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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/04/2024, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1436 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI,
e vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Festa
ATTORE
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuditta Colella
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21/03/2017, , Parte_1
quale proprietario di un terreno agricolo sito in alla contrada Grottoni, CP_1
identificato al Nuovo Catasto Terreni al foglio 6, particella 46, nonché comproprietario della strada vicinale Grottoni confinante col predetto terreno, conveniva in giudizio il
[...]
, per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità ex art. CP_1 2051 c.c. e/o 2043 c.c. nella causazione dei danni ai predetti fondi a seguito di un evento franoso, al pagamento delle spese di rispristino della predetta strada vicinale, nonché al risarcimento di tutti i danni derivati dalla frana.
Nello specifico, riferiva che:
- il predetto terreno agricolo confina con alcuni appezzamenti appartenenti a diversi proprietari e con la “strada vicinale Grottoni”, di cui è comproprietario, che si congiunge con la “strada comunale Grottoni”;
- la strada vicinale era stata interessata da una frana e, a seguito di tale evento, il aveva apposto uno sbarramento alla stessa per vietare il transito a persone e mezzi;
CP_1
- in conseguenza di detto sbarramento, aveva perduto la possibilità di accedere direttamente al proprio fondo;
- per non compromettere l'esercizio della propria azienda agricola, aveva stipulato degli accordi onerosi con i proprietari dei terreni confinanti al fine di ottenere il passaggio, a piedi e/o con mezzi agricoli, sui loro terreni.
In buona sostanza, l'attore asseriva che l'origine del dissesto sarebbe da rinvenire nella scorretta regimazione delle acque provenienti dalla strada comunale, non essendo state realizzate adeguate opere di contenimento, e, quindi, da attribuire alla perdurante incuria dell'ente.
Chiedeva il risarcimento dei danni, avendo il convenuto, quale proprietario e custode della strada comunale, disatteso l'obbligo di manutenzione previsto dall'art. 2051 c.c.; in subordine, affermava la responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Chiedeva altresì la condanna del al compimento di tutte le opere necessarie per CP_1
rimuovere la situazione che aveva arrecato pregiudizio.
L'ente, seppur regolarmente citato, inizialmente non si costituiva. Il giudizio proseguiva e veniva espletata consulenza tecnica di ufficio.
In data 22 3 2022, si costituiva il convenuto ed eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'avversa domanda, stante la natura abusiva della strada vicinale danneggiata.
Sosteneva che le opere eseguite su detta strada, descritte anche nell'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio, sarebbero state realizzate in mancanza di titoli autorizzativi e che tale abuso avrebbe determinato un'efficacia causale esclusiva dell'evento dannoso a carico dei soli comproprietari della stessa.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di risarcimento, non avendo controparte provato il pregiudizio patrimoniale lamentato, con l'indicazione degli interventi necessari per il ripristino della strada vicinale ed i relativi costi, e non potendo certo sopperire in tal senso la consulenza tecnica. Ad ogni modo, deduceva che l'evento dannoso sarebbe conseguenza delle opere abusive di impermeabilizzazione realizzate sul fondo della strada vicinale che avrebbero compromesso il drenaggio delle acque di dilavamento ed aumentano la velocità di scorrimento e la capacità erosiva delle stesse, stante la significativa pendenza dell'area. Ciò risulterebbe chiaramente esplicato nella relazione tecnica prodotta in giudizio. Da ultimo, l'ente comunale rilevava che, qualora fosse stata accertata una sua responsabilità, la stessa avrebbe dovuto essere commisurata all'incidenza causale del suo operato, essendo emerso in sede di consulenza che l'evento dannoso è dipeso da diverse condotte omissive, oltre che dalle caratteristiche della strada.
Concludeva per il rigetto delle avverse domande.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, c'è da dire che la pretesa risarcitoria relativa al danneggiamento di un bene immobile va commisurata all'impatto che ha avuto, nella causazione del danno, la condotta colposa del danneggiato, ex art. 1227 c.c. , comma 1.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 20312 del 2019, ha osservato che l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227 c.c., in rapporto all'art. 2051
c.c., implicante un'analisi del nesso di causalità tra fatto ed evento, comporta un'indagine delle singole condotte colpose e della loro incidenza sul piano causale. Ha, poi, rilevato che la presenza di una irregolarità costruttiva, come nel caso di specie, interferendo sul piano causale, incide sul diritto dei danneggiati ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi o il risarcimento per equivalente;
ciò in quanto il diritto al risarcimento del danno causato da un fatto illecito altrui non può determinare un arricchimento ingiustificato per chi, costruendo un immobile in modo irregolare, ha acuito la responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la cosa in sua custodia.
La Corte ha, dunque, chiarito che le opere abusive incidono sulla risarcibilità del danno se l'abuso ha aggravato la posizione di garanzia cui è tenuta la Pubblica Amministrazione nella custodia dei propri beni. Tale circostanza è in grado di recidere, ex art. 1227 c.c., comma 1, il nesso causale tra il bene in custodia della pubblica amministrazione ed il danno subito dal privato, possessore del bene abusivamente costruito, azzerando la responsabilità ex art. 2051
c.c. della pubblica amministrazione.
Venendo al caso di specie, occorre rilevare che alcuna responsabilità è da addebitarsi al convenuto nella causazione dell'evento dannoso, che è certamente ascrivibile CP_1 all'abusiva realizzazione delle opere di impermeabilizzazione sulla strada vicinale, di cui l'attore è comproprietario. Nella relazione tecnica del Comune di , infatti, si legge che su detta strada CP_1
erano stati realizzati alcuni interventi, quali una soletta in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, cordoli, canalette, griglie di intercettazione e raccolta delle acque, pozzetti, tubazioni e tombini, per i quali non risulta presentata alcuna pratica edilizia da parte di privati, né tantomeno un progetto di opera pubblica. Si evince pure che la realizzazione di dette opere, stante la significativa pendenza dell'area, ha finito per compromettere, anziché favorire, il drenaggio delle acque proveniente dalla strada comunale ed aumentare la velocità di scorrimento e la capacità erosiva delle stesse, favorendo il verificarsi dell'evento dannoso per cui è causa.
Detti interventi, tra l'altro, sono stati descritti anche nella relazione della consulenza espletata in causa. Invero, nella relazione peritale, a firma dell'Ing. Persona_1
CP_ depositata antecedentemente alla costituzione dell' convenuto, si rileva che l'evento dannoso sarebbe riconducibile alla concomitanza di più cause, quali:
- l'omessa manutenzione da parte dei frontisti della strada vicinale nel tratto maggiormente aggredito dagli afflussi;
- la presenza sulla strada vicinale di una canaletta di raccolta delle acque completamente interrata e, quindi, inidonea ad assicurare il corretto smaltimento dei deflussi in arrivo;
- le caratteristiche morfologiche della strada vicinale caratterizzata da un forte pendenza che avrebbe determinato un incremento della velocità dei deflussi e della capacità erosiva;
- la non adeguata manutenzione della strada comunale.
Non vi è dubbio che le opere che hanno interessato la strada vicinale siano state eseguite dai comproprietari della stessa in mancanza di titoli autorizzativi. Tali abusi valgono CP_ ad escludere ogni addebito in capo all' convenuto ed incidono negativamente sul diritto del danneggiato ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno.
C'è da dire, poi, che gli interventi di impermeabilizzazione sulla strada vicinale, per come realizzati, hanno influito in maniera determinante nella verificazione dell'evento dannoso.
Tirando le fila, quindi, deve essere rigettata la domanda attorea, non potendosi ascrivere alcuna responsabilità in capo all'ente convenuto nella causazione di fatti di causa, per i motivi sopra esposti.
La consulenza tecnica di ufficio va posta definitivamente a carico dell'attore.
Le restanti spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) pone definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica di ufficio e compensa tra le parti le restanti spese di lite.
Così deciso, in Avellino il 4 4 2024.
IL GIUDICE
Raffaele Califano