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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/12/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 461 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Lanusei presso lo studio degli Avv.ti Francesca Greco e Francesco Detti, che le rappresentano e difendono, come da delega a margine dell'atto di citazione, attrici contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_4 C.F._6 Parte_1 C.F._7 Pt_3
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._8 Controparte_1 C.F._9 Parte_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._10 Parte_5 C.F._11 Parte_6
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._12 Parte_7 C.F._13 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_8 C.F._14 Parte_9 C.F._15 Parte_10
(c.f. (c.f. ), C.F._16 Parte_11 C.F._17 Parte_12
(c.f. ), (c.f. , C.F._18 CP_5 C.F._19 Controparte_6
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._20 Parte_13 C.F._21 Parte_14
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._22 Parte_15 C.F._23 Parte_16
), (c.f. , (c.f. C.F._24 Parte_17 C.F._25 Parte_18
, (c.f. ), (c.f. C.F._26 Parte_19 C.F._27 Parte_20
, (c.f. , (c.f. C.F._28 Parte_21 C.F._29 Parte_22
pagina 1 di 6 , (c.f. ), (c.f. C.F._30 Parte_23 C.F._31 CP_7
), Minore fu , (c.f. C.F._32 Controparte_8 Pt_21 Controparte_6
, Minore fu , (c.f. C.F._33 Controparte_9 Pt_21 CP_10
), (c.f. , C.F._34 Controparte_11 C.F._35 Controparte_12
, in p.l.r.p.t., (p. iva , (c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_24
), (c.f. ), (c.f. C.F._36 Parte_25 C.F._37 Parte_26
), (c.f. ), C.F._38 Parte_27 C.F._39 Parte_28
(c.f. ), (c.f. ), C.F._40 Parte_29 C.F._41 Parte_30
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._42 Parte_31 C.F._43 [...]
(c.f. , (c.f. ), Pt_32 C.F._44 Parte_33 C.F._45 Pt_34
(c.f. ), (c.f. , (c.f.
[...] C.F._46 Parte_35 C.F._47 Parte_36
, (c.f. , (c.f. C.F._48 Parte_37 C.F._49 Parte_38
, (c.f. ), (c.f. C.F._50 Parte_39 C.F._51 Parte_40
), (c.f. ), (c.f. C.F._52 Parte_41 C.F._53 Parte_42
), (c.f. , (c.f. C.F._54 Parte_43 C.F._55 Parte_44
), (c.f. ), (c.f. C.F._56 Parte_45 C.F._57 Parte_46
, (c.f. , (c.f. C.F._58 Parte_47 C.F._59 Parte_48
, (c.f. ), (c.f. C.F._60 Parte_49 C.F._61 Parte_50
), (c.f. , (c.f. C.F._62 Parte_51 C.F._63 Parte_52
), (c.f. , (c.f. C.F._64 Parte_53 C.F._65 Parte_54
, (c.f. ), C.F._66 Parte_55 C.F._67
(c.f. ) (c.f. ), Parte_56 C.F._68 Parte_57 C.F._69 Parte_58
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._70 Parte_59 C.F._71 Parte_60
(c.f. , (c.f. ),
[...] Parte_61 C.F._72 Parte_62 C.F._73 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_63 Parte_64 C.F._74 Parte_65
), (c.f. ), C.F._75 Parte_66 C.F._76 Parte_67 Pt_68
(c.f. , (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._77 Parte_69 C.F._78 Pt_70
), (c.f. ), (c.f. C.F._79 Parte_71 C.F._80 Parte_72
), (c.f. ), (c.f. C.F._81 Parte_73 C.F._82 Parte_74
, (c.f. ), (c.f. C.F._83 Parte_75 C.F._84 Parte_76
), (c.f. ), (c.f. C.F._85 Parte_77 C.F._86 Parte_38
), (c.f. ), (c.f. C.F._87 Parte_78 C.F._88 Parte_79
pagina 2 di 6 ), (c.f. ), (c.f. C.F._89 CP_13 C.F._90 Parte_41
, (c.f. ), (c.f. C.F._91 CP_14 C.F._92 Parte_49
) e , in p.l.r.p.t., (p. iva ), C.F._93 Controparte_15 P.IVA_2 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse delle attrici (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
• accertare quanto esposto in premessa e conseguentemente dichiarare le attrici proprietarie per intervenuta usucapione del fabbricato sito nel comune di Villagrande Strisaili e identificato al NCEU al foglio 40 mappali 1559, 213, e al NCT al foglio 40 mappali, 213, 1559, 1560, 1564 e 1568;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 Parte_2 dichiarare di essere proprietarie, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in Villagrande Strisaili
e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Villagrande Strisaili al foglio 40, particelle 1559 e 213 e al Catasto Terreni al foglio 40, particelle 213, 1559, 1560, 1564 e 1568.
Le attrici hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, dagli anni Ottanta ad oggi, di un fabbricato con annesso cortile sito in via Grazia Deledda dell'abitato di
Villagrande Strisaili, articolato su tre piani, di cui un piano terra composto da soggiorno, ripostiglio, cucina, cantina, legnaia e vano sgombero, un primo piano composto da due camere da letto, un bagno e un balcone e un secondo piano composto da due camere da letto e un balcone.
Le attrici hanno dedotto di essersi occupate della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, provvedendo, nell'anno 2002, a ristrutturarlo internamente ed esternamente, in particolare, occupandosi del rifacimento del bagno, della cucina, del tetto e dell'intonaco. Inoltre, negli anni dal 2010 al 2015, le stesse hanno eseguito lavori di tinteggiatura delle ringhiere, posizionato una stufa a pellet per il riscaldamento e una pompa di calore nella zona giorno.
Le stesse hanno assunto di avere utilizzato la cantina posta al piano terra per conservare vino, patate e formaggi e la legnaia e un altro locale di sgombero per riporre mobili vecchi, attrezzi e oggetti vari, nonché di avere curato gli alberi da frutto, gli arbusti e fiori presenti nel cortile antistante il fabbricato, che le stesse si occupano di pulire. pagina 3 di 6 Inoltre, e hanno dedotto di essersi occupate dell'accatastamento di Parte_1 Parte_2 una parte del fabbricato oggetto di causa, la cui costruzione risale agli anni Sessanta che deriva dall'unione di due fabbricati costituenti un'unica unità abitativa.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo alle attrici per oltre vent'anni, almeno dalla metà degli anni Ottanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato pagina 4 di 6 con esattezza e precisione i confini e che gli stessi hanno riconosciuto nelle fotografie e nella mappa catastale mostrate loro in udienza, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 17 gennaio 2025). Parte_28 Testimone_1
I testi hanno riferito che, almeno dalla metà degli anni Ottanta e fino ad oggi, le attrici abitano in un fabbricato sito in via Grazia Deledda in Villanova Strisaili, frazione di Villagrande Strisaili, sito vicino alla piazza della chiesa (teste ) e di averle viste abitare da sempre in detto immobile (teste Pt_28
. Pt_71
I testi hanno saputo riferire che, internamente, l'immobile è composto da un piano terra dove è presente una cucina, un magazzino e una legnaia/garage, nonché un soggiorno e un bagno (teste , un Pt_71 primo piano dove sono collocate due camere da letto e un bagno e un secondo piano con altre due camere da letto.
