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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2024, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 46/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Laura Petitti - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 46 2019
TRA
(C.F. ), con l'Avv. La Venuta Gaetano;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Pipia Maria;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30 maggio 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2019, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con , dal quale ha avuto due figli, Controparte_1 Persona_1
(classe 2014) e (classe 2016), ha chiesto all'intestato Tribunale: i) la pronuncia della Per_2 separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
ii) l'affidamento esclusivo dei figli;
iii) il riconoscimento di un contributo economico di euro 150,00 mensili per il
1 mantenimento spettante a sé, quale coniuge, e di euro 300,00 mensili per il mantenimento indiretto dei due figli minori da porre a carico del resistente, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda di addebito, la ricorrente ha dedotto che gli atteggiamenti aggressivi e minacciosi assunti dal resistente ed il frequente utilizzo di alcol e di sostanze stupefacenti hanno spezzato l'equilibrio familiare e reso intollerabile la convivenza matrimoniale.
La ricorrente ha, altresì, evidenziato che agli episodi di violenza domestica hanno anche assistito i figli, per i quali ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Sotto il profilo economico, la ricorrente ha rivendicato il diritto ad essere mantenuta dal resistente, non essendo titolare di redditi, ed ha rimarcato l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei minori.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, ha contestato Controparte_1 le domande e la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, chiedendo al Tribunale: i)
l'affidamento congiunto dei minori;
ii) la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli nella misura di euro 150,00 mensili per ciascun figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 28 maggio 2019, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., a cui si rinvia.
Pronunciata la sentenza non definitiva n. 615/2020 sullo status, ha avviato Parte_1 un sub-procedimento ex art. 709 comma IV c.p.c., conclusosi con l'ordinanza del 25 maggio
2021, che ha rigettato la domanda di affidamento esclusivo della prole.
Nelle more, su iniziativa di , è stato avviato il giudizio di divorzio portante Controparte_1 il n.r.g 49/22, nel corso del quale è stata adottata l'ordinanza presidenziale n. 20837/22 che ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre e confermato, per il resto, le condizioni della separazione.
Espletati gli opportuni accertamenti con l'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Chiusa
Sclafani, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, il resistente ha concluso riportandosi agli atti mentre la ricorrente ha concluso
Pag. 2 di 6 chiedendo l'addebito della separazione e la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli.
La causa è stata, quindi, posta in decisione in data 3 giugno 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, occorre ricordare che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “(…) il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei
e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019) (…) (Cass. 7547/20).
Ciò costituisce la naturale conseguenza della scelta legislativa di disciplinare l'evoluzione della crisi coniugale in due momenti distinti: la separazione, in cui, sul presupposto di una crisi appena insorta e suscettibile di un superamento, vengono attenuati gli obblighi matrimoniali di cui all'art. 143 c.c e disciplinati i rapporti tra i coniugi nonchè tra questi ed i figli;
il divorzio, che, sul presupposto dell'irreversibilità della crisi, è volto a dissolvere il vincolo matrimoniale ed a regolare i rapporti tra le parti ed i relativi figli.
Posta la diversità temporale e funzionale tra i due istituti, deve, quindi, ritenersi che, una volta inaugurata la stagione dell'irreversibilità della crisi coniugale con il deposito del ricorso per divorzio, il Giudice della separazione perde il potere di intervenire nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti nonché tra queste ed i figli, potendo esercitarlo nei soli limiti della “non interferenza” rispetto alle statuizioni adottate dal Giudice del divorzio.
Ne consegue che, con l'introduzione del giudizio di divorzio e l'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma VIII, legge 898/70, il thema decidendum su cui il Giudice della separazione pendente è chiamato a pronunciarsi può concernere esclusivamente l'addebito, il mantenimento del coniuge – legato allo status matrimoniale e destinato a venir meno a partire dal passaggio in giudicato della sentenza, anche non definitiva, di divorzio – la domanda di mantenimento dei figli nel periodo compreso tra il deposito del ricorso per separazione ed il deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, nella specie si rileva che le parti è attualmente pendente il giudizio di divorzio iscritto al n.r.g 49/22, nel corso del quale è stata
Pag. 3 di 6 emanata l'ordinanza presidenziale n. 20837/22, che ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre e recepito, per il resto, le condizioni della separazione di cui all'ordinanza del 28 maggio 2019.
Ciò ha comportato la restrizione dell'ambito della cognizione e della decisione del presente giudizio alle sole questioni concernenti l'addebito della separazione ed il mantenimento dei minori dal 8 gennaio 2019 (data di deposito del ricorso per separazione)
e fino al deposito del ricorso di divorzio. Relativamente alla domanda di mantenimento del coniuge, si rileva che è intervenuta una rinuncia implicita in quanto il procuratore del ricorrente, nel rassegnare specificamente le proprie conclusioni all'interno delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 189 cpc, ha omesso di riportare la corrispondente richiesta precedentemente formulata nel ricorso (cfr, sul punto, Cass. 18027/18).
Tanto premesso, in merito alla domanda di addebito formulata da giova Parte_1 in diritto evidenziare che a mente dell'art. 151 comma II c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (…)” (cfr. ex multis Cass. 40795/21).
Nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova della riconducibilità eziologica dell'intollerabilità della convivenza alle condotte poste in essere dal resistente ai danni della ricorrente.
A riguardo va, innanzitutto, precisato che nessun elemento può trarsi dalla sentenza
4/2022 emessa dal Giudice di Pace di Corleone, confermata dalla sentenza 2/2023 del
Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che ha condannato il alla pena CP_1 di euro 900,00 di multa per il reato di cui all'art. 612 comma I c.p. commesso contro la
Ciò in quanto i fatti penalmente rilevanti, per i quali il è stato condannato, Pt_1 CP_1 sono successivi al deposito del ricorso per separazione, sicchè non possono costituire la causa del fallimento del rapporto coniugale.
Pag. 4 di 6 Del pari, si rivela insufficiente ai fini dell'addebito la condanna alla reclusione ed alla multa inflitta al giusta sentenza 1647/2022 del Tribunale di Termini Imerese, passata in CP_1 giudicato, per il reato di cui all'art. 612 comma II c.p.
Ciò in quanto il reato per cui è intervenuta la condanna afferisce a fatti verificatisi il 21 ottobre 2018 e, data la prossimità temporale rispetto al deposito del ricorso per separazione, può considerarsi come la manifestazione di una crisi irreversibile già in atto.
Ne consegue che, in assenza di altri elementi probatori relativi alle dinamiche dei rapporti tra le parti nel corso della vita coniugale, non è possibile sostenere che le minacce, seppur gravi, rivolte dal alla ricorrente costituiscano la causa del fallimento del matrimonio. CP_1
Passando alle questioni di natura economica, occorre ricordare che l'ordinamento impone a ciascun genitore l'obbligo inderogabile di mantenere i figli minori, il cui adempimento, nel contesto della separazione o del divorzio, può avvenire in forma diretta ovvero mediante la corresponsione di un assegno periodico, da quantificare tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi assunti.
Nella specie, considerata la collocazione di (classe 2014) e di (classe Persona_1 Per_2
2016) presso il domicilio materno e valutate le condizioni economiche del resistente, appare equo quantificare il contributo economico per il mantenimento indiretto dei minori nella misura complessiva di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), con decorrenza dal 8 gennaio 2019, data di deposito del ricorso per separazione, alla data di deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Le spese straordinarie per i minori, relative al medesimo periodo, vanno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
Dato l'esito della lite, va disposta la compensazione delle spese del procedimento principale e del sub-procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva n.
615/2020, così provvede:
RIGETTA la domanda di addebito;
Pag. 5 di 6 DICHIARA improcedibili le domande relative all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita dei figli minori e Persona_1 Per_2
DICHIARA rinunciata la domanda di mantenimento della ricorrente;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli minori e oltre al Persona_1 Per_2
50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal 8 gennaio 2019 (data di deposito del ricorso per separazione) alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio iscritto al n.r.g. 49/22;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Laura Petitti
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Laura Petitti - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 46 2019
TRA
(C.F. ), con l'Avv. La Venuta Gaetano;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Pipia Maria;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30 maggio 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2019, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con , dal quale ha avuto due figli, Controparte_1 Persona_1
(classe 2014) e (classe 2016), ha chiesto all'intestato Tribunale: i) la pronuncia della Per_2 separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
ii) l'affidamento esclusivo dei figli;
iii) il riconoscimento di un contributo economico di euro 150,00 mensili per il
1 mantenimento spettante a sé, quale coniuge, e di euro 300,00 mensili per il mantenimento indiretto dei due figli minori da porre a carico del resistente, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda di addebito, la ricorrente ha dedotto che gli atteggiamenti aggressivi e minacciosi assunti dal resistente ed il frequente utilizzo di alcol e di sostanze stupefacenti hanno spezzato l'equilibrio familiare e reso intollerabile la convivenza matrimoniale.
La ricorrente ha, altresì, evidenziato che agli episodi di violenza domestica hanno anche assistito i figli, per i quali ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Sotto il profilo economico, la ricorrente ha rivendicato il diritto ad essere mantenuta dal resistente, non essendo titolare di redditi, ed ha rimarcato l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei minori.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, ha contestato Controparte_1 le domande e la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, chiedendo al Tribunale: i)
l'affidamento congiunto dei minori;
ii) la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli nella misura di euro 150,00 mensili per ciascun figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 28 maggio 2019, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., a cui si rinvia.
Pronunciata la sentenza non definitiva n. 615/2020 sullo status, ha avviato Parte_1 un sub-procedimento ex art. 709 comma IV c.p.c., conclusosi con l'ordinanza del 25 maggio
2021, che ha rigettato la domanda di affidamento esclusivo della prole.
Nelle more, su iniziativa di , è stato avviato il giudizio di divorzio portante Controparte_1 il n.r.g 49/22, nel corso del quale è stata adottata l'ordinanza presidenziale n. 20837/22 che ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre e confermato, per il resto, le condizioni della separazione.
Espletati gli opportuni accertamenti con l'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Chiusa
Sclafani, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, il resistente ha concluso riportandosi agli atti mentre la ricorrente ha concluso
Pag. 2 di 6 chiedendo l'addebito della separazione e la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli.
La causa è stata, quindi, posta in decisione in data 3 giugno 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, occorre ricordare che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “(…) il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei
e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019) (…) (Cass. 7547/20).
Ciò costituisce la naturale conseguenza della scelta legislativa di disciplinare l'evoluzione della crisi coniugale in due momenti distinti: la separazione, in cui, sul presupposto di una crisi appena insorta e suscettibile di un superamento, vengono attenuati gli obblighi matrimoniali di cui all'art. 143 c.c e disciplinati i rapporti tra i coniugi nonchè tra questi ed i figli;
il divorzio, che, sul presupposto dell'irreversibilità della crisi, è volto a dissolvere il vincolo matrimoniale ed a regolare i rapporti tra le parti ed i relativi figli.
Posta la diversità temporale e funzionale tra i due istituti, deve, quindi, ritenersi che, una volta inaugurata la stagione dell'irreversibilità della crisi coniugale con il deposito del ricorso per divorzio, il Giudice della separazione perde il potere di intervenire nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti nonché tra queste ed i figli, potendo esercitarlo nei soli limiti della “non interferenza” rispetto alle statuizioni adottate dal Giudice del divorzio.
Ne consegue che, con l'introduzione del giudizio di divorzio e l'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma VIII, legge 898/70, il thema decidendum su cui il Giudice della separazione pendente è chiamato a pronunciarsi può concernere esclusivamente l'addebito, il mantenimento del coniuge – legato allo status matrimoniale e destinato a venir meno a partire dal passaggio in giudicato della sentenza, anche non definitiva, di divorzio – la domanda di mantenimento dei figli nel periodo compreso tra il deposito del ricorso per separazione ed il deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, nella specie si rileva che le parti è attualmente pendente il giudizio di divorzio iscritto al n.r.g 49/22, nel corso del quale è stata
Pag. 3 di 6 emanata l'ordinanza presidenziale n. 20837/22, che ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre e recepito, per il resto, le condizioni della separazione di cui all'ordinanza del 28 maggio 2019.
Ciò ha comportato la restrizione dell'ambito della cognizione e della decisione del presente giudizio alle sole questioni concernenti l'addebito della separazione ed il mantenimento dei minori dal 8 gennaio 2019 (data di deposito del ricorso per separazione)
e fino al deposito del ricorso di divorzio. Relativamente alla domanda di mantenimento del coniuge, si rileva che è intervenuta una rinuncia implicita in quanto il procuratore del ricorrente, nel rassegnare specificamente le proprie conclusioni all'interno delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 189 cpc, ha omesso di riportare la corrispondente richiesta precedentemente formulata nel ricorso (cfr, sul punto, Cass. 18027/18).
Tanto premesso, in merito alla domanda di addebito formulata da giova Parte_1 in diritto evidenziare che a mente dell'art. 151 comma II c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (…)” (cfr. ex multis Cass. 40795/21).
Nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova della riconducibilità eziologica dell'intollerabilità della convivenza alle condotte poste in essere dal resistente ai danni della ricorrente.
A riguardo va, innanzitutto, precisato che nessun elemento può trarsi dalla sentenza
4/2022 emessa dal Giudice di Pace di Corleone, confermata dalla sentenza 2/2023 del
Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che ha condannato il alla pena CP_1 di euro 900,00 di multa per il reato di cui all'art. 612 comma I c.p. commesso contro la
Ciò in quanto i fatti penalmente rilevanti, per i quali il è stato condannato, Pt_1 CP_1 sono successivi al deposito del ricorso per separazione, sicchè non possono costituire la causa del fallimento del rapporto coniugale.
Pag. 4 di 6 Del pari, si rivela insufficiente ai fini dell'addebito la condanna alla reclusione ed alla multa inflitta al giusta sentenza 1647/2022 del Tribunale di Termini Imerese, passata in CP_1 giudicato, per il reato di cui all'art. 612 comma II c.p.
Ciò in quanto il reato per cui è intervenuta la condanna afferisce a fatti verificatisi il 21 ottobre 2018 e, data la prossimità temporale rispetto al deposito del ricorso per separazione, può considerarsi come la manifestazione di una crisi irreversibile già in atto.
Ne consegue che, in assenza di altri elementi probatori relativi alle dinamiche dei rapporti tra le parti nel corso della vita coniugale, non è possibile sostenere che le minacce, seppur gravi, rivolte dal alla ricorrente costituiscano la causa del fallimento del matrimonio. CP_1
Passando alle questioni di natura economica, occorre ricordare che l'ordinamento impone a ciascun genitore l'obbligo inderogabile di mantenere i figli minori, il cui adempimento, nel contesto della separazione o del divorzio, può avvenire in forma diretta ovvero mediante la corresponsione di un assegno periodico, da quantificare tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi assunti.
Nella specie, considerata la collocazione di (classe 2014) e di (classe Persona_1 Per_2
2016) presso il domicilio materno e valutate le condizioni economiche del resistente, appare equo quantificare il contributo economico per il mantenimento indiretto dei minori nella misura complessiva di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), con decorrenza dal 8 gennaio 2019, data di deposito del ricorso per separazione, alla data di deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Le spese straordinarie per i minori, relative al medesimo periodo, vanno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
Dato l'esito della lite, va disposta la compensazione delle spese del procedimento principale e del sub-procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva n.
615/2020, così provvede:
RIGETTA la domanda di addebito;
Pag. 5 di 6 DICHIARA improcedibili le domande relative all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita dei figli minori e Persona_1 Per_2
DICHIARA rinunciata la domanda di mantenimento della ricorrente;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli minori e oltre al Persona_1 Per_2
50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal 8 gennaio 2019 (data di deposito del ricorso per separazione) alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio iscritto al n.r.g. 49/22;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Laura Petitti
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