Articolo 12 della Legge 9 febbraio 1963, n. 160
Articolo 11Articolo 13
Versione
8 aprile 1963
Art. 12.
Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente articolo 11 e' ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nei termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
Entrata in vigore il 8 aprile 1963