Essi hanno riferito che, le attrici hanno fatto intonacare l'immobile, pitturando la facciata di colore rosa, e hanno fatto rifare il tetto, sistemato i balconi e tinteggiato le ringhiere (anno 2000, teste
; circa 25 anni fa, teste , nonché collocato una stufa a pellet e le pompe di calore (anno Pt_28 Pt_71
2015, teste ). Pt_28
Inoltre, i testi hanno confermato che le attrici hanno sempre utilizzato la cantina al piano terra come deposito per le provviste e che, nello stesso stabile, si trova un altro locale, che le attrici utilizzano come deposito di materiale vario e legna ed al quale si accede anche tramite una serranda, specificando che all'abitazione si accede attraverso un cancello in ferro tramite un cortile, nel quale sono presenti alberi di melo e vasi di fiori e di averle sempre viste occuparsi della pulizia del cortile e della raccolta dei frutti.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte delle attrici e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come uniche proprietarie e di averle considerate come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con le stesse, in quanto vicini di casa (teste
, il quale ha riferito di avere abitato, dalla nascita e sino all'anno 2000, in un Parte_28 immobile distante circa 100 metri da quello delle attrici, le quali abitano vicino all'abitazione di suo padre, e di avere frequentato sin da piccolo i luoghi di causa, poiché l'abitazione delle stesse si trova vicino alla piazza della chiesa, che costituisce il centro di ritrovo dei giovani;
teste il Testimone_1
pagina 5 di 6 quale ha riferito di abitare, sin dalla nascita, in un immobile distante circa 50 metri da quello delle attrici).
A supporto della domanda, parte attrice ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della pratica per l'accatastamento dell'immobile oggetto della domanda (docc. 20, 21 e 22, atto di citazione), nonché il pagamento delle relative utenze elettrica ed idrica e dei tributi (Tari) (doc. 23).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 [...] hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione per averli Parte_2 posseduti almeno dalla metà degli anni Ottanta ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
e (c.f. ) proprietarie degli immobili C.F._1 Parte_2 C.F._2 siti in Villagrande Strisaili e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Villagrande Strisaili al foglio
40, particella 1559 (Categoria A/3) e particella 213 (Categoria A/3) e al Catasto Terreni del Comune di
Villagrande Strisaili al foglio 40, particella 213 (ente urbano), particella 1559 (ente urbano), particella
1560 (seminativo), particella 1564 (pascolo cespugliato) e particella 1568 (pascolo arborato);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 461 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Lanusei presso lo studio degli Avv.ti Francesca Greco e Francesco Detti, che le rappresentano e difendono, come da delega a margine dell'atto di citazione, attrici contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_4 C.F._6 Parte_1 C.F._7 Pt_3
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._8 Controparte_1 C.F._9 Parte_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._10 Parte_5 C.F._11 Parte_6
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._12 Parte_7 C.F._13 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_8 C.F._14 Parte_9 C.F._15 Parte_10
(c.f. (c.f. ), C.F._16 Parte_11 C.F._17 Parte_12
(c.f. ), (c.f. , C.F._18 CP_5 C.F._19 Controparte_6
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._20 Parte_13 C.F._21 Parte_14
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._22 Parte_15 C.F._23 Parte_16
), (c.f. , (c.f. C.F._24 Parte_17 C.F._25 Parte_18
, (c.f. ), (c.f. C.F._26 Parte_19 C.F._27 Parte_20
, (c.f. , (c.f. C.F._28 Parte_21 C.F._29 Parte_22
pagina 1 di 6 , (c.f. ), (c.f. C.F._30 Parte_23 C.F._31 CP_7
), Minore fu , (c.f. C.F._32 Controparte_8 Pt_21 Controparte_6
, Minore fu , (c.f. C.F._33 Controparte_9 Pt_21 CP_10
), (c.f. , C.F._34 Controparte_11 C.F._35 Controparte_12
, in p.l.r.p.t., (p. iva , (c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_24
), (c.f. ), (c.f. C.F._36 Parte_25 C.F._37 Parte_26
), (c.f. ), C.F._38 Parte_27 C.F._39 Parte_28
(c.f. ), (c.f. ), C.F._40 Parte_29 C.F._41 Parte_30
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._42 Parte_31 C.F._43 [...]
(c.f. , (c.f. ), Pt_32 C.F._44 Parte_33 C.F._45 Pt_34
(c.f. ), (c.f. , (c.f.
[...] C.F._46 Parte_35 C.F._47 Parte_36
, (c.f. , (c.f. C.F._48 Parte_37 C.F._49 Parte_38
, (c.f. ), (c.f. C.F._50 Parte_39 C.F._51 Parte_40
), (c.f. ), (c.f. C.F._52 Parte_41 C.F._53 Parte_42
), (c.f. , (c.f. C.F._54 Parte_43 C.F._55 Parte_44
), (c.f. ), (c.f. C.F._56 Parte_45 C.F._57 Parte_46
, (c.f. , (c.f. C.F._58 Parte_47 C.F._59 Parte_48
, (c.f. ), (c.f. C.F._60 Parte_49 C.F._61 Parte_50
), (c.f. , (c.f. C.F._62 Parte_51 C.F._63 Parte_52
), (c.f. , (c.f. C.F._64 Parte_53 C.F._65 Parte_54
, (c.f. ), C.F._66 Parte_55 C.F._67
(c.f. ) (c.f. ), Parte_56 C.F._68 Parte_57 C.F._69 Parte_58
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._70 Parte_59 C.F._71 Parte_60
(c.f. , (c.f. ),
[...] Parte_61 C.F._72 Parte_62 C.F._73 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_63 Parte_64 C.F._74 Parte_65
), (c.f. ), C.F._75 Parte_66 C.F._76 Parte_67 Pt_68
(c.f. , (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._77 Parte_69 C.F._78 Pt_70
), (c.f. ), (c.f. C.F._79 Parte_71 C.F._80 Parte_72
), (c.f. ), (c.f. C.F._81 Parte_73 C.F._82 Parte_74
, (c.f. ), (c.f. C.F._83 Parte_75 C.F._84 Parte_76
), (c.f. ), (c.f. C.F._85 Parte_77 C.F._86 Parte_38
), (c.f. ), (c.f. C.F._87 Parte_78 C.F._88 Parte_79
pagina 2 di 6 ), (c.f. ), (c.f. C.F._89 CP_13 C.F._90 Parte_41
, (c.f. ), (c.f. C.F._91 CP_14 C.F._92 Parte_49
) e , in p.l.r.p.t., (p. iva ), C.F._93 Controparte_15 P.IVA_2 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse delle attrici (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
• accertare quanto esposto in premessa e conseguentemente dichiarare le attrici proprietarie per intervenuta usucapione del fabbricato sito nel comune di Villagrande Strisaili e identificato al NCEU al foglio 40 mappali 1559, 213, e al NCT al foglio 40 mappali, 213, 1559, 1560, 1564 e 1568;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 Parte_2 dichiarare di essere proprietarie, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in Villagrande Strisaili
e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Villagrande Strisaili al foglio 40, particelle 1559 e 213 e al Catasto Terreni al foglio 40, particelle 213, 1559, 1560, 1564 e 1568.
Le attrici hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, dagli anni Ottanta ad oggi, di un fabbricato con annesso cortile sito in via Grazia Deledda dell'abitato di
Villagrande Strisaili, articolato su tre piani, di cui un piano terra composto da soggiorno, ripostiglio, cucina, cantina, legnaia e vano sgombero, un primo piano composto da due camere da letto, un bagno e un balcone e un secondo piano composto da due camere da letto e un balcone.
Le attrici hanno dedotto di essersi occupate della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, provvedendo, nell'anno 2002, a ristrutturarlo internamente ed esternamente, in particolare, occupandosi del rifacimento del bagno, della cucina, del tetto e dell'intonaco. Inoltre, negli anni dal 2010 al 2015, le stesse hanno eseguito lavori di tinteggiatura delle ringhiere, posizionato una stufa a pellet per il riscaldamento e una pompa di calore nella zona giorno.
