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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1506/2024 promossa in grado d'appello
DA
P. IVA: , con sede in Alberobello, Contrada Popoleto n. Parte_1 P.IVA_1
14/F-G in persona del presidente e legale rappresentante (C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, C.F._1 dall'Avv. ZACCARIA Facchini (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato nello C.F._2
studio del predetto difensore in Molfetta, via Cap. Azzarita n. 113, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 080/8096631 o all'indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 12 Controparte_1
(P.IVA: .F.: ) con sede in Milano, Via Lorenteggio n. 240, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Michela Bina
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in C.F._3
Bologna, via Marsili n. 17, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 051/0362494 o all'indirizzo pec
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Assicurazioni contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
in persona del presidente e legale rappresentante Parte_1 [...]
appellante Parte_2
“Si precisano le conclusioni, così come rassegnate nell'atto di appello, ed in particolare si conclude, chiedendo, in via preliminare ed istruttoria, la revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto con
l'ammissione delle prove richieste da parte opponente ed attuale appellante, ossia la prova per testi come formulata in atti.
Nel merito, riformando la sentenza impugnata, previo rigetto delle avverse istanze e domande,
l'Ecc.ma Corte adita accerti e dichiari l'illegittimità e l'infondatezza dell'avversa domanda monitoria per le ragioni meglio specificate in atti e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2329/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.01.2022 nel procedimento iscritto al n. 49748/22 del R.G. del medesimo Ufficio Giudiziario.
Riformare il capo relativo alle spese processuali, condannando l'appellata a quelle del doppio grado del giudizio per i su indicati motivi di appello in applicazione dei D.M. n. 55/14 e 147/22”
Controparte_1
appellata
pagina 2 di 12 Insiste affinché codesta Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le conclusioni così come già rassegnate:
“In via principale
- dichiarare nullo e/o inammissibile per le ragioni in premessa e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da , Presidente e legale Parte_2
rappresentante di avverso la sentenza n. 9182/2023 emessa dal Tribunale Parte_1
di Milano pubblicata il 16/11/2023 - RG n. 12018/2022 - Repertorio n. 9582/2023 del 16/11/2023 e, pertanto, confermare il provvedimento in ogni sua parte;
- condannare l'appellante al risarcimento dei danni per la pretestuosità dell'atto di citazione in appello, risultando palesemente dilatorio per la genericità, l'inammissibilità dei motivi sollevati e per quanto espresso in atto.
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9182/2023, pubblicata in data 16.11.2023, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
1) Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2329\2022, confermando quest'ultimo in ogni sua parte e dichiarandolo esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1) che precede, condanna altresì la parte opponente,
[...]
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta, Controparte_1
, delle spese e competenze di causa, che si liquidano in euro 2.500,00 per
[...]
onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed RF come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con decreto ingiuntivo n. 2329/2022, il Tribunale di Milano ingiungeva a Parte_1
il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di euro 20.250,00 per sorte capitale, a titolo di mancata
[...]
pagina 3 di 12 corresponsione dell'ultimo premio assicurativo dovuto in forza della polizza stipulata tra le parti in data
08.06.2018, oltre interessi, spese e competenze del procedimento, liquidati in € 1.045,50, e successive occorrende.
- Avverso il summenzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_1
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Parte_2
Premesso di aver stipulato con la compagnia assicuratrice, in data 8.06.2018, la polizza assicurativa di durata annuale, successivamente rinnovata fino al 31.05.2020, adduceva l'infondatezza del credito azionato in via monitoria da Controparte_1
relativo all'asserito mancato pagamento dei premi dovuti per i periodi assicurativi
[...]
01.06.2019-31.05.2020 e 01.06.2020-29.01.2021 per il complessivo importo di euro 20.250,00 – asserendo di aver trasmesso in data 12.12.2019 atto di disdetta della polizza in oggetto in relazione alla quale eccepiva l'inopponibilità delle appendici di polizza successivamente intervenute, sicché nulla era dovuto alla convenuta opposta per il periodo successivo al 31.05.2020.
Del pari, assumeva che in forza della clausola 13.2 della polizza in oggetto e dell'art. 1901 c.c. nulla era dovuto per il precedente periodo, intercorrente dal 01.06.2019 al 31.05.2020, essendo stata l'assicurazione interrotta in esito ad alcuni contrasti insorti tra le parti e relativi alla liquidazione di fatture rimaste insolute per l'anno precedente. In ogni caso assumeva che per il periodo dall'08.03.2020 al 31.05.2020, cessava di sussistere il rischio garantito, atteso che, a seguito della totale chiusura degli esercizi commerciali forniti dalla società attrice opponente, operante nel settore della ristorazione, in forza delle disposizioni governative volte a contenere l'emergenza pandemica da COVID-19, diveniva inutile tutelare l'inesistente fatturato a rischio e la liquidità aziendale.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con
[...]
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In primis eccepiva che la disdetta invocata dalla società attrice opponente era intervenuta fuori termine, posto che nelle more la polizza si era già automaticamente rinnovata sino al 31.05.2021, e segnatamente per il periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2021. Inoltre, a fronte del mancato pagamento di quanto richiesto, in data 13.12.2019, Controparte_1
comunicava la volontà di risolvere il contratto, facendo seguire in
[...]
data 8.11.2021 diffida di pagamento per i premi dovuti e non ancora corrisposti.
pagina 4 di 12 Tanto premesso, assunto il carattere di assicurazione fideiussoria rivestito dalla polizza in oggetto eccepiva l'inapplicabilità delle norme disciplinanti il rapporto assicurativo, applicabili solo qualora venga accertato che le parti abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, avendo l'assicuratore assunto un obbligo di adempimento sostituivo e non già di carattere indennitario assicurativo, non troverebbe applicazione il termine di cui all'art. 1901 comma 3 c.c., soggiacendo la polizza di assicurazione fideiussoria al termine di prescrizione ordinario decennale.
In ordine alla asserita valenza delle appendici nn. 5, 6, 7, assumeva che, contestualmente alla predetta disdetta, era pervenuta la sola richiesta di annullamento delle stesse, peraltro priva di motivazione e, in ogni caso, in assenza di validi presupposti.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
Espletati gli incombenti di causa, all'esito della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., il
Tribunale di Milano decideva la causa rigettando l'opposizione proposta da Parte_1
e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
***
Con la sentenza impugnata, l'organo giudicante di primo grado rilevava anzitutto la tardività della disdetta, nelle more della quale la polizza si sarebbe già automaticamente rinnovata fino al 31.05.2021, in virtù della sottoscrizione dell'appendice n.
7. In ordine all'asserito intervenuto disconoscimento della sottoscrizione delle appendici, rilevava l'assenza di contestazioni in merito alla sottoscrizione delle stesse, essendosi limitata la società opponente a formulare, in sede di disdetta, richiesta di annullamento, con ciò riconoscendo la loro effettiva esistenza e sottoscrizione. Rilevava inoltre come fossero prive di riscontro sia la comunicazione di risoluzione, sia la diffida di pagamento trasmesse dalla Compagnia assicuratrice, le quali varrebbero comunque ad interrompere ogni termine di prescrizione.
Ha ritenuto irrilevanti le problematiche legate alla pandemia da COVID-19 stante la loro inidoneità a esonerare dalla corresponsione delle somme dovute, rilevando come, Parte_1
nel caso specifico, la diffida di pagamento veniva trasmessa in data 8.11.2021 e cioè ben oltre il periodo di sospensione dell'emergenza pandemica.
Da ultimo, il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover disattendere l'istanza formulata in sede di note/comparsa conclusionale dalla società attrice opponente avente ad oggetto la revoca dell'ordinanza pagina 5 di 12 istruttoria di rigetto dell'ammissione delle prove richieste da la quale Parte_1
avrebbe dovuto essere impugnata con tempestivo reclamo ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
Su tali basi rigettava l'opposizione proposta.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello nella qualità di presidente e Parte_2
legale rappresentante di Parte_1
Con il primo motivo di appello, lamentava l'errata valutazione giuridica in merito all'applicazione dell'art. 178 c.p.c. sulla revoca dell'ordinanza istruttoria, rappresentando di aver insistito per la revoca in ogni atto difensivo successivo alla reiezione delle proprie istanze istruttorie ed evidenziando che la norma indicata dal Giudice di prime cure sarebbe applicabile esclusivamente alle ordinanze pronunciate dal giudice istruttore nelle cause devolute per competenza al collegio del Tribunale e non già a quelle assegnate al giudice unico, sicché il reclamo non sarebbe ammissibile nel caso in cui si verta in materia riservata al giudice monocratico.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento al periodo assicurativo 01.06.2020 - 31.05.2021, il Tribunale ha ritenuto “idonee ad interrompere ogni termine di prescrizione” la comunicazione di risoluzione del contratto, inviata dall'appellata in data
13.12.2019, e la successiva diffida di pagamento dell'08.11.2021 per le annualità 2019-2020 e 2020-
2021.
Con il terzo motivo di appello lamentava l'errata valutazione giuridica sulla tempestività dell'atto di disdetta, rilevando che quest'ultimo, pacificamente trasmesso in data 12.12.2019, sarebbe pienamente intervenuto entro il termine di “90 giorni prima della fine del periodo assicurativo in corso” prescritto dall'art.
7.1 della polizza.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto inefficace la disdetta inviata dalla società appellante, sulla base del fatto che nel relativo atto di recesso non sono specificate le ragioni dell'annullamento delle successive appendici, né è svolto alcun riferimento alla mancata sottoscrizione delle stesse da parte del legale rappresentante della
[...]
Parte_1
Sul punto, adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non possa desumersi dalla mancata indicazione dei motivi del richiesto annullamento delle appendici l'implicito riconoscimento della loro effettiva esistenza e sottoscrizione.
pagina 6 di 12 Con il quinto motivo di appello lamentava l'errata valutazione sul disconoscimento della sottoscrizione delle appendici e della violazione dell'art. 2702 c.c., argomentando che la società appellante, in persona del suo legale rappresentante e amministratore, avrebbe sempre disconosciuto le firme apposte sulle appendici del 24.09.2019, con la conseguenza che, a fronte dei reiterati disconoscimenti, la Compagnia di assicurazione, che ha sempre inteso avvalersi delle appendici, avrebbe dovuto formulare istanza di verificazione, indicando i mezzi di prova e le scritture utili alla comparazione degli atti: in assenza di detta istanza, i documenti in esame sarebbero invero inutilizzabili e il Tribunale non avrebbe dovuto trarne alcun convincimento, nemmeno come elemento indiziario ex art. 214 c.p.c.
Con il sesto motivo di appello censurava la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto operativa la polizza con riferimento al periodo 01.06.2019-12.12.2019 sulla base dal fatto che entrambe le parti contrattuali di fatto decidevano di rinunciare ai rispettivi diritti e alle reciproche obbligazioni.
Con il settimo motivo di appello chiedeva la riforma della sentenza impugnata in punto di spese di lite, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto
[...] del gravame avversario, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza, cartolare, del 13.02.2025, preso atto dell'avvenuto deposito nei termini concessi del foglio delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e delle note scritte sostitutive di udienza, la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame genericamente formulata da parte appellata, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta pienamente conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'articolata esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
pagina 7 di 12 Ciò premesso, l'appello proposto da è parzialmente fondato e merita Parte_1
pertanto accoglimento nei termini di seguito precisati.
***
Ragioni di priorità logico-giuridica suggeriscono di esaminare dapprima il terzo, il quarto e il quinto motivo d'appello, i quali si prestano a essere trattati congiuntamente, in quanto tutti essenzialmente imperniati sull'asserita idoneità della disdetta, trasmessa dalla società appellante alla Compagnia assicuratrice in data 12.12.2019, a impedire il rinnovo automatico della polizza di cui è causa.
Il vaglio di fondatezza delle doglianze formulate sul punto non può prescindere da una sommaria ricognizione dei fatti di causa e della vicenda processuale che ne è conseguita.
***
È pacifico, e in ogni caso provato per tabulas (cfr. doc. 3, fascicolo monitorio), che in data 08.06.2018 sottoscriveva con Parte_1 Controparte_1
una polizza assicurativa di durata annuale,
[...]
successivamente rinnovata fino al 31.05.2020.
Parimenti non contestata e documentalmente provata è la circostanza per la quale, in data 12.12.2019, rovvedeva a trasmettere alla Compagnia assicuratrice, a mezzo PEC, Parte_1
atto di disdetta (cfr. doc. 2, fascicolo I grado attrice opponente), il quale, pur essendo stato redatto nelle forme e nei termini prescritti all'art.
7.1 della polizza – ove veniva pattuito che “[…] La presente
Polizza sarà rinnovata automaticamente per i successivi periodi assicurativi, salvo disdetta di una delle due parti, tramite lettera raccomanda o PEC da inviarsi 90 giorni prima della fine del periodo assicurativo in corso” (cfr. doc. 3, fascicolo monitorio) – contrariamente a quanto ritenuto dall'odierna appellante, non poteva avere l'effetto di impedire il rinnovo automatico della polizza, atteso che, in data 24.09.2019, la società assicurata aveva altresì sottoscritto l'Appendice n. 7, con la quale “in deroga a quanto previsto dall'art. 7.1 – “Durata” delle Condizioni Generali di Assicurazione –
l'Assicurato dichiara di rinunciare, esclusivamente per l'annualità 01/06/2019 - 31/05/2020 (indicare
l'annualità assicurativa in corso), alla facoltà di dare disdetta al contratto, che risulta pertanto rinnovato fino al 31/05/2021 (indicare la nuova data di scadenza)” (cfr. doc. 3, fascicolo monitorio).
Invero, non valgono a superare l'oggettività di tale circostanza e, dunque, la piena validità ed efficacia di detta Appendice, le generiche allegazioni svolte dall'odierna appellante in merito ad asseriti reiterati disconoscimenti della sottoscrizione apposta a questa e ad altre appendici;
allegazioni che, oltre a non pagina 8 di 12 essere suffragate da alcun efficace riscontro probatorio, non hanno trovato tempestivo svolgimento nel corso del giudizio di opposizione.
Segnatamente, a fronte dell'invocazione dell'Appendice n. 7 operata dalla convenuta opposta nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, l'attrice opponente avrebbe dovuto tempestivamente provvedere al relativo disconoscimento in tale momento processuale e, in ogni caso, non oltre la memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., la quale non risulta tuttavia nemmeno depositata. Ne consegue che le successive contestazioni in merito all'autenticità delle sottoscrizioni devono ritenersi tardive, con conseguente impossibilità di accogliere l'istanza di CTU grafologica riproposta dall'odierna appellante anche in questa sede, nella quale deve peraltro trovare conferma, a prescindere dall'interpretazione dell'art. 178 c.p.c. offerta dal primo Giudice, il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie formulate da qui affidate al primo motivo d'appello, Parte_1
le quali attengono tutte a circostanze pacifiche o comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Fermo tale rilievo in punto di rito, sotto il profilo sostanziale correttamente l'organo giudicante di primo grado ha evidenziato che “(…) non risultano mai formulate contestazioni alle c.d. Appendici di polizza, riguardanti le sottoscrizioni, bensì, in sede di disdetta, risulta formulata solo la richiesta di annullamento delle medesime appendici, priva di ogni motivazione, ciò, di per sé, implica il riconoscimento della loro effettiva esistenza e sottoscrizione” (cfr. sentenza gravata, pp. 5-6).
Del resto, le stesse argomentazioni solo successivamente addotte da a Parte_1
sostegno della propria richiesta di annullamento e ricondotte alla sussistenza di un vizio del consenso delineano un quadro difficilmente compatibile con la ben diversa prospettazione di una sottoscrizione non autentica: un conto è affermare che per errore, violenza o dolo – e, cioè, a cagione di un vizio del consenso ex art. 1427 c.c. – sia stato sottoscritto un documento che in realtà non s'intendeva sottoscrivere, altro è affermare di non averlo mai sottoscritto;
in tale ultima ipotesi, la volontà, lungi dall'essere viziata, difetta in radice, sicché la sanzione apprestata dall'ordinamento giuridico sarebbe quella della nullità e non già, come invece richiesto dall'odierna appellante, quella dell'annullamento, che ha per presupposto la sussistenza del negozio implicandone conseguentemente la sottoscrizione.
Ne consegue l'infondatezza del primo, del terzo, del quarto e del quinto motivo d'appello, i quali devono pertanto essere rigettati.
***
È invece fondato e merita pertanto accoglimento il secondo motivo d'appello.
pagina 9 di 12 Se, infatti, la disdetta inviata dalla società assicurata in data 12.12.2019 non poteva valere a impedire il rinnovo automatico della polizza, attesa l'efficacia abdicativa dell'Appendice n. 7, del tutto idonea a scogliere il vincolo contrattuale è da ritenersi, invece, la risoluzione comunicata il giorno seguente, ovverosia in data 13.12.2019, ai sensi dell'art. 1456 c.c., da
[...]
cui non può che conseguire il venir Controparte_1 meno, in capo a quest'ultima, del titolo in base al quale chiedere alla società odierna appellante l'adempimento e, cioè, il pagamento del premio, per il successivo periodo assicurativo (1.06.2020-
29.01.2021), giusto il principio di cui all'art. 1453, c. 2, c.c., la cui ratio riposa nella tutela dell'affidamento che la parte inadempiente, a fronte dell'avversa richiesta e/o comunicazione di risoluzione, matura circa il sopravvenuto disinteresse della controparte a dare attuazione al contratto.
Ne consegue l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha confermato il decreto opposto, il quale ha ingiunto alla società assicurata odierna appellante altresì il pagamento per il periodo assicurativo 1.06.2020-29.01.2021, nonostante la risoluzione comunicata dalla Compagnia assicuratrice in data 13.12.2019.
Di converso, resta obbligata al pagamento del premio per il periodo Parte_1
assicurativo compreso tra l'1.06.2019 ed il 13.12.2019, momento della invocata risoluzione del contratto da parte opposta ex art. 1456 c.c. in forza delle previsioni di polizza per mancata corresponsione del premio da parte dell'assicurato, e pertanto l'importo a tale titolo riconoscibile in favore della compagnia assicuratrice va determinato in complessivi euro 6.031,25 (importo corrispondente al premio maturato dall'1.06.2019 alla indicata risoluzione, per un periodo di mesi sei e giorni tredici, da computare sul valore del premio di euro 11.250,00 determinato dalla compagnia assicuratrice per l'annualità di riferimento, di cui al doc. 4 del fasc. monitorio).
***
Del tutto generica appare la allegazione, affidata in questa sede al sesto motivo d'appello, relativa alla sopravvenienza di un'asserita reciproca sospensione delle obbligazioni delle parti, quale esito di alcuni contrasti insorti tra le medesime, la quale risulta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Ne consegue l'infondatezza del predetto motivo di appello.
***
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza gravata, il decreto ingiuntivo n. 2329/2022 emesso dal Tribunale di Milano deve essere revocato, con condanna di Parte_1
pagina 10 di 12 a pagare in favore di Controparte_1
l minore importo di euro 6.031,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
[...]
***
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e del presente grado di appello, oggetto del settimo motivo di appello, l'esito del presente giudizio di appello, di parziale accoglimento del gravame proposto e conseguente riduzione del credito da riconoscere in favore della compagnia assicuratrice opposta, incide sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio le quali vanno compensate tra le parti nella misura del 50% e poste a carico di parte appellante nella restante parte.
Pertanto, va condannata alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del primo Controparte_1
grado di giudizio nella misura del 50% di quelle totali, che appare congruo liquidare, in considerazione del valore della causa (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva non caratterizzata da particolare complessità, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 2.500,00 (pari al 50% dell'intero), oltre maggiorazione 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge e delle spese del presente grado di appello nella misura del 50% di quelle totali, che appare congruo liquidare, in considerazione del valore della causa (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva non caratterizzata da particolare complessità, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 2.000,00 (pari al 50% dell'intero), oltre maggiorazione 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 9182/2023 del Tribunale Ordinario di Milano pubblicata in
[...]
data 16.11.2023, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 11 di 12 - in parziale accoglimento dell'appello proposto da in persona del Parte_1
presidente e legale rappresentante , revoca il decreto ingiuntivo n. 2329/2022 Parte_2
emesso dal Tribunale di Milano e condanna in persona del Parte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di Parte_2
il Controparte_1
complessivo importo di euro 6.031,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna in persona del Parte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore alla rifusione della restante Parte_2
parte in favore di Controparte_1
che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione
[...]
15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio, ed in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, quanto a quelle relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1506/2024 promossa in grado d'appello
DA
P. IVA: , con sede in Alberobello, Contrada Popoleto n. Parte_1 P.IVA_1
14/F-G in persona del presidente e legale rappresentante (C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, C.F._1 dall'Avv. ZACCARIA Facchini (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato nello C.F._2
studio del predetto difensore in Molfetta, via Cap. Azzarita n. 113, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 080/8096631 o all'indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 12 Controparte_1
(P.IVA: .F.: ) con sede in Milano, Via Lorenteggio n. 240, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Michela Bina
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in C.F._3
Bologna, via Marsili n. 17, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 051/0362494 o all'indirizzo pec
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Assicurazioni contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
in persona del presidente e legale rappresentante Parte_1 [...]
appellante Parte_2
“Si precisano le conclusioni, così come rassegnate nell'atto di appello, ed in particolare si conclude, chiedendo, in via preliminare ed istruttoria, la revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto con
l'ammissione delle prove richieste da parte opponente ed attuale appellante, ossia la prova per testi come formulata in atti.
Nel merito, riformando la sentenza impugnata, previo rigetto delle avverse istanze e domande,
l'Ecc.ma Corte adita accerti e dichiari l'illegittimità e l'infondatezza dell'avversa domanda monitoria per le ragioni meglio specificate in atti e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2329/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.01.2022 nel procedimento iscritto al n. 49748/22 del R.G. del medesimo Ufficio Giudiziario.
Riformare il capo relativo alle spese processuali, condannando l'appellata a quelle del doppio grado del giudizio per i su indicati motivi di appello in applicazione dei D.M. n. 55/14 e 147/22”
Controparte_1
appellata
pagina 2 di 12 Insiste affinché codesta Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le conclusioni così come già rassegnate:
“In via principale
- dichiarare nullo e/o inammissibile per le ragioni in premessa e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da , Presidente e legale Parte_2
rappresentante di avverso la sentenza n. 9182/2023 emessa dal Tribunale Parte_1
di Milano pubblicata il 16/11/2023 - RG n. 12018/2022 - Repertorio n. 9582/2023 del 16/11/2023 e, pertanto, confermare il provvedimento in ogni sua parte;
- condannare l'appellante al risarcimento dei danni per la pretestuosità dell'atto di citazione in appello, risultando palesemente dilatorio per la genericità, l'inammissibilità dei motivi sollevati e per quanto espresso in atto.
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9182/2023, pubblicata in data 16.11.2023, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
1) Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2329\2022, confermando quest'ultimo in ogni sua parte e dichiarandolo esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1) che precede, condanna altresì la parte opponente,
[...]
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta, Controparte_1
, delle spese e competenze di causa, che si liquidano in euro 2.500,00 per
[...]
onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed RF come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con decreto ingiuntivo n. 2329/2022, il Tribunale di Milano ingiungeva a Parte_1
il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di euro 20.250,00 per sorte capitale, a titolo di mancata
[...]
pagina 3 di 12 corresponsione dell'ultimo premio assicurativo dovuto in forza della polizza stipulata tra le parti in data
08.06.2018, oltre interessi, spese e competenze del procedimento, liquidati in € 1.045,50, e successive occorrende.
- Avverso il summenzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_1
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Parte_2
Premesso di aver stipulato con la compagnia assicuratrice, in data 8.06.2018, la polizza assicurativa di durata annuale, successivamente rinnovata fino al 31.05.2020, adduceva l'infondatezza del credito azionato in via monitoria da Controparte_1
relativo all'asserito mancato pagamento dei premi dovuti per i periodi assicurativi
[...]
01.06.2019-31.05.2020 e 01.06.2020-29.01.2021 per il complessivo importo di euro 20.250,00 – asserendo di aver trasmesso in data 12.12.2019 atto di disdetta della polizza in oggetto in relazione alla quale eccepiva l'inopponibilità delle appendici di polizza successivamente intervenute, sicché nulla era dovuto alla convenuta opposta per il periodo successivo al 31.05.2020.
Del pari, assumeva che in forza della clausola 13.2 della polizza in oggetto e dell'art. 1901 c.c. nulla era dovuto per il precedente periodo, intercorrente dal 01.06.2019 al 31.05.2020, essendo stata l'assicurazione interrotta in esito ad alcuni contrasti insorti tra le parti e relativi alla liquidazione di fatture rimaste insolute per l'anno precedente. In ogni caso assumeva che per il periodo dall'08.03.2020 al 31.05.2020, cessava di sussistere il rischio garantito, atteso che, a seguito della totale chiusura degli esercizi commerciali forniti dalla società attrice opponente, operante nel settore della ristorazione, in forza delle disposizioni governative volte a contenere l'emergenza pandemica da COVID-19, diveniva inutile tutelare l'inesistente fatturato a rischio e la liquidità aziendale.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con
[...]
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In primis eccepiva che la disdetta invocata dalla società attrice opponente era intervenuta fuori termine, posto che nelle more la polizza si era già automaticamente rinnovata sino al 31.05.2021, e segnatamente per il periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2021. Inoltre, a fronte del mancato pagamento di quanto richiesto, in data 13.12.2019, Controparte_1
comunicava la volontà di risolvere il contratto, facendo seguire in
[...]
data 8.11.2021 diffida di pagamento per i premi dovuti e non ancora corrisposti.
pagina 4 di 12 Tanto premesso, assunto il carattere di assicurazione fideiussoria rivestito dalla polizza in oggetto eccepiva l'inapplicabilità delle norme disciplinanti il rapporto assicurativo, applicabili solo qualora venga accertato che le parti abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, avendo l'assicuratore assunto un obbligo di adempimento sostituivo e non già di carattere indennitario assicurativo, non troverebbe applicazione il termine di cui all'art. 1901 comma 3 c.c., soggiacendo la polizza di assicurazione fideiussoria al termine di prescrizione ordinario decennale.
In ordine alla asserita valenza delle appendici nn. 5, 6, 7, assumeva che, contestualmente alla predetta disdetta, era pervenuta la sola richiesta di annullamento delle stesse, peraltro priva di motivazione e, in ogni caso, in assenza di validi presupposti.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
Espletati gli incombenti di causa, all'esito della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., il
Tribunale di Milano decideva la causa rigettando l'opposizione proposta da Parte_1
e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
***
Con la sentenza impugnata, l'organo giudicante di primo grado rilevava anzitutto la tardività della disdetta, nelle more della quale la polizza si sarebbe già automaticamente rinnovata fino al 31.05.2021, in virtù della sottoscrizione dell'appendice n.
7. In ordine all'asserito intervenuto disconoscimento della sottoscrizione delle appendici, rilevava l'assenza di contestazioni in merito alla sottoscrizione delle stesse, essendosi limitata la società opponente a formulare, in sede di disdetta, richiesta di annullamento, con ciò riconoscendo la loro effettiva esistenza e sottoscrizione. Rilevava inoltre come fossero prive di riscontro sia la comunicazione di risoluzione, sia la diffida di pagamento trasmesse dalla Compagnia assicuratrice, le quali varrebbero comunque ad interrompere ogni termine di prescrizione.
Ha ritenuto irrilevanti le problematiche legate alla pandemia da COVID-19 stante la loro inidoneità a esonerare dalla corresponsione delle somme dovute, rilevando come, Parte_1
nel caso specifico, la diffida di pagamento veniva trasmessa in data 8.11.2021 e cioè ben oltre il periodo di sospensione dell'emergenza pandemica.
Da ultimo, il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover disattendere l'istanza formulata in sede di note/comparsa conclusionale dalla società attrice opponente avente ad oggetto la revoca dell'ordinanza pagina 5 di 12 istruttoria di rigetto dell'ammissione delle prove richieste da la quale Parte_1
avrebbe dovuto essere impugnata con tempestivo reclamo ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
Su tali basi rigettava l'opposizione proposta.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello nella qualità di presidente e Parte_2
legale rappresentante di Parte_1
Con il primo motivo di appello, lamentava l'errata valutazione giuridica in merito all'applicazione dell'art. 178 c.p.c. sulla revoca dell'ordinanza istruttoria, rappresentando di aver insistito per la revoca in ogni atto difensivo successivo alla reiezione delle proprie istanze istruttorie ed evidenziando che la norma indicata dal Giudice di prime cure sarebbe applicabile esclusivamente alle ordinanze pronunciate dal giudice istruttore nelle cause devolute per competenza al collegio del Tribunale e non già a quelle assegnate al giudice unico, sicché il reclamo non sarebbe ammissibile nel caso in cui si verta in materia riservata al giudice monocratico.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento al periodo assicurativo 01.06.2020 - 31.05.2021, il Tribunale ha ritenuto “idonee ad interrompere ogni termine di prescrizione” la comunicazione di risoluzione del contratto, inviata dall'appellata in data
13.12.2019, e la successiva diffida di pagamento dell'08.11.2021 per le annualità 2019-2020 e 2020-
2021.
Con il terzo motivo di appello lamentava l'errata valutazione giuridica sulla tempestività dell'atto di disdetta, rilevando che quest'ultimo, pacificamente trasmesso in data 12.12.2019, sarebbe pienamente intervenuto entro il termine di “90 giorni prima della fine del periodo assicurativo in corso” prescritto dall'art.
7.1 della polizza.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto inefficace la disdetta inviata dalla società appellante, sulla base del fatto che nel relativo atto di recesso non sono specificate le ragioni dell'annullamento delle successive appendici, né è svolto alcun riferimento alla mancata sottoscrizione delle stesse da parte del legale rappresentante della
[...]
Parte_1
Sul punto, adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non possa desumersi dalla mancata indicazione dei motivi del richiesto annullamento delle appendici l'implicito riconoscimento della loro effettiva esistenza e sottoscrizione.
pagina 6 di 12 Con il quinto motivo di appello lamentava l'errata valutazione sul disconoscimento della sottoscrizione delle appendici e della violazione dell'art. 2702 c.c., argomentando che la società appellante, in persona del suo legale rappresentante e amministratore, avrebbe sempre disconosciuto le firme apposte sulle appendici del 24.09.2019, con la conseguenza che, a fronte dei reiterati disconoscimenti, la Compagnia di assicurazione, che ha sempre inteso avvalersi delle appendici, avrebbe dovuto formulare istanza di verificazione, indicando i mezzi di prova e le scritture utili alla comparazione degli atti: in assenza di detta istanza, i documenti in esame sarebbero invero inutilizzabili e il Tribunale non avrebbe dovuto trarne alcun convincimento, nemmeno come elemento indiziario ex art. 214 c.p.c.
Con il sesto motivo di appello censurava la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto operativa la polizza con riferimento al periodo 01.06.2019-12.12.2019 sulla base dal fatto che entrambe le parti contrattuali di fatto decidevano di rinunciare ai rispettivi diritti e alle reciproche obbligazioni.
Con il settimo motivo di appello chiedeva la riforma della sentenza impugnata in punto di spese di lite, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto
[...] del gravame avversario, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza, cartolare, del 13.02.2025, preso atto dell'avvenuto deposito nei termini concessi del foglio delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e delle note scritte sostitutive di udienza, la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame genericamente formulata da parte appellata, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta pienamente conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'articolata esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
pagina 7 di 12 Ciò premesso, l'appello proposto da è parzialmente fondato e merita Parte_1
pertanto accoglimento nei termini di seguito precisati.
***
Ragioni di priorità logico-giuridica suggeriscono di esaminare dapprima il terzo, il quarto e il quinto motivo d'appello, i quali si prestano a essere trattati congiuntamente, in quanto tutti essenzialmente imperniati sull'asserita idoneità della disdetta, trasmessa dalla società appellante alla Compagnia assicuratrice in data 12.12.2019, a impedire il rinnovo automatico della polizza di cui è causa.
Il vaglio di fondatezza delle doglianze formulate sul punto non può prescindere da una sommaria ricognizione dei fatti di causa e della vicenda processuale che ne è conseguita.
***
È pacifico, e in ogni caso provato per tabulas (cfr. doc. 3, fascicolo monitorio), che in data 08.06.2018 sottoscriveva con Parte_1 Controparte_1
una polizza assicurativa di durata annuale,
[...]
successivamente rinnovata fino al 31.05.2020.
Parimenti non contestata e documentalmente provata è la circostanza per la quale, in data 12.12.2019, rovvedeva a trasmettere alla Compagnia assicuratrice, a mezzo PEC, Parte_1
atto di disdetta (cfr. doc. 2, fascicolo I grado attrice opponente), il quale, pur essendo stato redatto nelle forme e nei termini prescritti all'art.
7.1 della polizza – ove veniva pattuito che “[…] La presente
Polizza sarà rinnovata automaticamente per i successivi periodi assicurativi, salvo disdetta di una delle due parti, tramite lettera raccomanda o PEC da inviarsi 90 giorni prima della fine del periodo assicurativo in corso” (cfr. doc. 3, fascicolo monitorio) – contrariamente a quanto ritenuto dall'odierna appellante, non poteva avere l'effetto di impedire il rinnovo automatico della polizza, atteso che, in data 24.09.2019, la società assicurata aveva altresì sottoscritto l'Appendice n. 7, con la quale “in deroga a quanto previsto dall'art. 7.1 – “Durata” delle Condizioni Generali di Assicurazione –
l'Assicurato dichiara di rinunciare, esclusivamente per l'annualità 01/06/2019 - 31/05/2020 (indicare
l'annualità assicurativa in corso), alla facoltà di dare disdetta al contratto, che risulta pertanto rinnovato fino al 31/05/2021 (indicare la nuova data di scadenza)” (cfr. doc. 3, fascicolo monitorio).
Invero, non valgono a superare l'oggettività di tale circostanza e, dunque, la piena validità ed efficacia di detta Appendice, le generiche allegazioni svolte dall'odierna appellante in merito ad asseriti reiterati disconoscimenti della sottoscrizione apposta a questa e ad altre appendici;
allegazioni che, oltre a non pagina 8 di 12 essere suffragate da alcun efficace riscontro probatorio, non hanno trovato tempestivo svolgimento nel corso del giudizio di opposizione.
Segnatamente, a fronte dell'invocazione dell'Appendice n. 7 operata dalla convenuta opposta nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, l'attrice opponente avrebbe dovuto tempestivamente provvedere al relativo disconoscimento in tale momento processuale e, in ogni caso, non oltre la memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., la quale non risulta tuttavia nemmeno depositata. Ne consegue che le successive contestazioni in merito all'autenticità delle sottoscrizioni devono ritenersi tardive, con conseguente impossibilità di accogliere l'istanza di CTU grafologica riproposta dall'odierna appellante anche in questa sede, nella quale deve peraltro trovare conferma, a prescindere dall'interpretazione dell'art. 178 c.p.c. offerta dal primo Giudice, il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie formulate da qui affidate al primo motivo d'appello, Parte_1
le quali attengono tutte a circostanze pacifiche o comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Fermo tale rilievo in punto di rito, sotto il profilo sostanziale correttamente l'organo giudicante di primo grado ha evidenziato che “(…) non risultano mai formulate contestazioni alle c.d. Appendici di polizza, riguardanti le sottoscrizioni, bensì, in sede di disdetta, risulta formulata solo la richiesta di annullamento delle medesime appendici, priva di ogni motivazione, ciò, di per sé, implica il riconoscimento della loro effettiva esistenza e sottoscrizione” (cfr. sentenza gravata, pp. 5-6).
Del resto, le stesse argomentazioni solo successivamente addotte da a Parte_1
sostegno della propria richiesta di annullamento e ricondotte alla sussistenza di un vizio del consenso delineano un quadro difficilmente compatibile con la ben diversa prospettazione di una sottoscrizione non autentica: un conto è affermare che per errore, violenza o dolo – e, cioè, a cagione di un vizio del consenso ex art. 1427 c.c. – sia stato sottoscritto un documento che in realtà non s'intendeva sottoscrivere, altro è affermare di non averlo mai sottoscritto;
in tale ultima ipotesi, la volontà, lungi dall'essere viziata, difetta in radice, sicché la sanzione apprestata dall'ordinamento giuridico sarebbe quella della nullità e non già, come invece richiesto dall'odierna appellante, quella dell'annullamento, che ha per presupposto la sussistenza del negozio implicandone conseguentemente la sottoscrizione.
Ne consegue l'infondatezza del primo, del terzo, del quarto e del quinto motivo d'appello, i quali devono pertanto essere rigettati.
***
È invece fondato e merita pertanto accoglimento il secondo motivo d'appello.
pagina 9 di 12 Se, infatti, la disdetta inviata dalla società assicurata in data 12.12.2019 non poteva valere a impedire il rinnovo automatico della polizza, attesa l'efficacia abdicativa dell'Appendice n. 7, del tutto idonea a scogliere il vincolo contrattuale è da ritenersi, invece, la risoluzione comunicata il giorno seguente, ovverosia in data 13.12.2019, ai sensi dell'art. 1456 c.c., da
[...]
cui non può che conseguire il venir Controparte_1 meno, in capo a quest'ultima, del titolo in base al quale chiedere alla società odierna appellante l'adempimento e, cioè, il pagamento del premio, per il successivo periodo assicurativo (1.06.2020-
29.01.2021), giusto il principio di cui all'art. 1453, c. 2, c.c., la cui ratio riposa nella tutela dell'affidamento che la parte inadempiente, a fronte dell'avversa richiesta e/o comunicazione di risoluzione, matura circa il sopravvenuto disinteresse della controparte a dare attuazione al contratto.
Ne consegue l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha confermato il decreto opposto, il quale ha ingiunto alla società assicurata odierna appellante altresì il pagamento per il periodo assicurativo 1.06.2020-29.01.2021, nonostante la risoluzione comunicata dalla Compagnia assicuratrice in data 13.12.2019.
Di converso, resta obbligata al pagamento del premio per il periodo Parte_1
assicurativo compreso tra l'1.06.2019 ed il 13.12.2019, momento della invocata risoluzione del contratto da parte opposta ex art. 1456 c.c. in forza delle previsioni di polizza per mancata corresponsione del premio da parte dell'assicurato, e pertanto l'importo a tale titolo riconoscibile in favore della compagnia assicuratrice va determinato in complessivi euro 6.031,25 (importo corrispondente al premio maturato dall'1.06.2019 alla indicata risoluzione, per un periodo di mesi sei e giorni tredici, da computare sul valore del premio di euro 11.250,00 determinato dalla compagnia assicuratrice per l'annualità di riferimento, di cui al doc. 4 del fasc. monitorio).
***
Del tutto generica appare la allegazione, affidata in questa sede al sesto motivo d'appello, relativa alla sopravvenienza di un'asserita reciproca sospensione delle obbligazioni delle parti, quale esito di alcuni contrasti insorti tra le medesime, la quale risulta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Ne consegue l'infondatezza del predetto motivo di appello.
***
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza gravata, il decreto ingiuntivo n. 2329/2022 emesso dal Tribunale di Milano deve essere revocato, con condanna di Parte_1
pagina 10 di 12 a pagare in favore di Controparte_1
l minore importo di euro 6.031,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
[...]
***
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e del presente grado di appello, oggetto del settimo motivo di appello, l'esito del presente giudizio di appello, di parziale accoglimento del gravame proposto e conseguente riduzione del credito da riconoscere in favore della compagnia assicuratrice opposta, incide sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio le quali vanno compensate tra le parti nella misura del 50% e poste a carico di parte appellante nella restante parte.
Pertanto, va condannata alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del primo Controparte_1
grado di giudizio nella misura del 50% di quelle totali, che appare congruo liquidare, in considerazione del valore della causa (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva non caratterizzata da particolare complessità, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 2.500,00 (pari al 50% dell'intero), oltre maggiorazione 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge e delle spese del presente grado di appello nella misura del 50% di quelle totali, che appare congruo liquidare, in considerazione del valore della causa (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva non caratterizzata da particolare complessità, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 2.000,00 (pari al 50% dell'intero), oltre maggiorazione 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 9182/2023 del Tribunale Ordinario di Milano pubblicata in
[...]
data 16.11.2023, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 11 di 12 - in parziale accoglimento dell'appello proposto da in persona del Parte_1
presidente e legale rappresentante , revoca il decreto ingiuntivo n. 2329/2022 Parte_2
emesso dal Tribunale di Milano e condanna in persona del Parte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di Parte_2
il Controparte_1
complessivo importo di euro 6.031,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna in persona del Parte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore alla rifusione della restante Parte_2
parte in favore di Controparte_1
che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione
[...]
15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio, ed in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, quanto a quelle relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino
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