Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 15578/2024 R.G.;
premesso che, su richiesta delle parti (cfr. verbale di udienza del 10.12.2024), con decreto del 10.12.2024 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 17.3.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA RL NL, nato a [...] il [...] (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosaria Costanzo
- ricorrente -
E INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Pepe
- resistente -
NONCHÉ
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Baccari
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.7.2024 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9027435809 000 per un importo complessivo di € 23.638,24,
1
- n. 37120180003969281000, avente ad oggetto contributi IVS anno 2017 per complessivi
€ 3.765,59
- n. 37120180023436209000, avente ad oggetto contributi IVS 2017-2018 per complessivi
€ 2.485,06;
- n. 37120190009375089000, avente ad oggetto contributi IVS anno 2018 per complessivi
€ 2.785.09;
- n. 37120190021702445000, avente ad oggetto contributi IVS anno 2018-2019 per complessivi € 2.693,55;
- n. 37120210008799061000, avente ad oggetto contributi IVS anno 2019 per complessivi
€ 4.162,86;
- n. 37120220006694921000, avente ad oggetto contributi IVS anno 2020 per complessivi
€ 4.445,08;
- n. 37120220023171079000, avente ad oggetto contributi IVS anno 2021 per complessivi
€ 3.301,01.
Ha eccepito:
- l'“omessa regolare notifica” dei suindicati avvisi di addebito;
- che “il Concessionario, comunque, non si è attenuto alla prescrizione di cui all'art. 50 D.P.R 29/9/73 N. 602”;
- la prescrizione dei crediti vantati dall'Inps.
Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo di accertare l'inesistenza dei crediti vantati dall'Inps negli avvisi di addebito nn.37120180010295309000,
37120190001638204000, 37120190012908382000 e 37120220000616155000 di cui all'intimazione di pagamento opposta, vinte le spese di lite.
Con separate memorie difensive si sono costituiti tempestivamente in giudizio l'AGENZIA
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e l'INPS che, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
***
La domanda è infondata.
In primo luogo si rileva che, diversamente da quanto lamentato in ricorso, l'INPS ha provato che tutti gli avvisi di addebito oggetto di domanda sono stati regolarmente notificati al ricorrente a mezzo raccomandata a/r nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (cfr. gli avvisi di ritorno delle relative raccomandate postali a/r, ove il numero della raccomandata
2 riportato su ciascuno di detti avvisi corrisponde a quello riportato sul rispettivo avviso di addebito), e segnatamente:
- quello n. 371 2018 0003969281 000 è stato notificato in data 28.6.2018
- quello n. 371 2018 0023436209 000 è stato notificato in data 15.2.2019
- quello n. 371 2019 0009375089 000 è stato notificato in data 2.8.2019
- quello n. 371 2019 0021702445 000 è stato notificato in data 10.1.2020
- quello n. 371 2021 0008799061 000 è stato notificato in data 23.12.2021
- quello n. 371 2022 0006694921 000 è stato notificato in data 1.8.2022
- quello n. 371 2022 0023171079 000 è stato notificato in data 24.1.2023
All'udienza del 10.12.2024 parte ricorrente ha contestato “la documentazione prodotta dall'Inps in quanto priva di attestazione di conformità e perché le persone che hanno ricevuto gli atti non sono soggetti autorizzati dal ricorrente alla ricezione degli atti”.
Al riguardo, si ricorda che in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. n. 16232/2004; n. 15856/2004, n. 1264/2006; 2419/2006 ecc. ).
Nel caso in esame, pertanto, la documentazione prodotta dall'Inps, non essendo stata disconosciuta in modo specifico, ha la medesima efficacia di quella autentica (art. 2719 c.c.).
Quanto, poi, all'eccezione per la quale le persone che hanno ricevuto i suindicati avvisi di addebito non sarebbero stati “soggetti autorizzati dal ricorrente alla ricezione” degli stessi, si osserva che, visto che tali atti sono stati inoltrati tramite il servizio postale, la disciplina applicabile è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 che, invece, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.
Da ciò consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona alla quale è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. tra le tante Cass. 9111/12).
Nel caso in esame, gli avvisi di addebito sono stati pacificamente ricevuti presso l'indirizzo del ricorrente (destinatario), e, non avendo lo stesso provato, né prima ancora dedotto, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, essi devono presumersi conosciuti dal medesimo nel momento in cui sono giunti presso tale indirizzo.
Appurata la regolare notifica di tali avvisi di addebito, non avendo il ricorrente impugnato gli stessi nel termine di legge, non può essere esaminata alcuna questione sollevata in
3 relazione agli stessi, compresa l'eccezione di prescrizione alla data della notifica dei medesimi.
La prescrizione neppure si è compiuta successivamente alla notifica dei suindicati avvisi di addebito.
Al riguardo deve premettersi che sul punto si sono pronunciate le SSUU della Suprema Corte (sentenza n. 23397/2016 del 17.11.2016) che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato la durata quinquennale e non decennale della stessa.
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Cassazione, questo giudice mutando il precedente orientamento, aderisce alla tesi della durata quinquennale della prescrizione de quo.
Sempre in via preliminare, deve ricordarsi che, per quanto rileva ai fini di causa, la prescrizione è rimasta sospesa per 311 giorni, come disposto dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia Covid-19, dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (ex art. 37, comma 2, D.L. n. 27/2020, convertito in L. n. 27/2020) e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (ex art. 11, comma 9,
D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21/2021).
Orbene, tenendo conto di tale sospensione, dalla data di notifica di ciascuno dei suindicati avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa (3.10.2023), non sono decorsi 5 anni quanto agli avvisi di addebito nn. 371 2018
0023436209 000, 371 2019 0009375089 000, 371 2019 0021702445 000, 371 2021
0008799061 000, 371 2022 0006694921 000 e 371 2022 0023171079 000.
Neppure sono prescritti i contributi vantati dall'Inps nell'avviso di addebito 37120180003969281000, ricevuto dal ricorrente in data 28.6.2018.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, infatti, ha dedotto e provato che, con riferimento a tale avviso di addebito (ma - ad abundantiam - anche in relazione a quello n.
37120180023436209000), ha interrotto la prescrizione con l'intimazione di pagamento n. 07120229013179650000, notificata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r il 14.6.2022 ricevuta dal portiere (cfr. relativo avviso di ritorno prodotto).
In relazione a tale atto interruttivo risulta priva di pregio la contestazione generica di cui alle note scritte, ove si legge: “l'assenza di deposito delle relate depositate carenti di sottoscrizione e/o di conformità. Si sottolinea inoltre la carenza di prova relativa al corretto iter notificatorio risultando incerte le relate di consegna”.
Come già detto, infatti, l'agente per la riscossione ha prodotto l'avviso di ritorno della relativa raccomandata a/r pacificamente pervenuta presso l'indirizzo del ricorrente. Né quest'ultimo ha specificamente contestato tale documentazione.
Al riguardo si richiama quanto innanzi già esposto in tema disconoscimento ex art. 2719 c.c.
e di notifica a mezzo posta ordinaria.
Conseguentemente, essendo la prescrizione iniziata a decorrere nuovamente il 14.6.2022, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa (18.6.2024) la stessa non era compiuta.
Per tali motivi, dunque, nessuno dei crediti vantati dall'Inps negli avvisi di addebito per cui
4 è prescritto.
Quanto fin qui esposto, assorbe ogni questione in merito alle dilazioni di pagamento allegate dall'Inps in merito agli avvisi di addebito nn. 37120180003969281000 e
37120180023436209000.
Quanto, infine, alla doglianza attorea per la quale “il Concessionario, comunque, non si è attenuto alla prescrizione di cui all'art. 50 D.P.R 29/9/73 N. 602”, disciplinando tale norma l'espropriazione forzata, la stessa è inconferente all'oggetto del giudizio.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il ricorrente a pagare i compensi di lite ai convenuti, che liquida in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con attribuzione al suo procuratore dichiaratosi anticipatario, nonché € 2.700,00 oltre rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% in favore dell'INPS.
Si comunichi.
In Napoli, il 17.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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