Art. 11-ter. (( 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro negli allegati della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge. ))
Articolo 11 ter della Legge 24 luglio 1985, n. 409
Articolo 11 bisArticolo 11 quater
Articolo 11 ter della Legge 24 luglio 1985, n. 409
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29 ottobre 2003
29 ottobre 2003
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