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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4195 del R.G. dell'anno 2020 tra
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 P.IVA_1
Giovanni Francesco Fidone;
- appellante
e
(P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avvocato Pennella Grazia;
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma, 9806 dell'anno 2020 oggetto cessione dei crediti conclusioni come in atti
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2017, la citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Roma la al fine di sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare, per le ragioni esposte in narrativa, l'insussistenza del credito della nei confronti della per Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 90.000,00, di cui alla fattura n. 10 del 1° settembre 2017”.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestando quanto Controparte_1
dedotto in fatto e in diritto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“1) Rigettare la domanda di accertamento negativo del credito proposta da parte attrice per le ragioni indicate in narrativa;
2) In via riconvenzionale, accertare
l'indebito pagamento a favore della e obbligare quest'ultima, in Parte_1
persona del suo legale rappresentante, alla restituzione della somma di €
90.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori di cui al d.Lgs. n.
231/2002 dalla data del bonifico alla data della restituzione”.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea stabilendo che “nulla è dovuto alla parte convenuta per il titolo di cui alla fattura 10/2017; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta condanna parte attrice alla restituzione a parte convenuta della somma di euro
90.000,00 oltre agli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.”
La con atto di citazione in appello chiede l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione
Civile, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i sopra esposti motivi dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9806/2020 emessa dal Tribunale Civile di
Roma, Sezione Undicesima, Giudice Dott. Fabrizio Gandini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 21/2018, pubblicata in data 7.07.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'odierna società appellante in prime cure ed, in particolare, rigettare la domanda formulata in via riconvenzionale dalla società convenuta/appellata al punto 2) delle conclusioni della comparsa di costituzione
e risposta depositata nel giudizio di primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata.”
Resiste la società chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni “1) dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c.; In subordine e nel merito: 2)rigettare l'appello proposto in quanto infondato per le ragioni indicate in narrativa e confermare integralmente la sentenza n. 9806/2020 emessa dal Tribunale di Roma – dott. Gandini (N.R.G.
21/2018) pubblicata il 07.07.2020; 3) condannare parte appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. vista la finalità meramente dilatoria dell'appello; 4) condannare parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre
2024 con termine per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente impugnazione venivano sollevati i seguenti motivi:
1) manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda principale di parte attrice e quella riconvenzionale formulata da parte convenuta;
2) difetto di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla prova documentale comprovante la piena consapevolezza della Controparte_1 di eseguire il pagamento in favore della società su
[...] Parte_1
espressa indicazione della Sari s.r.l.;
3) Manifesta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la delegatio solvendi in ordine ai due bonifici bancari effettuati dalla in favore della su CP_1 CP_1 Parte_1
espressa indicazione della Sari;
4) difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione del capitolo di prova testimoniale articolato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c depositata telematicamente in data 29.11.2018 e vertente sulla prova della sussistenza della delegatio solvendi.
La vicenda in esame va così ricostruita.
Ci sono due versioni in ordine al pagamento della somma.
Una prima versione è quella sostenuta dalla parte appellata, la Controparte_1
versione recepita dal giudice che ha coerentemente rigettato la domanda
[...]
dell'attrice e, quindi, accolto quella riconvenzionale della restituzione delle somme, in quanto indebitamente versate.
La ha versato due bonifici sul conto corrente dell'appellante, ritenendo, CP_1
in buona fede, che tale conto corrente appartenesse alla società sari s.r.l. alla quale Part doveva tale quota, facendo parte dell' a titolo di acconto a seguito della liquidazione dell'anticipazione, per lo svolgimento dei lavori previsti nel contratto di “Quartiere di Via Tito Speri Busto Arsizio CIG ”. L'indicazione del P.IVA_3
CIG, infatti, è il medesimo che risulta dalla causale del bonifico di euro 35.000,00.
