TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/10/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 522 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 16.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pendente TRA (C.F./P.I. ) ( in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Trento n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Massimiliano Carnovale, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE CONTRO (C.F. ), titolare dell'omonimo Controparte_1 C.F._1 [...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, viale Paolo Borsellino n. 20, Controparte_2 presso lo studio legale dell'avv. Enrico Manfredi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO OGGETTO: altri istituti e leggi speciali. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (oggi Parte_1 Parte_2 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il dott. in qualità di titolare CP_1 della L.I.I.S. Laboratorio Indagini, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale di Lamezia Terme Sezione Civile adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accertare e dichiarare che il dott. in qualità di titolare CP_1 della L.I.I.S. Laboratorio Indagini, è incorso in grave colpevole ed esclusiva inadempienza, omissioni in ordine all'incarico ed alla prestazione ad egli affidati avente ad oggetto: a) studio del modello geologico, modello geotecnico e modellazione sismica;
b) indagini in situ comprendente: prove penetrometriche statiche c.p.t.; prove penetrometriche dinamiche;
c) prove sismiche tipo down-hole in foro già predisposto;
2) accertare e dichiarare che il dott. in qualità di CP_1 titolare della L.I.I.S. Laboratorio Indagini, per le causali di cui al presente atto e per le inadempienze, omissioni e responsabilità di cui al capo 1) è incorso in responsabilità contrattuale e conseguentemente condannare il dott. in qualità di titolare della L.I.I.S. Laboratorio CP_1
Indagini, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, dalla società derivanti dalla suddetta violazione mediante il pagamento della somma a favore Parte_1 della pari ad euro 25.000,00 o di quell'altra maggiore o minore somma che Parte_1
1 risulterà provata o di giustizia o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata anche da esperanda CTU in corso di causa, equa o di giustizia, oltre interessi legali, con capitalizzazione ex art. 1283 c.c. semestralmente o annualmente, sin da quando risulteranno dovuti e fino al soddisfo, e rivalutazione monetaria su tale cifra dalla data in cui risulterà dovuta e fino a quella all'effettivo soddisfo;
3) accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa che il dott.
in qualità di titolare della L.I.I.S. Laboratorio Indagini, non ha maturato alcun CP_1 corrispettivo afferente la pretesa creditoria reclamata nelle fatture da essa ditta convenuta emesse (fattura n. 4/2014 del 8-11.11.2014 e n. 2/2015 del 15.3.2015) e, conseguentemente, per l'effetto, accertare e dichiarare che la non deve saldare le somme di cui alle ridette Parte_1 fatture e che non sussiste o comunque non è maturato il diritto al corrispettivo in capo alla società convenuta nella misura richiesta nelle ridette fatture”; il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore dichiaratosi antistatario. A sostegno della spiegata domanda la difesa della parte attrice deduceva: che i rapporti contrattuali tra la e il professionista convenuto erano disciplinati da un accordo Parte_1 disciplinare di incarico professionale concluso il 10.6.2013 avente ad oggetto “lavori di completamento del Centro Polifunzionale di servizi riabilitativi di Cosenza denominato Città del Sole, gestito dall' e di proprietà della stessa”; che, in Parte_3 virtù di tale accordo, era stato affidato incarico al convenuto per i seguenti servizi: a) studio del modello geologico, modello geotecnico e modellazione sismica;
b) indagini in situ comprendente: prove penetrometriche statiche c.p.t.; prove penetrometriche dinamiche;
c) prove sismiche tipo down-hole in foro già predisposto;
che, secondo l'art. 2 rubricato “tempi” del contratto disciplinare d'incarico professionale, il professionista entro la prima decade di luglio 2013 avrebbe dovuto consegnare al committente la relazione geologica sulla fattibilità della realizzazione del consolidamento della scarpata nord-est mediante Herdox, comprese tutte le indagini richiamate sopra;
che l'art. 3 relativo ai compensi prevedeva che il compenso per le attività del geologo era di euro 20.870,34 oltre accessori;
che lo studio commissionato al professionista riguardava il versante nord est, quello sud ovest ed il centro spirituale, mentre per mero errore di trascrizione era riportato nell'oggetto dei lavori il solo versante nord est;
che tali studi dovevano essere consegnati in tre momenti diversi al genio civile competente al fine di consentire all'Amministrazione committente il ricevimento delle dovute autorizzazioni;
che il prezzo complessivo pattuito riguardava l'intera opera;
che, nell'esecuzione del contratto professionale in oggetto, il dott. aveva posto in CP_1 essere una condotta contraria alle norme negoziali e di legge in quanto il progetto esecutivo redatto aveva presentato gravi criticità oltre ad essere incompleto;
che erano stati consegnati gli studi riguardanti il versante nord – est ed il centro spirituale mentre era incompleto quello relativo al versante sud – ovest;
che, in ragione di ciò, il dott. avendo violato le regole della buona fede CP_1
e correttezza contrattuale non aveva diritto a riscuotere il compenso di cui alle due fatture emesse nei confronti della che vari erano i danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 sopportati dalla società attrice per effetto degli inadempimenti contrattuali della parte convenuta. Sulla base di tali deduzioni la società attrice concludeva come sopra riportato e trascritto. 1.1. Instaurato il contraddittorio resisteva alla pretesa il dott. in qualità di titolare CP_1 dell'omonimo il quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia Terme a favore di quello di Cosenza;
nel merito, contestava tutti gli assunti della controparte insistendo per il rigetto della domanda attorea. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna al pagamento della controparte dei compensi
2 professionali spettanti per l'incarico eseguito a favore della società attrice determinato nell'importo di euro 47.906,98 (al lordo di Iva e al netto della ritenuta di acconto), oltre interessi, oppure, in via subordinata, chiedeva fosse dichiarato l'ingiustificato arricchimento della ed Parte_1 il correlativo depauperamento del professionista con conseguente condanna della società attrice al pagamento in favore del convenuto della minore somma tra quella corrispondente al valore economico dell'arricchimento e quella corrispondente al correlativo depauperamento, il tutto con liquidazione a suo vantaggio delle spese processuali. 1.2. In data 31.8.2018 il Tribunale emetteva ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. ingiungendo alla
[...] di pagare in favore del dott. la somma di euro 21.796,98 (al lordo Parte_1 CP_1 dell'Iva e al netto della ritenuta d'acconto) a saldo della fattura n. 4/2014, oltre interessi di cui all'art. 5 D. Lgs 231/2002, dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo. 1.3. La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso la prova orale assentita (escussione di tre testimoni di parte convenuta).
1.4. Indi la controversia, dopo due rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo e al legittimo impedimento del Giudice titolare del ruolo, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 16.6.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il Tribunale, nella odierna sede, è chiamato a pronunciarsi sulle seguenti domande delle parti: 1) domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla nei confronti Parte_1 del dott. 2) domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da CP_1 inadempimento contrattuale proposta dalla società attrice nei riguardi del convenuto;
3) domanda riconvenzionale di esatto adempimento per il pagamento dei compensi professionali spiegata dal convenuto nei confronti della parte attrice oppure, in via subordinata, di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
2.1. Così delimitato il thema decidendum ed il correlato thema probandum si passerà ad esaminare prima la domanda riconvenzionale di esatto adempimento del convenuto ex art. 1453 c.c. in quanto logicamente prioritaria rispetto a quelle della società attrice dal momento che il suo eventuale pieno accoglimento determinerebbe in modo automatico il rigetto di quelle attoree.
3. Ciò posto, mette conto di evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n. 23235/2018). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava
3 l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può ritenersi, dunque, che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria, quindi, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013). Dunque, in linea generale, può affermarsi che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex art. 1218 c.c., e s.s., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. cit. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Cass. civ. n. 2387/2004; Cass. civ. n. 20073/2004; Cass. civ. n. 9351/2007), il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Graverà, viceversa, sul debitore - in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova - l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento. 3.1. Tali principi generali devono essere coordinati con quelli applicabili nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore di terzi: in tali ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (tra le tante: Cass. n. 5987/1994; Cass. n. 3627/1999; Cass. n. 3016/2006). Con riguardo poi alla esatta quantificazione del compenso (prova del quantum), si evidenzia che quando il professionista agisce in giudizio per richiedere la condanna del proprio cliente al pagamento del compenso per l'attività professionale svolta in suo favore, è suo preciso onere fornire la prova sia dell'attività professionale effettivamente svolta sia della congruità del compenso richiesto. Conseguentemente il professionista che agisce nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha l'onere di dimostrare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso (v. Cass. dell'11.03.1997 n. 2176). In altri termini, il professionista che agisce nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata ha l'onere di dimostrare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso (vd. Cass. dell'11.03.1997 n. 2176). 3.2. La giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, ha cristallizzato i seguenti principi di diritto:
- “In materia di contratto d'opera professionale ex art. 2230 c.c., grava sul professionista l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio e anche per presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'esecuzione della prestazione” (vedi Tribunale Brescia sez. II, 21/01/2021, n.152);
- “La parcella correlata dal parere dell'Ordine professionale competente è titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista, ma nel giudizio di opposizione tale
4 documentazione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. In particolare, nei giudizi in cui il professionista deduce la sussistenza di un contratto d'opera professionale, quale titolo del diritto al compenso, spetta al professionista provare il conferimento dell'incarico e l'effettivo espletamento dello stesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere” (Tribunale Verbania, 08/09/2020, n.382);
- “Presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente. La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo” (vedi Tribunale Roma sez. XI, 04/09/2019, n.16936);
- “Presupposto essenziale dell'esistenza di un contratto d'opera professionale, la cui prestazione sia dedotta dal professionista quale titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ne consegue che, qualora il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto, grava sul professionista l'onere di provare sia l'avvenuto conferimento dell'incarico, sia l'esecuzione della prestazione” (cfr. Tribunale Siena, 10/01/2019, n.41);
- “Quando il professionista deduca l'esatta esecuzione della prestazione professionale e, sulla base di ciò, reclami il suo diritto al compenso, deve provare l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi della sua attività e della sua opera. Peraltro, quando il diritto al compenso è oggetto di contestazione da parte del cliente convenuto che affermi la mancata instaurazione del rapporto professionale, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dal professionista attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni” (vedi Tribunale Bologna sez. II, 11/03/2022, (ud. 10/03/2022, dep. 11/03/2022), n.636);
-“Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico, sicché quando, come nel caso di specie, sia contestata l'instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (cfr. Cassazione civile , sez. I , 12/02/2020, n. 3438).
3.3. Dunque, alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali, può ribadirsi che grava sul professionista l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio e anche per presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'esecuzione della prestazione (tra le innumerevoli, Cass. civ., sez. II, sent. n. 1792 del 24/1/2017); ciò in quanto il mandato professionale non dev'essere provato, necessariamente, con la prova scritta ad substantiam o ad probationem, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e, di conseguenza, potendo sia il contratto che il suo contenuto essere dimostrato mediante la prova testimoniale (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4705 del 25/2/2011; conf. già citata Trib. Ravenna n. 261/2019).
4. Ciò detto, la domanda del dott. è stata supportata da una adeguata produzione CP_1
5 documentale, comprovante la certa esecuzione delle prestazioni, mentre il conferimento dell'incarico da parte della società attrice al professionista e la corretta instaurazione del rapporto possono considerarsi provati all'esito dell'istruttoria anche testimoniale svolta nel corso del giudizio. Invero, il convenuto (attore in riconvenzionale) ha dimostrato, fornendo adeguata prova scritta, sia del titolo sia del proprio esatto adempimento rispetto alle obbligazioni dedotte in contratto. In particolare, il dott. ha prodotto in giudizio la fattura n. 4/2014 (contestata dalla società CP_1 attrice solamente con la missiva del 5.1.2017, a distanza cioè di quasi tre anni dalla sua emissione) (doc.
3-bis fascicolo di parte convenuta), il disciplinare di incarico siglato inter partes in data 10.6.2013 (doc. 3 fascicolo di parte convenuta) che individuava testualmente ed inequivocabilmente l'oggetto del contratto nelle attività di studio e di indagine afferenti al solo consolidamento della scarpata Nord-Est (cfr. premessa del disciplinare di incarico, nonchè artt. 2 e 4 del medesimo), la copia della relazione circa gli esiti degli studi e delle indagini eseguite sul versante Nord-Est (doc. 7 fascicolo di parte convenuta) e l'attestazione di avvenuta verifica del progetto di variante del consolidamento del versante Nord-Est rilasciata dal Genio Civile di Cosenza (cfr. doc. 12 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta). Inoltre, nella missiva del 5.1.2017 la società attrice ha riconosciuto, nella sostanza, l'esecuzione da parte del convenuto delle prestazioni pattuite con riferimento al consolidamento del versante Nord- Est. Nessun riscontro documentale hanno trovato le deduzioni di parte attrice secondo cui il contratto in essere tra le parti riguardava anche altre opere e attività (segnatamente: esecuzione del Centro Spirituale e consolidamento del versante Sud-Ovest) considerato che la perizia di variante del 31.5.2013, richiamata dalla nella missiva del 5.1.2017, si riferiva Pt_1 Parte_1 unicamente ai lavori di consolidamento del versante Nord-Est, non anche all'esecuzione del consolidamento del versante Sud-Ovest né alla progettazione esecutiva del Centro Spirituale. Oltretutto, nel momento in cui le parti concordavano il disciplinare (vale a dire nel mese di giugno 2013) l'esecuzione di tali ultime opere non era stata ancora disposta, di talchè è impossibile che il richiamato disciplinare potesse ricomprendere anche tali interventi. 4.1. Vi è poi che il professionista convenuto ha fornito idonea prova documentale circa la corretta esecuzione degli altri incarichi afferenti il consolidamento del versante sud-ovest e la progettazione esecutiva del Centro Spirituale (v. doc.ti 8, 9, 13 e 14 fascicolo di parte convenuta). Per quanto attiene a questi ultimi decisivo è stato anche il contributo probatorio offerto dalla testimonianza dell'arch. direttore dei lavori nell'ambito delle opere al Centro Testimone_1
Polifunzionale NA CI di Cosenza, il quale ha dichiarato di non sapere se la società attrice avesse effettivamente conferito un incarico al professionista convenuto per lo studio geologico- geotecnico nella progettazione esecutiva del , né se l'incarico fosse stato trasfuso o Parte_4 meno in un apposito disciplinare, affermando, tuttavia, che il dott. aveva espletato “la CP_1 progettazione esecutiva, anzi gli studi geologici e geotecnici di detta progettazione” (cfr. verbale di udienza del 17.6.2019 in atti). Tali dichiarazioni, unitamente alla documentazione prodotta in giudizio dal convenuto, dimostrano inequivocabilmente che il dott. ha svolto la sua attività concernente la progettazione CP_1 esecutiva del Centro Spirituale e che, quindi, il rapporto professionale tra le parti si era legittimamente instaurato. Ancora, agli atti di causa è stata allegata la copia di un disciplinare non firmato dalle parti
6 contenente i termini dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva del Parte_4
(oggetto, corrispettivo) (v. all. 4 fascicolo di parte convenuta), che è stato trasmesso dalla
[...] al dott. (circostanza questa incontestata) e che, all'evidenza, costituiva una Parte_1 CP_1 bozza di intesa tra le parti, che aveva, peraltro, la stessa veste grafica di quello precedentemente concluso e sottoscritto tra le parti. In atti vi sono poi la consegna del progetto esecutivo da parte della alla Regione Parte_1
Calabria, la copia dell'autorizzazione del Genio Civile di Cosenza (con la relativa dichiarazione di responsabilità del geologo) riferita alla progettazione esecutiva del Centro Spirituale, nonché i pagamenti effettuati dalla Regione Calabria a favore della Tali documenti dimostrano Parte_1 chiaramente che l'attività del professionista relativa alla progettazione esecutiva del Centro Spirituale era stata compiuta senza ritardo, senza alcun inadempimento od errore tanto da avere garantito alla società appaltatrice la maturazione e liquidazione dei compensi per le opere eseguite da parte della stazione appaltante (cfr. doc.ti 17 e 17 fascicolo di parte convenuta). Ebbene, i lavori relativi alla progettazione esecutiva del Centro Spirituale sono quelli riportati nella fattura n. 2/2015 (v. doc.
4-bis fascicolo di parte convenuta). Il quantum indicato in tale fattura, corrispondente a quello concordato nel disciplinare mai sottoscritto tra le parti di cui si è appena detto, non è stato contestato dalla società attrice ed ammonta ad un importo (euro 25.000,00, oltre cassa previdenziale e IVA) addirittura inferiore rispetto a quello riconosciuto come congruo nel parere del Consiglio dell'ordine dei Geologi della Calabria in data 28.2.2018 pari ad euro 26.893,78. 4.2. La domanda di parte attrice di esatto adempimento, pertanto, deve essere interamente accolta in quanto il convenuto/attore in riconvenzionale ha provato di avere ricevuto l'incarico professionale dalla e la corretta instaurazione del rapporto professionale tra le parti, mentre Parte_1 non è emerso alcun inadempimento del convenuto rispetto ai suoi obblighi negoziali palesandosi la eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla del tutto infondata ed ingiustificata. Parte_1
Conseguentemente la società attrice deve essere condannata a pagare a favore del convenuto la somma di euro 47.906,98 (al lordo dell'Iva e al netto della ritenuta d'acconto) di cui alle fatture n. 4/2014 e n. 2/2015, oltre interessi di cui all'art. 5 D.Lgs 231/2002, dalla data di scadenza delle fatture al soddisfo. Infatti, in caso di condanna giudiziale per ritardato pagamento di compensi per prestazioni professionali, il tasso di interesse è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (v. per il principio Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2022, n. 8611; per il merito cfr. Tribunale Alessandria sez. I, 17/04/2023, n.319). 4.3. Nessuna somma compete al convenuto a titolo di rivalutazione monetaria. Ed invero il credito del professionista per il compenso spettategli è un credito di valuta e non di valore (Cass.2 agosto 2005, n. 16132; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. 22 giugno 2004, n. 11594; Cass. 26febbraio 2002, n. 2823; Cass. 26 marzo 1999, n. 2891; Cass. 15 febbraio 1999, n. 1266), con la conseguenza che non è possibile una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224 c.c. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio (Cass. 5 aprile 2005, n. 7055); incombe, pertanto, sul creditore, dunque sul professionista che agisca per ottenere il pagamento delle rese prestazioni, l'onere di dedurre prima (e provare poi) che il pagamento tempestivo da parte del cliente gli avrebbe consentito, mediante l'opportuno impiego della somma, d'evitare o limitare gli effetti della sopravvenuta inflazione (Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).
7 In caso di mora si ha, quindi, diritto alla corresponsione degli interessi, nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., incombe al professionista l'onere di dedurre e poi provare che il pagamento tempestivo da parte del cliente gli avrebbe consentito, mediante l'opportuno impiego della somma, di evitare o limitare gli effetti della sopravvenuta inflazione (Cass. 22 giugno 2004, n. 11594; Cass. 15 luglio 2003, n. 11031; Cass. 20 novembre 1998, n. 11736), non essendo sufficiente la mera allegazione dello status di professionista (Cass. 2 agosto 2005, n. 16132). Incombe, quindi, sul professionista, il quale agisca per ottenere il compenso dovutogli per l'attività svolta nell'ambito di un rapporto d'autonoma prestazione d'opera, l'onere di dedurre e poi provare che il pagamento tempestivo da parte del debitore (il cliente) gli avrebbe consentito, mediante l'opportuno impiego della somma, di evitare o limitare gli effetti della sopravvenuta inflazione (Cass. 19 gennaio2005, n. 1063; Cass. 5 luglio 2003, n. 11031; Cass. 29 aprile 2002, n. 6224; Cass. 17 aprile 2001, n. 5605; Cass. 15 febbraio 1999, n. 1266; Cass. 29 maggio 1998, n. 5326). Prova che nel caso di specie non è stata fornita dal convenuto.
5. L'accoglimento integrale della domanda riconvenzionale del convenuto comporta l'automatico rigetto delle domande attoree di accertamento negativo del credito e di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale. Tale domanda risarcitoria peraltro era stata formulata in termini estremamente generici avendo omesso la parte qualsiasi allegazione in punto di tipologia di danno e di sua quantificazione sia nell'atto di citazione sia negli scritti difensivi successivi.
6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
7. In conclusione, devono essere respinte tutte le domande di parte attrice mentre merita pieno accoglimento quella riconvenzionale del convenuto;
per l'effetto la società attrice va condannata al pagamento in favore del dott. nella spiegata qualità, a titolo di compensi professionali, della CP_1 somma di euro 47.906,98 (al lordo dell'Iva e al netto della ritenuta d'acconto) oltre interessi di cui all'art. 5 D. lgs n. 231/2002, dalla data di scadenza delle fatture al saldo.
8. Quanto all'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa essa è destinata ad essere sostituita dalla presente sentenza. Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. Un., 29/01/2007, n.1820, infatti, "la disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del
8 giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli art. 177 e 178, comma 1, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale". 9. La soccombenza regola le spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come novellato dal D.M. n. 147/2022) (causa di valore pari ad euro 49.906,98; compensi nei valori medi liquidati per tutte le fasi del giudizio nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore medio: euro 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: euro 1.806,00; fase decisionale, valore medio: euro 2.905,00; Compenso tabellare (valori medi) euro 7.616,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) respinge tutte le domande di parte attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna la
[...]
(oggi al pagamento in favore del dott. in qualità di Parte_1 Parte_2 CP_1 titolare dell'omonimo del L.I.I.S., per le causali di cui in motivazione, Controparte_2 della somma di euro 47.906,98 (al lordo dell'Iva e al netto della ritenuta d'acconto) oltre interessi di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo;
3) condanna la società attrice alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese della lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi legali, oltre accessori di legge;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 21 ottobre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
9