Articolo 12 della Legge 4 luglio 1984, n. 388
Articolo 11Articolo 13
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12 agosto 1984
Art. 12. (Eccedenze)

Sono approvate le eccedenze di spesa di lire 6 sul conto dei residui e di lire 166 sul conto della cassa risultate al capitolo n. 173 - Spese per studi, progetti e ricerche per conto di organismi internazionali, in sede di consuntivo per l'esercizio finanziario 1980.
Entrata in vigore il 12 agosto 1984