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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1249/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nr. 1249/2023 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data
05/12/2023
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Rosa Caputo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Buonabitacolo (SA) alla
Via E. Loi 40, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni ai sensi dell'art 170 c.p.c. al numero di fax 097591667 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Loreto Zozzaro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassano (SA) alla Via Diaz snc, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni ai sensi dell'art 170 c.p.c. al numero di fax 0975493112 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RICORRENTE
E
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
pagina 1 di 4 INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
04/02/2025 depositate per in data 17/01/2025 e per in data Parte_1 Controparte_1
03/02/2025; per il P.M. in data 14/05/2024 per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05/12/2023, le parti in epigrafe indicate chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Casaletto Spartano (SA) in data 03/12/2005.
Par Esponevano che dalla loro unione erano nati tre figli: e Controparte_2 Persona_1 CP
; che la crisi coniugale, irreparabile e definitiva, portava i coniugi a procedere a separazione
[...]
giudiziale R.G. 1115/2015, terminata con sentenza n. 472/2022 a firma del Presidente Relatore Giudice
Marco Martone in data 19/07/2022; che la sentenza di separazione stabiliva le seguenti condizioni: “1) disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la residenza della madre sita in
Casalbuono (SA) alla via Roma e prevedere, per il padre, oltre all'ordinario diritto di visita, di poterli tenere con sé a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
di poterli tenere con sé per quindici giorni durante il periodo estivo e per sette giorni in concomitanza con le festività di fine anno, comprendenti ad anni alterni il Santo Natale o il Capodanno e, sempre ad anni alterni, le festività della Santa Pasqua;
2) il sig. verserà alla sig.ra per il mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di € 300,00 soggetta agli aggiornamenti ISTAT, mentre riguardo alle spese straordinarie, queste saranno divise equamente tra i due genitori in ragione della metà previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
3) - nulla per la casa coniugale sita in Sassano (SA) alla via Traversa, avendola già restituita i coniugi separandi al legittimo proprietario fin dal giugno dell'anno 2015; - nulla a titolo di mantenimento essendo i coniugi separandi economicamente indipendenti.”; di avere regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione, con piena soddisfazione di entrambi;
che dalla data della separazione avevano sempre vissuto separati essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Casaletto Spartano in data 03.12.2005 in data
24.09.2006 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile dei rispettivi Comune di residenza, a mezzo rituale
pagina 2 di 4 comunicazione, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri anagrafici;
2) Confermare le condizioni già statuite nella sentenza di separazione giudiziale n. 472/2022.”
Con provvedimento del 09/05/2024, emesso all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
07/05/2024, il Tribunale onerava le parti al deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Lagonegro e rinviava, per la verifica dell'incombente, dapprima all'udienza cartolare del 02/07/2024 e poi, su richiesta delle parti, all'udienza del 04/02/2025.
Nelle more, si faceva parte diligente e, con nota di deposito del 19/11/2024, Parte_1
produceva, per il tramite del suo procuratore, la richiesta certificazione.
Gli atti del procedimento venivano inoltre comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al
P.M., il quale in data 14/05/2024 rendeva il seguente parere: “Nulla oppone”.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 04/02/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti di natura economico/patrimoniale alle condizioni concordate.
Orbene, rilevato che tale accordo non risulta contrario a norme imperative, ritiene il Tribunale che possa essere posto a fondamento della decisione.
In relazione alla natura e all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Casaletto Spartano (SA) in data 03/12/2005 tra e Parte_1
pagina 3 di 4 trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Casaletto Spartano al N. 1, P. 2, Controparte_1
S. A, anno 2006;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nr. 1249/2023 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data
05/12/2023
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Rosa Caputo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Buonabitacolo (SA) alla
Via E. Loi 40, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni ai sensi dell'art 170 c.p.c. al numero di fax 097591667 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Loreto Zozzaro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassano (SA) alla Via Diaz snc, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni ai sensi dell'art 170 c.p.c. al numero di fax 0975493112 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RICORRENTE
E
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
pagina 1 di 4 INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
04/02/2025 depositate per in data 17/01/2025 e per in data Parte_1 Controparte_1
03/02/2025; per il P.M. in data 14/05/2024 per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05/12/2023, le parti in epigrafe indicate chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Casaletto Spartano (SA) in data 03/12/2005.
Par Esponevano che dalla loro unione erano nati tre figli: e Controparte_2 Persona_1 CP
; che la crisi coniugale, irreparabile e definitiva, portava i coniugi a procedere a separazione
[...]
giudiziale R.G. 1115/2015, terminata con sentenza n. 472/2022 a firma del Presidente Relatore Giudice
Marco Martone in data 19/07/2022; che la sentenza di separazione stabiliva le seguenti condizioni: “1) disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la residenza della madre sita in
Casalbuono (SA) alla via Roma e prevedere, per il padre, oltre all'ordinario diritto di visita, di poterli tenere con sé a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
di poterli tenere con sé per quindici giorni durante il periodo estivo e per sette giorni in concomitanza con le festività di fine anno, comprendenti ad anni alterni il Santo Natale o il Capodanno e, sempre ad anni alterni, le festività della Santa Pasqua;
2) il sig. verserà alla sig.ra per il mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di € 300,00 soggetta agli aggiornamenti ISTAT, mentre riguardo alle spese straordinarie, queste saranno divise equamente tra i due genitori in ragione della metà previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
3) - nulla per la casa coniugale sita in Sassano (SA) alla via Traversa, avendola già restituita i coniugi separandi al legittimo proprietario fin dal giugno dell'anno 2015; - nulla a titolo di mantenimento essendo i coniugi separandi economicamente indipendenti.”; di avere regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione, con piena soddisfazione di entrambi;
che dalla data della separazione avevano sempre vissuto separati essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Casaletto Spartano in data 03.12.2005 in data
24.09.2006 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile dei rispettivi Comune di residenza, a mezzo rituale
pagina 2 di 4 comunicazione, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri anagrafici;
2) Confermare le condizioni già statuite nella sentenza di separazione giudiziale n. 472/2022.”
Con provvedimento del 09/05/2024, emesso all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
07/05/2024, il Tribunale onerava le parti al deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Lagonegro e rinviava, per la verifica dell'incombente, dapprima all'udienza cartolare del 02/07/2024 e poi, su richiesta delle parti, all'udienza del 04/02/2025.
Nelle more, si faceva parte diligente e, con nota di deposito del 19/11/2024, Parte_1
produceva, per il tramite del suo procuratore, la richiesta certificazione.
Gli atti del procedimento venivano inoltre comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al
P.M., il quale in data 14/05/2024 rendeva il seguente parere: “Nulla oppone”.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 04/02/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti di natura economico/patrimoniale alle condizioni concordate.
Orbene, rilevato che tale accordo non risulta contrario a norme imperative, ritiene il Tribunale che possa essere posto a fondamento della decisione.
In relazione alla natura e all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Casaletto Spartano (SA) in data 03/12/2005 tra e Parte_1
pagina 3 di 4 trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Casaletto Spartano al N. 1, P. 2, Controparte_1
S. A, anno 2006;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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