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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/07/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 416/25 V.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………..Presidente dott.ssa Daria Orlando…………………………......Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..……………………..Consigliere dott.ssa Cinzia Calì………………………………... Consigliere esp. dott. Giuseppe Crisafulli……….…………………..Consigliere esp. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 418/25 RG V.G. instaurato con appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 4 marzo 2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori e entrambi nati Persona_1 Persona_2
a Messina il 23.10.2024 Tutore provvisorio: Avv. Marcella De Luca proposto da nata a [...] P.G. il 06.11.1980, residente in Parte_1
Milazzo via Nicola De Palma n. 27 E da nato in [...] il [...], residente in [...]
Giovannello 7 vill. Altolia;
entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Alessandro Oliva del Foro di Barcellona P.G. presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati.
APPELLANTI nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO E di Avv. Marcella DE LUCA, nella qualità di tutore dei minori.
CONVENUTO ***** Con sentenza emessa in data 04.03.2025, il Tribunale per i Minorenni di Messina dichiarava lo stato di adottabilità dei minori Persona_1
e confermando la nomina del tutore dei minori nella Persona_3 persona dell'avv. Marcella De Luca, nonché confermando l'affidamento dei minori al Servizio Sociale con mandato per l'urgente inserimento dello stesso in una struttura comunitaria per soli minori, con conseguente deistituzionalizzazione della genitrice. Con decreto del 30 ottobre 2024, su ricorso del Pubblico Ministero avanzato a seguito della segnalazione urgente del Servizio Sociale di Milazzo, il Tribunale per i minorenni di Messina disponeva l'apertura del procedimento per la declaratoria di adottabilità dei minori, profilandosi una situazione di evidente pregiudizio, di sostanziale abbandono e di assenza di cure, con immediata sospensione di Parte_1
dalla responsabilità genitoriale.
[...]
Emergeva, infatti, dalla detta segnalazione che la in data 23 ottobre ER
2024 si era presentata presso il Policlinico di Messina in avanzato stato di gravidanza e lì aveva dato alla luce i gemelli;
il Servizio segnalava come la donna vivesse in una situazione di grave disagio economico, sociale ed abitativo;
la donna presentava, altresì, gravissime carenze genitoriali. Risultava, inoltre, che i bambini erano frutto di una relazione intrattenuta dalla con un uomo che non riconosceva immediatamente i bambini e di cui la ER
non intendeva rivelare il nome. ER
Veniva dunque aperta la procedura per l'adottabilità dei minori, nella quale si costituivano la ed il tutore delle minori. ER
Dalla relazione dei Servizi Sociali risultava che in data 30 ottobre 2024 i minori erano stati riconosciuti da Okwveze Saturday. Per tale motivo veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. A seguito della attività istruttoria, il Tribunale per i Minorenni pronunciava sentenza con la quale dichiarava lo stato di adottabilità dei minori. Rileva il Tribunale come l'istruttoria espletata abbia evidenziato le profonde carenze genitoriali dei genitori, né risulta che gli stessi possano godere di una rete familiare di supporto. Entrambi hanno palesato la loro inidoneità ad accudire adeguatamente i figli, in tenerissima età, incapaci di comprendere e soddisfare i loro bisogni e necessità, né sono in possesso di risorse personali tali da garantirne il sostegno e la crescita. Secondo il Tribunale, dunque, non potendo effettuarsi una prognosi favorevole sulla effettiva possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, sussiste lo stato di abbandono morale e materiale che legittima la pronuncia di adottabilità.
***** Avverso la detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
OKWVEZE Saturday, rilevando che il brevissimo tempo concesso ai genitori non ha consentito quelle possibilità di recupero delle capacità genitoriali posto che gli stessi si stanno adoperando per trovare un lavoro, ma, comunque, con le misure di sostegno sociali possono essere in condizioni di garantire l'assistenza minima dei figli e hanno persino concluso locazione di una casa nel villaggio Altolia. Secondo il Tribunale la non ha mostrato interesse per il benessere ER della prole, né ha manifestato gesti affettuosi o di attenzione nei loro confronti, lasciandoli spesso nella culla, concentrandosi solo su richieste di beni materiali. Si osserva al riguardo che la non si è mai trovata bene presso la ER struttura ed aveva fatto richiesta di trasferimento in altra struttura, richiesta inevasa, e i giudizi sulla medesima fanno parte del rapporto non buono che si era instaurato;
è normale che la si interessi delle sue pratiche anche perché soltanto così ER poteva mantenere in prospettiva breve i figli prima di trovare un lavoro. Le incapacità segnalate possono essere gestite con un supporto genitoriale ed un programma di assistenza volto al recupero della genitorialità. Il padre ha riconosciuto subito i figli e voleva essere autorizzato a vederli e non ha potuto farlo fin da subito o nella struttura ove si trovano e con i quali desidera continuare ogni rapporto affettivo e di convivenza con la madre. Si chiede, pertanto, che la Corte d'Appello voglia:
1) Annullare, riformare o comunque rendere priva di effetti giuridici la sentenza impugnata che dispone dare corso al procedimento di adottabilità, oltre le statuizioni richiamate;
2) Conseguentemente consentire, nelle more, la visita e gli incontri dei genitori con i minori, ripristinando la potestà genitoriale e la convivenza familiare con i figli, valutando nel merito, previe opportune indagini socio familiari, la fattibilità di una prosecuzione con gli attuali genitori, con un supporto genitoriale e con domicilio presso la casa in locazione o altra comunità o struttura idonea ad ospitarli, nelle more dell'inserimento lavorativo del padre.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori, Avv. Marcella De Luca, chiedendo il rigetto del reclamo. Si evidenzia, al riguardo, che la ha ER accettato di seguire i minori presso la Comunità solo perché non aveva altro posto dove andare e che la suddetta aveva rifiutato, pochi mesi prima, di seguire agli altri figli presso la comunità ove erano stati inseriti a seguito dell'apertura della procedura di adottabilità, rendendosi latitante nei loro confronti. Si osserva, altresì, come la non sia in grado di prendersi cura dei ER minori e non abbia una rete idonea a supportarla, nonché come non manifesti alcuna affettività nei confronti dei minori. Ella, inoltre, non prova alcun disagio rispetto allo stile di vita adottato e ha rifiutato di proseguire i colloqui con la psicologa della struttura. Pur convocata dal CF non si è presentata e non ha portato a compimento alcun percorso di recupero delle capacità genitoriali, mantenendo un atteggiamento pregiudizievole nei riguardi di tutti i figli, ai quali non è in grado di fornire supporto. Quanto a Okwveze Saturday, non ha accompagnato la compagna nel percorso che ha condotto alla nascita dei figli, non è nelle condizioni di potersene occupare, sbarcando il lunario con lavoretti di fortuna senza alcuna progettualità, ed ha rinfacciato alla compagna di avere promesso di occuparsi di lui offrendogli casa e disponibilità economiche. Entrambi i genitori non sono stati capaci, sia pur coadiuvati dal periodo di istituzionalizzazione, di elaborare un progetto di vita credibile ed alternativo a quello pregiudizievole che ha portato all'allontanamento prima degli altri figli e dei gemellini poi. Si chiede, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
***** In esito all'udienza del 17 luglio 2025, svolta in forma non partecipata, sulle conclusioni scritte delle parti e del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha così deciso.
***** In esito alla udienza ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. L'atto di appello non si confronta con le complessive valutazioni del Tribunale, da intendersi qui integralmente riportate, limitandosi genericamente ad affermare che i genitori, in virtù del brevissimo lasso di tempo, non hanno avuto la possibilità di trovare un lavoro, rilevando che con le misure di sostegno sociali avrebbero potuto garantire l'assistenza minima ai figli e che il mancato interesse della nei ER confronti dei minori è causato dal fatto che la donna non si è trovata bene all'interno della struttura. Ritiene la Corte che il rilievo sia privo di pregio. E, invero, da una complessiva valutazione delle emergenze processuali risultano evidenti i presupposti che connotano il c.d. stato di abbandono morale e materiale;
la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, precisato che “la prioritaria esigenza per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il miglior apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Essa, pertanto, incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio” (Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2013, n. 5013). Le carenze materiali ed affettive idonee ad integrare il suddetto stato ed a escludere l'adeguatezza all'esercizio del prezioso ruolo di genitore, dunque, non sono esclusivamente di carattere quantitativo, ma anche di tipo qualitativo. Non può non rilevarsi, anzitutto, come non vi sia una “coppia” genitoriale;
non vi è, né vi è mai stata, una convivenza tra la e l che ha ER ER riconosciuto i figli solo il 30.10.2024. Il loro rapporto è assolutamente superficiale tanto che ignorano aspetti fondamentali della vita dell'altro (la non ER conosceva il vero nome dell' a lei noto come , e il suo luogo di ER Per_4 nascita, Algeria e non Nigeria). Anche l'uomo non ha contezza della vita pregressa della e delle ER vicissitudini relative ai figli della donna nati da precedenti relazioni. Entrambi vivono di espedienti, e ciò da ben prima della nascita dei minori. La
si è rifiutata nell'ultimo periodo di gravidanza di essere collocata presso una ER struttura per gestanti, trovando rifugio notturno presso alcuni bar per stare al caldo, così esponendo a grave rischio la salute dei nascituri. L che non svolge alcuna attività lavorativa, ha dichiarato di avere Pt_2 dormito in strada e di avere solo per alcuni giorni usufruito di accoglienza da parte della CP_1
L'aver preso in locazione una casa – il cui affitto non si comprende con quale denaro dovrebbe essere pagato visto che nessuno dei due ha un lavoro – non è sicuramente significativo, essendo ben altri i plurimi elementi che comprovano non solo le gravissime carenze genitoriali, ma, soprattutto, l'impossibilità di effettuare una prognosi favorevole sulle loro capacità di recupero. La risulta avere avuto altri cinque figli, nati da precedenti relazioni (di ER uno dei quali ha dichiarato di non ricordare neanche il nome), dalla stessa abbandonati o collocati in comunità con apertura della procedura per la dichiarazione di adottabilità. Nonostante ciò, non è in grado di accudirli neanche nei loro bisogni primari, come curare l'alimentazione (non sa preparare il biberon, né leggere l'orologio per sapere quando dare loro da mangiare, durante la notte deve essere più volte richiamata per provvedere alla alimentazione corretta dei bambini perché ha difficoltà a svegliarsi), curare la loro igiene (non sa preparare il bagnetto, incapace di regolare la temperatura dell'acqua), non li ha assistiti durante le prime vaccinazioni. Neanche dal punto di vista emotivo la ha mostrato interesse per i figli, ER non manifestando gesti affettuosi o di attenzione, lasciandoli spesso nella culla. Non riesce a comprendere le necessità dei minori, lasciando piangere i bambini e continuando a fumare (v. relazione della comunità). Più volte si è allontanata dalla comunità per intere giornate, pernottando anche fuori, limitandosi ad avvertire telefonicamente e fornendo giustificazioni generiche, mostrando così un totale disinteresse per la sorte della prole, rimasta per l'intero periodo affidata alle cure degli operatori della comunità. L'asserito cattivo rapporto instaurato con gli operatori della struttura ove la donna era ospitata non può di certo giustificare le malsane condotte dalla stessa tenute, soprattutto nella gestione dei bisogni primari dei figli, materiali ma soprattutto emotivi e di accudimento. Ma soprattutto, come già evidenziato, non vi sono prospettive anche solo per ipotizzare una concreta possibilità di recupero. La donna si è rifiutata di svolgere il percorso di recupero con la psicologa, non partecipando agli incontri presso la comunità e dichiarando di non averne necessità. Come già detto, neanche le precedenti gravidanze hanno avuto alcuna influenza sulle sue capacità genitoriali, posto che la non ha manifestato ER alcuna prospettiva di cambiamento e miglioramento, attesa la sua refrattarietà a svolgere un percorso di sostegno e rieducazione, non riconoscendo alcuna criticità nel proprio agire. Peraltro non corrisponde al vero che il tempo trascorso all'interno della comunità sia “brevissimo”, essendo decorsi circa sei mesi nel corso dei quali, come evidenziato, la non sembra minimamente aver acquisito modelli ER comportamentali adeguati ad una idonea esplicazione della funzione genitoriale, presentandosi essa stessa come persona non in grado di orientare la propria vita con un sia pur minimo livello di progettualità per il futuro. Emerge, in tutta la sua evidenza, la totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali della donna e l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero delle stesse. Anche la psicologa della struttura di accoglienza, all'esito dei colloqui con la
, ha confermato la presenza di notevoli carenze dal punto di vista psicologico ER ed emotivo, atteso che la donna palesa un deficit cognitivo e appare priva di capacità di rielaborazione e introspezione, non riuscendo a prendere consapevolezza delle proprie difficoltà. Il fatto poi che i figli nati da precedenti relazioni siano stati abbandonati consente di affermare che la donna è assolutamente incapace di prendersi cura della prole e di proteggerla. La scelta di intraprendere una nuova gravidanza, oltretutto con uomo conosciuto sui social e del quale non conosceva neanche il vero nome, è sicuro indice della totale assenza di consapevolezza relativa alle responsabilità che derivano dal diventare genitori e agli obblighi che ne conseguono in termini di accudimento. Argomentazioni analoghe valgono per Come ben Parte_2 evidenziato nella sentenza appellata “al di là delle labiali dichiarazioni di affetto per i minori, ha mostrato totale assenza di consapevolezza in ordine alle responsabilità genitoriali e non ha mostrato reali prospettive per il futuro, né sotto il profilo personale né lavorativo. Lo stesso non ha espresso consapevolezza degli impegni correlati ad essere genitore, ha mostrato di demandare ogni decisione alla propria compagna, mostrando peraltro di non rendersi conto della inadeguatezza della stessa. Ha mostrato poi assoluta superficialità nell'affrontare la propria condizione di precarietà personale e lavorativa, dichiarando di svolgere lavori occasionali in nero, senza peraltro mettere in atto forme di ricerca lavorativa valide ed efficaci. Ancora, altamente significativo appare l'atteggiamento tenuto dal nei Pt_2 confronti dei figli minori. Invero, a fronte di un dichiarato attaccamento affettivo per la prole e della labiale volontà di occuparsene, emerge dalla relazione versata in atti dalla comunità ospitante come il padre, durante gli incontri con i minori autorizzati dal tribunale, non abbia mostrato nei loro confronti alcuno slancio affettivo e reale interesse trattenendosi con la compagna a dialogare, senza occuparsi minimamente della prole, e senza rivolgere loro lo sguardo”. Come emerge dalla relazione della comunità, l'uomo non ha, né vuole avere, alcun rapporto con i bambini, come dimostrato dal fatto che, autorizzato in data 20 febbraio 2025 a recarsi presso la comunità per vedere i minori, avvedutosi dell'assenza della , che era uscita senza avvisarlo, reagiva con stizza, andava ER via, allontanandosi dalla struttura senza degnare i bambini neanche di uno sguardo. Non corrisponde dunque al vero quanto segnalato nell'atto di appello, ovvero che non sarebbe stato autorizzato a vedere i minori e che non ha potuto farlo. Non sfugge certamente al collegio il dramma umano sotteso alla privazione definitiva della prole e vi è certamente comprensione dell'aspirazione genitoriale a mantenere un legame con il figlio. Una diversa soluzione, quale il mantenimento della collocazione dei minori, unitamente alla madre, all'interno della struttura comunitaria, o l'affido etero- familiare, tuttavia, difetta già sul piano strettamente normativo dei relativi presupposti, non soccorrendo alcun pronosticabile margine di recupero delle condizioni personali dei genitori, tale da poter far supporre la praticabilità di un istituto pensato proprio in vista di tale futuro recupero. Ma vi è di più. Una soluzione di questo tipo, a parere del collegio, si rivelerebbe inopportunamente adulto-centrica in quanto di fatto sbilanciata a favore della tutela dell'interesse dei genitori a non vedersi precluso il legame con i bambini, laddove, viceversa, l'interesse che tutti gli organi della giustizia minorile sono chiamati prioritariamente a tutelare è quello dei minori, i quali non conseguirebbero alcun reale beneficio dal mantenimento di un legame privo di alcuna reale consistenza, prospettiva positiva, densità. Ed il prioritario interesse del minore è rappresentato dalla sua celere deistituzionalizzazione e dall'inserimento in una famiglia in grado di assicurargli assistenza morale e materiale e garantirgli cura e benessere, al fine di sviluppare la sua personalità ed essere accompagnato alla vita adulta. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali sostenute dal tutore dei minori che si liquidano in complessivi
€ 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario, essendo ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Conferma la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 4 marzo 2025, appellata da e OKWVEZE Saturday, che condanna Parte_1 al pagamento delle processuali sostenute dal tutore dei minori, Avv. Marcella De Luca, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario. Così deciso in esito alla camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daria Orlando dott. Carmelo Blatti
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………..Presidente dott.ssa Daria Orlando…………………………......Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..……………………..Consigliere dott.ssa Cinzia Calì………………………………... Consigliere esp. dott. Giuseppe Crisafulli……….…………………..Consigliere esp. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 418/25 RG V.G. instaurato con appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 4 marzo 2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori e entrambi nati Persona_1 Persona_2
a Messina il 23.10.2024 Tutore provvisorio: Avv. Marcella De Luca proposto da nata a [...] P.G. il 06.11.1980, residente in Parte_1
Milazzo via Nicola De Palma n. 27 E da nato in [...] il [...], residente in [...]
Giovannello 7 vill. Altolia;
entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Alessandro Oliva del Foro di Barcellona P.G. presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati.
APPELLANTI nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO E di Avv. Marcella DE LUCA, nella qualità di tutore dei minori.
CONVENUTO ***** Con sentenza emessa in data 04.03.2025, il Tribunale per i Minorenni di Messina dichiarava lo stato di adottabilità dei minori Persona_1
e confermando la nomina del tutore dei minori nella Persona_3 persona dell'avv. Marcella De Luca, nonché confermando l'affidamento dei minori al Servizio Sociale con mandato per l'urgente inserimento dello stesso in una struttura comunitaria per soli minori, con conseguente deistituzionalizzazione della genitrice. Con decreto del 30 ottobre 2024, su ricorso del Pubblico Ministero avanzato a seguito della segnalazione urgente del Servizio Sociale di Milazzo, il Tribunale per i minorenni di Messina disponeva l'apertura del procedimento per la declaratoria di adottabilità dei minori, profilandosi una situazione di evidente pregiudizio, di sostanziale abbandono e di assenza di cure, con immediata sospensione di Parte_1
dalla responsabilità genitoriale.
[...]
Emergeva, infatti, dalla detta segnalazione che la in data 23 ottobre ER
2024 si era presentata presso il Policlinico di Messina in avanzato stato di gravidanza e lì aveva dato alla luce i gemelli;
il Servizio segnalava come la donna vivesse in una situazione di grave disagio economico, sociale ed abitativo;
la donna presentava, altresì, gravissime carenze genitoriali. Risultava, inoltre, che i bambini erano frutto di una relazione intrattenuta dalla con un uomo che non riconosceva immediatamente i bambini e di cui la ER
non intendeva rivelare il nome. ER
Veniva dunque aperta la procedura per l'adottabilità dei minori, nella quale si costituivano la ed il tutore delle minori. ER
Dalla relazione dei Servizi Sociali risultava che in data 30 ottobre 2024 i minori erano stati riconosciuti da Okwveze Saturday. Per tale motivo veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. A seguito della attività istruttoria, il Tribunale per i Minorenni pronunciava sentenza con la quale dichiarava lo stato di adottabilità dei minori. Rileva il Tribunale come l'istruttoria espletata abbia evidenziato le profonde carenze genitoriali dei genitori, né risulta che gli stessi possano godere di una rete familiare di supporto. Entrambi hanno palesato la loro inidoneità ad accudire adeguatamente i figli, in tenerissima età, incapaci di comprendere e soddisfare i loro bisogni e necessità, né sono in possesso di risorse personali tali da garantirne il sostegno e la crescita. Secondo il Tribunale, dunque, non potendo effettuarsi una prognosi favorevole sulla effettiva possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, sussiste lo stato di abbandono morale e materiale che legittima la pronuncia di adottabilità.
***** Avverso la detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
OKWVEZE Saturday, rilevando che il brevissimo tempo concesso ai genitori non ha consentito quelle possibilità di recupero delle capacità genitoriali posto che gli stessi si stanno adoperando per trovare un lavoro, ma, comunque, con le misure di sostegno sociali possono essere in condizioni di garantire l'assistenza minima dei figli e hanno persino concluso locazione di una casa nel villaggio Altolia. Secondo il Tribunale la non ha mostrato interesse per il benessere ER della prole, né ha manifestato gesti affettuosi o di attenzione nei loro confronti, lasciandoli spesso nella culla, concentrandosi solo su richieste di beni materiali. Si osserva al riguardo che la non si è mai trovata bene presso la ER struttura ed aveva fatto richiesta di trasferimento in altra struttura, richiesta inevasa, e i giudizi sulla medesima fanno parte del rapporto non buono che si era instaurato;
è normale che la si interessi delle sue pratiche anche perché soltanto così ER poteva mantenere in prospettiva breve i figli prima di trovare un lavoro. Le incapacità segnalate possono essere gestite con un supporto genitoriale ed un programma di assistenza volto al recupero della genitorialità. Il padre ha riconosciuto subito i figli e voleva essere autorizzato a vederli e non ha potuto farlo fin da subito o nella struttura ove si trovano e con i quali desidera continuare ogni rapporto affettivo e di convivenza con la madre. Si chiede, pertanto, che la Corte d'Appello voglia:
1) Annullare, riformare o comunque rendere priva di effetti giuridici la sentenza impugnata che dispone dare corso al procedimento di adottabilità, oltre le statuizioni richiamate;
2) Conseguentemente consentire, nelle more, la visita e gli incontri dei genitori con i minori, ripristinando la potestà genitoriale e la convivenza familiare con i figli, valutando nel merito, previe opportune indagini socio familiari, la fattibilità di una prosecuzione con gli attuali genitori, con un supporto genitoriale e con domicilio presso la casa in locazione o altra comunità o struttura idonea ad ospitarli, nelle more dell'inserimento lavorativo del padre.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori, Avv. Marcella De Luca, chiedendo il rigetto del reclamo. Si evidenzia, al riguardo, che la ha ER accettato di seguire i minori presso la Comunità solo perché non aveva altro posto dove andare e che la suddetta aveva rifiutato, pochi mesi prima, di seguire agli altri figli presso la comunità ove erano stati inseriti a seguito dell'apertura della procedura di adottabilità, rendendosi latitante nei loro confronti. Si osserva, altresì, come la non sia in grado di prendersi cura dei ER minori e non abbia una rete idonea a supportarla, nonché come non manifesti alcuna affettività nei confronti dei minori. Ella, inoltre, non prova alcun disagio rispetto allo stile di vita adottato e ha rifiutato di proseguire i colloqui con la psicologa della struttura. Pur convocata dal CF non si è presentata e non ha portato a compimento alcun percorso di recupero delle capacità genitoriali, mantenendo un atteggiamento pregiudizievole nei riguardi di tutti i figli, ai quali non è in grado di fornire supporto. Quanto a Okwveze Saturday, non ha accompagnato la compagna nel percorso che ha condotto alla nascita dei figli, non è nelle condizioni di potersene occupare, sbarcando il lunario con lavoretti di fortuna senza alcuna progettualità, ed ha rinfacciato alla compagna di avere promesso di occuparsi di lui offrendogli casa e disponibilità economiche. Entrambi i genitori non sono stati capaci, sia pur coadiuvati dal periodo di istituzionalizzazione, di elaborare un progetto di vita credibile ed alternativo a quello pregiudizievole che ha portato all'allontanamento prima degli altri figli e dei gemellini poi. Si chiede, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
***** In esito all'udienza del 17 luglio 2025, svolta in forma non partecipata, sulle conclusioni scritte delle parti e del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha così deciso.
