Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00804/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2023, proposto da
Edil Design S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Boccafresca e Cristiano Merluzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Collazzone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Busiri Vici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei n. 4;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 5 del 17.08.2022 del Comune di Collazzone, con cui è stata ingiunta alla società ricorrente la rimozione, a sua cura e spese, dei manufatti ritenuti abusivi realizzati su una particella (n. 944), di proprietà del medesimo Comune e confinante con altra particella (n. 618) di proprietà della ricorrente;
- di ogni altro atto o documento presupposto, connesso, conseguente e consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto o conoscibile dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Collazzone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. IE GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 27 ottobre 2025 le parti hanno depositato una dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso, in quanto hanno raggiunto un accordo finalizzato alla cessione della particella 944 (presupposto per la sanatoria degli interventi su di essa realizzati dalla società ricorrente e sanzionati dal provvedimento impugnato) e quindi non vi è più interesse alla decisione nel merito.
2. Pertanto, il Collegio, in applicazione dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., ritiene di dare atto del sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
3. Le spese, come da accordo, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE GA, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE GA |
IL SEGRETARIO