venendo collocata in ferie durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche. Ne consegue, pertanto, il pieno diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie non fruite, sulla base dei criteri di computo di seguito esposti.
b) Sulle ferie maturate e non godute.
4 Per gli anni scolastici dedotti in giudizio, la disciplina delle ferie del personale docente, sia esso a termine o di ruolo, è racchiusa all'art. 1 co. 54 L. 228/2012, entrato in vigore il primo gennaio 2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione (n. 14268/2022), applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014. La norma in parola prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Orbene, ai fini di una compiuta esegesi di tale disposizione conviene chiarire il significato della locuzione “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” e del termine “fruisce”. Quanto al primo aspetto, come chiarito dalla giurisprudenza di merito che questo Giudice ritiene di condividere (Trib. Torino, n. 1287/2025, cit.), è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente. Si tratta, in particolare, dell'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
del periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
del periodo di “sospensione delle attività didattiche”, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
del periodo delle
“lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); nonché dei giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività. Invero, l'art. 1 co. 54 L. 228/2012 si riferisce solo a questi ultimi, prevedendo che siano deputati al godimento delle ferie. A questo proposito, la lettera della legge e la ratio ad essa sottesa forniscono un'indicazione chiara nel senso di destinare alla fruizione delle ferie tali intervalli temporali, a differenza di quanto accade per gli altri periodi compresi nell'anno scolastico. Da un canto, infatti, la scelta del legislatore di utilizzare l'indicativo presente (“fruisce”) - tempo e modo tipicamente impiegato per descrivere una situazione già compiutamente definita a livello normativo senza lasciare margini di scelta in capo a chi deve darvi attuazione - rappresenta un segnale inequivoco in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie. D'altro canto, tale valutazione è suffragata dalla circostanza che in questi periodi i docenti non possono autenticamente considerarsi “a disposizione” dell'istituto scolastico, risultando fatto notorio che normalmente in queste giornate le scuole restano chiuse e vi è un'inattività tanto degli alunni quanto dei docenti. Ciò posto, non vi è motivo di escludere che questa presunzione ammetta la prova contraria, consistente nella prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato. Lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
5 La suddetta prova, però, è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni. In definitiva, rispetto ai “periodi di sospensione delle lezioni” dell'anno scolastico, quali il periodo natalizio, di carnevale, pasquale e altri stabiliti dall'autonomia scolastica, trova applicazione l'art. 1 co. 54 L. 228/2012 così come interpretato e, pertanto, il docente si presume in ferie. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, egli deve allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico durante quei giorni, come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. Viceversa, in tutti gli altri periodi dell'anno scolastico, esemplificativamente il periodo di sospensione dell'attività didattica come sopra definito, il docente è pacificamente “a disposizione” dell'istituto scolastico e non vi è motivo per presumere una sua inattività. In tale contesto, quindi, è necessaria una specifica richiesta dell'insegnante o un provvedimento del dirigente scolastico per poter ritenere che il docente sia in ferie e non può operare alcuna presunzione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass., n. 28587/2024, in relazione al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno), la richiesta dell'insegnante o il provvedimento del dirigente scolastico non costituiscono un dato meramente formale, “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
c) Sulle festività soppresse e non godute. Venendo, invece, alla questione inerente alla monetizzazione dei quattro giorni mensili di festività soppresse e non godute, per affrontare la tematica occorre nuovamente prendere le mosse dal quadro normativo. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 L. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. Il secondo prevede che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nell'ambito del personale docente del . Controparte_2
6 A differenza delle ferie - che, come visto sopra, vengono fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni – tali permessi sono fruiti “a richiesta degli interessati” e “durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. Con la conseguenza che, laddove gli stessi non siano fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, la loro monetizzazione è necessariamente subordinata al fatto che vi sia stata un'istanza del docente. Da tale quadro normativo si ricava che colui che agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta. Ciò onera il che intenda sottrarsi al relativo pagamento dell'allegazione e prova CP_1 di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977.
d) Il caso di specie. Delineate le coordinate ermeneutiche in cui si inscrive la presente controversia, è possibile soffermarsi sulla domanda volta all'ottenimento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, per un totale di 164,55 giorni, di ammontare pari ad € 10.743,79. Orbene, al fine di vagliare correttamente le richieste della ricorrente conviene muovere dal monte ferie che questa reputa di aver maturato per ciascun anno scolastico, per poi interrogarsi sulle eventuali detrazioni aventi ad oggetto i giorni di ferie già goduti. Il criterio di calcolo del monte ferie utilizzato dal ricorrente e dal resistente risulta essere il medesimo: moltiplicare i giorni di servizio per il coefficiente 30, per poi dividere il prodotto per 360. Ciò su cui, invece, divergono le due prospettazioni è l'inserimento di quattro giornate di riposo per festività soppresse e non godute per ogni anno scolastico. La ricorrente, infatti, include anche questi giorni nel computo del monte ferie, mentre il resistente non li tiene in considerazione. Nel caso di specie la docente evidenzia di non aver fruito di tali giorni di riposo nei rispettivi anni di maturazione, ma non fornisce la prova di averne fatto espressa richiesta. Richiesta che, invece, è un elemento costitutivo della pretesa per le ragioni esposte sub c). Ne deriva che il calcolo corretto del monte ferie per ciascun anno scolastico non può tenere in considerazione di questi ulteriori quattro giorni, che devono essere detratti dal numero di giorni di ferie indicato dalla ricorrente. Così facendo, si arriva al seguente computo: (i) a.s. 2017/2018 numero di giorni 22,42; (ii) a.s. 2018/2019 numero di giorni 23,42; (iii) a.s. 2019/2020 numero di giorni 23,83; (iv) a.s. 2020/2021 numero di giorni 23,18; (v) a.s. 2021/2022 numero di giorni 30,31; (vi) a.s. 2023/2024 numero di giorni 20,89. Da tale calcolo, poi, devono sottrarsi le ferie godute durante i giorni di sospensione delle lezioni. Come chiarito sub b), infatti, in questo periodo si presume il godimento delle ferie, salva la prova di un'effettiva e specifica destinazione ad attività lavorativa di concerto con il Dirigente scolastico. Nel caso di specie manca siffatta prova, a carico di parte ricorrente, pertanto al monte ferie annuale devono necessariamente essere detratti i giorni in parola. Si tratta, in particolare, del periodo di sospensione delle lezioni che emerge dal raffronto del calendario regionale e del calendario scolastico, così come
7 allegato dal ricorrente e non contestato da controparte. È bene precisare che solo questi giorni possono essere tenuti in considerazione nella decurtazione, non anche tutti quelli in cui l'attività didattica risultava sospesa, per i quali non opera la citata presunzione. Si ricava, quindi, il presente computo: (i) a.s. 2017/2018 numero di giorni 5,42; (ii) a.s. 2018/2019 numero di giorni 6,92; (iii) a.s. 2019/2020 numero di giorni 8,83; (iv) a.s. 2020/2021 numero di giorni 8,18; (v) a.s. 2021/2022 numero di giorni 3,67; (vi) a.s. 2023/2024 numero di giorni 0,89. Dopo aver correttamente individuato i giorni di ferie maturati e non goduti dalla ricorrente, per un totale di complessivi 33,91 giorni, si deve procedere con il calcolo della rispettiva indennità. A questo proposito, la ricorrente procede nel moltiplicare l'importo di una mensilità - individuata sulla scorta delle buste paga allegate, riferite ai mesi di giugno e di dicembre - con il numero di giorni di ferie maturate per l'anno di riferimento, dividendo il totale per 30. Il resistente, invece, tiene in considerazione lo stipendio lordo tabellare su base annua, dividendolo per 360 (30 giorni x 12 mesi), per poi moltiplicare il risultato con il numero di giorni di ferie maturate per quell'anno. Questo Giudice ritiene di condividere il parametro di calcolo prospettato dal , in quanto CP_1 risulta maggiormente ragionevole e lineare. È infatti coerente stimare la retribuzione giornaliera media di un determinato anno scolastico avuto riguardo allo stipendio annuale globale diviso per i giorni dell'anno. Applicando un parametro mensile e non già annuale, invece, ci si espone al rischio che il valore giornaliero annuale muti in ragione della partita stipendiale presa in considerazione. Non può, tuttavia, accogliersi l'istanza di riproporzionamento del valore giornaliero della retribuzione sulla base del tipo di servizio prestato, come dedotto dal relativamente al periodo 8/9/2021 al CP_1
23/1/2022, non avendo il offerto alcun parametro di riferimento sulla cui base procedere a CP_1 tale operazione. In definitiva, la monetizzazione delle ferie non godute per ciascun anno scolastico deve essere così ripartita: (i) a.s. 2017/2018 5,42 x € 55,54 lordi/die per un totale di € 301,02 (ii) a.s. 2018/2019 6,92 x € 56,47 lordi/die per un totale di € 390,77 (iii) a.s. 2019/2020 8,83 x € 56,9 lordi/die per un totale di € 502,42 (iv) a.s. 2020/2021 8,18 x € 58,05 lordi/die per un totale di € 474,84 (v) a.s. 2021/2022 3,67 x € 62,99 lordi/die per un totale di € 231,17 (vi) a.s. 2023/2024 0,89 x € 62,99 lordi/die per un totale di € 56,06 Sommando le cifre così calcolate si perviene ad un totale di € 1.956,30, che rappresenta il corretto ammontare della liquidazione delle ferie non godute dalla ricorrente per tutti gli anni scolastici in cui ha prestato il proprio servizio. Il andrà, pertanto, condannato al pagamento di tale somma in CP_1 favore della docente da maggiorarsi di interessi al saggio legale dalla data della pronuncia sino Pt_1 all'effettivo soddisfo.
e) Sulle spese.
8 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ma devono compensarsi parzialmente ex art. 92 co. 2 c.p.c. in ragione dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente ridotta. Nel caso di specie, infatti, l'accoglimento parziale della domanda, con significativa riduzione dell'importo richiesto, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di un mezzo, con conseguente condanna al pagamento della restante metà (v. ex multis Cass. n. 6486/2025 secondo cui“L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.”). Per l'effetto, il Tribunale condanna parte resistente al pagamento della restante metà delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione
1. accerta e dichiara il diritto della prof.ssa quale docente precaria con Parte_1 contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva di ferie non fruite per un numero complessivo di 33,91 giorni e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del a corrispondere alla ricorrente la somma di €. Controparte_2 CP_3
1.956,30, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo;
2. dispone la compensazione nella misura di un mezzo delle spese di lite e per l'effetto condanna il
, in persona del al pagamento della restante metà Controparte_2 CP_3 delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquida in € 1.200,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 10.
Milano, 1/7/2025
Il Giudice
NI AR
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dr.ssa Benedetta Barcella, MOT presso il Tribunale di Milano.
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NI AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to PAPALEO ILARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
NO ES, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
OGGETTO: Indennità sostitutiva ferie non godute.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.02.2025 nella cancelleria del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, docente precaria fino al termine delle attività didattiche per gli Parte_1 anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, ha chiesto di accertare il suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute. In particolare, la ricorrente ha allegato che:
- oltre a non aver richiesto ferie, non è stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e che, in ogni caso, non è stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne, ma è stata collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, senza essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse con divieto di monetizzazione;
- dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento si evince che, mentre i docenti a tempo indeterminato possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, lo stesso non vale per i docenti precari, che non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico e hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle stesse, fermo restando che le ferie non godute possono essere monetizzate al momento della cessazione del contratto;
- la scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse e, in mancanza, il docente ha diritto all'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbia o meno richieste;
- in virtù dei servizi prestati con contratto a tempo determinato nei diversi anni scolastici, la ricorrente ha maturato un totale di 164,55 giorni di ferie, calcolati, per ogni anno scolastico, moltiplicando i giorni di servizio (che danno titolo alle ferie) per il coefficiente 30 (monte ferie annuo) e dividendo il prodotto per 360, cui si aggiungono 4 giornate di c.d. ferie-riposo in sostituzione delle festività soppresse. Alla luce di quanto dedotto e allegato, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: 1) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della prof.ssa quale docente precaria con Parte_1 contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 164,55 giorni di ferie/festività soppresse non godute.
2) CONDANNARE il , in persona del a corrispondere alla Controparte_2 CP_3 ricorrente la somma di €. 10.743,79, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 164,55 ferie maturate/festività soppresse non godute negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, a mezzo disponenda CTU.
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”. Nel presente giudizio si è costituito il Controparte_4 contestando in fatto e in diritto tutte le difese di controparte e chiedendone il rigetto. Specificatamente, il resistente ha evidenziato che:
- il regime introdotto dall'art. 1 della Legge n. 228 del 2012 ha esteso ai dipendenti a termine la fruizione obbligatoria delle ferie durante la sospensione delle lezioni ed ha previsto un ridotto
2 ambito in cui la monetizzazione è possibile, coincidente con le sole ferie non godute né a domanda né obbligatoriamente;
- la ricorrente sostiene erroneamente che, non avendo ricevuto adeguate informazioni dall'amministrazione circa il suo diritto di godere delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, non avrebbe mai goduto delle ferie, anche nei periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche in corso d'anno, in cui sarebbe rimasta “a disposizione” dell'Istituto, tuttavia i docenti non risultano in alcun modo “a disposizione” nei periodi di sospensione delle lezioni in corso d'anno scolastico;
- alla ricorrente non spetta alcuna indennità sostitutiva delle ferie, posto che non residua alcun giorno di ferie da monetizzare rispetto a ciascun anno scolastico, considerati i giorni di ferie spettanti detratti quelli in cui erano sospese le attività didattiche e/o non erano programmate attività funzionali alle attività nel periodo contrattuale, nonché i giorni di ferie richiesti dalla docente;
- in ogni caso, controparte ha errato nel conteggio dei giorni di ferie non goduti, posto che nella determinazione dei giorni di sospensione delle lezioni ha preso in considerazione solo i giorni di sospensione delle lezioni indicati nel Calendario scolastico regionale, omettendo di tener conto degli adattamenti operati dalle singole istituzioni scolastiche;
- in ogni caso, controparte ha errato nell'includere nel conteggio anche i giorni di ferie corrispondenti alle c.d. festività soppresse, che sono qualitativamente diversi dalle ordinarie giornate di ferie, devono essere fruiti esclusivamente nell'anno di riferimento, senza che sia possibile la trasposizione all'anno successivo a quello di maturazione, e ai sensi della L. 937/1977 la loro monetizzazione può avvenire solo “per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”. La resistente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni: RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.”. MOTIVI DELLA DECISIONE Questo Tribunale ritiene che la domanda del ricorrente debba essere solo parzialmente accolta per i motivi che seguono. a) Sul divieto di monetizzazione delle ferie non godute e sulla deroga per il personale docente a tempo determinato. Giova premettere che la presente controversia poggia sul presupposto della facoltà di monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale docente a tempo determinato. In particolare, tale possibilità si desume chiaramente dal combinato disposto di due norme. A tenore dell'art. 5 co. 8 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in L. 135/2012, “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
3 (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma risponde all'esigenza di reprimere la prassi della liquidazione in denaro delle ferie non godute, affermando la necessità di un godimento effettivo delle stesse. Rispetto a questa regola, tuttavia, è prevista una deroga per il personale docente a tempo determinato. L'art. 1 co. 55 L. 228/ 2012, infatti, stabilisce che “l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”. Di modo tale che per i docenti precari non trova applicazione il generale divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute. La giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024). L'ipotesi a cui fa riferimento la Corte di Cassazione è chiaramente quella in cui il lavoratore rivendica l'indennità sostitutiva delle ferie per un periodo pari almeno ad un anno – in tale contesto, fino a prova contraria, si deve presumere che il datore di lavoro abbia assolto al suo obbligo di consentire la fruizione delle ferie - ma può essere estesa anche a periodi di lavoro di durata inferiore ogniqualvolta, all'interno degli stessi, siano individuabili giorni specificamente destinati alla fruizione delle ferie, come ad esempio i periodi di chiusura dell'azienda a tale scopo (Trib. Torino, n. 1287/2025). Non è oggetto di contestazione la circostanza che la docente negli a.s. 201/72018, 2018/2019, Pt_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, oggetto di rivendicazioni nel presente giudizio, non abbia fatto richiesta di ferie, se non nei limiti di seguito specificati, né sia stata informata adeguatamente del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni, o formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne con l'avviso che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse con divieto di monetizzazione, venendo collocata in ferie durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche. Ne consegue, pertanto, il pieno diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie non fruite, sulla base dei criteri di computo di seguito esposti.
b) Sulle ferie maturate e non godute.
4 Per gli anni scolastici dedotti in giudizio, la disciplina delle ferie del personale docente, sia esso a termine o di ruolo, è racchiusa all'art. 1 co. 54 L. 228/2012, entrato in vigore il primo gennaio 2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione (n. 14268/2022), applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014. La norma in parola prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Orbene, ai fini di una compiuta esegesi di tale disposizione conviene chiarire il significato della locuzione “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” e del termine “fruisce”. Quanto al primo aspetto, come chiarito dalla giurisprudenza di merito che questo Giudice ritiene di condividere (Trib. Torino, n. 1287/2025, cit.), è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente. Si tratta, in particolare, dell'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
del periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
del periodo di “sospensione delle attività didattiche”, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
del periodo delle
“lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); nonché dei giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività. Invero, l'art. 1 co. 54 L. 228/2012 si riferisce solo a questi ultimi, prevedendo che siano deputati al godimento delle ferie. A questo proposito, la lettera della legge e la ratio ad essa sottesa forniscono un'indicazione chiara nel senso di destinare alla fruizione delle ferie tali intervalli temporali, a differenza di quanto accade per gli altri periodi compresi nell'anno scolastico. Da un canto, infatti, la scelta del legislatore di utilizzare l'indicativo presente (“fruisce”) - tempo e modo tipicamente impiegato per descrivere una situazione già compiutamente definita a livello normativo senza lasciare margini di scelta in capo a chi deve darvi attuazione - rappresenta un segnale inequivoco in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie. D'altro canto, tale valutazione è suffragata dalla circostanza che in questi periodi i docenti non possono autenticamente considerarsi “a disposizione” dell'istituto scolastico, risultando fatto notorio che normalmente in queste giornate le scuole restano chiuse e vi è un'inattività tanto degli alunni quanto dei docenti. Ciò posto, non vi è motivo di escludere che questa presunzione ammetta la prova contraria, consistente nella prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato. Lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
5 La suddetta prova, però, è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni. In definitiva, rispetto ai “periodi di sospensione delle lezioni” dell'anno scolastico, quali il periodo natalizio, di carnevale, pasquale e altri stabiliti dall'autonomia scolastica, trova applicazione l'art. 1 co. 54 L. 228/2012 così come interpretato e, pertanto, il docente si presume in ferie. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, egli deve allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico durante quei giorni, come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. Viceversa, in tutti gli altri periodi dell'anno scolastico, esemplificativamente il periodo di sospensione dell'attività didattica come sopra definito, il docente è pacificamente “a disposizione” dell'istituto scolastico e non vi è motivo per presumere una sua inattività. In tale contesto, quindi, è necessaria una specifica richiesta dell'insegnante o un provvedimento del dirigente scolastico per poter ritenere che il docente sia in ferie e non può operare alcuna presunzione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass., n. 28587/2024, in relazione al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno), la richiesta dell'insegnante o il provvedimento del dirigente scolastico non costituiscono un dato meramente formale, “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
c) Sulle festività soppresse e non godute. Venendo, invece, alla questione inerente alla monetizzazione dei quattro giorni mensili di festività soppresse e non godute, per affrontare la tematica occorre nuovamente prendere le mosse dal quadro normativo. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 L. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. Il secondo prevede che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nell'ambito del personale docente del . Controparte_2
6 A differenza delle ferie - che, come visto sopra, vengono fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni – tali permessi sono fruiti “a richiesta degli interessati” e “durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. Con la conseguenza che, laddove gli stessi non siano fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, la loro monetizzazione è necessariamente subordinata al fatto che vi sia stata un'istanza del docente. Da tale quadro normativo si ricava che colui che agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta. Ciò onera il che intenda sottrarsi al relativo pagamento dell'allegazione e prova CP_1 di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977.
d) Il caso di specie. Delineate le coordinate ermeneutiche in cui si inscrive la presente controversia, è possibile soffermarsi sulla domanda volta all'ottenimento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, per un totale di 164,55 giorni, di ammontare pari ad € 10.743,79. Orbene, al fine di vagliare correttamente le richieste della ricorrente conviene muovere dal monte ferie che questa reputa di aver maturato per ciascun anno scolastico, per poi interrogarsi sulle eventuali detrazioni aventi ad oggetto i giorni di ferie già goduti. Il criterio di calcolo del monte ferie utilizzato dal ricorrente e dal resistente risulta essere il medesimo: moltiplicare i giorni di servizio per il coefficiente 30, per poi dividere il prodotto per 360. Ciò su cui, invece, divergono le due prospettazioni è l'inserimento di quattro giornate di riposo per festività soppresse e non godute per ogni anno scolastico. La ricorrente, infatti, include anche questi giorni nel computo del monte ferie, mentre il resistente non li tiene in considerazione. Nel caso di specie la docente evidenzia di non aver fruito di tali giorni di riposo nei rispettivi anni di maturazione, ma non fornisce la prova di averne fatto espressa richiesta. Richiesta che, invece, è un elemento costitutivo della pretesa per le ragioni esposte sub c). Ne deriva che il calcolo corretto del monte ferie per ciascun anno scolastico non può tenere in considerazione di questi ulteriori quattro giorni, che devono essere detratti dal numero di giorni di ferie indicato dalla ricorrente. Così facendo, si arriva al seguente computo: (i) a.s. 2017/2018 numero di giorni 22,42; (ii) a.s. 2018/2019 numero di giorni 23,42; (iii) a.s. 2019/2020 numero di giorni 23,83; (iv) a.s. 2020/2021 numero di giorni 23,18; (v) a.s. 2021/2022 numero di giorni 30,31; (vi) a.s. 2023/2024 numero di giorni 20,89. Da tale calcolo, poi, devono sottrarsi le ferie godute durante i giorni di sospensione delle lezioni. Come chiarito sub b), infatti, in questo periodo si presume il godimento delle ferie, salva la prova di un'effettiva e specifica destinazione ad attività lavorativa di concerto con il Dirigente scolastico. Nel caso di specie manca siffatta prova, a carico di parte ricorrente, pertanto al monte ferie annuale devono necessariamente essere detratti i giorni in parola. Si tratta, in particolare, del periodo di sospensione delle lezioni che emerge dal raffronto del calendario regionale e del calendario scolastico, così come
7 allegato dal ricorrente e non contestato da controparte. È bene precisare che solo questi giorni possono essere tenuti in considerazione nella decurtazione, non anche tutti quelli in cui l'attività didattica risultava sospesa, per i quali non opera la citata presunzione. Si ricava, quindi, il presente computo: (i) a.s. 2017/2018 numero di giorni 5,42; (ii) a.s. 2018/2019 numero di giorni 6,92; (iii) a.s. 2019/2020 numero di giorni 8,83; (iv) a.s. 2020/2021 numero di giorni 8,18; (v) a.s. 2021/2022 numero di giorni 3,67; (vi) a.s. 2023/2024 numero di giorni 0,89. Dopo aver correttamente individuato i giorni di ferie maturati e non goduti dalla ricorrente, per un totale di complessivi 33,91 giorni, si deve procedere con il calcolo della rispettiva indennità. A questo proposito, la ricorrente procede nel moltiplicare l'importo di una mensilità - individuata sulla scorta delle buste paga allegate, riferite ai mesi di giugno e di dicembre - con il numero di giorni di ferie maturate per l'anno di riferimento, dividendo il totale per 30. Il resistente, invece, tiene in considerazione lo stipendio lordo tabellare su base annua, dividendolo per 360 (30 giorni x 12 mesi), per poi moltiplicare il risultato con il numero di giorni di ferie maturate per quell'anno. Questo Giudice ritiene di condividere il parametro di calcolo prospettato dal , in quanto CP_1 risulta maggiormente ragionevole e lineare. È infatti coerente stimare la retribuzione giornaliera media di un determinato anno scolastico avuto riguardo allo stipendio annuale globale diviso per i giorni dell'anno. Applicando un parametro mensile e non già annuale, invece, ci si espone al rischio che il valore giornaliero annuale muti in ragione della partita stipendiale presa in considerazione. Non può, tuttavia, accogliersi l'istanza di riproporzionamento del valore giornaliero della retribuzione sulla base del tipo di servizio prestato, come dedotto dal relativamente al periodo 8/9/2021 al CP_1
23/1/2022, non avendo il offerto alcun parametro di riferimento sulla cui base procedere a CP_1 tale operazione. In definitiva, la monetizzazione delle ferie non godute per ciascun anno scolastico deve essere così ripartita: (i) a.s. 2017/2018 5,42 x € 55,54 lordi/die per un totale di € 301,02 (ii) a.s. 2018/2019 6,92 x € 56,47 lordi/die per un totale di € 390,77 (iii) a.s. 2019/2020 8,83 x € 56,9 lordi/die per un totale di € 502,42 (iv) a.s. 2020/2021 8,18 x € 58,05 lordi/die per un totale di € 474,84 (v) a.s. 2021/2022 3,67 x € 62,99 lordi/die per un totale di € 231,17 (vi) a.s. 2023/2024 0,89 x € 62,99 lordi/die per un totale di € 56,06 Sommando le cifre così calcolate si perviene ad un totale di € 1.956,30, che rappresenta il corretto ammontare della liquidazione delle ferie non godute dalla ricorrente per tutti gli anni scolastici in cui ha prestato il proprio servizio. Il andrà, pertanto, condannato al pagamento di tale somma in CP_1 favore della docente da maggiorarsi di interessi al saggio legale dalla data della pronuncia sino Pt_1 all'effettivo soddisfo.
e) Sulle spese.
8 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ma devono compensarsi parzialmente ex art. 92 co. 2 c.p.c. in ragione dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente ridotta. Nel caso di specie, infatti, l'accoglimento parziale della domanda, con significativa riduzione dell'importo richiesto, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di un mezzo, con conseguente condanna al pagamento della restante metà (v. ex multis Cass. n. 6486/2025 secondo cui“L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.”). Per l'effetto, il Tribunale condanna parte resistente al pagamento della restante metà delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione
1. accerta e dichiara il diritto della prof.ssa quale docente precaria con Parte_1 contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva di ferie non fruite per un numero complessivo di 33,91 giorni e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del a corrispondere alla ricorrente la somma di €. Controparte_2 CP_3
1.956,30, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo;
2. dispone la compensazione nella misura di un mezzo delle spese di lite e per l'effetto condanna il
, in persona del al pagamento della restante metà Controparte_2 CP_3 delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquida in € 1.200,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 10.
Milano, 1/7/2025
Il Giudice
NI AR
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dr.ssa Benedetta Barcella, MOT presso il Tribunale di Milano.
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