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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1812/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1812 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, vertente:
TRA: (CF.: ), residente in [...] C.F._1
53, elettivamente domiciliato in Termoli, via del Mulino a Vento n. 10, presso lo studio dell'avv. B. Daniela Mammarella, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente)
E:
(C.F.: , residente in [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Campobasso, corso Bucci n. 78/C, presso lo studio degli avv.ti Renato Rizzi e Pasquale Rizzi, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(resistente)
NONCHÉ: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3 luglio 2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, a chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Campobasso, in data 01/07/1995, con , dal quale non sono nati figli. CP_1
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che le parti si erano separate con accordo di negoziazione assistita del 18/06/2018, con il quale le stesse parti avevano disposto:
o il godimento esclusivo della casa coniugale da parte di , per un CP_1 periodo di anni tre;
o l'obbligo, a carico di di versare, in favore di Parte_1 CP_1
, un assegno mensile di mantenimento pari ad € 600,00 (oltre a rivalutazione
[...] annua secondo gli indici I.S.T.A.T.), unitamente al versamento, una tantum, della somma pari ad € 3.000,00;
- che la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente sino all'attualità. Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes e chiedendo, altresì, sin da subito, il rigetto della domanda di corresponsione di un assegno divorzile, ove eventualmente formulata dalla resistente, con conseguente revoca, in ogni caso, dell'obbligo di versare un assegno di mantenimento in suo favore. Si è costituita in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata dal ricorrente e chiedendo, tuttavia, in via riconvenzionale, di porre, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, in favore della resistente stessa, un assegno divorzile, determinato, nel quantum, nell'importo pari ad € 1.200,00 mensili. Emessa sentenza non definitiva sullo status, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 3 luglio 2025, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per il parere, il quale ha espresso parere favorevole alla domanda di divorzio.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario. La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario è già stata accolta in corso di causa con sentenza non definitiva e, pertanto, nulla deve essere disposto in questa sede.
Sull'assegno divorzile. Venendo, invece, alle restanti domande, si osserva, in primo luogo, che risulta essere fondata, nell'an, la domanda riconvenzionale di parte resistente, volta alla corresponsione, da parte del ricorrente, di un assegno divorzile in suo favore;
domanda che, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati in ordine al quantum. È opportuno premettere, al riguardo, che, come chiarito, negli ultimi anni, dalla Suprema corte e, in particolare, dalla pronuncia a Sezioni unite n. 18287/2018, all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione non solo assistenziale (così: Cass. civ. n. 11504/2017), ma anche perequativo-compensativa, che presuppone la sussistenza (e perduranza) di uno squilibrio economico tra i coniugi. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha valorizzato il principio di autoresponsabilità nella fase post coniugale, individuando un vero e proprio onere, in capo al coniuge beneficiario dell'assegno, di attivarsi al fine di rendersi economicamente indipendente, ciò onde evitare che l'assegno si tramuti in una sorta di rendita vitalizia ingiustificata (v., in tal senso: Cass. civ. n. 2653/2021). Nel caso di specie, risulta, per tabulas, un significativo e perdurante squilibrio economico tra i due coniugi, atteso che, dall'esame della documentazione in atti, è possibile evincersi che:
- a fronte di una modestissima percezione di redditi, da parte della resistente, negli ultimi anni, per un importo pari ad € 5.850,00 nell'anno 2022 e ad € 3.500,00 nell'anno 2023 (cfr. doc. in atti);
- l'odierno ricorrente risulta aver percepito un reddito complessamente pari ad € 99.068,00 nell'anno 2022 e ad € 99.227,00 nell'anno 2023: Ebbene, ritiene il Collegio che tale perdurante e notevole sperequazione – a fronte di un matrimonio durato 23 anni – fondi il diritto della resistente alla percezione dell'assegno divorzile, specialmente avuto riguardo alla sua componente compensativa. Circa il quantum di tale assegno, appare, tuttavia, congruo determinarlo nella minor somma, rispetto a quanto richiesto, pari a complessivi € 250,00; ciò tenuto conto del fatto che la resistente – benché di età non più giovanissima (61 anni) – risulta, comunque, essere una professionista psicologa iscritta al relativo albo, con conseguente possibilità e, anzi, onere (come visto) della stessa di attivarsi proficuamente per la ricerca di un lavoro, ciò anche al fine di evitare, specialmente in un'ottica pro futuro, che l'assegno divorzile riconosciuto in suo favore si traduca in una sorta di ingiustificata rendita vitalizia. Ne deriva, dunque, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte resistente, il riconoscimento di un assegno divorzile a carico di in favore di Parte_1 CP_1
, nella misura pari ad € 250,00 mensili, ritenuta da questo Collegio congrua, alla luce di una
[...] valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali delle parti e di tutte le ulteriori circostanze sopra menzionate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico della parte ricorrente nella misura di un quinto, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti, tenuto conto:
- da un lato, della soccombenza del ricorrente in merito alla domanda riconvenzionale della resistente avente ad oggetto l'assegno divorzile;
- dall'altro lato, dell'accoglimento di tale domanda in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti di cognizione di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1812 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di Parte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma pari ad € 250,00 mensili, CP_1 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T., a titolo di assegno divorzile;
• Condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese di lite dalla stessa sostenute per l'odierno giudizio – che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 3.809,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge
– nella misura di un quinto delle stesse, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1812 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, vertente:
TRA: (CF.: ), residente in [...] C.F._1
53, elettivamente domiciliato in Termoli, via del Mulino a Vento n. 10, presso lo studio dell'avv. B. Daniela Mammarella, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente)
E:
(C.F.: , residente in [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Campobasso, corso Bucci n. 78/C, presso lo studio degli avv.ti Renato Rizzi e Pasquale Rizzi, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(resistente)
NONCHÉ: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3 luglio 2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, a chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Campobasso, in data 01/07/1995, con , dal quale non sono nati figli. CP_1
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che le parti si erano separate con accordo di negoziazione assistita del 18/06/2018, con il quale le stesse parti avevano disposto:
o il godimento esclusivo della casa coniugale da parte di , per un CP_1 periodo di anni tre;
o l'obbligo, a carico di di versare, in favore di Parte_1 CP_1
, un assegno mensile di mantenimento pari ad € 600,00 (oltre a rivalutazione
[...] annua secondo gli indici I.S.T.A.T.), unitamente al versamento, una tantum, della somma pari ad € 3.000,00;
- che la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente sino all'attualità. Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes e chiedendo, altresì, sin da subito, il rigetto della domanda di corresponsione di un assegno divorzile, ove eventualmente formulata dalla resistente, con conseguente revoca, in ogni caso, dell'obbligo di versare un assegno di mantenimento in suo favore. Si è costituita in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata dal ricorrente e chiedendo, tuttavia, in via riconvenzionale, di porre, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, in favore della resistente stessa, un assegno divorzile, determinato, nel quantum, nell'importo pari ad € 1.200,00 mensili. Emessa sentenza non definitiva sullo status, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 3 luglio 2025, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per il parere, il quale ha espresso parere favorevole alla domanda di divorzio.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario. La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario è già stata accolta in corso di causa con sentenza non definitiva e, pertanto, nulla deve essere disposto in questa sede.
Sull'assegno divorzile. Venendo, invece, alle restanti domande, si osserva, in primo luogo, che risulta essere fondata, nell'an, la domanda riconvenzionale di parte resistente, volta alla corresponsione, da parte del ricorrente, di un assegno divorzile in suo favore;
domanda che, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati in ordine al quantum. È opportuno premettere, al riguardo, che, come chiarito, negli ultimi anni, dalla Suprema corte e, in particolare, dalla pronuncia a Sezioni unite n. 18287/2018, all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione non solo assistenziale (così: Cass. civ. n. 11504/2017), ma anche perequativo-compensativa, che presuppone la sussistenza (e perduranza) di uno squilibrio economico tra i coniugi. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha valorizzato il principio di autoresponsabilità nella fase post coniugale, individuando un vero e proprio onere, in capo al coniuge beneficiario dell'assegno, di attivarsi al fine di rendersi economicamente indipendente, ciò onde evitare che l'assegno si tramuti in una sorta di rendita vitalizia ingiustificata (v., in tal senso: Cass. civ. n. 2653/2021). Nel caso di specie, risulta, per tabulas, un significativo e perdurante squilibrio economico tra i due coniugi, atteso che, dall'esame della documentazione in atti, è possibile evincersi che:
- a fronte di una modestissima percezione di redditi, da parte della resistente, negli ultimi anni, per un importo pari ad € 5.850,00 nell'anno 2022 e ad € 3.500,00 nell'anno 2023 (cfr. doc. in atti);
- l'odierno ricorrente risulta aver percepito un reddito complessamente pari ad € 99.068,00 nell'anno 2022 e ad € 99.227,00 nell'anno 2023: Ebbene, ritiene il Collegio che tale perdurante e notevole sperequazione – a fronte di un matrimonio durato 23 anni – fondi il diritto della resistente alla percezione dell'assegno divorzile, specialmente avuto riguardo alla sua componente compensativa. Circa il quantum di tale assegno, appare, tuttavia, congruo determinarlo nella minor somma, rispetto a quanto richiesto, pari a complessivi € 250,00; ciò tenuto conto del fatto che la resistente – benché di età non più giovanissima (61 anni) – risulta, comunque, essere una professionista psicologa iscritta al relativo albo, con conseguente possibilità e, anzi, onere (come visto) della stessa di attivarsi proficuamente per la ricerca di un lavoro, ciò anche al fine di evitare, specialmente in un'ottica pro futuro, che l'assegno divorzile riconosciuto in suo favore si traduca in una sorta di ingiustificata rendita vitalizia. Ne deriva, dunque, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte resistente, il riconoscimento di un assegno divorzile a carico di in favore di Parte_1 CP_1
, nella misura pari ad € 250,00 mensili, ritenuta da questo Collegio congrua, alla luce di una
[...] valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali delle parti e di tutte le ulteriori circostanze sopra menzionate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico della parte ricorrente nella misura di un quinto, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti, tenuto conto:
- da un lato, della soccombenza del ricorrente in merito alla domanda riconvenzionale della resistente avente ad oggetto l'assegno divorzile;
- dall'altro lato, dell'accoglimento di tale domanda in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti di cognizione di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1812 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di Parte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma pari ad € 250,00 mensili, CP_1 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T., a titolo di assegno divorzile;
• Condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese di lite dalla stessa sostenute per l'odierno giudizio – che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 3.809,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge
– nella misura di un quinto delle stesse, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda