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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10306/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10306/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 14.10.2025 da
, con l'avv. BARBIERO LISA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. DE ZUANI ELENA, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CHIEDONO
congiuntamente che il Tribunale adito, esperiti gli incombenti di legge, Voglia
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in Conselve
(Pd) regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Conselve 2
(Pd) al n. 5, Anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza, chiedendo che l'udienza si svolga in modalità cartolare,
dichiarando di non volersi riconciliare e confermando sin d'ora le seguenti condizioni:
1) Il sig. , a titolo gratuito, si obbliga e si impegna a cedere alla sig.ra Parte_1
, che si impegna e si obbliga ad accettare, la quota del 50% della Parte_2
proprietà della casa famigliare sita in Terrassa Padovana (Pd) Via Mameli n. 13
(all. 5). Trattasi nello specifico di immobile attualmente cointestato alle parti e così
catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Terrassa Padovana:
- foglio 10, part. 622, sub 1 graffata con la part. 622 sub 2 via Mameli n.13 p. T-1,
categoria A/2, classe 2, consistenza vani 7,5, sup. cat. tot. 187 m², rendita euro
619,75; - foglio 10 part. 622 sub 3 via Mameli n.13, piano T, categoria C/6, classe 2,
consistenza 12 m², rendita euro 17,97. Il trasferimento dell'immobile in oggetto viene effettuato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità,
rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del divorzio tra gli stessi. Le Parti concordano e precisano che la cessione immobiliare di cui al precedente punto, trovando la propria causa nella regolamentazione dei loro rapporti all'atto del divorzio, comporta l'applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999. Tale cessione, connessa e conseguente al divorzio, verrà
formalizzata dalle parti solo se il sig. otterrà la liberazione dal mutuo Pt_1
fondiario, come specificato al successivo punto 2 (trattasi di mutuo contratto con la
Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia Società
Cooperativa, in data 17.7.2019 di durata trentennale) e dopo l'emissione della 3
sentenza di divorzio mediante rogito dinanzi al Notaio scelto dalla sig.ra Pt_2
con spese a suo carico.
2) La sig.ra si impegna ad accollarsi già dal mese di ottobre 2025 in avanti Pt_2
la rata integrale del mutuo contratto in data 17.7.2019 dai coniugi con la Banca di
Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia Società
Cooperativa (all.n.6). Inoltre si impegna a liberare integralmente il sig. Parte_1
da ogni impegno finanziario con il predetto istituto;
per acconsentire l'accollo liberatorio del sig. e/o per acconsentire la liberazione di quest'ultimo da ogni Pt_1
impegno finanziario con la Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e
Rovigo – Banca Annia Società Cooperativa, la sig.ra si impegna ad attivare Pt_2
presso la stessa (o diverso istituto di credito), come già sta facendo, ogni procedura necessaria per ottenere la predetta liberazione. La sig.ra con riferimento al Pt_2
contratto di mutuo ipotecario intervenuto con la Banca di Credito Cooperativo di
Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia Società Cooperativa manleva il marito da ogni onere, impegno, spesa e rata di mutuo e quant'altro possa essere dovuto dal sig. all'istituto di credito a decorrere da ottobre 2025, sino al buon esito della Pt_1
pratica di accollo liberatorio del mutuo a condizione che a questo segua la cessione dell'immobile così come indicato nel punto 1. In caso di mancato accoglimento della richiesta di accollo liberatorio e conseguente cessione, o anche solo in caso di mancato trasferimento troveranno applicazione le originali obbligazioni tra le parti nei confronti dell'Istituto di credito, pertanto il sig. , a decorrere dal mancato Pt_1
accoglimento della pratica di accollo e/o della cessione, corrisponderà al pari della sig.ra la propria quota parte del mutuo oltre a sostenere pro quota ogni Pt_2
altro onere e/o spesa prevista come richiesta dal contratto di mutuo del 17.7.2019. 4
3) Il sig. successivamente alla formalizzazione dell'accollo del mutuo da parte Pt_1
della sig.ra richiederà l'estinzione anticipata della polizza mutuo long e il Pt_2
successivo rimborso della quota parte di cui non ha usufruito per gli anni residui del mutuo.
4) Il passaggio di proprietà dal sig. alla sig.ra è condizionato al Pt_1 Pt_2
buon esito della pratica di accollo liberatorio del mutuo, diversamente in caso di esito negativo della pratica di accollo, alcun passaggio di proprietà verrà
formalizzato e da quel momento resteranno in vigore le originali obbligazioni tra le parti in relazione al mutuo contratto in data 17.7.2019 dai coniugi con la Banca di
Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia Società
Cooperativa, pertanto il sig. corrisponderà al pari della sig.ra la Pt_1 Pt_2
propria quota parte del mutuo oltre a sostenere pro quota ogni altro onere e/o spesa prevista come precisato ai punti antecedenti.
5) Il rimborso GSE resterà a favore della sig.ra Pt_2
6) Le detrazioni fiscali resteranno quelle stabilite in sede di separazione ovvero al
50%.
7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo Pt_1 Pt_2
al mantenimento di la somma di € 260,00 somma rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, a decorrere dal deposito del presente ricorso.
8) La sig.ra rinuncia agli arretrati Istat afferenti al contributo di Pt_2
mantenimento del figlio maturati sino al deposito del presente ricorso.
9) Le spese straordinarie afferenti a sono così ripartite: al 50% tra ciascun Per_1
genitore così come riepilogate nel verbale di separazione, compresi i farmaci da banco, nonché per i medicinali non tradizionali di cui fa già uso;
al 50% le Per_1 5
seguenti terapie: musicoterapia e osteopatia. Con l'indennità di accompagnamento di verrà pagata la terapia Feldenkrais oltre agli integratori e parafarmaci. Gli Per_1
esborsi invece afferenti all'educazione assistita con gli animali e alla massofisioterapia sono a carico della sig.ra Il pagamento delle spese Pt_2
straordinarie dovrà avvenire alla fine di ogni mese previa esibizione della documentazione comprovante. Ulteriori spese per le quali i genitori ritengano attingere all'indennità di accompagnamento verranno discusse preventivamente tra le parti. Il c/c bancario detenuto presso la Banca Intesa Spa ove confluisce l'indennità di accompagnamento di verrà gestito di comune accordo tra i Per_1
genitori.
10) La sig.ra percepirà l'AU al 100%. Pt_2
11) Il padre vedrà durante la settimana con i seguenti tempi: ogni mercoledì Per_1
dalle ore 16.30 alle ore 21.00, e ogni giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Per il giorno che il sig. dedica alla reperibilità il padre accompagnerà a Pt_1 Per_1
scuola e se ha piacere potrà recuperare il tempo della preparazione con 1 ora in più
il giovedì sera, la reperibilità dovrà essere svolta in un luogo diverso dalla casa famigliare. Laddove il sig. dovesse trasferirsi e quindi reperire una nuova Pt_1
abitazione per sé, priva di barriere architettoniche, che possa ospitare la Per_1
sig.ra è disponibile a rivedere gli accordi, per esempio il padre potrà Pt_2
accorpare un pomeriggio con una notte nonché la preparazione del mattino successivo e svolgere la reperibilità o nella nuova abitazione o in un altro luogo vicino. La sig.ra si rende disponibile a fare entrare il sig. nella casa Pt_2 Pt_1
famigliare e a consentire le visite paterne nella predetta casa laddove le condizioni di dovessero peggiorare.Il padre potrà vedere due fine settimana Per_1 Per_1 6
alternati al mese dal venerdì ore 18 sino alla domenica ore 18. Entrambi i genitori trascorreranno con durante il periodo estivo una settimana cadauno. Per_1
12) Le spese per la manutenzione del veicolo acquistato per il trasporto di (a Per_1
titolo esemplificativo i tagliandi, il cambio gomme e l'inversione e tutto quello che si rende necessario per consentire il normale uso del veicolo) e per il carburante saranno sostenuti al 50% dai genitori.
13) I coniugi, a fronte di quanto sopra convenuto, dichiarano di essere economicamente autonomi, di avere regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro e rinunciano vicendevolmente ad ogni e qualsiasi ulteriore reciproca richiesta di natura economico-patrimoniale.
14) Spese compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Il Pubblico Ministero visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 18.07.2015 a LV (PD) e trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 5, parte I, anno 2015.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale in data 27.09.2022 e la separazione è stata omologata con decreto n.
cronol. 6303/2022 del 28.09.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 7
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in data 17.01.2017.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti 6), 7), 9) e dei punti dall'11) al 13) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi con l'interesse della prole minorenne, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse quanto ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, ai punti dall'1) al 5) e dei punti 8) e 10) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura della causa spese interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
contratto in data 18.07.2025 a Conselve (PD) e trascritto nel
[...]
relativo Registro parte I, atto n. 5, anno 2015;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti 6), 7), 9) e dei punti dall'11) al 13) delle rassegnate conclusioni;
8
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 1) delle conclusioni sopra riportate;
5. spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10306/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 14.10.2025 da
, con l'avv. BARBIERO LISA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. DE ZUANI ELENA, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CHIEDONO
congiuntamente che il Tribunale adito, esperiti gli incombenti di legge, Voglia
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in Conselve
(Pd) regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Conselve 2
(Pd) al n. 5, Anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza, chiedendo che l'udienza si svolga in modalità cartolare,
dichiarando di non volersi riconciliare e confermando sin d'ora le seguenti condizioni:
1) Il sig. , a titolo gratuito, si obbliga e si impegna a cedere alla sig.ra Parte_1
, che si impegna e si obbliga ad accettare, la quota del 50% della Parte_2
proprietà della casa famigliare sita in Terrassa Padovana (Pd) Via Mameli n. 13
(all. 5). Trattasi nello specifico di immobile attualmente cointestato alle parti e così
catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Terrassa Padovana:
- foglio 10, part. 622, sub 1 graffata con la part. 622 sub 2 via Mameli n.13 p. T-1,
categoria A/2, classe 2, consistenza vani 7,5, sup. cat. tot. 187 m², rendita euro
619,75; - foglio 10 part. 622 sub 3 via Mameli n.13, piano T, categoria C/6, classe 2,
consistenza 12 m², rendita euro 17,97. Il trasferimento dell'immobile in oggetto viene effettuato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità,
rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del divorzio tra gli stessi. Le Parti concordano e precisano che la cessione immobiliare di cui al precedente punto, trovando la propria causa nella regolamentazione dei loro rapporti all'atto del divorzio, comporta l'applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999. Tale cessione, connessa e conseguente al divorzio, verrà
formalizzata dalle parti solo se il sig. otterrà la liberazione dal mutuo Pt_1
fondiario, come specificato al successivo punto 2 (trattasi di mutuo contratto con la
Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia Società
Cooperativa, in data 17.7.2019 di durata trentennale) e dopo l'emissione della 3
sentenza di divorzio mediante rogito dinanzi al Notaio scelto dalla sig.ra Pt_2
con spese a suo carico.
2) La sig.ra si impegna ad accollarsi già dal mese di ottobre 2025 in avanti Pt_2
la rata integrale del mutuo contratto in data 17.7.2019 dai coniugi con la Banca di
Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia Società
Cooperativa (all.n.6). Inoltre si impegna a liberare integralmente il sig. Parte_1
da ogni impegno finanziario con il predetto istituto;
per acconsentire l'accollo liberatorio del sig. e/o per acconsentire la liberazione di quest'ultimo da ogni Pt_1
impegno finanziario con la Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e
Rovigo – Banca Annia Società Cooperativa, la sig.ra si impegna ad attivare Pt_2
presso la stessa (o diverso istituto di credito), come già sta facendo, ogni procedura necessaria per ottenere la predetta liberazione. La sig.ra con riferimento al Pt_2
contratto di mutuo ipotecario intervenuto con la Banca di Credito Cooperativo di
Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia Società Cooperativa manleva il marito da ogni onere, impegno, spesa e rata di mutuo e quant'altro possa essere dovuto dal sig. all'istituto di credito a decorrere da ottobre 2025, sino al buon esito della Pt_1
pratica di accollo liberatorio del mutuo a condizione che a questo segua la cessione dell'immobile così come indicato nel punto 1. In caso di mancato accoglimento della richiesta di accollo liberatorio e conseguente cessione, o anche solo in caso di mancato trasferimento troveranno applicazione le originali obbligazioni tra le parti nei confronti dell'Istituto di credito, pertanto il sig. , a decorrere dal mancato Pt_1
accoglimento della pratica di accollo e/o della cessione, corrisponderà al pari della sig.ra la propria quota parte del mutuo oltre a sostenere pro quota ogni Pt_2
altro onere e/o spesa prevista come richiesta dal contratto di mutuo del 17.7.2019. 4
3) Il sig. successivamente alla formalizzazione dell'accollo del mutuo da parte Pt_1
della sig.ra richiederà l'estinzione anticipata della polizza mutuo long e il Pt_2
successivo rimborso della quota parte di cui non ha usufruito per gli anni residui del mutuo.
4) Il passaggio di proprietà dal sig. alla sig.ra è condizionato al Pt_1 Pt_2
buon esito della pratica di accollo liberatorio del mutuo, diversamente in caso di esito negativo della pratica di accollo, alcun passaggio di proprietà verrà
formalizzato e da quel momento resteranno in vigore le originali obbligazioni tra le parti in relazione al mutuo contratto in data 17.7.2019 dai coniugi con la Banca di
Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia Società
Cooperativa, pertanto il sig. corrisponderà al pari della sig.ra la Pt_1 Pt_2
propria quota parte del mutuo oltre a sostenere pro quota ogni altro onere e/o spesa prevista come precisato ai punti antecedenti.
5) Il rimborso GSE resterà a favore della sig.ra Pt_2
6) Le detrazioni fiscali resteranno quelle stabilite in sede di separazione ovvero al
50%.
7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo Pt_1 Pt_2
al mantenimento di la somma di € 260,00 somma rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, a decorrere dal deposito del presente ricorso.
8) La sig.ra rinuncia agli arretrati Istat afferenti al contributo di Pt_2
mantenimento del figlio maturati sino al deposito del presente ricorso.
9) Le spese straordinarie afferenti a sono così ripartite: al 50% tra ciascun Per_1
genitore così come riepilogate nel verbale di separazione, compresi i farmaci da banco, nonché per i medicinali non tradizionali di cui fa già uso;
al 50% le Per_1 5
seguenti terapie: musicoterapia e osteopatia. Con l'indennità di accompagnamento di verrà pagata la terapia Feldenkrais oltre agli integratori e parafarmaci. Gli Per_1
esborsi invece afferenti all'educazione assistita con gli animali e alla massofisioterapia sono a carico della sig.ra Il pagamento delle spese Pt_2
straordinarie dovrà avvenire alla fine di ogni mese previa esibizione della documentazione comprovante. Ulteriori spese per le quali i genitori ritengano attingere all'indennità di accompagnamento verranno discusse preventivamente tra le parti. Il c/c bancario detenuto presso la Banca Intesa Spa ove confluisce l'indennità di accompagnamento di verrà gestito di comune accordo tra i Per_1
genitori.
10) La sig.ra percepirà l'AU al 100%. Pt_2
11) Il padre vedrà durante la settimana con i seguenti tempi: ogni mercoledì Per_1
dalle ore 16.30 alle ore 21.00, e ogni giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Per il giorno che il sig. dedica alla reperibilità il padre accompagnerà a Pt_1 Per_1
scuola e se ha piacere potrà recuperare il tempo della preparazione con 1 ora in più
il giovedì sera, la reperibilità dovrà essere svolta in un luogo diverso dalla casa famigliare. Laddove il sig. dovesse trasferirsi e quindi reperire una nuova Pt_1
abitazione per sé, priva di barriere architettoniche, che possa ospitare la Per_1
sig.ra è disponibile a rivedere gli accordi, per esempio il padre potrà Pt_2
accorpare un pomeriggio con una notte nonché la preparazione del mattino successivo e svolgere la reperibilità o nella nuova abitazione o in un altro luogo vicino. La sig.ra si rende disponibile a fare entrare il sig. nella casa Pt_2 Pt_1
famigliare e a consentire le visite paterne nella predetta casa laddove le condizioni di dovessero peggiorare.Il padre potrà vedere due fine settimana Per_1 Per_1 6
alternati al mese dal venerdì ore 18 sino alla domenica ore 18. Entrambi i genitori trascorreranno con durante il periodo estivo una settimana cadauno. Per_1
12) Le spese per la manutenzione del veicolo acquistato per il trasporto di (a Per_1
titolo esemplificativo i tagliandi, il cambio gomme e l'inversione e tutto quello che si rende necessario per consentire il normale uso del veicolo) e per il carburante saranno sostenuti al 50% dai genitori.
13) I coniugi, a fronte di quanto sopra convenuto, dichiarano di essere economicamente autonomi, di avere regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro e rinunciano vicendevolmente ad ogni e qualsiasi ulteriore reciproca richiesta di natura economico-patrimoniale.
14) Spese compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Il Pubblico Ministero visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 18.07.2015 a LV (PD) e trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 5, parte I, anno 2015.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale in data 27.09.2022 e la separazione è stata omologata con decreto n.
cronol. 6303/2022 del 28.09.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 7
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in data 17.01.2017.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti 6), 7), 9) e dei punti dall'11) al 13) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi con l'interesse della prole minorenne, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse quanto ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, ai punti dall'1) al 5) e dei punti 8) e 10) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura della causa spese interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
contratto in data 18.07.2025 a Conselve (PD) e trascritto nel
[...]
relativo Registro parte I, atto n. 5, anno 2015;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti 6), 7), 9) e dei punti dall'11) al 13) delle rassegnate conclusioni;
8
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 1) delle conclusioni sopra riportate;
5. spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari