TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9325 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 17/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14762/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elett.te dom.ta in Napoli alla via Luca Giordano n. 164 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Alessandro Gambardella che la rapp.ta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
OF IZ con la quale è elett.te dom.to in Napoli presso la sede di via A. De CP_1
Gasperi, 55
RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere titolare di pensione d'invalidità civile da invalido totale al 100% cat inv civ n. 07837756 con decorrenza ottobre 2008 (cfr verbale di invalidità civile – All 9 e mod TE08 di liquidazione – All 14); che, in data 03/07/2024, l' le aveva comunicato CP_2 la riliquidazione della prestazione assistenziale (cfr All 5) contestandole un indebito pari ad € 2.000,70 per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 generatosi sulla pensione d'invalidità civile per aver ricevuto l'aumento sociale della pensione in misura superiore al dovuto;
che, in data 20/09/2024, era stato proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps (All 6), rimasto senza alcun esito;
che dal mese di luglio 2024 l' aveva avviato un piano di recupero sulla sua pensione cat CP_1 inv civ n. 07837756 effettuando una trattenuta mensile di € 48,79 circa (cfr dettaglio indebito – All 7 e cedolino ottobre 2024 – All 8). Tanto premesso, conveniva l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “…per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, dichiarare illegittima la ripetizione d'indebito intimata al ricorrente di cui alla comunicazione del 03/07/2024 dell'importo di euro 2.000,70 e non dovuta alcuna somma stante l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito ed, in ogni caso, l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per motivi reddituali per buona fede, assenza di dolo ed affidamento dell'accipiens; ordinare la cessazione della trattenuta mensile effettuata sulla pensione della ricorrente cat inv civ n. 07837756 a titolo di “recupero indebiti” a decorrere dal mese di luglio 2024 pari ad euro 48,79 circa ed alla condanna dell alla restituzione in CP_1 favore della ricorrente di tutte le somme trattenute, da quantificarsi in separata sede essendo ancora in corso la trattenuta e, pertanto, non quantificabile”; il tutto con vittoria di spese di lite. L' si costituiva in giudizio evidenziando di aver provveduto all'annullamento in CP_1 sede di autotutela, dell'indebito di cui è causa, con richiesta di cessazione della materia del contendere. All'odierna udienza il Tribunale osserva che: In ragione del sopravvenuto integrale annullamento dell'indebito di cui è causa in via di autotutela da parte dell' con l'accredito, con il cedolino di pensione di novembre CP_1
2025 allegato agli atti, delle differenze ancora dovute come da istruttoria, va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere. La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto integrale annullamento dell'indebito di cui è causa in via di autotutela da parte dell' con l'accredito, con il CP_1 cedolino di pensione di novembre 2025 allegato agli atti, delle differenze ancora dovute come da istruttoria, determina la cessazione della materia del contendere perché è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Osserva, infatti, il giudicante come la definizione bonaria in sede amministrativa del presente giudizio abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso di specie, la parte virtualmente soccombente va identificata con quella che, avendo lasciato insoddisfatta una pretesa che, poi, ha ritenuto fondata, provvedendo ad un tardivo ma, comunque, spontaneo annullamento dell'indebito per cui è causa in un momento successivo a quello del deposito del presente ricorso, ha, in effetti, dato causa alla lite. Per le suesposte considerazioni va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna dell virtualmente soccombente, al pagamento delle CP_1 spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.312,00 per compenso CP_1 professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 17/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14762/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elett.te dom.ta in Napoli alla via Luca Giordano n. 164 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Alessandro Gambardella che la rapp.ta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
OF IZ con la quale è elett.te dom.to in Napoli presso la sede di via A. De CP_1
Gasperi, 55
RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere titolare di pensione d'invalidità civile da invalido totale al 100% cat inv civ n. 07837756 con decorrenza ottobre 2008 (cfr verbale di invalidità civile – All 9 e mod TE08 di liquidazione – All 14); che, in data 03/07/2024, l' le aveva comunicato CP_2 la riliquidazione della prestazione assistenziale (cfr All 5) contestandole un indebito pari ad € 2.000,70 per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 generatosi sulla pensione d'invalidità civile per aver ricevuto l'aumento sociale della pensione in misura superiore al dovuto;
che, in data 20/09/2024, era stato proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps (All 6), rimasto senza alcun esito;
che dal mese di luglio 2024 l' aveva avviato un piano di recupero sulla sua pensione cat CP_1 inv civ n. 07837756 effettuando una trattenuta mensile di € 48,79 circa (cfr dettaglio indebito – All 7 e cedolino ottobre 2024 – All 8). Tanto premesso, conveniva l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “…per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, dichiarare illegittima la ripetizione d'indebito intimata al ricorrente di cui alla comunicazione del 03/07/2024 dell'importo di euro 2.000,70 e non dovuta alcuna somma stante l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito ed, in ogni caso, l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per motivi reddituali per buona fede, assenza di dolo ed affidamento dell'accipiens; ordinare la cessazione della trattenuta mensile effettuata sulla pensione della ricorrente cat inv civ n. 07837756 a titolo di “recupero indebiti” a decorrere dal mese di luglio 2024 pari ad euro 48,79 circa ed alla condanna dell alla restituzione in CP_1 favore della ricorrente di tutte le somme trattenute, da quantificarsi in separata sede essendo ancora in corso la trattenuta e, pertanto, non quantificabile”; il tutto con vittoria di spese di lite. L' si costituiva in giudizio evidenziando di aver provveduto all'annullamento in CP_1 sede di autotutela, dell'indebito di cui è causa, con richiesta di cessazione della materia del contendere. All'odierna udienza il Tribunale osserva che: In ragione del sopravvenuto integrale annullamento dell'indebito di cui è causa in via di autotutela da parte dell' con l'accredito, con il cedolino di pensione di novembre CP_1
2025 allegato agli atti, delle differenze ancora dovute come da istruttoria, va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere. La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto integrale annullamento dell'indebito di cui è causa in via di autotutela da parte dell' con l'accredito, con il CP_1 cedolino di pensione di novembre 2025 allegato agli atti, delle differenze ancora dovute come da istruttoria, determina la cessazione della materia del contendere perché è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Osserva, infatti, il giudicante come la definizione bonaria in sede amministrativa del presente giudizio abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso di specie, la parte virtualmente soccombente va identificata con quella che, avendo lasciato insoddisfatta una pretesa che, poi, ha ritenuto fondata, provvedendo ad un tardivo ma, comunque, spontaneo annullamento dell'indebito per cui è causa in un momento successivo a quello del deposito del presente ricorso, ha, in effetti, dato causa alla lite. Per le suesposte considerazioni va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna dell virtualmente soccombente, al pagamento delle CP_1 spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.312,00 per compenso CP_1 professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario