Articolo 30 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 29Articolo 31
Versione
2 maggio 1963
Art. 30.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950-51 sono stabiliti nelle. seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1950-51
(articolo 26)......................... L. 1.807.782.773,13

Somme rimaste da pagate sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 28) L. 33.234.583,20
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Residui passivi al 30 giugno 1951... L. 1.841.017.356,63

AMMINISTRAZIONI DEL FONDO PER IL CULTO
Entrata in vigore il 2 maggio 1963