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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2024, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1043/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1043/2017 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “acquisto a titolo originario della proprietà, alluvione impropria, controversie di competenza del Tribunale Regionale delle acque Pubbliche” trattenuto in decisione all'udienza del 3.04.2024;
TRA
(C.F.: ); (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F.: C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Marcello Travaglione
(c.f.: ), unitamente al quale elettivamente domiciliano in Napoli, CodiceFiscale_4 alla via S. Lucia n.110 presso lo studio dell'avv. Francesca Baldini.
Ricorrenti
E
(C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Napoli (C.F.: ) presso la cui sede elettivamente domiciliano in Napoli alla P.IVA_2
via A. Diaz n.11.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.01.2017 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' affinché l'adito Tribunale, previo accertamento dell'irreversibile Controparte_1 spostamento dell'alveo del fiume Calore per fatti naturali e rideterminazione dei suoi confini, dichiari l'avvenuta sdemanializzazione di alcuni appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Benevento - costituenti reliquati dell'originario alveo - e l'intervenuto acquisto a titolo originario della proprietà di detti reliquati, adiacenti ai propri fondi.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto che:
-- sono proprietari per successione mortis causa del defunto signor Persona_1
(nato a [...] il [...] e deceduto il 17.10.1991) dei terreni siti in
Guardia Sanframondi (BN) riportati in NCT del detto Comune, al foglio n. 23, contraddistinti dalle particelle nn. 185, 136, 237, 133, 115, 116, 117, 140, 62 e 104 confinanti con il fiume Calore;
--quest'ultimo, in seguito a piene ed alluvioni verificatesi a partire dal 1960 fino al 1970, ha cambiato irreversibilmente il proprio corso lasciando scoperta una zona di terreno posta di fronte ai loro fondi;
--il lento arretramento delle acque ed il mutamento del corso del fiume sono stati diretta conseguenza del progressivo ma inesorabile deposito di materiale solido sulla sponda destra del fiume;
--il fenomeno determinato da cause naturali è riconducibile al tipo di accessione denominata “alluvione impropria”, prevista dall'art. 942 c.c. nella formulazione antecedente alla legge 37/1994;
--le circostanze di fatto qui rappresentate sono state già oggetto di rigoroso accertamento ed hanno trovato conferma nelle risultanze della CTU espletata nel giudizio n. R.G.
162/06 istaurato dinanzi a questo Tribunale dal sig. (il quale aveva Controparte_2
proposto una domanda di accessione impropria per fondi insistenti nel medesimo foglio n. 23 del NCT del Comune di Guardia Sanframondi e distinti da particelle limitrofe alle proprie);
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--in tale giudizio, il consulente tecnico d'ufficio Ing. ha accertato che Persona_2
i fondi del sig. traggono la loro attuale struttura e configurazione Controparte_2 dall'abbandono dell'alveo originario del fiume Calore, “rilevando espressamente che tale processo (rigorosamente naturale) ha preso inizio e si ormai esaurito da tempo immemorabile, così come testimoniato dalla presenza in loco di “fitta vegetazione in sponda destra, presenza di altri alberi di pioppo, dichiarazioni di testimoni escussi, reimpianto delle viti” che inequivocabilmente attestano che i terreni de quo sono stati abbandonati da almeno 30 anni orsono” …. “l'elaborato accerta ad ogni modo che, allo stato, l'attuale conformazione geomorfologica dei luoghi si caratterizza per la notevole distanza dei fondi originariamente rivieraschi (compresi quelli degli odierni ricorrenti) dal corso d'acqua” (così ricorso introduttivo pag. 5-6);
--il medesimo fenomeno di incremento si è verificato a ridosso dei fondi di loro proprietà,
i quali sono limitrofi a quelli oggetti del procedimento giudiziario promosso dal sig.
[...]
come si evince dalla documentazione in atti;
CP_2
--in data 2.7.1993 hanno presentato domanda (più volte reiterata) di riaccatastamento delle aree abbandonate dal fiume alla competente Intendenza di Finanza di Benevento, all'UTE di Benevento, nonché al Provveditorato delle opere Pubbliche di Napoli, senza ottenere riscontro.
Su tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuta sdemanializzazione delle aree abbandonate dal fiume Calore adiacenti ai loro fondi e per effetto, di dichiarare in favore del sig. e, iure successionis, Persona_1
in loro favore l'intervenuto acquisto a titolo originario della proprietà delle aree reliquate dal fiume Calore;
di ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza ai fini della pubblicità legale;
con condanna di spese di lite ed attribuzione in favore del difensore, avv. Francesca Baldini.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.03.2017 si è costituita l'
[...]
rappresentando, in via preliminare, che i ricorrenti avevano già proposto la CP_1
medesima domanda dinanzi a questo Tribunale, convenendo in giudizio il
[...]
nel giudizio n. R.G. 72/06. Controparte_3
In particolare, ha dedotto che la predetta causa è stata istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di prova testimoniale e di CTU e decisa con sentenza n.
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
143/2008 pubblicata il 30.12.2008, con la quale è stata rigettata la domanda dei ricorrenti in virtù del rilevato difetto di legittimazione del convenuto. CP_3
Ha eccepito, inoltre, l'inidoneità del richiamo alle risultanze della CTU svoltasi nel giudizio instaurato dal sig. , rappresentando l'impossibilità di estendere Controparte_2
le medesime valutazioni e conclusioni al caso di specie e la necessità di compiere accertamenti tecnici ulteriori sotto il profilo idraulico, orografico, topografico e geomorfologico.
In subordine, ha rilevato che i terreni demaniali non sono per loro natura suscettibili di usucapione non potendo la sdemanializzazione desumersi da comportamenti taciti della pubblica amministrazione;
ha dedotto che la non retroattività della legge n. 37 del 1994 invocata dai ricorrenti è smentita dalla recente sentenza della Corte di Cassazione Sezioni
Unite n. 4013 del 1°.01.2016, che riconosce la necessità di un provvedimento amministrativo discrezionale di sdemanializzazione, escludendo che questa possa avvenire in maniera tacita, insistendo, pertanto, per il rigetto della domande, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Così radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 20.3.2021 il giudice istruttore ha ammesso la produzione nel presente giudizio delle consulenze tecniche di ufficio espletate nei giudizi indicati nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. da parte ricorrente, nonché, dei verbali di udienza relativi all'espletamento della prova testi svolta nel giudizio n. R.G. n. 72/06 definito con sentenza 143/2008 del 7.11.2008, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2021.
Mutato il relatore e precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza collegiale del 3.05.2023 questo tribunale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, disponendo CTU per accertare lo stato dei luoghi e fissando l'udienza del 12.09.2023 per l'affidamento dell'incarico e il giuramento del CTU.
Con ordinanza in data 12.09.2023 il giudice designato ha sottoposto al CTU nominato i quesiti di cui alla precedente ordinanza collegiale e rinviato la causa per l'acquisizione della perizia e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 gennaio 2024.
Con istanza in data 27.12.2023 il CTU ha chiesto concedersi concessa una proroga di giorni 45 per il deposito della bozza della relazione da trasmettere alle parti.
Il giudice delegato, preso atto del mancato deposito della perizia e del mancato inoltro alle parti della bozza, ha concesso nuovo termine per la trasmissione della bozza alle parti
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 4 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
fino al 4 febbraio 2024, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza dinanzi a sé del 5 marzo 2024.
Quindi, rimessa la causa per la decisione al collegio per l'udienza del 3 aprile 2024, disposta per detta data la trattazione scritta, acquisite le note delle parti sostitutive della presenza in udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto preliminarmente che per mero errore materiale il nome di battesimo di uno dei ricorrenti risulta essere indicato per due volte ” laddove, deve intendersi Parte_2
come come si evince dalle indicazioni del codice fiscale, nonché, dal nome di Parte_3
battesimo indicato in tutti gli atti difensivi e nel mandato ad litem in cui figurano correttamente menzionati e Parte_2 Parte_3
I ricorrenti invocano in proprio favore l'applicazione dell'istituto della cd. “alluvione impropria”, previsto, in epoca precedente alla riforma attuata con L. 37/1994, dall'art. 942 c.p.c., che nella sua originaria formulazione così statuiva: “Il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al proprietario della riva scoperta”, condizionando l'acquisto della proprietà al fatto che il ritirarsi delle acque fluviali non fosse stato provocato dall'azione dell'uomo
(sul punto, cfr. Cass. I Sez., sentenza n.1916/2011 pubblicata il 27.01.2011, est. Vincenzo
Mazzacane) come disposto dalla norma di chiusura dell'art. 947 c.c..
L'istituto rappresentava un modo di acquisto a titolo originario della proprietà che si verificava in favore dei proprietari confinanti dell'alveo di un fiume, allorquando lo stesso perdeva la sua demanialità per essere stata definitivamente abbandonato dalle acque del fiume per forza spontanea.
Secondo un orientamento consolidato di questo Tribunale delle Acque, qui condiviso, “la sdemanializzazione dei terreni conseguiva, se avvenuta prima del 1994, automaticamente all'evento naturale dell'abbandono dell'alveo, senza necessità di atti formale ed espressi della P.A., al momento in cui, ritiratosi o spostatosi il corso d'acqua, cessava l'originaria funzione di pubblico interesse dell'area abbandonata (sul punto, cfr. precedenti di questo
Tribunale regionale delle Acque pubbliche, sentenza n. 282/2020 pubblicata il
23.01.2020, est. A. Del Franco;
sentenza n. 2483/2018 pubblicata il 29.05.2018, est. G.
Tartaglione, nonché, Cass. Sez. II, sentenza n. 9376 del 10 .11.1994, est. G. Garofalo).
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Con la riforma avvenuta con la legge 37/1994, questa disciplina è stata sovvertita mediante la nuova formulazione dell'art. 942 c.c., per cui “i terreni abbandonati dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra appartengono al demanio pubblico” e dell'art. 947 co. 3, c.c. che recita: “In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”.
Ai sensi della nuova disciplina, dunque, l'alveo abbandonato dalle acque del fiume appartiene al demanio pubblico, non più al privato, ma la sdemanializzazione può avvenire soltanto con l'adozione di un provvedimento amministrativo esplicito.
Ratione temporis è da escludere che la nuova disciplina si applichi retroattivamente, di guisa che per le ipotesi in cui l'evento naturale si sia verificato prima della sua entrata in vigore resta applicabile la previgente normativa (sul punto, cfr. Sez. U, sent. n. 14645 del
13.06.2017, est. P. Campanile).
Inquadrato l'istituto e delineato il suo ambito temporale di applicazione, occorre subito dopo verificare se i ricorrenti hanno provato di essere proprietari dei fondi confinanti con la porzione di terreno abbandonata dalle acque del fiume Calore di cui invocano l'acquisizione ed a quando risale il titolo di proprietà, atteso che se l'acquisto è avvenuto in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina occorre anche accertare se oltre alla particella di cui si vanta la proprietà sia stata trasferita anche ogni sua accessione e pertinenza per quanto rileva in queste sede;
segnatamente, in fattispecie come quella che occupa, in cui a rivendicare l'acquisto della proprietà non è il proprietario del fondo confinante dell'epoca in cui l'accessione impropria si è verificata, ma un avente causa, è altresì imprescindibile riscontrare che l'odierno attore abbia acquistato esattamente la particella – o una sua parte utile - di cui era titolare chi confinava con il fiume allorquando l'irreversibile trasformazione si è verificata.
Al riguardo, , e hanno affermato di Parte_1 Parte_2 Parte_3
essere proprietari delle particelle identificate al catasto del Comune di Benevento con i nn. 185, 136, 237, 133, 115, 116, 117, 140, 62 e 104 del foglio n. 23, nella qualità di eredi di deceduto in data 17.10.1991. Persona_1
A comprova di quanto dedotto hanno depositato un certificato di eseguita dichiarazione di successione e di pagamento dell'imposta dell'eredità richiesto da in Parte_1
data 17.02.1993.
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Dalla disamina di tale documento si desume che, con dichiarazione di successione presentata il 26.03.1992, sono stati dichiarati quali beni facenti parte dell'asse ereditario del sig. tutti gli immobili identificati in ricorso, tranne la particella n. Persona_1
133 (non rinvenuta nell'apposito elenco ivi contenuto) e che tali immobili sono stati devoluti ex lege in proprietà nelle quote di 1/3 a ciascun ricorrente.
Attese alcune incongruenze tra quanto dichiarato e i documenti disponibili, in particolare tenuto conto del rilievo che il titolo legittimante è la dichiarazione di successione e rilevato che non tutte le particelle indicate in ricorso vi sono incluse, con ordinanza istruttoria in data 10 luglio 2023 questo tribunale ha chiesto ai ricorrenti di precisare la domanda, ovvero l'esatta identificazione dei beni oggetto di causa ed ha, al contempo, incaricato il CTU di accertare l'esatta identificazione catastale dei beni medesimi.
Con note dell'8 settembre 2023, i ricorrenti hanno chiarito di essere proprietari solo delle particelle censite al NCT del Comune di Guardia Sanframondi al foglio 23, p.lle n. 62-
115-116-117-136-216-237 e 104; hanno indicato che rispetto al ricorso introduttivo sono state cassate le particelle di cui ai nn. 183 e 133 nonché la particella 140, venduta con atto del 05 giugno 2023.
I ricorrenti, con note di trattazione hanno anche allegato una relazione dell'odierno TP
(Ing. C. ) completa di una tabella riassuntiva delle particelle di proprietà dei Per_3
ricorrenti nonché la documentazione attestante la titolarità.
Pertanto il CTU nominato attesta che: “In definitiva, i ricorrenti sono proprietari dei seguenti fondi: foglio 23, particella 62, catastalmente classificato nella maggior consistenza come vigneto, della superficie di circa 900 mq;
foglio 23, particella 104, catastalmente classificato come vigneto, della superficie di circa
2700 mq;
foglio 23, particella 115, catastalmente classificato nella maggior consistenza come vigneto, della superficie di circa 2.610 mq;
foglio 23, particella 116, catastalmente classificato come vigneto, della superficie di circa
5'750 mq;
foglio 23, particella 117, catastalmente classificato come vigneto, della superficie di circa
6'740 mq;
foglio 23, particella 136, catastalmente classificato come vigneto, della superficie di circa
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
1'640 mq;
foglio 23, particella 216, catastalmente classificato come vigneto, della superficie di circa
5'530 mq;
foglio 23, particella 237, catastalmente classificato come seminativo, della superficie di circa 2'760 mq”.
***
Ciò posto, la domanda – anche all'esito della CTU espletata - non può trovare accoglimento, atteso che non è affatto risultato che i terreni confinanti con quelli di proprietà degli istanti, asseritamente estranei all'alveo del fiume Calore, siano effettivamente acquisibili perché definitivamente estranei al corso delle acque.
In primo luogo, l'intera zona di causa si presenta acquitrinosa, quantomeno fangosa, come attestato dalla circostanza che all'atto del primo accesso fissato dal CTU i terreni “si presentavano estremamente fangosi;
pertanto, per poter esperire un sopralluogo nei fondi è stato programmato un accesso il 13 gennaio 2024, verificando che fosse preceduto da un'adeguata finestra di tempo asciutto” (così la relazione peritale, pagina
7).
Che il mutamento del corso del fiume come accertato negli ultimi 20 anni non sia attualmente fermo ad un assetto irreversibile è dimostrato tra l'altro, dalla circostanza che la particella 237, indicata dai ricorrenti come una di quella a cui dovrebbero annettersi le zone abbandonate dal corso del fiume, medio tempore è stata invece, a sua volta,
“inglobata nel percorso del calore” (così la relazione peritale, pagina 12).
Del resto dalle foto allegate alla CTU si intravede che anche le particelle 117/116/115 sono interessate da ristagni d'acqua, che indicano il permanere di acque in profondità. (cf la relazione peritale, pagina 9).
Ma il rilievo dirimente, che vale a dimostrare che la trasformazione in atto non è irreversibile, è “l'incisiva alluvione” che nel 2015 ha interessato l'intera area oggetto di indagine, come rimarcato a più riprese nel suo elaborato dal CTU (cf pagine 27, 31 e 44 della relazione peritale)1. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
In conclusione, quando piove l'intera zona resta fangosa, il che vuol dire che l'acqua proveniente dal corso del fiume passa comunque sui fondi per cui è causa, anche se la maggior parte dell'alveo ha mutato collocazione.
Inoltre, non appare trascurabile la lettura dei livelli massimi annuali riportati nella figura
6 della perizia, da cui si evince, in particolare, che i livelli massimi misurati all'idrografo presso il ponte risultano superati per lo più nell'ultimo ventennio (vds Persona_4 pagina 28 dell'elaborato peritale); a riprova che una pioggia superiore all'ordinario, come accaduto nel 2015, e come sempre più frequentemente accade, può nuovamente invadere e far allagare i luoghi per cui è contesa, vicini a un evidente bacino imbrifero.
Inoltre, osserva il collegio, nella sua composizione tecnica integrata, che dal complesso delle osservazioni sul fiume, si evince che il letto del Calore è superficiale ed esteso, ed in base all'entità delle piogge si allarga e si restringe, di guisa che è verosimile che le particelle dei ricorrenti nel momento in cui sono allagate rientrano nel letto del fiume.
Lo stesso CTU ha poi esposto che “per l'accertamento del livello delle piene ordinarie
(come definito nell'odierno incarico peritate) non vi è la disponibilità di un campione significativo di dati nella sezione di interesse né vi sono rilievi recenti ed attendibili delle sezioni dell'alveo (attese le modifiche intervenute nell'ultimo decennio). Allo stato della documentazione disponibile, l'unica documentazione recente ed attendibile è la planimetria redatta dall'Autorità di bacino delle aree allagabili nella Tavola n.
4.14 del
Piano Stralcio Difesa Alluvioni a seguito dell'aggiornamento post decreto segretariale del
04/05/2020” (così elaborato peritale); in altro passaggio il CTU spiega che sono ormai inattendibili i rilievi effettuati nel 2007, che dimostrano l'esistenza, solo fino al 2011, di un tronco fluviale morto in destra idraulica che successivamente risulta non più rilevabile.
In definitiva, anche se i terreni di cui si chiede l'acquisizione sono in gran parte coperti da vegetazione e anche se si trovano normalmente al di sopra delle piene ordinarie, attesi gli accertamenti svolti, non può revocarsi in dubbio che è mancata finora la irreversibile trasformazione dei fondi (di cui è rivendicata l'acquisto) e il loro essere completamente al di fuori dell'alveo del fiume.
Pertanto la domanda è respinta.
***
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 9 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti, secondo i parametri di cui al DM 147 del 2022, in base ai compensi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in relazione alle attività svolte, come da dispositivo.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti tutte costituite tra di loro in solido
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1043/2017 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--rigetta la domanda;
--condanna gli attori in solido al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
C.P.A;
--pone a carico delle parti tutte costituite in solido tra loro le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.04.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge nella CTU: “Nel corso dell'accesso del 20 novembre 2023 lo scrivente apprendeva, per notizia diretta riferita dalla parte ricorrente che l'alluvione del 2015 aveva significativamente colpito i luoghi di causa, tanto che alcune aree erano interdette all'accesso (poiché non più lavorate in attesa della bonifica seguente al deposito dei materiali trasportati dall'alluvione, il tutto oltre l'impraticabilità riscontrata di tratti delle stradine interpoderali, a causa della fanghiglia presente)” (così pagina 27 della relazione peritale).
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1043/2017 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “acquisto a titolo originario della proprietà, alluvione impropria, controversie di competenza del Tribunale Regionale delle acque Pubbliche” trattenuto in decisione all'udienza del 3.04.2024;
TRA
(C.F.: ); (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F.: C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Marcello Travaglione
(c.f.: ), unitamente al quale elettivamente domiciliano in Napoli, CodiceFiscale_4 alla via S. Lucia n.110 presso lo studio dell'avv. Francesca Baldini.
Ricorrenti
E
(C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Napoli (C.F.: ) presso la cui sede elettivamente domiciliano in Napoli alla P.IVA_2
via A. Diaz n.11.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.01.2017 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' affinché l'adito Tribunale, previo accertamento dell'irreversibile Controparte_1 spostamento dell'alveo del fiume Calore per fatti naturali e rideterminazione dei suoi confini, dichiari l'avvenuta sdemanializzazione di alcuni appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Benevento - costituenti reliquati dell'originario alveo - e l'intervenuto acquisto a titolo originario della proprietà di detti reliquati, adiacenti ai propri fondi.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto che:
-- sono proprietari per successione mortis causa del defunto signor Persona_1
(nato a [...] il [...] e deceduto il 17.10.1991) dei terreni siti in
Guardia Sanframondi (BN) riportati in NCT del detto Comune, al foglio n. 23, contraddistinti dalle particelle nn. 185, 136, 237, 133, 115, 116, 117, 140, 62 e 104 confinanti con il fiume Calore;
--quest'ultimo, in seguito a piene ed alluvioni verificatesi a partire dal 1960 fino al 1970, ha cambiato irreversibilmente il proprio corso lasciando scoperta una zona di terreno posta di fronte ai loro fondi;
--il lento arretramento delle acque ed il mutamento del corso del fiume sono stati diretta conseguenza del progressivo ma inesorabile deposito di materiale solido sulla sponda destra del fiume;
--il fenomeno determinato da cause naturali è riconducibile al tipo di accessione denominata “alluvione impropria”, prevista dall'art. 942 c.c. nella formulazione antecedente alla legge 37/1994;
--le circostanze di fatto qui rappresentate sono state già oggetto di rigoroso accertamento ed hanno trovato conferma nelle risultanze della CTU espletata nel giudizio n. R.G.
162/06 istaurato dinanzi a questo Tribunale dal sig. (il quale aveva Controparte_2
proposto una domanda di accessione impropria per fondi insistenti nel medesimo foglio n. 23 del NCT del Comune di Guardia Sanframondi e distinti da particelle limitrofe alle proprie);
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--in tale giudizio, il consulente tecnico d'ufficio Ing. ha accertato che Persona_2
i fondi del sig. traggono la loro attuale struttura e configurazione Controparte_2 dall'abbandono dell'alveo originario del fiume Calore, “rilevando espressamente che tale processo (rigorosamente naturale) ha preso inizio e si ormai esaurito da tempo immemorabile, così come testimoniato dalla presenza in loco di “fitta vegetazione in sponda destra, presenza di altri alberi di pioppo, dichiarazioni di testimoni escussi, reimpianto delle viti” che inequivocabilmente attestano che i terreni de quo sono stati abbandonati da almeno 30 anni orsono” …. “l'elaborato accerta ad ogni modo che, allo stato, l'attuale conformazione geomorfologica dei luoghi si caratterizza per la notevole distanza dei fondi originariamente rivieraschi (compresi quelli degli odierni ricorrenti) dal corso d'acqua” (così ricorso introduttivo pag. 5-6);
--il medesimo fenomeno di incremento si è verificato a ridosso dei fondi di loro proprietà,
i quali sono limitrofi a quelli oggetti del procedimento giudiziario promosso dal sig.
[...]
come si evince dalla documentazione in atti;
CP_2
--in data 2.7.1993 hanno presentato domanda (più volte reiterata) di riaccatastamento delle aree abbandonate dal fiume alla competente Intendenza di Finanza di Benevento, all'UTE di Benevento, nonché al Provveditorato delle opere Pubbliche di Napoli, senza ottenere riscontro.
Su tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuta sdemanializzazione delle aree abbandonate dal fiume Calore adiacenti ai loro fondi e per effetto, di dichiarare in favore del sig. e, iure successionis, Persona_1
in loro favore l'intervenuto acquisto a titolo originario della proprietà delle aree reliquate dal fiume Calore;
di ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza ai fini della pubblicità legale;
con condanna di spese di lite ed attribuzione in favore del difensore, avv. Francesca Baldini.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.03.2017 si è costituita l'
[...]
rappresentando, in via preliminare, che i ricorrenti avevano già proposto la CP_1
medesima domanda dinanzi a questo Tribunale, convenendo in giudizio il
[...]
nel giudizio n. R.G. 72/06. Controparte_3
In particolare, ha dedotto che la predetta causa è stata istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di prova testimoniale e di CTU e decisa con sentenza n.
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
143/2008 pubblicata il 30.12.2008, con la quale è stata rigettata la domanda dei ricorrenti in virtù del rilevato difetto di legittimazione del convenuto. CP_3
Ha eccepito, inoltre, l'inidoneità del richiamo alle risultanze della CTU svoltasi nel giudizio instaurato dal sig. , rappresentando l'impossibilità di estendere Controparte_2
le medesime valutazioni e conclusioni al caso di specie e la necessità di compiere accertamenti tecnici ulteriori sotto il profilo idraulico, orografico, topografico e geomorfologico.
In subordine, ha rilevato che i terreni demaniali non sono per loro natura suscettibili di usucapione non potendo la sdemanializzazione desumersi da comportamenti taciti della pubblica amministrazione;
ha dedotto che la non retroattività della legge n. 37 del 1994 invocata dai ricorrenti è smentita dalla recente sentenza della Corte di Cassazione Sezioni
Unite n. 4013 del 1°.01.2016, che riconosce la necessità di un provvedimento amministrativo discrezionale di sdemanializzazione, escludendo che questa possa avvenire in maniera tacita, insistendo, pertanto, per il rigetto della domande, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Così radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 20.3.2021 il giudice istruttore ha ammesso la produzione nel presente giudizio delle consulenze tecniche di ufficio espletate nei giudizi indicati nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. da parte ricorrente, nonché, dei verbali di udienza relativi all'espletamento della prova testi svolta nel giudizio n. R.G. n. 72/06 definito con sentenza 143/2008 del 7.11.2008, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2021.
Mutato il relatore e precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza collegiale del 3.05.2023 questo tribunale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, disponendo CTU per accertare lo stato dei luoghi e fissando l'udienza del 12.09.2023 per l'affidamento dell'incarico e il giuramento del CTU.
Con ordinanza in data 12.09.2023 il giudice designato ha sottoposto al CTU nominato i quesiti di cui alla precedente ordinanza collegiale e rinviato la causa per l'acquisizione della perizia e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 gennaio 2024.
Con istanza in data 27.12.2023 il CTU ha chiesto concedersi concessa una proroga di giorni 45 per il deposito della bozza della relazione da trasmettere alle parti.
Il giudice delegato, preso atto del mancato deposito della perizia e del mancato inoltro alle parti della bozza, ha concesso nuovo termine per la trasmissione della bozza alle parti
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fino al 4 febbraio 2024, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza dinanzi a sé del 5 marzo 2024.
Quindi, rimessa la causa per la decisione al collegio per l'udienza del 3 aprile 2024, disposta per detta data la trattazione scritta, acquisite le note delle parti sostitutive della presenza in udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto preliminarmente che per mero errore materiale il nome di battesimo di uno dei ricorrenti risulta essere indicato per due volte ” laddove, deve intendersi Parte_2
come come si evince dalle indicazioni del codice fiscale, nonché, dal nome di Parte_3
battesimo indicato in tutti gli atti difensivi e nel mandato ad litem in cui figurano correttamente menzionati e Parte_2 Parte_3
I ricorrenti invocano in proprio favore l'applicazione dell'istituto della cd. “alluvione impropria”, previsto, in epoca precedente alla riforma attuata con L. 37/1994, dall'art. 942 c.p.c., che nella sua originaria formulazione così statuiva: “Il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al proprietario della riva scoperta”, condizionando l'acquisto della proprietà al fatto che il ritirarsi delle acque fluviali non fosse stato provocato dall'azione dell'uomo
(sul punto, cfr. Cass. I Sez., sentenza n.1916/2011 pubblicata il 27.01.2011, est. Vincenzo
Mazzacane) come disposto dalla norma di chiusura dell'art. 947 c.c..
L'istituto rappresentava un modo di acquisto a titolo originario della proprietà che si verificava in favore dei proprietari confinanti dell'alveo di un fiume, allorquando lo stesso perdeva la sua demanialità per essere stata definitivamente abbandonato dalle acque del fiume per forza spontanea.
Secondo un orientamento consolidato di questo Tribunale delle Acque, qui condiviso, “la sdemanializzazione dei terreni conseguiva, se avvenuta prima del 1994, automaticamente all'evento naturale dell'abbandono dell'alveo, senza necessità di atti formale ed espressi della P.A., al momento in cui, ritiratosi o spostatosi il corso d'acqua, cessava l'originaria funzione di pubblico interesse dell'area abbandonata (sul punto, cfr. precedenti di questo
Tribunale regionale delle Acque pubbliche, sentenza n. 282/2020 pubblicata il
23.01.2020, est. A. Del Franco;
sentenza n. 2483/2018 pubblicata il 29.05.2018, est. G.
Tartaglione, nonché, Cass. Sez. II, sentenza n. 9376 del 10 .11.1994, est. G. Garofalo).
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Con la riforma avvenuta con la legge 37/1994, questa disciplina è stata sovvertita mediante la nuova formulazione dell'art. 942 c.c., per cui “i terreni abbandonati dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra appartengono al demanio pubblico” e dell'art. 947 co. 3, c.c. che recita: “In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”.
Ai sensi della nuova disciplina, dunque, l'alveo abbandonato dalle acque del fiume appartiene al demanio pubblico, non più al privato, ma la sdemanializzazione può avvenire soltanto con l'adozione di un provvedimento amministrativo esplicito.
Ratione temporis è da escludere che la nuova disciplina si applichi retroattivamente, di guisa che per le ipotesi in cui l'evento naturale si sia verificato prima della sua entrata in vigore resta applicabile la previgente normativa (sul punto, cfr. Sez. U, sent. n. 14645 del
13.06.2017, est. P. Campanile).
Inquadrato l'istituto e delineato il suo ambito temporale di applicazione, occorre subito dopo verificare se i ricorrenti hanno provato di essere proprietari dei fondi confinanti con la porzione di terreno abbandonata dalle acque del fiume Calore di cui invocano l'acquisizione ed a quando risale il titolo di proprietà, atteso che se l'acquisto è avvenuto in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina occorre anche accertare se oltre alla particella di cui si vanta la proprietà sia stata trasferita anche ogni sua accessione e pertinenza per quanto rileva in queste sede;
segnatamente, in fattispecie come quella che occupa, in cui a rivendicare l'acquisto della proprietà non è il proprietario del fondo confinante dell'epoca in cui l'accessione impropria si è verificata, ma un avente causa, è altresì imprescindibile riscontrare che l'odierno attore abbia acquistato esattamente la particella – o una sua parte utile - di cui era titolare chi confinava con il fiume allorquando l'irreversibile trasformazione si è verificata.
Al riguardo, , e hanno affermato di Parte_1 Parte_2 Parte_3
essere proprietari delle particelle identificate al catasto del Comune di Benevento con i nn. 185, 136, 237, 133, 115, 116, 117, 140, 62 e 104 del foglio n. 23, nella qualità di eredi di deceduto in data 17.10.1991. Persona_1
A comprova di quanto dedotto hanno depositato un certificato di eseguita dichiarazione di successione e di pagamento dell'imposta dell'eredità richiesto da in Parte_1
data 17.02.1993.
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Dalla disamina di tale documento si desume che, con dichiarazione di successione presentata il 26.03.1992, sono stati dichiarati quali beni facenti parte dell'asse ereditario del sig. tutti gli immobili identificati in ricorso, tranne la particella n. Persona_1
133 (non rinvenuta nell'apposito elenco ivi contenuto) e che tali immobili sono stati devoluti ex lege in proprietà nelle quote di 1/3 a ciascun ricorrente.
Attese alcune incongruenze tra quanto dichiarato e i documenti disponibili, in particolare tenuto conto del rilievo che il titolo legittimante è la dichiarazione di successione e rilevato che non tutte le particelle indicate in ricorso vi sono incluse, con ordinanza istruttoria in data 10 luglio 2023 questo tribunale ha chiesto ai ricorrenti di precisare la domanda, ovvero l'esatta identificazione dei beni oggetto di causa ed ha, al contempo, incaricato il CTU di accertare l'esatta identificazione catastale dei beni medesimi.
Con note dell'8 settembre 2023, i ricorrenti hanno chiarito di essere proprietari solo delle particelle censite al NCT del Comune di Guardia Sanframondi al foglio 23, p.lle n. 62-
115-116-117-136-216-237 e 104; hanno indicato che rispetto al ricorso introduttivo sono state cassate le particelle di cui ai nn. 183 e 133 nonché la particella 140, venduta con atto del 05 giugno 2023.
I ricorrenti, con note di trattazione hanno anche allegato una relazione dell'odierno TP
(Ing. C. ) completa di una tabella riassuntiva delle particelle di proprietà dei Per_3
ricorrenti nonché la documentazione attestante la titolarità.
Pertanto il CTU nominato attesta che: “In definitiva, i ricorrenti sono proprietari dei seguenti fondi: foglio 23, particella 62, catastalmente classificato nella maggior consistenza come vigneto, della superficie di circa 900 mq;
foglio 23, particella 104, catastalmente classificato come vigneto, della superficie di circa
2700 mq;
foglio 23, particella 115, catastalmente classificato nella maggior consistenza come vigneto, della superficie di circa 2.610 mq;
foglio 23, particella 116, catastalmente classificato come vigneto, della superficie di circa
5'750 mq;
foglio 23, particella 117, catastalmente classificato come vigneto, della superficie di circa
6'740 mq;
foglio 23, particella 136, catastalmente classificato come vigneto, della superficie di circa
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1'640 mq;
foglio 23, particella 216, catastalmente classificato come vigneto, della superficie di circa
5'530 mq;
foglio 23, particella 237, catastalmente classificato come seminativo, della superficie di circa 2'760 mq”.
***
Ciò posto, la domanda – anche all'esito della CTU espletata - non può trovare accoglimento, atteso che non è affatto risultato che i terreni confinanti con quelli di proprietà degli istanti, asseritamente estranei all'alveo del fiume Calore, siano effettivamente acquisibili perché definitivamente estranei al corso delle acque.
In primo luogo, l'intera zona di causa si presenta acquitrinosa, quantomeno fangosa, come attestato dalla circostanza che all'atto del primo accesso fissato dal CTU i terreni “si presentavano estremamente fangosi;
pertanto, per poter esperire un sopralluogo nei fondi è stato programmato un accesso il 13 gennaio 2024, verificando che fosse preceduto da un'adeguata finestra di tempo asciutto” (così la relazione peritale, pagina
7).
Che il mutamento del corso del fiume come accertato negli ultimi 20 anni non sia attualmente fermo ad un assetto irreversibile è dimostrato tra l'altro, dalla circostanza che la particella 237, indicata dai ricorrenti come una di quella a cui dovrebbero annettersi le zone abbandonate dal corso del fiume, medio tempore è stata invece, a sua volta,
“inglobata nel percorso del calore” (così la relazione peritale, pagina 12).
Del resto dalle foto allegate alla CTU si intravede che anche le particelle 117/116/115 sono interessate da ristagni d'acqua, che indicano il permanere di acque in profondità. (cf la relazione peritale, pagina 9).
Ma il rilievo dirimente, che vale a dimostrare che la trasformazione in atto non è irreversibile, è “l'incisiva alluvione” che nel 2015 ha interessato l'intera area oggetto di indagine, come rimarcato a più riprese nel suo elaborato dal CTU (cf pagine 27, 31 e 44 della relazione peritale)1. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
In conclusione, quando piove l'intera zona resta fangosa, il che vuol dire che l'acqua proveniente dal corso del fiume passa comunque sui fondi per cui è causa, anche se la maggior parte dell'alveo ha mutato collocazione.
Inoltre, non appare trascurabile la lettura dei livelli massimi annuali riportati nella figura
6 della perizia, da cui si evince, in particolare, che i livelli massimi misurati all'idrografo presso il ponte risultano superati per lo più nell'ultimo ventennio (vds Persona_4 pagina 28 dell'elaborato peritale); a riprova che una pioggia superiore all'ordinario, come accaduto nel 2015, e come sempre più frequentemente accade, può nuovamente invadere e far allagare i luoghi per cui è contesa, vicini a un evidente bacino imbrifero.
Inoltre, osserva il collegio, nella sua composizione tecnica integrata, che dal complesso delle osservazioni sul fiume, si evince che il letto del Calore è superficiale ed esteso, ed in base all'entità delle piogge si allarga e si restringe, di guisa che è verosimile che le particelle dei ricorrenti nel momento in cui sono allagate rientrano nel letto del fiume.
Lo stesso CTU ha poi esposto che “per l'accertamento del livello delle piene ordinarie
(come definito nell'odierno incarico peritate) non vi è la disponibilità di un campione significativo di dati nella sezione di interesse né vi sono rilievi recenti ed attendibili delle sezioni dell'alveo (attese le modifiche intervenute nell'ultimo decennio). Allo stato della documentazione disponibile, l'unica documentazione recente ed attendibile è la planimetria redatta dall'Autorità di bacino delle aree allagabili nella Tavola n.
4.14 del
Piano Stralcio Difesa Alluvioni a seguito dell'aggiornamento post decreto segretariale del
04/05/2020” (così elaborato peritale); in altro passaggio il CTU spiega che sono ormai inattendibili i rilievi effettuati nel 2007, che dimostrano l'esistenza, solo fino al 2011, di un tronco fluviale morto in destra idraulica che successivamente risulta non più rilevabile.
In definitiva, anche se i terreni di cui si chiede l'acquisizione sono in gran parte coperti da vegetazione e anche se si trovano normalmente al di sopra delle piene ordinarie, attesi gli accertamenti svolti, non può revocarsi in dubbio che è mancata finora la irreversibile trasformazione dei fondi (di cui è rivendicata l'acquisto) e il loro essere completamente al di fuori dell'alveo del fiume.
Pertanto la domanda è respinta.
***
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 9 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti, secondo i parametri di cui al DM 147 del 2022, in base ai compensi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in relazione alle attività svolte, come da dispositivo.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti tutte costituite tra di loro in solido
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1043/2017 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--rigetta la domanda;
--condanna gli attori in solido al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
C.P.A;
--pone a carico delle parti tutte costituite in solido tra loro le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.04.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ n. 1043/2017 r.g.a.c.c. 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge nella CTU: “Nel corso dell'accesso del 20 novembre 2023 lo scrivente apprendeva, per notizia diretta riferita dalla parte ricorrente che l'alluvione del 2015 aveva significativamente colpito i luoghi di causa, tanto che alcune aree erano interdette all'accesso (poiché non più lavorate in attesa della bonifica seguente al deposito dei materiali trasportati dall'alluvione, il tutto oltre l'impraticabilità riscontrata di tratti delle stradine interpoderali, a causa della fanghiglia presente)” (così pagina 27 della relazione peritale).
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