La tesi della risulta provata dalle seguenti circostanze: CP_1
a) tra la e l'odierna appellante non c'era alcun rapporto. Non vi è CP_1
altresì prova alcuna di un rapporto tale da determinare il sorgere di rispettive pretese di dare e avere tra AR Srl e la Controparte_1
b) il numero di conto corrente su cui versare le somme è stato fornito alla dall'amministratore delegato della sari. CP_1 Infatti, la in buona fede effettuava il bonifico sulle Controparte_1
coordinate bancarie comunicatele dal sig. Controparte_2
rappresentante legale della Sari SR, credendo erroneamente di effettuare il pagamento al soggetto legittimato a riceverlo, la Sari SR, società facente parte della costituita ATI, e non alla S.A.R.I SR (odierna , Parte_1
soggetto terzo estraneo all'associazione.
c) è credibile che la sia incorsa in un errore, alla luce del medesimo CP_1
nome che avevano le due società (AR SRL e S.A.R.I. SRL);
d) la fattura di finanziamento (n.10/2017) emessa dalla era volta al CP_1
recupero delle somme erroneamente versate
Al contrario, la versione fornita dalla parte attrice, poi riproposta in appello, secondo la quale la stessa aveva ricevuto la somma di denaro in forza di un Parte_ rapporto di delegazione di pagamento tra la AR SR e la S.A.R.I. SR (oggi ),
Parte_ alla luce del fatto che la fosse creditrice della AR, a sua volta creditrice della , non ha trovato alcun riscontro. CP_1
Né questo può desumersi dai bonifici che la ha effettuato alla “AR”, CP_1
alla luce del rapporto della società appellata con una società avente il medesimo nome che aveva la società appellante all'epoca dei fatti.
Manca, altresì, la prova dei rapporti di debito/credito intercorrenti anche tra la
AR e la S.A.R.I. (ora , in forza del quale la , secondo la Parte_1 CP_1
tesi dell'appellante, avrebbe corrisposto la somma di 90.000,00 euro.
Dalla documentazione depositata risulta la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese tra la parte convenuta ed altra società, avente medesima denominazione della parte attrice (prima Sari SR, ora , aventi Parte_1
una partita Iva diversa.
È verosimile, dunque, che da tale rapporto siano sorte partite di dare ed avere tra le società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese. La domanda dell'appellante di accertamento negativo del credito derivante dalla fattura è stata correttamente accolta dal giudice di primo grado, in quanto non v'è prova di alcun rapporto tra le due società.
Proprio alla luce dell'assenza di alcuna prova del rapporto tra le due società, il giudice ha accolto coerentemente la domanda riconvenzionale della che CP_1
richiedeva la restituzione di 90.000,00 euro in quanto indebitamente percepiti dalla Parte_1
L'appello è pertanto infondato.
Infatti, non vi è alcuna prova della pretesa delegatio solvendi, né può desumersi dalle causali dei bonifici o dal contratto di subappalto tra la sari s.r.l. e la S.A.R.I. SR. Non vi è alcuna prova né del rapporto di valuta, che non è stato specificato nel suo esatto ammontare, né del rapporto di provvista.
In ordine alla domanda riconvenzionale in base alla quale la Controparte_1
chiedeva e otteneva l'accertamento dell'indebito pagamento e, conseguentemente, la condanna alla restituzione della somma di euro 90.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Come noto, chi propone una domanda di ripetizione di indebito oggettivo deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e cioè il versamento delle somme e l'assenza di una causa giustificativa dello spostamento patrimoniale.
Nella fattispecie, parte appellata ha assolto a tale onere probatorio, avendo dimostrato il versamento delle somme e l'assenza di una causa che giustificasse tale pagamento, alla luce del fatto che mancava alcun rapporto;
che i pagamenti effettuati erano da imputarsi all'attività svolta in favore di altra società sari s.r.l., alla luce del rapporto giuridico intercorrente tra le due, in quanto facente parte dell Pt_2
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al
D.M. n. 147/22; le spese vanno distratte in favore dell'avvocato Grazia Pennella dichiaratasi antistataria. Va dichiarata la sussistenza in capo alla società dei presupposti Parte_1
per la debenza di importo pari al contributo unificato già dovuto.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma, 9806 dell'anno 2020, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 14.317,00 oltre a
[...]
rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Grazia Pennella, dichiaratasi antistataria;
c) dichiara la sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti per la debenza di importo pari al contributo unificato già dovuto.
Roma, li 10 febbraio 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo