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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2020/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2020/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
Né NI Villaggio Palombaia MAP 5, C.F. rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Simona Giannangeli
Nei confronti di
, nato il [...] a [...], residente in [...] Poggio Controparte_1
Picenze, C.F. elettivamente domiciliato in L'Aquila, presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Cipolletta Vincenzo
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale per figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dagli interessati, datato 06/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 02/08/2024, premesso di aver Parte_1 avviato, nell'anno 2020, una relazione sentimentale, sfociata in una convivenza more uxorio con , dalla quale è nato un figlio, , il Controparte_1 Per_1
03/07/2023 (dunque minorenne), chiedeva regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale secondo le condizioni proposte nell'atto introduttivo.
2. La ricorrente esponeva che a) la coppia iniziava a convivere dal mese di ottobre, in un'abitazione sita in Poggio Picenze (AQ) e dall'agosto del 2022, si trasferiva in un altro edificio, sito sempre in Poggio Picenze, di proprietà della madre del signor
, nell'appartamento sottostante a quello della madre;
c) dalla loro unione, CP_1 in data 03/07/2023, nasceva , per il quale si rendeva necessario un ricovero in Per_1 terapia intensiva a seguito del parto per distocia della spalla;
d) nel mese di aprile 2024, la ricorrente si trovava costretta ad interrompere la convivenza con il sig. , CP_1 dando comunicazione al compagno del trasferimento presso un alloggio Map reperito a San TR Né NI (AQ); ciò avveniva a seguito di disaccordi sorti con la madre del compagno e, successivamente anche con il sig. , il quale, a partire CP_1 dalla fine dell'anno 2023, iniziava a trascurare completamente la relazione intima ed affettiva e la gestione dell'abitazione, lasciando soli la compagna e il figlio nei fine settimana, nonché a tenere comportamenti offensivi nei confronti della stessa;
e) dal mese di aprile 2024, il sig. iniziava a contribuire alle esigenze del figlio CP_1 con l'acquisto di generi di prima necessità, senza corresponsione di alcun contributo per le varie spese sopraggiunte a seguito del trasferimento nella nuova abitazione, e ciò nonostante fosse l'unico genitore a svolgere attività lavorativa.
3. Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
4. In data 15.11.2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla richiesta di disciplina delle condizioni di gestione della responsabilità genitoriale, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato. In particolare, egli asseriva a) l'insussistenza di qualsiasi ingerenza da parte di sua madre, la quale, al contrario, avrebbe invece aiutato la coppia, offrendo in comodato l'appartamento in cui essi iniziavano la convivenza;
b) che non aveva mai usato toni ingiuriosi, mentre la sig.ra usava spesso avere comportamenti provocatori e toni dispregiativi nei Parte_1 suoi confronti;
c) di non aver mai lasciato soli la compagna e il figlio nei fine settimana c) che, dal momento del trasferimento nella nuova abitazione, al sig. è stato CP_1
impedito di trascorrere del tempo da solo con il piccolo e di portarlo fuori dal Map;
d) che il sig. ha contribuito alle spese per il mantenimento del piccolo, CP_1
producendo copia di vari bonifici effettuati a tale scopo e che la sig.ra ha Parte_1 sempre trattenuto l'importo dell'assegno unico;
e) che l'entità del mantenimento richiesto dalla ricorrente risultava eccessivo, in considerazione delle capacità economiche del resistente.
5. Sulla base di tali premesse, il resistente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di conclusione e risposta.
6. La causa perveniva all'udienza del 13/01/2025, nella quale, precisate le conclusioni, veniva assegnata a decisione. Nelle more, la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 raggiungevano una soluzione al conflitto genitoriale e, pertanto, depositavano agli atti di causa, un accordo sottoscritto da entrambi.
7. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti, sussistendone i presupposti, possono essere accolte, in quanto rispettose dell'interesse del minore . Per_1
8. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che il minore non
è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni del ricorso;
1) dispone che il figlio minore venga affidato in maniera condivisa Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita nel villaggio Palombaia MAP 5 in San TR Ne' NI, dove avrà la residenza. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente;
2) stabilisce che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3) dispone che, premesso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la regolamentazione della frequentazione con avverrà secondo il seguente piano Per_1 genitoriale: fino al compimento dei tre anni di età del bambino, il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dalle 16 (ora di uscita dalla scuola dell'infanzia) alle 20,00 (dopo averlo fatto cenare). Un week sì ed uno no trascorrerà con il padre il sabato (o la domenica previo accordo dei genitori) dalle 09.00 alle 14,30 (questo per il primo mese e sempre fatte salve le esigenze del bambino). trascorrerà, dopo Per_1 il primo mese, con il padre un week end sì ed uno no o il sabato o la domenica dalle
9.00 alle 19.00. Dopo il compimento dei tre anni, verrà garantita la possibilità per il bambino di pernottare con il padre;
pertanto, il sig. trascorrerà con il figlio CP_1 il martedì ed il giovedì dalle 16,00 alle 20,00 e, a settimane alternate, dalla mattina del sabato sino alla domenica alle 19.00. Il signor avrà diritto di trascorrere CP_1
con il figlio, in estate, un periodo continuativo e non interrotto non inferiore a 7 (sette) giorni, per le vacanze, dopo il compimento dei tre anni di età. Fino al compimento dei tre anni di età, il minore trascorrerà con il padre 7 (sette) giorni durante l'estate senza pernotto dalle 9.00 alle 19.00. Le Festività di Natale, Capodanno ed Epifania verranno trascorse con il minore ad anni alterni, nelle modalità di seguito determinate: l'anno in cui trascorrerà la Vigilia di Natale ed il Natale con la madre, trascorrerà il 31 Per_1 dicembre ed il primo gennaio con il padre e viceversa. Anche questa alternanza potrà decorrere dal compimento dei tre anni di età del minore;
fino ad allora l'alternanza non prevederà il pernotto presso il padre. Le altre festività (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Epifania, Pasqua e Pasquetta unitamente considerate, Ferragosto, XXV aprile, Primo Maggio, Due Giugno, Otto Dicembre, 2 novembre ecc…) verranno trascorse ad anni alternati, una volta con la madre e una volta con il padre;
quanto al compleanno del figlio, i genitori si organizzeranno per consentire all'altro di festeggiare autonomamente la ricorrenza, prevedendo metà giornata ciascuno e rispettando il criterio di alternanza;
4) stabilisce che, a titolo di contribuzione mensile per il mantenimento del minore e fino alla completa indipendenza economica, il sig. Per_1 Controparte_1 verserà alla sig.ra entro il giorno 05, la somma mensile di euro Parte_1
400,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. Inoltre, contribuirà per la metà alle spese straordinarie, sportive e scolastiche, regolamentate secondo il protocollo adottato presso il Tribunale dell'Aquila;
5) dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS verrà integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
6) stabilisce che entrambi i genitori dovranno acconsentire al rilascio del passaporto per il minore;
7) dispone che, per le prime due settimane, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, prima che il signor trascorra con del tempo da solo, la CP_1 Per_1 signora parteciperà all'inserimento del bambino al rapporto con il padre Parte_1 di circa mezz'ora ciascuno nei giorni di sabato o domenica alternativamente;
dopo la mezz'ora per entrambe le volte il sig. potrà tenere con sé il figlio da solo, CP_1
sempre tenendo conto delle esigenze del minore. Dopo le prime due settimane, non sarà più necessaria la presenza della signora Parte_1
8) stabilisce che la spesa straordinaria relativa alla retta scolastica pari ad € 282,00 mensili e la spesa straordinaria relativa ai buoni pasto pari ad € 82,50 mensili dovranno essere sostenute a metà tra i genitori, oltre a tutte le altre spese straordinarie, come già indicato al punto 4). 9) prende atto che il minore risulta essere fiscalmente a carico della signora Parte_1 come da sottoscrizione effettuata dal signor il giorno dell'udienza CP_1 presidenziale ovvero il 13 gennaio 2025.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 13/02/2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2020/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
Né NI Villaggio Palombaia MAP 5, C.F. rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Simona Giannangeli
Nei confronti di
, nato il [...] a [...], residente in [...] Poggio Controparte_1
Picenze, C.F. elettivamente domiciliato in L'Aquila, presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Cipolletta Vincenzo
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale per figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dagli interessati, datato 06/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 02/08/2024, premesso di aver Parte_1 avviato, nell'anno 2020, una relazione sentimentale, sfociata in una convivenza more uxorio con , dalla quale è nato un figlio, , il Controparte_1 Per_1
03/07/2023 (dunque minorenne), chiedeva regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale secondo le condizioni proposte nell'atto introduttivo.
2. La ricorrente esponeva che a) la coppia iniziava a convivere dal mese di ottobre, in un'abitazione sita in Poggio Picenze (AQ) e dall'agosto del 2022, si trasferiva in un altro edificio, sito sempre in Poggio Picenze, di proprietà della madre del signor
, nell'appartamento sottostante a quello della madre;
c) dalla loro unione, CP_1 in data 03/07/2023, nasceva , per il quale si rendeva necessario un ricovero in Per_1 terapia intensiva a seguito del parto per distocia della spalla;
d) nel mese di aprile 2024, la ricorrente si trovava costretta ad interrompere la convivenza con il sig. , CP_1 dando comunicazione al compagno del trasferimento presso un alloggio Map reperito a San TR Né NI (AQ); ciò avveniva a seguito di disaccordi sorti con la madre del compagno e, successivamente anche con il sig. , il quale, a partire CP_1 dalla fine dell'anno 2023, iniziava a trascurare completamente la relazione intima ed affettiva e la gestione dell'abitazione, lasciando soli la compagna e il figlio nei fine settimana, nonché a tenere comportamenti offensivi nei confronti della stessa;
e) dal mese di aprile 2024, il sig. iniziava a contribuire alle esigenze del figlio CP_1 con l'acquisto di generi di prima necessità, senza corresponsione di alcun contributo per le varie spese sopraggiunte a seguito del trasferimento nella nuova abitazione, e ciò nonostante fosse l'unico genitore a svolgere attività lavorativa.
3. Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
4. In data 15.11.2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla richiesta di disciplina delle condizioni di gestione della responsabilità genitoriale, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato. In particolare, egli asseriva a) l'insussistenza di qualsiasi ingerenza da parte di sua madre, la quale, al contrario, avrebbe invece aiutato la coppia, offrendo in comodato l'appartamento in cui essi iniziavano la convivenza;
b) che non aveva mai usato toni ingiuriosi, mentre la sig.ra usava spesso avere comportamenti provocatori e toni dispregiativi nei Parte_1 suoi confronti;
c) di non aver mai lasciato soli la compagna e il figlio nei fine settimana c) che, dal momento del trasferimento nella nuova abitazione, al sig. è stato CP_1
impedito di trascorrere del tempo da solo con il piccolo e di portarlo fuori dal Map;
d) che il sig. ha contribuito alle spese per il mantenimento del piccolo, CP_1
producendo copia di vari bonifici effettuati a tale scopo e che la sig.ra ha Parte_1 sempre trattenuto l'importo dell'assegno unico;
e) che l'entità del mantenimento richiesto dalla ricorrente risultava eccessivo, in considerazione delle capacità economiche del resistente.
5. Sulla base di tali premesse, il resistente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di conclusione e risposta.
6. La causa perveniva all'udienza del 13/01/2025, nella quale, precisate le conclusioni, veniva assegnata a decisione. Nelle more, la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 raggiungevano una soluzione al conflitto genitoriale e, pertanto, depositavano agli atti di causa, un accordo sottoscritto da entrambi.
7. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti, sussistendone i presupposti, possono essere accolte, in quanto rispettose dell'interesse del minore . Per_1
8. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che il minore non
è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni del ricorso;
1) dispone che il figlio minore venga affidato in maniera condivisa Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita nel villaggio Palombaia MAP 5 in San TR Ne' NI, dove avrà la residenza. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente;
2) stabilisce che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3) dispone che, premesso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la regolamentazione della frequentazione con avverrà secondo il seguente piano Per_1 genitoriale: fino al compimento dei tre anni di età del bambino, il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dalle 16 (ora di uscita dalla scuola dell'infanzia) alle 20,00 (dopo averlo fatto cenare). Un week sì ed uno no trascorrerà con il padre il sabato (o la domenica previo accordo dei genitori) dalle 09.00 alle 14,30 (questo per il primo mese e sempre fatte salve le esigenze del bambino). trascorrerà, dopo Per_1 il primo mese, con il padre un week end sì ed uno no o il sabato o la domenica dalle
9.00 alle 19.00. Dopo il compimento dei tre anni, verrà garantita la possibilità per il bambino di pernottare con il padre;
pertanto, il sig. trascorrerà con il figlio CP_1 il martedì ed il giovedì dalle 16,00 alle 20,00 e, a settimane alternate, dalla mattina del sabato sino alla domenica alle 19.00. Il signor avrà diritto di trascorrere CP_1
con il figlio, in estate, un periodo continuativo e non interrotto non inferiore a 7 (sette) giorni, per le vacanze, dopo il compimento dei tre anni di età. Fino al compimento dei tre anni di età, il minore trascorrerà con il padre 7 (sette) giorni durante l'estate senza pernotto dalle 9.00 alle 19.00. Le Festività di Natale, Capodanno ed Epifania verranno trascorse con il minore ad anni alterni, nelle modalità di seguito determinate: l'anno in cui trascorrerà la Vigilia di Natale ed il Natale con la madre, trascorrerà il 31 Per_1 dicembre ed il primo gennaio con il padre e viceversa. Anche questa alternanza potrà decorrere dal compimento dei tre anni di età del minore;
fino ad allora l'alternanza non prevederà il pernotto presso il padre. Le altre festività (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Epifania, Pasqua e Pasquetta unitamente considerate, Ferragosto, XXV aprile, Primo Maggio, Due Giugno, Otto Dicembre, 2 novembre ecc…) verranno trascorse ad anni alternati, una volta con la madre e una volta con il padre;
quanto al compleanno del figlio, i genitori si organizzeranno per consentire all'altro di festeggiare autonomamente la ricorrenza, prevedendo metà giornata ciascuno e rispettando il criterio di alternanza;
4) stabilisce che, a titolo di contribuzione mensile per il mantenimento del minore e fino alla completa indipendenza economica, il sig. Per_1 Controparte_1 verserà alla sig.ra entro il giorno 05, la somma mensile di euro Parte_1
400,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. Inoltre, contribuirà per la metà alle spese straordinarie, sportive e scolastiche, regolamentate secondo il protocollo adottato presso il Tribunale dell'Aquila;
5) dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS verrà integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
6) stabilisce che entrambi i genitori dovranno acconsentire al rilascio del passaporto per il minore;
7) dispone che, per le prime due settimane, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, prima che il signor trascorra con del tempo da solo, la CP_1 Per_1 signora parteciperà all'inserimento del bambino al rapporto con il padre Parte_1 di circa mezz'ora ciascuno nei giorni di sabato o domenica alternativamente;
dopo la mezz'ora per entrambe le volte il sig. potrà tenere con sé il figlio da solo, CP_1
sempre tenendo conto delle esigenze del minore. Dopo le prime due settimane, non sarà più necessaria la presenza della signora Parte_1
8) stabilisce che la spesa straordinaria relativa alla retta scolastica pari ad € 282,00 mensili e la spesa straordinaria relativa ai buoni pasto pari ad € 82,50 mensili dovranno essere sostenute a metà tra i genitori, oltre a tutte le altre spese straordinarie, come già indicato al punto 4). 9) prende atto che il minore risulta essere fiscalmente a carico della signora Parte_1 come da sottoscrizione effettuata dal signor il giorno dell'udienza CP_1 presidenziale ovvero il 13 gennaio 2025.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 13/02/2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli