Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16/04/2025, alle ore 10.20, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.
L. 15220/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Manfredi BRUNO, in sostituzione dell'Avv. Francesco TODARO per parte ricorrente e l'Avv. Mary Claire ACCARDI, in sostituzione dell'Avv. LI
AR, per l' CP_1
L'Avv. Bruno insiste nell'accoglimento del ricorso, anche alla luce della CTU depositata e chiede che la causa venga posta in decisione.
L'Avv. Accardi si riporta alle difese già spiegate nella memoria di costituzione e si associa alla richiesta di decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.25 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
15220 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in TODARO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata forma esecutiva all'Avv. ______________________ presso lo studio di questi, in Palermo, Via Salvatore Meccio 22; ______________________ per ___________________
- Ricorrente -
______________________ ______________________
CONTRO
Il Cancelliere
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. LI
[...]
AR, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: LIQIDAZIONE RATEI NASPI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere sino a concorrenza dell'importo di Euro 12.735,37, corrisposto dall' in corso di causa. CP_1
Condanna l' a corrispondere in favore di la somma di € CP_1 Parte_1
6.940,72, a titolo di differenze residue di indennità NASpI, il cui diritto le è stato riconosciuto con sentenza n° 2742/2023 di questo Tribunale, oltre gli accessori di legge;
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.700,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv.
Francesco TODARO.
Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata, liquidate con CP_1
separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/12/2023, , convenne in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro l' e, premesso di CP_1
aver lavorato come operatore socio-assistenziale alle dipendenze dell' Controparte_3
dal 2/03/1999 al 12/11/2021, di avere fatto domanda, in data 16/11/2021, dopo il
[...]
licenziamento, per ottenere l'indennità di disoccupazione N.A.S.p.I., che l' aveva CP_2
rigettato e che le era stata solo successivamente riconosciuta all'esito di ricorso giudiziario,
con sentenza n. 2742/2023 del 20/07/2023 del Tribunale di Palermo, chiese la condanna dell' al pagamento del relativo importo, oltre accessori e spese di lite. CP_1
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva ha dichiarato che “la CP_1
posizione assicurativa e previdenziale dell'interessata è stata fatta oggetto di riesame all'esito del quale l'odierna domanda è stata liquidata.
Conseguentemente è stato disposto il pagamento della NASpI così come da sentenza n.
2742/2023.
La NASpI è stata liquidata sulla base dei dati retributivi e contributivi conosciuti imputandoli al quadriennio precedente la domanda NASpI oggetto della sentenza.
Potrà dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite”. All'udienza del 3/07/2024, il ricorrente ha, tuttavia, precisato che “il pagamento della
CP_ somma di cui all'ordine di pagamento emesso dall' non è satisfattivo, in quanto vi è un errore nel calcolo dell'indennità N.A.S.p.I., che non ha tenuto conto della contribuzione versata a seguito della reintegra nel posto di lavoro”.
Disposta c.t.u. contabile per la quantificazione dell'importo effettivamente dovuto alla ricorrente, all'udienza del 16/04/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va preliminarmente rilevato che l' con provvedimento emesso in corso di CP_1
causa (13/03/2024) ha liquidato alla ricorrente l'importo di € 12.737,35 per il periodo dal
20/1/2021 al 1°/12/2023 per complessivi 728 giorni, tuttavia la ha lamentato che, nel Pt_1
calcolo dell'indennità NASpI, l' non ha tenuto conto della contribuzione successiva al CP_1
reintegro della ricorrente nel posto di lavoro.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere sino a concorrenza dell'importo di Euro 12.737,35, mentre va esaminata, soltanto per le rivendicate differenze residue, la domanda della Pt_1
Ciò premesso, tale ultima domanda è fondata.
Il Dott. , Consulente del Lavoro, ha così argomentato: Persona_1
Per quanto sopra premesso si è provveduto alla quantificazione della NASPI precisando che l'art. 3 del D.Lgs. 22/2015 sancisce il riconoscimento ai lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
1) Siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 181/2000;
2) Possano far valere, nel quadriennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
3) Possano far valere 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi antecedenti il periodo di disoccupazione;
4) Con circolare n.94 del 12/05/2015 l' ha precisato che: CP_1
Sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali di legge;
Non sono considerati utili, poiché non coperti da contribuzione effettiva ma solo figurativa,
i periodi di CIGO e CIGS a zero ore.
Ai fini della quantificazione del quadriennio da prendere in esame, la circolare n. 142 del
29/07/2015 precisa che “…In presenza di una pluralità di periodi neutri - cioè periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo - che si susseguono si richiede che almeno il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della ricerca del requisito contributivo. Il predetto quadriennio viene così ampliato in misura pari alla durata dell'evento neutro…” nonché “Il procedimento di ampliamento si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi (quadriennio) al netto degli eventi neutri…” Gli artt. 4 e 5 del
D.Lgs.22/2015, che regolano le modalità di calcolo dell'importo della NASPI da corrispondere sanciscono: Art. 4 - 1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero
4,33. 2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195
euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari al 75
per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al
25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non puo'
in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione…
Art.5 - 1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta'
delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per quanto sopra premesso si evidenzia quanto segue:
con sentenza n. 2445/2020 il Tribunale di Palermo aveva disposto la reintegra della Sig.
a seguito di un licenziamento giudicato illegittimo, con conseguente reintegra e relativo CP_4 accredito della contribuzione per il periodo da 18/01/2018 al 12/11/2021, data di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di accordo sindacale per “Dimissioni per giusta Causa”;
in data 13 marzo 2024, come da documentazione depositata agli atti di causa da parte resistente, è stato disposto il pagamento dell'indennità NASPI, per un importo di €.12.737,55,
importo considerato non satisfattivo da parte ricorrente;
dall'estratto contributivo del 18/10/2023, depositato agli atti di causa, si rilevano i dati contributivi e retributivi maturati, dalla ricorrente, nei 4 anni precedenti la domanda di disoccupazione presentata in data 16/11/2021, come da tabella allegata.
Il tutto per un totale di 208 settimane, nei limiti di n.52 settimane per anno, ed una retribuzione utile di €.88.926,59. Giova evidenziare che per l'effetto della “neutralizzazione” di cui alla su menzionata circolare n.142 del 2015, sebbene il rapporto sia cessato in data CP_1
12/11/2021, si è andati a ritroso sino al 2014, quantificando l'importo della NASPI in €.19.677,82;
considerato l'importo già percepito pari €.12.737,55, l'importo ancora dovuto ammonta ad
€.6.940,72.
In relazione alle modalità di calcolo, il c.t. di parte dell' ha rilevato che “il CP_2
CTU prende in considerazione i periodi di contribuzione dal 2014 al 2021, motivando tale scelta nel meccanismo di neutralizzazione (cfr. circolare 142/2015) che permette di ampliare il periodo di osservazione, individuato in 4 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Origine della neutralizzazione applicata sarebbe la causa avverso un illegittimo licenziamento definito con sentenza n. 2445/2020. Dall'ampliamento di tale periodo, la ricorrente risulterebbe vantare, ai fini del calcolo della NASPI, 208 settimane di contribuzione e 88.926,59 euro di retribuzione che porterebbe il totale della NASPI da pagare a 19.677,82 € come ricostruito nella relazione dal CTU
dott. . La neutralizzazione applicata dal CTU non è condivisibile. I motivi di Per_1
neutralizzazione, elencati nelle circolari 94/2015 e 142/2015, sono periodi di Cassa integrazione,
malattia, aspettativa sindacale, lavoro estero. La definizione di una vertenza sindacale o contezioso giudiziario non produce la neutralizzazione ma, ai sensi della circolare 94/2015 par.
2.6 lett. D,
produce lo slittamento del termine massimo di 68 giorni, dalla data di licenziamento o definizione della vertenza, entro cui presentare la domanda. Nesso logico vuole che la vertenza/contenzioso abbia come risultato l'effettiva conferma del licenziamento impugnato, nel caso di che si tratta il licenziamento impugnato è stato annullato, con la reintegra nel posto di lavoro, quindi non c'è alcun licenziamento da cui far decorrere i 68 giorni eventualmente sospesi dai tempi del contenzioso;
la cessazione del rapporto di lavoro che ha originato la domanda NASPI riconosciuta a seguito di sentenza, inoltre, è altro evento rispetto a quello impugnato in precedenza e richiamato dal CTU.
Non solo quindi non si può accettare la neutralizzazione effettuata dal CTU ma, per paradosso,
conteggiando i 31.970,02 euro di retribuzione verrebbero a contarsi 8 anni di retribuzione, dato che la cifra sopra richiamata, è stato ora chiarito, è quanto dovuto dal datore di lavoro per il periodo
2018 riferito alle 3 settimane tra il 01/01/2018 e il 20/01/2018. Di conseguenza, in attesa di verifica del flusso EMENS da parte datoriale, se si prendesse per buono il flusso del 2018 si potrebbero conteggiare solo 3 settimane di contribuzione, per liquidare la prestazione a fronte delle 208
computate. Mancando altri dati coerenti, non si può che considerare la contribuzione 2014-2017,
non considerando, per l'evidente anomalia presente, le 3 settimane del 2018 con retribuzione di
31970,02 euro”.
Tali rilievi non possono trovare accoglimento, alla luce dei chiarimenti resi dal Dr.
, che ha evidenziato che: Per_1
Punto 1) Il periodo di “neutralizzazione” invocato da questa CTU non è assolutamente riferito, come erroneamente esposto dal CTP, all'impugnativa di licenziamento di cui alla sentenza
2245/2020; la sentenza su citata veniva menzionata nella bozza di relazione solo ed esclusivamente per evidenziare la cessazione al 12 novembre 2021 con relativa decorrenza a ritroso dei periodi utili per il calcolo della NASPI;
Punto 2) Le due circolari menzionate dal CTP (94/2015 e 142/2015),
nella parte relativa alla neutralizzazione, hanno due differenti effetti. La circolare 94/2015 al punto
2 elenca i requisiti soggettivi utili per poter richiedere la NASPI e, nello specifico, al punto 2.2 lett.
c) cita “a questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate: malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo); cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.” situazioni che nulla hanno a che vedere con il caso di specie, in quanto i 30 giorni ricadono nei dodici mesi. In riferimento alla circolare 142/2015, il punto 4 (All.3) per periodi “neutri” specifica “…periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo” senza alcuna elencazione, come invece segnalato erroneamente dal CTP, ed è solo nell'esempio che annovera Cassa integrazione e Malattia. Punti 3)
e 4) Premesso che il CTU deve sviluppare i conteggi sulla scorta della documentazione agli atti,
giova precisare che dall'analisi dell'estratto contributivo, datato 18/10/2023, del palesato errore evidenziato dal CTP non v'è traccia. L'estratto conto contributivo è un documento elaborato dall' sulla scorta dei flussi mensili ( inviati dalle ditte;
l' trasferisce CP_2 Pt_2 CP_2
quanto comunicato con gli sull'estratto contributivo evidenziando, qualora riscontri Pt_2
anomalie, le criticità nell'apposita sezione”NOTE”. Dall'esame del predetto estratto conto mentre per le annualità che vanno dal 1990 al 2004, con esclusione dell'anno 1999, viene esposto il codice
“18” (in calce al predetto modello specifica “periodo da accertare”), nulla invece viene esposto in corrispondenza dell'annualità 2018, oggetto della contestazione da parte del CTP. In aggiunta a quanto premesso si precisa che se l' avesse riscontrato un'anomalia, la stessa sarebbe stata CP_2
evidenziata nell'apposita sezione “NOTE”. Non si può dare riscontro positivo alla ricostruzione fatta dal CTP in merito all'asserita distribuzione della retribuzione esposta nel mese di gennaio 2018
quale risultante della somma delle retribuzioni dal 2/2018 al 11/2021 pari a 45 mesi;
infatti se dividiamo €.31.970,02 per 45 si otterrebbe una retribuzione mensile di €. 710,44, comprensiva dei ratei di XIII mensilità, ben lontana dalla retribuzione della lavoratrice che è pari ad €.1.595,44, come da cedolini depositati agli atti di causa. In più è da rilevare che qualora l' fosse in “in attesa CP_2
di verifica del flusso EMENS da parte datoriale” nelle su menzionate NOTE sarebbero esposti i codici 2 (Contributi da verificare) o 5 (Contributi oggetto di verifica).
Il CTU ha concluso che alla luce di quanto sopra si ribadisce che l'importo spettante ammonta ad €.19.677,82; considerato l'importo già percepito pari €.12.737,55, l'importo ancora dovuto ammonta ad €.6.940,72.
Tale relazione contabile e le esaustive considerazioni in risposta alle osservazioni di parte resistente, sono pienamente condivise da questo Tribunale, in quanto fondate su una corretta metodologia ed esenti da vizi logici manifesti. La domanda proposta da , pertanto, deve essere accolta, Parte_1
condannando l' a corrisponderle la somma di €. 6.940,72, a titolo di residue CP_1
differenze dell'indennità NASpI, oltre accessori come per legge.
Conseguentemente, l' rimasto soccombente anche virtualmente, avendo CP_1
pagato una parte del credito soltanto in corso di causa, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Francesco TODARO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno, altresì, poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata, CP_1
liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16/04/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)