***** In esito alla udienza ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. L'atto di appello non si confronta con le complessive valutazioni del Tribunale, da intendersi qui integralmente riportate, limitandosi genericamente ad affermare che i genitori, in virtù del brevissimo lasso di tempo, non hanno avuto la possibilità di trovare un lavoro, rilevando che con le misure di sostegno sociali avrebbero potuto garantire l'assistenza minima ai figli e che il mancato interesse della nei ER confronti dei minori è causato dal fatto che la donna non si è trovata bene all'interno della struttura. Ritiene la Corte che il rilievo sia privo di pregio. E, invero, da una complessiva valutazione delle emergenze processuali risultano evidenti i presupposti che connotano il c.d. stato di abbandono morale e materiale;
la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, precisato che “la prioritaria esigenza per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il miglior apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Essa, pertanto, incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio” (Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2013, n. 5013). Le carenze materiali ed affettive idonee ad integrare il suddetto stato ed a escludere l'adeguatezza all'esercizio del prezioso ruolo di genitore, dunque, non sono esclusivamente di carattere quantitativo, ma anche di tipo qualitativo. Non può non rilevarsi, anzitutto, come non vi sia una “coppia” genitoriale;
non vi è, né vi è mai stata, una convivenza tra la e l che ha ER ER riconosciuto i figli solo il 30.10.2024. Il loro rapporto è assolutamente superficiale tanto che ignorano aspetti fondamentali della vita dell'altro (la non ER conosceva il vero nome dell' a lei noto come , e il suo luogo di ER Per_4 nascita, Algeria e non Nigeria). Anche l'uomo non ha contezza della vita pregressa della e delle ER vicissitudini relative ai figli della donna nati da precedenti relazioni. Entrambi vivono di espedienti, e ciò da ben prima della nascita dei minori. La
si è rifiutata nell'ultimo periodo di gravidanza di essere collocata presso una ER struttura per gestanti, trovando rifugio notturno presso alcuni bar per stare al caldo, così esponendo a grave rischio la salute dei nascituri. L che non svolge alcuna attività lavorativa, ha dichiarato di avere Pt_2 dormito in strada e di avere solo per alcuni giorni usufruito di accoglienza da parte della CP_1
L'aver preso in locazione una casa – il cui affitto non si comprende con quale denaro dovrebbe essere pagato visto che nessuno dei due ha un lavoro – non è sicuramente significativo, essendo ben altri i plurimi elementi che comprovano non solo le gravissime carenze genitoriali, ma, soprattutto, l'impossibilità di effettuare una prognosi favorevole sulle loro capacità di recupero. La risulta avere avuto altri cinque figli, nati da precedenti relazioni (di ER uno dei quali ha dichiarato di non ricordare neanche il nome), dalla stessa abbandonati o collocati in comunità con apertura della procedura per la dichiarazione di adottabilità. Nonostante ciò, non è in grado di accudirli neanche nei loro bisogni primari, come curare l'alimentazione (non sa preparare il biberon, né leggere l'orologio per sapere quando dare loro da mangiare, durante la notte deve essere più volte richiamata per provvedere alla alimentazione corretta dei bambini perché ha difficoltà a svegliarsi), curare la loro igiene (non sa preparare il bagnetto, incapace di regolare la temperatura dell'acqua), non li ha assistiti durante le prime vaccinazioni. Neanche dal punto di vista emotivo la ha mostrato interesse per i figli, ER non manifestando gesti affettuosi o di attenzione, lasciandoli spesso nella culla. Non riesce a comprendere le necessità dei minori, lasciando piangere i bambini e continuando a fumare (v. relazione della comunità). Più volte si è allontanata dalla comunità per intere giornate, pernottando anche fuori, limitandosi ad avvertire telefonicamente e fornendo giustificazioni generiche, mostrando così un totale disinteresse per la sorte della prole, rimasta per l'intero periodo affidata alle cure degli operatori della comunità. L'asserito cattivo rapporto instaurato con gli operatori della struttura ove la donna era ospitata non può di certo giustificare le malsane condotte dalla stessa tenute, soprattutto nella gestione dei bisogni primari dei figli, materiali ma soprattutto emotivi e di accudimento. Ma soprattutto, come già evidenziato, non vi sono prospettive anche solo per ipotizzare una concreta possibilità di recupero. La donna si è rifiutata di svolgere il percorso di recupero con la psicologa, non partecipando agli incontri presso la comunità e dichiarando di non averne necessità. Come già detto, neanche le precedenti gravidanze hanno avuto alcuna influenza sulle sue capacità genitoriali, posto che la non ha manifestato ER alcuna prospettiva di cambiamento e miglioramento, attesa la sua refrattarietà a svolgere un percorso di sostegno e rieducazione, non riconoscendo alcuna criticità nel proprio agire. Peraltro non corrisponde al vero che il tempo trascorso all'interno della comunità sia “brevissimo”, essendo decorsi circa sei mesi nel corso dei quali, come evidenziato, la non sembra minimamente aver acquisito modelli ER comportamentali adeguati ad una idonea esplicazione della funzione genitoriale, presentandosi essa stessa come persona non in grado di orientare la propria vita con un sia pur minimo livello di progettualità per il futuro. Emerge, in tutta la sua evidenza, la totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali della donna e l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero delle stesse. Anche la psicologa della struttura di accoglienza, all'esito dei colloqui con la
, ha confermato la presenza di notevoli carenze dal punto di vista psicologico ER ed emotivo, atteso che la donna palesa un deficit cognitivo e appare priva di capacità di rielaborazione e introspezione, non riuscendo a prendere consapevolezza delle proprie difficoltà. Il fatto poi che i figli nati da precedenti relazioni siano stati abbandonati consente di affermare che la donna è assolutamente incapace di prendersi cura della prole e di proteggerla. La scelta di intraprendere una nuova gravidanza, oltretutto con uomo conosciuto sui social e del quale non conosceva neanche il vero nome, è sicuro indice della totale assenza di consapevolezza relativa alle responsabilità che derivano dal diventare genitori e agli obblighi che ne conseguono in termini di accudimento. Argomentazioni analoghe valgono per Come ben Parte_2 evidenziato nella sentenza appellata “al di là delle labiali dichiarazioni di affetto per i minori, ha mostrato totale assenza di consapevolezza in ordine alle responsabilità genitoriali e non ha mostrato reali prospettive per il futuro, né sotto il profilo personale né lavorativo. Lo stesso non ha espresso consapevolezza degli impegni correlati ad essere genitore, ha mostrato di demandare ogni decisione alla propria compagna, mostrando peraltro di non rendersi conto della inadeguatezza della stessa. Ha mostrato poi assoluta superficialità nell'affrontare la propria condizione di precarietà personale e lavorativa, dichiarando di svolgere lavori occasionali in nero, senza peraltro mettere in atto forme di ricerca lavorativa valide ed efficaci. Ancora, altamente significativo appare l'atteggiamento tenuto dal nei Pt_2 confronti dei figli minori. Invero, a fronte di un dichiarato attaccamento affettivo per la prole e della labiale volontà di occuparsene, emerge dalla relazione versata in atti dalla comunità ospitante come il padre, durante gli incontri con i minori autorizzati dal tribunale, non abbia mostrato nei loro confronti alcuno slancio affettivo e reale interesse trattenendosi con la compagna a dialogare, senza occuparsi minimamente della prole, e senza rivolgere loro lo sguardo”. Come emerge dalla relazione della comunità, l'uomo non ha, né vuole avere, alcun rapporto con i bambini, come dimostrato dal fatto che, autorizzato in data 20 febbraio 2025 a recarsi presso la comunità per vedere i minori, avvedutosi dell'assenza della , che era uscita senza avvisarlo, reagiva con stizza, andava ER via, allontanandosi dalla struttura senza degnare i bambini neanche di uno sguardo. Non corrisponde dunque al vero quanto segnalato nell'atto di appello, ovvero che non sarebbe stato autorizzato a vedere i minori e che non ha potuto farlo. Non sfugge certamente al collegio il dramma umano sotteso alla privazione definitiva della prole e vi è certamente comprensione dell'aspirazione genitoriale a mantenere un legame con il figlio. Una diversa soluzione, quale il mantenimento della collocazione dei minori, unitamente alla madre, all'interno della struttura comunitaria, o l'affido etero- familiare, tuttavia, difetta già sul piano strettamente normativo dei relativi presupposti, non soccorrendo alcun pronosticabile margine di recupero delle condizioni personali dei genitori, tale da poter far supporre la praticabilità di un istituto pensato proprio in vista di tale futuro recupero. Ma vi è di più. Una soluzione di questo tipo, a parere del collegio, si rivelerebbe inopportunamente adulto-centrica in quanto di fatto sbilanciata a favore della tutela dell'interesse dei genitori a non vedersi precluso il legame con i bambini, laddove, viceversa, l'interesse che tutti gli organi della giustizia minorile sono chiamati prioritariamente a tutelare è quello dei minori, i quali non conseguirebbero alcun reale beneficio dal mantenimento di un legame privo di alcuna reale consistenza, prospettiva positiva, densità. Ed il prioritario interesse del minore è rappresentato dalla sua celere deistituzionalizzazione e dall'inserimento in una famiglia in grado di assicurargli assistenza morale e materiale e garantirgli cura e benessere, al fine di sviluppare la sua personalità ed essere accompagnato alla vita adulta. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali sostenute dal tutore dei minori che si liquidano in complessivi
€ 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario, essendo ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Conferma la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 4 marzo 2025, appellata da e OKWVEZE Saturday, che condanna Parte_1 al pagamento delle processuali sostenute dal tutore dei minori, Avv. Marcella De Luca, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario. Così deciso in esito alla camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daria Orlando dott. Carmelo Blatti