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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 4011/2018 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 C.F._1
appellante
con il patrocinio dell'avv. PIRROTTINA CONCETTO,
contro
( ) CP_1 P.IVA_1
Appellato
Con il patrocinio dell'avv. Luigi Tuccio,
e contro
Controparte_2
Appellato
pagina 1 di 22 con il patrocinio dell'avv. Anna Romeo.
*
Conclusioni per l'appellante - : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza
eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il
presente gravame e per l'effetto: riformare la sentenza impugnata
e condannare le convenute appellate, in persona del legale
rappresentante pro tempore, in solido e ciascuno per il loro
titolo come per legge, al risarcimento dei danni subiti
dall'attrice così per come richiesti con l'atto introduttivo del
giudizio di primo grado da intendersi quì integralmente
richiamato e trascritto. Con vittoria di spese e competenze del
doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e non
riscosso i secondi”.
Conclusioni per l'appellata – : CP_1
“Rigettare le domande di parte appellante perché infondate in
fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
giustizia”.
Conclusioni per l'appellata – : Controparte_2
pagina 2 di 22 “Voglia l'adito Tribunale, rigettare l'appello proposto e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n.936/2018 emessa dal Giudice
di Pace di in data 19 aprile 2018 e depositata il Controparte_2
26 aprile 2018. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato telematicamente in data 22.10.2018, proponeva gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 936/2018, emessa dal giudice di Pace di in data 19.4.2018 (dep. 26.4.2018), che avav Controparte_2
rigettato rigettava la doamnda di risarcimento del danno patrimoniale patito a causa di un sinistro stradale verificatosi in data 24.3.2014.
All'uopo l'appellante premetteva che:
- in data 24.3.2014, alle ore 12:05 circa, Persona_1
percorreva l'autostrada A3 SA-RC – dir. SUD a bordo dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CZ494MB, di proprietà
dell'appellante stessa;
- al KM 420+200, agro Comune di Scilla, nelle vicinanze della galleria “Costa Viola”, un segnale mobile non regolarmente ancorato al suolo improvvisamente rovinava sulla fiancata dell'autovettura;
pagina 3 di 22 - la collisione determinava il danneggiamento del mezzo, i cui danni andavano quantificati in complessivi € 2.633,38;
- con atto di citazione notificato in data 15.9.2014 conveniva avanti al Giudice di Pace di CP_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni occorsi al mezzo e di quelli “da fermo tecnico”, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
− con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
17.12.2014, si costituiva la quale eccepiva il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva e chiamava in causa la avanzando domanda Controparte_3
di manleva nei suoi confronti;
− con comparsa depositata in data 6.10.2015, si costituiva la contestando la dinamica Controparte_3
allegata dall'attore e chiedendo l'estromissione dal giudizio;
− con la sentenza impugnata (n. 936/2018 del 19.4.2018), il
Giudice di Pace di rigettava la domanda, Controparte_2
disponendo la compensazione delle spese di lite;
− la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di primo grado riteneva non provata l'effettiva verificazione del sinistro, non valutando correttamente il materiale probatorio;
pagina 4 di 22 citava in appello e la società CP_1 Controparte_4
, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata,
[...]
riproponendo la domanda risarcioria avanzata in prime cure e chiedendo la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparse rispettivamente depositate in data 13.2.2019 e in data 19.2.2019, si costituivano nel giudizio di appello la e CP_1
contestando i motivi di appello Controparte_5
e chiedendone il rigetto.
Regolarmente istaurato il contraddittorio all'udienza 20.2.2019,
la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2024, la causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, l'appello è fondato e la sentenza di prime cure va integralmente riformata.
*
1. Ammissibilità dell'appello
In primo luogo va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
Sul punto, va rilevato che le modalità di redazione dell'appello hanno consentito un'agevole individuazione delle domande sottoposte al giudice, nonché degli eventuali correttivi da pagina 5 di 22 apportare alla sentenza di primo grado, in assoluta conformità
alle ragioni sottese alla novella normativa della predetta disposizione.
L'impugnazione in oggetto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. ord. 13535/2018).
L'atto di appello appare dunque completamente conforme al dettato di cui all'art 342 c.p.c.
*
2. Sulla dinamica del sinistro
Con il primo motivo di appello, la ha censurato la Pt_1
sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto gli elementi probatori forniti dall'attrice insuffienti a documentare l'effettiva verificazione del sinistro, secondo la dinamica allegata.
La censura è fondata.
Secondo la prospettazione attorea il danno lamentato è stato determinato dall'impatto tra un cartello mobile collocato nei pressi della galleria “Costa Viola” dell'autostrada A3 SA-RC, non adeguatamente ancorato al suolo, e l'autovettura di sua proprietà.
pagina 6 di 22 Ciò posto, va ritenuta raggiunta la prova in ordine alla verificazione del sinistro secondo la dinamica allegata da parte attrice odierna appellante.
La relazione degli agenti intervenuti sul posto e le prove orali assunte nel giudizio di primo grado hanno chiarito la dinamica del sinistro.
Il testimone intervenuto presso il teatro del Testimone_1
sinistro in qualità di capo pattuglia di Polizia stradale:
- ha confermato “la circostanza A dell'atto di citazione” e quindi che “il giorno 24.3.2014, alle ore 12:05 circa, il
signor alla guida dell'autovettura Persona_1
Volkswagen Golf tg. CZ494MB, di proprietà della sig.ra
nel percorrere l'autostrada A3 Parte_1
Sa-Rc- dir. SUD, al Km 420+200, agro del Comune di Scilla
(nelle vicinanze della galleria Costa Viola), giunto nei
pressi di un restringimento della carreggiata, veniva
investito da un segnale mobile non regolarmente ancorato al
suolo, che improvvisamente rovinava sulla fiancata del
veicolo predetto”;
- ha precisato che “il segnale mobile era ancorato al suolo
mediante sacchetto riempito d'acqua” e che, tuttavia, sulla base dei rilievi effettuati in loco e della tipologia e pagina 7 di 22 localizzazione dei danni riportati sul veicolo “è stato il
segnale mobile a colpire il veicolo e non viceversa”.
Quanto dichiarato dal è stato ribadito da Tes_1 Tes_2
, anch'egli agente di Polizia intervenuto sui luoghi di
[...]
causa (“ero in servizio insieme al collega assistente capo
il giorno del sinistro, io nella qualità di gregario e Tes_1
confermo integralmente il rapporto redatto in occasione del
sinistro, allegato al fascicolo di parte attrice, modello 3G5,
che ho sottoscritto”).
Sicchè entrambi gli agenti hanno confermato quanto già
relazionato nel rapporto del sinistro ove, nel descriverne la dinamica, verbalizzavano che “il veicolo A percorreva A3 SA-RC a
Scilla; procedeva regolarmente a velocità moderata;
giunto
all'altezza della progressiva chilometrica 420+200 SUD è presente
un restringimento di carreggiata (corsia transitabile solo
sorpasso) regolarmente segnalato da apposita segnaletica mobile .
spostatosi sulla corsia percorribile di sorpasso al km 420+ 200
SUD in banchina sx era presente il segnale di “spostarsi su
corsia di sinistra”; lo stesso era assicurato tramite sacconi in
plastica riempito d'acqua. Giunto all'altezza del segnale nel
mentre era agganciato con la fiancata sx del veicolo, tale
segnale si coricava sul fianco arrecando vistosi danni al veicolo
pagina 8 di 22 “A” (relazione di servizio – doc. 3, fascicolo di primo grado -
). Pt_1
Ricostruivano la dinamica del sinistro evidenziando (pur con utilizzo claudicante della lingua italiana) quanto segue: “Si
precisa che il segnale è impossibile che sia stato investito dal
veicolo, in quanto sia sull'asfalto sia sul segnale e sia nella
parte sottstante del veicolo venivano rilevate tracce in merito,
l'ipotesi che lo stesso sia caduto sul veicolo è confermata dal
fatto che il segnale non veniva scalciato in avanti bensì
rimaneva sul posto dove era stato posizionato, inoltre il
cartello stradale non presentava segnali di impatto con il
veicolo ma era relegato in un angolo”.
In buona sostanza gli agenti accertatori escludevano una responsabilità del conducente del veicolo nell'impatto con il cartello, imputandone la causa ad una caduta “spontanea” di quest'ultimo sull'auto.
Orbene, se è pur vero le valutazioni degli agenti accertatori indicate nel rapporto sul sinistro non sono assistite da fede privilegiata, va osservato che all'esito del contraddittorio processuale esse possono essere fatte proprie dal Tribunale ove basate su fatti accertati visivamente, suscettibili di dar luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento (Cass. 38/2014; Cass. 13195/2013).
pagina 9 di 22 Tanto chiarito, gli agenti intervenuti sul posto, nel ricostruire la dinamica del sinistro, hanno riportato che:
- il cartello era:
o coricato su di un lato all'altezza in cui il veicolo aveva fermato la sua corsa (illustrazione a pag. 6 –
rapporto Polstrada);
o piegato in un angolo;
o non presentava segni di impatto frontale con l'autovettura;
- sull'asfalto non erano presenti segni di trascinamento;
- l'autovettura non presentava segni di impatto frontale con il cartello, bensì localizzati nella parte laterale sinistra.
Va poi osservato come il CTU ing. nell'ambito Persona_2
dell'elaborato datato 30.9.2017, in seguito all'esame della documentazione prodotta (ivi comprese la riproduzione fotografica) abbia rilevato la “compatibilità con l'urto avvenuto
con la segnaletica caduta sul veicolo” (pag. 21 – CTU).
Sulla base di tali rilievi va quindi concluso che il cartello stradale si sia spostato sulla carreggiata di marcia impattando con la parte laterale dell'auto di parte attrice, rimanendo irrilevante l'individuazione della causa dello spostamento del cartello verso l'auto.
pagina 10 di 22 E' noto, invero che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. 5741/2009).
Ne deriva la prova della dinamica allegata dall'attrice attesa la coerenza con la localizzazione dei danni occorsi al veicolo, con lo stato di deformazione e la collocazione del segnale dopo l'impatto, e con i rilievi condotti sul luogo dell'incidente,
sicché non vi è motivo di dubitare della correttezza delle valutazioni “dinamiche” fornite dagli agenti di Polizia
nell'immediatezza del sinistro.
Vanno infine rigettate le eccezioni di caso fortuito sollevate dalla società consortile Sa-Rc in primo grado e riproposte in appello.
Secondo la prospettazione dell'appellata, la causazione del sinistro andrebbe ascritta alla condotta colposa del conducente dell'autovettura, in quanto lo stesso non avrebbe adottato un comportamento negligente nel percorrere il tratto stradale attesa la presenza di forte vento.
Le eccezioni sono prive di pregio.
La presenza di vento non costituisce, di per sé, un evento sufficiente ad integrare il caso fortuito.
pagina 11 di 22 In particolare, nel caso di evento meteorologico, gli estremi del caso fortuito sono integrati unicamente ove il fenomeno sia di particolare forza ed intensità, protratto nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia (Cass. 5877/2016), circostanze che non sono state specificamente allegate, né da né da CP_1 Parte_2
ancor prima che provate.
Da ultimo la difesa di parte convenuta non ha documentato la violazione dei norme del codice della strada da parte del conducente dell'autovettura, né allegato con precisione eventuali negligenze alla guida.
Né violazioni di altro genere, imputabili alla condotta del conducente, venivano riscontrate dagli agenti di polizia intervenuti in seguito al sinistro.
Va quindi affermata la responsabilità del custode del tratto stradale ove si è verificato l'impatto, ex art. 2051 c.c., attesa l'esclusione della condotta del conducente del veicolo nella causazione dell'impatto (Cass. 3793/2014; 28616/2013).
*
3. Rapporto di custodia
Quanto all'individuazione del soggetto responsabile del danno,
non vi è dubbio che il rapporto di custodia, nel caso di specie,
vada attribuito ad . CP_1
pagina 12 di 22 E' pacifico che il sinistro si è verificato sulla carreggiata aperta al pubblico traffico dell'autostrada A3 Sa-Rc, nei pressi della galleria “Costa Viola” interessata da lavori di realizzazione e riammodernamento, ove una carreggiata era occupata dal cantiere in senso stretto, quindi non percorribile per gli utenti della strada, mentre l'altra (quella sulla quale si è verificato l'incidente che ha visto coinvolta l'autovettura della ) era soggetta al pubblico transito. Pt_1
Ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 143/1994, l' provvede, CP_1
tra l'altro, a: a) gestire le strade e le autostrade di proprietà
dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;
d)
vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione della autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
e) curare l'acquisto, la costruzione, la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica;
adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;
pagina 13 di 22 esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario.
Tanto premesso va evidenziato che in qualità di ente CP_1
proprietario/gestore delle strade urbane ed extraurbane, è
responsabile non soltanto della loro manutenzione ma anche della relativa segnaletica, ricadendo quindi su di esso il rapporto di custodia (Cass. 13364/2014).
Mentre è del tutto irrilevante che il tratto autostradale in cui si è verificato il sinistro sia stato concesso in appalto alla per la realizzazione di opere di ammodernamento, Parte_3
con assunzione in capo all'appaltatrice dell'obbligazione di adottare “tutte le cautele necessari per garantire l'incolumità
dei lavoratori e dei terzi nonché ad evitare danni a beni
pubblici e privati” (Art. 16 del Capitolato speciale di affidamento, all. 7 – , primo grado). CP_1
Sul punto va infatti rilevato che in riferimento al genus
dell'appalto d'opera (e quindi non soltanto per l'appalto di opere pubbliche) “la clausola di un contratto di appalto, nella
quale si preveda che tutti i danni che terzi dovessero subire
dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico
dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può
essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla
propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo
pagina 14 di 22 danneggiato” proprio perché “tale clausola, operando
esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei
principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art.
1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una,
anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto
illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto” (Cass.
2363/2012).
In altri termini, la consegna del bene per l'esecuzione di lavori non equivale alla “consegna” del ruolo di custode verso i terzi,
poiché questo costituirebbe - formalmente schermato dalla questione dell'autonomia - un esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi, tuttavia, del negozio non è
parte.
Sulla questione la Corte di legittimità ha altresì osservato che nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è
sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'articolo
2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito
(Cass. 7553/2021).
In definitiva nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile pagina 15 di 22 nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno il dovere di custodia e di vigilanza per il committente/detentore dell'immobile stesso (Cass. 41435/2021).
Applicando al caso di specie i principi di diritto testé esposti va quindi affermata la responsabilità di ex art. CP_1
2051 c.c., atteso il rapporto di custodia sul tratto stradale in contesa.
Al più, l'inadempimento dell'obbligazione in analisi potrà
rilevare nei rapporti interni tra e società CP_1
appaltatrice.
Va ulteriormente sottolineato che in relazione alla carreggiata ove si è verificato l'impatto con la segnaletica, il traffico veicolare era consentito, non ricadendo nell'area di cantiere in senso stretto.
Ebbene in relazione a tale porzione di carreggiata non si rinviene alcuna disposizione contrattuale che imponeva alla di effettuarne la manutenzione ordinaria Controparte_4
e straordinaria, con conseguente obbligo di custodia
(interpretazione letterale).
Sulla società appaltatrice, infatti, gravava l'obbligo di effettuate le necessarie segnalazioni del cantiere (art.
8-bis,
punto 3), l'obbligo di assicurare il transito e l'esercizio sulle pagina 16 di 22 carreggiate non interessate momentaneamente dai lavori (art. 8-
bis, punti 17 e 19) ma non quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti di strada percorribili a doppia circolazione.
Sicché l'onere di custodire (e manutenere) tale tratto di carreggiata è sempre rimasto a carico di CP_1
E' appena il caso di precisare che la prova testimoniale raccolta in primo grado, in merito alla ripartizione dei compiti tra
[...]
e è inidonea ad CP_1 Controparte_2
affermare un rapporto di custodia in capo a quest'ultima, giacché
la ricostruzione del quadro normativo e l'interpretazione dei contratti non può senz'altro essere rimessa ai dipendenti di
[...]
CP_1
Ne consegue l'accertamento della esclusiva responsabilità del sinistro in oggetto, ex art. 2051 c.c., in capo ad CP_1
*
4. Quantificazione del danno patrimoniale
L'istruttoria ha dimostrato la sussistenza dei danni lamentati dall'appellante, pienamente compatibili con il tipo di incidente subito.
Sul punto il CTU ha rilevato che “il veicolo in seguito al
sinistro riportava i seguenti danni: pannello porta anteriore sx,
parafango anteriore sx, proiettore sx, paraurti anteriore sx,
pagina 17 di 22 calotta retrovisore sx, mascherina, fanalino sx”, confermando l'entità dei danni indicati dalla difesa attorea e operando una quantificazione di poco inferiore a quella richiesta dalla nel proprio atto introduttivo, pari ad € 2.206,09 (all. Pt_1
5 - CTU).
Tanto premesso il danno emergente relativo alle riparazioni necessarie per ripristinare la vettura, deve ritenersi determinato in € 2.206,09 alla stregua delle valutazioni effettuate dal CTU, le cui conclusioni vengono condivise in quanto le stesse appaiono congrue con il tipo di incidente considerato e giacché i prezzi si ravvisano rientrare nella norma;
d'altro canto, ne né Sa-Rc hanno minimamente CP_1
contestato nel merito la quantificazione.
Tale somma va poi rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire dalla data in cui si è verificato il sinistro (24.3.2014), dal momento che l'obbligo di risarcire il danno derivante da fatto illecito dà vita ad un debito di valore sia quando abbia ad oggetto una reintegrazione in forma specifica sia quando riguardi un risarcimento per equivalente giacché, pur non trovando applicazione il principio nominalistico, dal punto di vista strutturale il debito presenta pur sempre un preciso carattere pecuniario individuabile attraverso il riferimento al parametro costituito dal valore economico del bene in oggetto: il che pagina 18 di 22 consente di attribuire al danneggiato un equivalente monetario realmente corrispondente al valore dell'utilità sottrattagli.
E ciò anche a prescindere dalla formulazione di apposita domanda in proposito, dal momento che, avendo l'obbligazione da atto illecito natura di debito di valore, nella sua liquidazione risulta necessario tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione nel frattempo verificatasi (Cass. 2226/1990).
Sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno spettano al danneggiato anche gli interessi, determinati al tasso legale,
dalla data del fatto sino alla data di deposito della presente decisione (Cass. 1712/1995).
*
5. Domande non riproposte
Mentre si ritiene di non doversi procedere al vaglio della domanda di manleva avanzata da in primo grado e non CP_1
espressamente riproposta in questa sede.
Invero, nel giudizio di appello la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre, al fine di evitare preclusioni, con il primo atto difensivo e comunque entro la prima udienza le domande e le eccezioni non accolte in primo grado poiché respinte o rimaste assorbite.
La riproposizione delle domande ed eccezioni sebbene possa avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare in modo non pagina 19 di 22 equivoco la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello essa non può
limitarsi ad un mero richiamo delle conclusioni e deduzioni operate nel giudizio di primo grado, dovendo la riproposizione avvenire in maniera specifica (Cass. SS.UU. 7940/2019).
*
6. Spese di lite
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, come in CP_1
dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, tenendo conto dell'ammontare delle somme in concreto riconosciute dovute (Cass.
226/2011) - scaglione di valore da € 1.101 a 5.200 € - e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando in grado di appello, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. accoglie l'appello;
2. riforma integralmente la sentenza n. 936/2018 del 19.4.2018
emessa dal Giudice di pace di (dep. Controparte_2
26.4.2018 – proc. n. 3963/2014 R.G.);
3. per l'effetto condanna a risarcire CP_1 [...]
la somma di € 2.206,09, oltre a Parte_1
pagina 20 di 22 rivalutazione monetaria ed interessi, al tasso legale, sulla somma via via rivalutata a partire dal 24.3.2014 sino al saldo;
4. condanna a rimborsare a CP_1 Parte_1
le spese di lite del giudizio di primo grado, che
[...]
vengono liquidate in € 1.265,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
5. condanna a rimborsare a CP_1 Controparte_5
le spese di lite del giudizio di primo grado, che
[...]
vengono liquidate in € 1.265,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6. condanna a rimborsare a CP_1 Parte_1
le spese di lite del giudizio di appello, che
[...]
vengono liquidate in € 2.552,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
7. condanna a rimborsare a CP_1 Controparte_5
le spese di lite del giudizio di appello, che
[...]
vengono liquidate in € 2.552,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8. pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Reggio Calabria, 4 giugno 2025
pagina 21 di 22 Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 22 di 22
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 4011/2018 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 C.F._1
appellante
con il patrocinio dell'avv. PIRROTTINA CONCETTO,
contro
( ) CP_1 P.IVA_1
Appellato
Con il patrocinio dell'avv. Luigi Tuccio,
e contro
Controparte_2
Appellato
pagina 1 di 22 con il patrocinio dell'avv. Anna Romeo.
*
Conclusioni per l'appellante - : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza
eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il
presente gravame e per l'effetto: riformare la sentenza impugnata
e condannare le convenute appellate, in persona del legale
rappresentante pro tempore, in solido e ciascuno per il loro
titolo come per legge, al risarcimento dei danni subiti
dall'attrice così per come richiesti con l'atto introduttivo del
giudizio di primo grado da intendersi quì integralmente
richiamato e trascritto. Con vittoria di spese e competenze del
doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e non
riscosso i secondi”.
Conclusioni per l'appellata – : CP_1
“Rigettare le domande di parte appellante perché infondate in
fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
giustizia”.
Conclusioni per l'appellata – : Controparte_2
pagina 2 di 22 “Voglia l'adito Tribunale, rigettare l'appello proposto e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n.936/2018 emessa dal Giudice
di Pace di in data 19 aprile 2018 e depositata il Controparte_2
26 aprile 2018. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato telematicamente in data 22.10.2018, proponeva gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 936/2018, emessa dal giudice di Pace di in data 19.4.2018 (dep. 26.4.2018), che avav Controparte_2
rigettato rigettava la doamnda di risarcimento del danno patrimoniale patito a causa di un sinistro stradale verificatosi in data 24.3.2014.
All'uopo l'appellante premetteva che:
- in data 24.3.2014, alle ore 12:05 circa, Persona_1
percorreva l'autostrada A3 SA-RC – dir. SUD a bordo dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CZ494MB, di proprietà
dell'appellante stessa;
- al KM 420+200, agro Comune di Scilla, nelle vicinanze della galleria “Costa Viola”, un segnale mobile non regolarmente ancorato al suolo improvvisamente rovinava sulla fiancata dell'autovettura;
pagina 3 di 22 - la collisione determinava il danneggiamento del mezzo, i cui danni andavano quantificati in complessivi € 2.633,38;
- con atto di citazione notificato in data 15.9.2014 conveniva avanti al Giudice di Pace di CP_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni occorsi al mezzo e di quelli “da fermo tecnico”, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
− con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
17.12.2014, si costituiva la quale eccepiva il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva e chiamava in causa la avanzando domanda Controparte_3
di manleva nei suoi confronti;
− con comparsa depositata in data 6.10.2015, si costituiva la contestando la dinamica Controparte_3
allegata dall'attore e chiedendo l'estromissione dal giudizio;
− con la sentenza impugnata (n. 936/2018 del 19.4.2018), il
Giudice di Pace di rigettava la domanda, Controparte_2
disponendo la compensazione delle spese di lite;
− la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di primo grado riteneva non provata l'effettiva verificazione del sinistro, non valutando correttamente il materiale probatorio;
pagina 4 di 22 citava in appello e la società CP_1 Controparte_4
, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata,
[...]
riproponendo la domanda risarcioria avanzata in prime cure e chiedendo la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparse rispettivamente depositate in data 13.2.2019 e in data 19.2.2019, si costituivano nel giudizio di appello la e CP_1
contestando i motivi di appello Controparte_5
e chiedendone il rigetto.
Regolarmente istaurato il contraddittorio all'udienza 20.2.2019,
la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2024, la causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, l'appello è fondato e la sentenza di prime cure va integralmente riformata.
*
1. Ammissibilità dell'appello
In primo luogo va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
Sul punto, va rilevato che le modalità di redazione dell'appello hanno consentito un'agevole individuazione delle domande sottoposte al giudice, nonché degli eventuali correttivi da pagina 5 di 22 apportare alla sentenza di primo grado, in assoluta conformità
alle ragioni sottese alla novella normativa della predetta disposizione.
L'impugnazione in oggetto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. ord. 13535/2018).
L'atto di appello appare dunque completamente conforme al dettato di cui all'art 342 c.p.c.
*
2. Sulla dinamica del sinistro
Con il primo motivo di appello, la ha censurato la Pt_1
sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto gli elementi probatori forniti dall'attrice insuffienti a documentare l'effettiva verificazione del sinistro, secondo la dinamica allegata.
La censura è fondata.
Secondo la prospettazione attorea il danno lamentato è stato determinato dall'impatto tra un cartello mobile collocato nei pressi della galleria “Costa Viola” dell'autostrada A3 SA-RC, non adeguatamente ancorato al suolo, e l'autovettura di sua proprietà.
pagina 6 di 22 Ciò posto, va ritenuta raggiunta la prova in ordine alla verificazione del sinistro secondo la dinamica allegata da parte attrice odierna appellante.
La relazione degli agenti intervenuti sul posto e le prove orali assunte nel giudizio di primo grado hanno chiarito la dinamica del sinistro.
Il testimone intervenuto presso il teatro del Testimone_1
sinistro in qualità di capo pattuglia di Polizia stradale:
- ha confermato “la circostanza A dell'atto di citazione” e quindi che “il giorno 24.3.2014, alle ore 12:05 circa, il
signor alla guida dell'autovettura Persona_1
Volkswagen Golf tg. CZ494MB, di proprietà della sig.ra
nel percorrere l'autostrada A3 Parte_1
Sa-Rc- dir. SUD, al Km 420+200, agro del Comune di Scilla
(nelle vicinanze della galleria Costa Viola), giunto nei
pressi di un restringimento della carreggiata, veniva
investito da un segnale mobile non regolarmente ancorato al
suolo, che improvvisamente rovinava sulla fiancata del
veicolo predetto”;
- ha precisato che “il segnale mobile era ancorato al suolo
mediante sacchetto riempito d'acqua” e che, tuttavia, sulla base dei rilievi effettuati in loco e della tipologia e pagina 7 di 22 localizzazione dei danni riportati sul veicolo “è stato il
segnale mobile a colpire il veicolo e non viceversa”.
Quanto dichiarato dal è stato ribadito da Tes_1 Tes_2
, anch'egli agente di Polizia intervenuto sui luoghi di
[...]
causa (“ero in servizio insieme al collega assistente capo
il giorno del sinistro, io nella qualità di gregario e Tes_1
confermo integralmente il rapporto redatto in occasione del
sinistro, allegato al fascicolo di parte attrice, modello 3G5,
che ho sottoscritto”).
Sicchè entrambi gli agenti hanno confermato quanto già
relazionato nel rapporto del sinistro ove, nel descriverne la dinamica, verbalizzavano che “il veicolo A percorreva A3 SA-RC a
Scilla; procedeva regolarmente a velocità moderata;
giunto
all'altezza della progressiva chilometrica 420+200 SUD è presente
un restringimento di carreggiata (corsia transitabile solo
sorpasso) regolarmente segnalato da apposita segnaletica mobile .
spostatosi sulla corsia percorribile di sorpasso al km 420+ 200
SUD in banchina sx era presente il segnale di “spostarsi su
corsia di sinistra”; lo stesso era assicurato tramite sacconi in
plastica riempito d'acqua. Giunto all'altezza del segnale nel
mentre era agganciato con la fiancata sx del veicolo, tale
segnale si coricava sul fianco arrecando vistosi danni al veicolo
pagina 8 di 22 “A” (relazione di servizio – doc. 3, fascicolo di primo grado -
). Pt_1
Ricostruivano la dinamica del sinistro evidenziando (pur con utilizzo claudicante della lingua italiana) quanto segue: “Si
precisa che il segnale è impossibile che sia stato investito dal
veicolo, in quanto sia sull'asfalto sia sul segnale e sia nella
parte sottstante del veicolo venivano rilevate tracce in merito,
l'ipotesi che lo stesso sia caduto sul veicolo è confermata dal
fatto che il segnale non veniva scalciato in avanti bensì
rimaneva sul posto dove era stato posizionato, inoltre il
cartello stradale non presentava segnali di impatto con il
veicolo ma era relegato in un angolo”.
In buona sostanza gli agenti accertatori escludevano una responsabilità del conducente del veicolo nell'impatto con il cartello, imputandone la causa ad una caduta “spontanea” di quest'ultimo sull'auto.
Orbene, se è pur vero le valutazioni degli agenti accertatori indicate nel rapporto sul sinistro non sono assistite da fede privilegiata, va osservato che all'esito del contraddittorio processuale esse possono essere fatte proprie dal Tribunale ove basate su fatti accertati visivamente, suscettibili di dar luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento (Cass. 38/2014; Cass. 13195/2013).
pagina 9 di 22 Tanto chiarito, gli agenti intervenuti sul posto, nel ricostruire la dinamica del sinistro, hanno riportato che:
- il cartello era:
o coricato su di un lato all'altezza in cui il veicolo aveva fermato la sua corsa (illustrazione a pag. 6 –
rapporto Polstrada);
o piegato in un angolo;
o non presentava segni di impatto frontale con l'autovettura;
- sull'asfalto non erano presenti segni di trascinamento;
- l'autovettura non presentava segni di impatto frontale con il cartello, bensì localizzati nella parte laterale sinistra.
Va poi osservato come il CTU ing. nell'ambito Persona_2
dell'elaborato datato 30.9.2017, in seguito all'esame della documentazione prodotta (ivi comprese la riproduzione fotografica) abbia rilevato la “compatibilità con l'urto avvenuto
con la segnaletica caduta sul veicolo” (pag. 21 – CTU).
Sulla base di tali rilievi va quindi concluso che il cartello stradale si sia spostato sulla carreggiata di marcia impattando con la parte laterale dell'auto di parte attrice, rimanendo irrilevante l'individuazione della causa dello spostamento del cartello verso l'auto.
pagina 10 di 22 E' noto, invero che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. 5741/2009).
Ne deriva la prova della dinamica allegata dall'attrice attesa la coerenza con la localizzazione dei danni occorsi al veicolo, con lo stato di deformazione e la collocazione del segnale dopo l'impatto, e con i rilievi condotti sul luogo dell'incidente,
sicché non vi è motivo di dubitare della correttezza delle valutazioni “dinamiche” fornite dagli agenti di Polizia
nell'immediatezza del sinistro.
Vanno infine rigettate le eccezioni di caso fortuito sollevate dalla società consortile Sa-Rc in primo grado e riproposte in appello.
Secondo la prospettazione dell'appellata, la causazione del sinistro andrebbe ascritta alla condotta colposa del conducente dell'autovettura, in quanto lo stesso non avrebbe adottato un comportamento negligente nel percorrere il tratto stradale attesa la presenza di forte vento.
Le eccezioni sono prive di pregio.
La presenza di vento non costituisce, di per sé, un evento sufficiente ad integrare il caso fortuito.
pagina 11 di 22 In particolare, nel caso di evento meteorologico, gli estremi del caso fortuito sono integrati unicamente ove il fenomeno sia di particolare forza ed intensità, protratto nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia (Cass. 5877/2016), circostanze che non sono state specificamente allegate, né da né da CP_1 Parte_2
ancor prima che provate.
Da ultimo la difesa di parte convenuta non ha documentato la violazione dei norme del codice della strada da parte del conducente dell'autovettura, né allegato con precisione eventuali negligenze alla guida.
Né violazioni di altro genere, imputabili alla condotta del conducente, venivano riscontrate dagli agenti di polizia intervenuti in seguito al sinistro.
Va quindi affermata la responsabilità del custode del tratto stradale ove si è verificato l'impatto, ex art. 2051 c.c., attesa l'esclusione della condotta del conducente del veicolo nella causazione dell'impatto (Cass. 3793/2014; 28616/2013).
*
3. Rapporto di custodia
Quanto all'individuazione del soggetto responsabile del danno,
non vi è dubbio che il rapporto di custodia, nel caso di specie,
vada attribuito ad . CP_1
pagina 12 di 22 E' pacifico che il sinistro si è verificato sulla carreggiata aperta al pubblico traffico dell'autostrada A3 Sa-Rc, nei pressi della galleria “Costa Viola” interessata da lavori di realizzazione e riammodernamento, ove una carreggiata era occupata dal cantiere in senso stretto, quindi non percorribile per gli utenti della strada, mentre l'altra (quella sulla quale si è verificato l'incidente che ha visto coinvolta l'autovettura della ) era soggetta al pubblico transito. Pt_1
Ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 143/1994, l' provvede, CP_1
tra l'altro, a: a) gestire le strade e le autostrade di proprietà
dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;
d)
vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione della autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
e) curare l'acquisto, la costruzione, la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica;
adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;
pagina 13 di 22 esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario.
Tanto premesso va evidenziato che in qualità di ente CP_1
proprietario/gestore delle strade urbane ed extraurbane, è
responsabile non soltanto della loro manutenzione ma anche della relativa segnaletica, ricadendo quindi su di esso il rapporto di custodia (Cass. 13364/2014).
Mentre è del tutto irrilevante che il tratto autostradale in cui si è verificato il sinistro sia stato concesso in appalto alla per la realizzazione di opere di ammodernamento, Parte_3
con assunzione in capo all'appaltatrice dell'obbligazione di adottare “tutte le cautele necessari per garantire l'incolumità
dei lavoratori e dei terzi nonché ad evitare danni a beni
pubblici e privati” (Art. 16 del Capitolato speciale di affidamento, all. 7 – , primo grado). CP_1
Sul punto va infatti rilevato che in riferimento al genus
dell'appalto d'opera (e quindi non soltanto per l'appalto di opere pubbliche) “la clausola di un contratto di appalto, nella
quale si preveda che tutti i danni che terzi dovessero subire
dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico
dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può
essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla
propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo
pagina 14 di 22 danneggiato” proprio perché “tale clausola, operando
esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei
principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art.
1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una,
anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto
illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto” (Cass.
2363/2012).
In altri termini, la consegna del bene per l'esecuzione di lavori non equivale alla “consegna” del ruolo di custode verso i terzi,
poiché questo costituirebbe - formalmente schermato dalla questione dell'autonomia - un esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi, tuttavia, del negozio non è
parte.
Sulla questione la Corte di legittimità ha altresì osservato che nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è
sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'articolo
2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito
(Cass. 7553/2021).
In definitiva nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile pagina 15 di 22 nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno il dovere di custodia e di vigilanza per il committente/detentore dell'immobile stesso (Cass. 41435/2021).
Applicando al caso di specie i principi di diritto testé esposti va quindi affermata la responsabilità di ex art. CP_1
2051 c.c., atteso il rapporto di custodia sul tratto stradale in contesa.
Al più, l'inadempimento dell'obbligazione in analisi potrà
rilevare nei rapporti interni tra e società CP_1
appaltatrice.
Va ulteriormente sottolineato che in relazione alla carreggiata ove si è verificato l'impatto con la segnaletica, il traffico veicolare era consentito, non ricadendo nell'area di cantiere in senso stretto.
Ebbene in relazione a tale porzione di carreggiata non si rinviene alcuna disposizione contrattuale che imponeva alla di effettuarne la manutenzione ordinaria Controparte_4
e straordinaria, con conseguente obbligo di custodia
(interpretazione letterale).
Sulla società appaltatrice, infatti, gravava l'obbligo di effettuate le necessarie segnalazioni del cantiere (art.
8-bis,
punto 3), l'obbligo di assicurare il transito e l'esercizio sulle pagina 16 di 22 carreggiate non interessate momentaneamente dai lavori (art. 8-
bis, punti 17 e 19) ma non quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti di strada percorribili a doppia circolazione.
Sicché l'onere di custodire (e manutenere) tale tratto di carreggiata è sempre rimasto a carico di CP_1
E' appena il caso di precisare che la prova testimoniale raccolta in primo grado, in merito alla ripartizione dei compiti tra
[...]
e è inidonea ad CP_1 Controparte_2
affermare un rapporto di custodia in capo a quest'ultima, giacché
la ricostruzione del quadro normativo e l'interpretazione dei contratti non può senz'altro essere rimessa ai dipendenti di
[...]
CP_1
Ne consegue l'accertamento della esclusiva responsabilità del sinistro in oggetto, ex art. 2051 c.c., in capo ad CP_1
*
4. Quantificazione del danno patrimoniale
L'istruttoria ha dimostrato la sussistenza dei danni lamentati dall'appellante, pienamente compatibili con il tipo di incidente subito.
Sul punto il CTU ha rilevato che “il veicolo in seguito al
sinistro riportava i seguenti danni: pannello porta anteriore sx,
parafango anteriore sx, proiettore sx, paraurti anteriore sx,
pagina 17 di 22 calotta retrovisore sx, mascherina, fanalino sx”, confermando l'entità dei danni indicati dalla difesa attorea e operando una quantificazione di poco inferiore a quella richiesta dalla nel proprio atto introduttivo, pari ad € 2.206,09 (all. Pt_1
5 - CTU).
Tanto premesso il danno emergente relativo alle riparazioni necessarie per ripristinare la vettura, deve ritenersi determinato in € 2.206,09 alla stregua delle valutazioni effettuate dal CTU, le cui conclusioni vengono condivise in quanto le stesse appaiono congrue con il tipo di incidente considerato e giacché i prezzi si ravvisano rientrare nella norma;
d'altro canto, ne né Sa-Rc hanno minimamente CP_1
contestato nel merito la quantificazione.
Tale somma va poi rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire dalla data in cui si è verificato il sinistro (24.3.2014), dal momento che l'obbligo di risarcire il danno derivante da fatto illecito dà vita ad un debito di valore sia quando abbia ad oggetto una reintegrazione in forma specifica sia quando riguardi un risarcimento per equivalente giacché, pur non trovando applicazione il principio nominalistico, dal punto di vista strutturale il debito presenta pur sempre un preciso carattere pecuniario individuabile attraverso il riferimento al parametro costituito dal valore economico del bene in oggetto: il che pagina 18 di 22 consente di attribuire al danneggiato un equivalente monetario realmente corrispondente al valore dell'utilità sottrattagli.
E ciò anche a prescindere dalla formulazione di apposita domanda in proposito, dal momento che, avendo l'obbligazione da atto illecito natura di debito di valore, nella sua liquidazione risulta necessario tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione nel frattempo verificatasi (Cass. 2226/1990).
Sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno spettano al danneggiato anche gli interessi, determinati al tasso legale,
dalla data del fatto sino alla data di deposito della presente decisione (Cass. 1712/1995).
*
5. Domande non riproposte
Mentre si ritiene di non doversi procedere al vaglio della domanda di manleva avanzata da in primo grado e non CP_1
espressamente riproposta in questa sede.
Invero, nel giudizio di appello la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre, al fine di evitare preclusioni, con il primo atto difensivo e comunque entro la prima udienza le domande e le eccezioni non accolte in primo grado poiché respinte o rimaste assorbite.
La riproposizione delle domande ed eccezioni sebbene possa avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare in modo non pagina 19 di 22 equivoco la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello essa non può
limitarsi ad un mero richiamo delle conclusioni e deduzioni operate nel giudizio di primo grado, dovendo la riproposizione avvenire in maniera specifica (Cass. SS.UU. 7940/2019).
*
6. Spese di lite
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, come in CP_1
dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, tenendo conto dell'ammontare delle somme in concreto riconosciute dovute (Cass.
226/2011) - scaglione di valore da € 1.101 a 5.200 € - e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando in grado di appello, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. accoglie l'appello;
2. riforma integralmente la sentenza n. 936/2018 del 19.4.2018
emessa dal Giudice di pace di (dep. Controparte_2
26.4.2018 – proc. n. 3963/2014 R.G.);
3. per l'effetto condanna a risarcire CP_1 [...]
la somma di € 2.206,09, oltre a Parte_1
pagina 20 di 22 rivalutazione monetaria ed interessi, al tasso legale, sulla somma via via rivalutata a partire dal 24.3.2014 sino al saldo;
4. condanna a rimborsare a CP_1 Parte_1
le spese di lite del giudizio di primo grado, che
[...]
vengono liquidate in € 1.265,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
5. condanna a rimborsare a CP_1 Controparte_5
le spese di lite del giudizio di primo grado, che
[...]
vengono liquidate in € 1.265,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6. condanna a rimborsare a CP_1 Parte_1
le spese di lite del giudizio di appello, che
[...]
vengono liquidate in € 2.552,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
7. condanna a rimborsare a CP_1 Controparte_5
le spese di lite del giudizio di appello, che
[...]
vengono liquidate in € 2.552,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8. pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Reggio Calabria, 4 giugno 2025
pagina 21 di 22 Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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