Le stesse hanno assunto di avere utilizzato la cantina posta al piano terra per conservare vino, patate e formaggi e la legnaia e un altro locale di sgombero per riporre mobili vecchi, attrezzi e oggetti vari, nonché di avere curato gli alberi da frutto, gli arbusti e fiori presenti nel cortile antistante il fabbricato, che le stesse si occupano di pulire. pagina 3 di 6 Inoltre, e hanno dedotto di essersi occupate dell'accatastamento di Parte_1 Parte_2 una parte del fabbricato oggetto di causa, la cui costruzione risale agli anni Sessanta che deriva dall'unione di due fabbricati costituenti un'unica unità abitativa.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo alle attrici per oltre vent'anni, almeno dalla metà degli anni Ottanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato pagina 4 di 6 con esattezza e precisione i confini e che gli stessi hanno riconosciuto nelle fotografie e nella mappa catastale mostrate loro in udienza, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 17 gennaio 2025). Parte_28 Testimone_1
I testi hanno riferito che, almeno dalla metà degli anni Ottanta e fino ad oggi, le attrici abitano in un fabbricato sito in via Grazia Deledda in Villanova Strisaili, frazione di Villagrande Strisaili, sito vicino alla piazza della chiesa (teste ) e di averle viste abitare da sempre in detto immobile (teste Pt_28
. Pt_71
I testi hanno saputo riferire che, internamente, l'immobile è composto da un piano terra dove è presente una cucina, un magazzino e una legnaia/garage, nonché un soggiorno e un bagno (teste , un Pt_71 primo piano dove sono collocate due camere da letto e un bagno e un secondo piano con altre due camere da letto.
Essi hanno riferito che, le attrici hanno fatto intonacare l'immobile, pitturando la facciata di colore rosa, e hanno fatto rifare il tetto, sistemato i balconi e tinteggiato le ringhiere (anno 2000, teste
; circa 25 anni fa, teste , nonché collocato una stufa a pellet e le pompe di calore (anno Pt_28 Pt_71
2015, teste ). Pt_28
Inoltre, i testi hanno confermato che le attrici hanno sempre utilizzato la cantina al piano terra come deposito per le provviste e che, nello stesso stabile, si trova un altro locale, che le attrici utilizzano come deposito di materiale vario e legna ed al quale si accede anche tramite una serranda, specificando che all'abitazione si accede attraverso un cancello in ferro tramite un cortile, nel quale sono presenti alberi di melo e vasi di fiori e di averle sempre viste occuparsi della pulizia del cortile e della raccolta dei frutti.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte delle attrici e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come uniche proprietarie e di averle considerate come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con le stesse, in quanto vicini di casa (teste
, il quale ha riferito di avere abitato, dalla nascita e sino all'anno 2000, in un Parte_28 immobile distante circa 100 metri da quello delle attrici, le quali abitano vicino all'abitazione di suo padre, e di avere frequentato sin da piccolo i luoghi di causa, poiché l'abitazione delle stesse si trova vicino alla piazza della chiesa, che costituisce il centro di ritrovo dei giovani;
teste il Testimone_1
pagina 5 di 6 quale ha riferito di abitare, sin dalla nascita, in un immobile distante circa 50 metri da quello delle attrici).
A supporto della domanda, parte attrice ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della pratica per l'accatastamento dell'immobile oggetto della domanda (docc. 20, 21 e 22, atto di citazione), nonché il pagamento delle relative utenze elettrica ed idrica e dei tributi (Tari) (doc. 23).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 [...] hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione per averli Parte_2 posseduti almeno dalla metà degli anni Ottanta ad oggi.
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
e (c.f. ) proprietarie degli immobili C.F._1 Parte_2 C.F._2 siti in Villagrande Strisaili e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Villagrande Strisaili al foglio
40, particella 1559 (Categoria A/3) e particella 213 (Categoria A/3) e al Catasto Terreni del Comune di
Villagrande Strisaili al foglio 40, particella 213 (ente urbano), particella 1559 (ente urbano), particella
1560 (seminativo), particella 1564 (pascolo cespugliato) e particella 1568 (pascolo arborato);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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