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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2410/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Campagner Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2410/2021 promossa da:
e , rappr e dif. dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
ZAMPERIN RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIALE E. FERMI 14
LO (TV)
- parte attrice - contro rappr e dif. dall'Avv. BARZON FEDERICO elettivamente domiciliata presso il di CP_1 lui studio in Padova, Piazza Mazzini n. 64
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
1 Previo accertamento dei fatti di cui in atti, ogni contraria istanza e/o eccezione e/o deduzione e/o domanda respinta, per tutti i motivi ivi dedotti,
IN VIA PRINCIPALE
Accertarsi e dichiararsi l'errore commesso dal dott. nei termini di cui in atti e per Persona_1
l'effetto, anche previo espletamento di nuovo accertamento peritale, se ritenuto, condannarsi CP_1 al pagamento in favore dei sig.ri e della somma
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 di € 25.749,18, o quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio, maggiorata degli interessi dovuti per Legge ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO
Spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi.
AS (
Conclusioni di parte convenuta
Nel merito:
Rigettarsi integralmente le domande proposte da controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in parte narrativa.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, negli anni 2018-2019, la SI.ra si occupava della contabilità di Parte_1 CP_1
[...]
2. Vero che le spese sostenute da sugli immobili di proprietà di e di Wifra Controparte_1 CP_2
s.n.c., di cui alle fatture prodotte sub doc. 4 della Convenuta, che si rammostrano al teste, sono state inserite dalla SI.ra nella voce “immobilizzazioni in corso e acconti” delle Parte_1
Immobilizzazioni materiali del bilancio di verifica al 6 dicembre 2019.
3. Vero che al momento del decesso della SI.ra (avvenuto in data 6 dicembre 2019) Persona_2 gli interventi pagati da sugli immobili di e di Wifra s.n.c. di cui alle fatture Controparte_1 CP_2 prodotte sub doc. 4 della Convenuta, che si rammostrano al teste, erano terminati.
2 4. Vero che il legale rappresentante di è venuto a conoscenza della comunicazione Controparte_1 CP_3 relativa alla debenza di differenze retributive per € 3.351,48 – comunicazione sub doc. 6 della convenuta, che si rammostra al teste - nel dicembre 2020.
Si indicano quali testi il Rag. , il sig. ed il sig. . Tes_1 Testimone_2 Tes_3
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno convenuto in giudizio esponendo di essere eredi di Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
, deceduta in data 06/12/2019, e di essere succeduti nel 50% del capitale sociale della Persona_2 società convenuta, della quale, al momento del decesso, la de cujus era socia, in pari quota con il di lei fratello, . Parte_4
Hanno dato atto che lo statuto di escludeva la trasmissione automatica delle partecipazioni CP_1 del socio in caso di morte, rimettendo al socio superstite la scelta se continuare o meno l'attività sociale con gli eredi.
Hanno dunque esposto che il socio aveva informato gli eredi di non voler Parte_5 proseguire con loro l'attività sociale e aveva dunque optato per la liquidazione della loro partecipazione.
A seguito di tale dichiarazione, erano state avviate delle trattative ma, non trovando le parti un accordo sul valore della partecipazione, aveva proposto ricorso per la nomina di un esperto ai sensi CP_1 dell'art. 2437 ter cc innanzi al Tribunale di Padova, che aveva designato il dott. il Persona_1 quale aveva dunque depositato, in data 06/07/2021, la perizia di stima, per la cui redazione si era avvalso della collaborazione di un perito indipendente, , che si era occupato della Persona_3 valutazione delle voci indicate sotto la macro categoria delle Immobilizzazioni materiali, individuata come “Immobiliz. Mat. e F. di Amm.to”.
Premesso ciò, parte attrice ha lamentato che la perizia dell'esperto sarebbe manifestamente erronea, poiché non aveva valutato una posta di bilancio che era stata espressamente esclusa dal perito estimatore e che pertanto l'esperto avrebbe dovuto provvedere a considerare nella propria Persona_1 relazione.
Segnatamente, si trattava della sottovoce “Immob. in corso e acconti”, il cui valore complessivo era stimato da parte attrice in circa 51.498,37 euro. Gli attori hanno dunque chiesto l'accertamento della manifesta
3 erroneità della stima e la condanna della società al pagamento, in loro favore, dell'importo di euro
25.749,18 (pari alla metà del valore stimato della voce non considerata) o la maggiore o minore somma fosse risultata all'esito del giudizio.
* * *
Si è costituita la società convenuta, deducendo che correttamente il dott. non aveva Persona_1 considerato la voce ritenuta omessa da parte attrice, poiché si trattava di spese sostenute dalla società per apportare delle migliorie su beni detenuti in locazione, e quindi di una voce di costo che non contribuiva ad aumentare il valore delle partecipazioni.
Nella subordinata ipotesi in cui si ritenesse che detta posta dovesse essere considerata, la convenuta ha osservato che la voce era stata erroneamente iscritta in bilancio, ed ha dedotto che, applicando correttamente il principio OIC 24, si sarebbe invece dovuta iscrivere sotto la diversa voce “Altre immobilizzazioni immateriali” e pertanto avrebbe dovuto subire un ammortamento in funzione della durata dei contratti di locazione.
Ha poi evidenziato che, in data 16.12.2019, ad era stato comunicato un addebito per CP_1 differenze contributive non versate in favore di alcuni lavoratori dipendenti con conseguente sanzione pari ad euro 3.351,48: si trattava di una sopravvenienza passiva da considerare nella determinazione del valore della partecipazione, che andava conseguentemente compensato con l'eventuale diverso importo riconosciuto in favore di parte attrice.
Ha dunque chiesto il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile, affidata al dott. Persona_4
* * *
La domanda è fondata, per le ragioni che si espongono.
Ai sensi dell'art 1349, primo comma, cc (espressamente applicabile, in base a quanto disposto dall'art. 2437 ter cc, alla perizia di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale in caso di liquidazione del socio receduto), il valore delle partecipazioni da liquidare può essere determinato dal Giudice nel caso in cui la stima dell'esperto si riveli manifestamente iniqua o erronea.
Il requisito della manifesta erroneità è alternativo rispetto a quello della manifesta iniquità: si deve trattare di erroneità palese, consistente in una falsa conoscenza o utilizzazione degli elementi a
4 disposizione dell'esperto, che si traduca in un errore di calcolo o un una deduzione palesemente contraddittoria con le premesse della valutazione, riconoscibile ictu oculi alla luce delle comuni regole di tecnica ed esperienza;
non è invece richiesto che l'errore si traduca anche in un'evidente sproporzione del valore.
Va infatti ricordato che, come osservato da accorta e condivisibile giurisprudenza di merito con particolare riguardo alla stima delle partecipazioni societarie, a differenza di quanto accade nel caso di perizia in materia contrattuale, ove l'arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell'equità mercantile (cfr. Cass. n. 13.954/05), nel diverso caso in cui la stima verta sul valore della partecipazione del socio receduto “l'erroneità o meno della valutazione dell'Esperto deve essere apprezzata sulla scorta delle regole tecniche di settore, il che vale anche ai fini dell'accertamento del carattere manifesto o meno dell'errore che dovrà risultare evidente rispetto alla conoscenze di settore proprie dell'Esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze” (Trib Milano Sent.
3831/2019, che richiama anche la sentenza 16 agosto 2013).
La natura manifesta dell'errore sussiste dunque ogni qualvolta l'errore emerga dagli atti e sia frutto di una scorretta applicazione di criteri tecnico scientifici rientranti nell'ambito di conoscenza specifico dell'Esperto, mentre si prescinde dal requisito dell'ultra dimidium, che viene invece in rilievo nel caso di determinazione manifestamente iniqua o che potrebbe, al più, soccorrere ad adiuvandum l'interpretazione del concetto di manifesta erroneità, solo nel caso in cui la determinazione fosse rimessa alla pura equità
e non necessitasse il rispetto di regole tecniche di settore.
* * *
Ciò chiarito in linea generale, va rilevato che, nel caso in esame, la perizia è viziata da una palese omissione, riconoscibile anche da un soggetto che non sia dotato delle competenze tecniche di settore.
L'esperto ha infatti omesso di valutare una componente patrimoniale della società, sull'erroneo presupposto che la stessa fosse stata analizzata dal suo ausiliario, SI. , al quale era stato CP_4 demandato di stimare il valore dei beni mobili e le giacenze di magazzino, ovverosia le voci di bilancio indicate sotto la macro categoria “Immobilizzazioni Materiali e Fo. Di Amm.to” di cui al punto 2.0 della situazione patrimoniale al 06.12.2019 (cfr. perizia dott. pag. 16-17 – doc .n. 10 e perizia di Persona_1
, pag. Doc. n. 2). CP_4
5 Segnatamente, , a pag. 8 del proprio elaborato, aveva precisato di non avere valutato la voce CP_4
“Immob. in corso e acconti”, compresa nel bilancio di verifica di novembre 2019 (doc. n. 6 di parte attrice), sotto la voce 2.14, per un valore di euro 81.313,00, la cui stima veniva dunque rimessa all'apprezzamento dell'arbitratore.
Si trattava infatti di una voce che riguardava costi per lavori in corso per migliorie su beni di terzi, ossia sugli immobili condotti in locazione dalla società, e non aveva quindi ad oggetto valori mobiliari o beni strumentali.
Ed invero, come chiarito dalla CTU, la società convenuta, il cui oggetto sociale è dato dalla “costituzione e lavorazione di macchine, l'assemblaggio, la riparazione e la costruzione di macchinari, attrezzature e utensili;
il commercio
e l'intermediazione di metalli, macchinari e attrezzature”(cfr. visura, doc. n. 1 di parte attrice), conduceva in locazione i seguenti due immobili limitrofi:
1) l' immobile al civico n. 7 di via dell'Industria a Cervarese S. Croce (PD), ove vi era la sede effettiva dell'impresa, concesso in locazione a dal locatore “Wifra Snc di TO CO, fratello CP_1 della dante causa;
la durata della locazione era prevista dal 1.12.2015 al 30.11.2021 con rinnovo ai sensi della Legge 392/78;
2) Immobile al civico n. 15 di via dell'Industria a Cervarese S. Croce (PD), concesso in locazione alla dal locatore “Agena Snc di TO LM (ora di ); la durata CP_1 Parte_6 della locazione era prevista dal 1.4.2016 al 31.3.2022 con rinnovo tacito.
È poi emerso che aveva commissionato la realizzazione di alcuni interventi sugli immobili CP_1 condotti in locazione, aventi ad oggetto la costruzione di un manufatto in metallo posto a ridosso dell'immobile sub n.1) e il rifacimento di un piazzale necessario al carico / scarico delle merci, che occupava porzioni di entrambi gli immobili. Alcuni di tali lavori erano già terminati alla data del decesso di , altri, secondo la prospettazione di parte attrice, erano ancora in corso di Persona_2 realizzazione.
La voce 2.14 (denominata “Immobilizzazioni in corso e acconti”) riguardava appunto i lavori che, secondo parte attrice, in corso di realizzazione.
6 Ciò posto, il dott. nel proprio elaborato, ha ritenuto di fare proprio il valore della macro Persona_1 categoria “Immobilizzazioni materiali” come stimato da , operando alcune rettifiche, ma non ha Per_3 proceduto ad esaminare la voce mancante, che espressamente il perito aveva ritenuto di non valutare.
Si legge, infatti, nella perizia di stima del dott. Persona_1
“Il valore delle rettifiche evidenziato nelle immobilizzazioni materiali consiste nell'adeguamento del valore contabile come da perizia di stima mobiliare redatta dal perito SI. ” (cfr. doc. n. 10 parte attrice, pag. 19). Persona_3
È dunque evidente che l'omessa valutazione, da parte dell'arbitratore, della sottovoce in esame, non sia frutto di una scelta motivata da ragioni di carattere tecnico contabile (quali potrebbero essere quelle suggerite da parte convenuta, secondo la quale la voce non doveva essere valutata poiché aveva ad oggetto beni di proprietà di terzi) ma muova dall'erroneo assunto che la stima del coadiutore fosse completa, quando invece l'ausiliario aveva indicato in modo espresso e inequivoco di non avere proceduto alla stima della stessa.
In tal senso ha concluso anche il CTU, dott. il quale ha chiarito che l'ausiliario Persona_4 CP_4 correttamente non aveva provveduto a stimare detta voce contabile, posto che la stessa, avendo ad oggetto costi per migliorie e spese incrementativi su beni di terzi, era stata erroneamente iscritta nella macrocategoria delle Immobilizzazioni materiali e f. di amm.to, mentre invece si avrebbe dovuta iscrivere sotto la diversa voce “Immobilizzaioni Immateriali”.
Il CTU ha poi confermato che erroneamente l'arbitratore non ha provveduto a stimare la voce a lui rimessa dal perito stimatore.
In tal senso si legga quanto esposto dal CTU sul punto:
“- L'arbitratore, quindi, pur basando la sua stima sugli esiti della relazione dell'esperto incaricato della valutazione dei beni mobili sig. , ha tralasciato di considerare che questi ha precisato, a pagina 8 del suo elaborato (doc. 13 Persona_3 attori) di non aver esaminato le immobilizzazioni in corso e acconti per un valore di euro 81.313,00 (importo originario iscritto sotto la voce 2.14 “Immobilizzazioni in corso e acconti” nella situazione patrimoniale novembre 2019 – doc. 5 attori)” – cfr CTU pag. 8-;
“- il mio parere è che il dott. non abbia utilizzato in modo puntuale il risultato dell'opera del suo Persona_1 coadiutore, dimenticando di considerare come questi avesse riferito che il valore delle immobilizzazioni in corso,
7 indipendentemente dal loro effettivo ammontare, non era ricompreso nella valutazione dei beni mobili, con la conseguenza che tale aspetto ha provocato un errore nel procedimento valutativo di cui all'art. 2473, 3°c., cod civ, risultando comunque mancante l'indicazione dei criteri che hanno portato l'arbitratore ad azzerare una voce patrimoniale attiva per euro 51.498,37”- cfr. CTU pag. 9-.
Ad ulteriore supporto delle sue conclusioni, il CTU ha poi rilevato che il dott. aveva Persona_1 correttamente valutato, nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali, le voci riferite agli altri lavori eseguiti sui medesimi capannoni, pacificamente già ultimati all'epoca della situazione patrimoniale, il che conferma che l'omissione non è frutto di una consapevole scelta, volta ad escludere dai valori attivi della società i lavori su beni di terzi, ma di una svista.
È dunque necessario procedere alla corretta valutazione della voce omessa.
Sul punto, il Tribunale ritiene di far proprie le conclusioni alle quali è giunto il CTU dott. Per_4 elaborate all'esito di un completo esame della documentazione raccolta, analizzata nel rispetto del contraddittorio tra le parti, e priva di evidenti vizi logici.
Il CTU ha dunque premesso che, nel caso in esame, i lavori realizzati da su beni di terzi CP_1 devono essere qualificati come investimenti a vantaggio dell'attività commerciale svolta, che sarebbero stati dunque goduti dalla stessa società negli anni successivi in virtù dei rapporti locatizi in essere. Ha precisato che, secondo il principio contabile OIC 24, tali opere dovevano essere iscritte nella macro voce delle Immobilizzazioni Immateriali e sottoposte ad ammortamento.
Ha poi dato atto di avere effettuato la propria valutazione partendo dai valori del bilancio di verifica
06.12.2019, nel quale la voce in contestazione, al punto 2.14, era stimata non più in euro 81.313,00, ma nella minor cifra di euro 51.498,37 e di avere dunque provveduto a rideterminare il valore di detta voce applicando i principi contabili corretti.
Il CTP di parte convenuta sosteneva che la società convenuta non svolgesse alcuna attività sociale nell'immobile locato da ed riteneva pertanto che quantomeno i lavori relativi a tale porzione CP_2 di immobile non si dovessero iscrivere a bilancio come valore attivo, ma solo come costi da inserire nel conto economico.
Il CTU ha puntualmente e convincentemente risposto a tale obiezione, osservando, a pag., 17 dell'elaborato, che “ La mancata inerenza all'attività aziendale dell'uso del capannone locato da è CP_2
8 indimostrata e contrasta comunque con l'approccio contabile- bilancistico adottato dalla Società che viceversa considera
l'utilizzo di detto capannone come inerente all'oggetto sociale;
del resto lo stesso arbitratore dott. non Persona_1 ha espresso dubbi sull'inerenza dei costi sostenuti per i miglioramenti eseguiti da su quel capannone, Controparte_1 avendoli allibrati sotto la voce contabile 1.1 “Lavori su capannone per euro 17.625,50 al 6.12.2019, operando CP_2 la conseguente diminuzione del valore dello stimando patrimonio”.
Il CTP di parte attrice sosteneva invece che i lavori non fossero ultimati alla data di apertura della successione e pertanto, a tale data, non dovevano ancora essere ammortizzati.
IL CTU, dopo avere compiutamente esaminato la documentazione versata in atti e, in particolare, le fatture riferite all'esecuzione delle opere per cui è causa, ha concluso che i lavori di miglioramento su beni di terzi, rappresentati dai lavori per la ristrutturazione di un piazzale, e quindi di elementare e immediata esecuzione e fruizione, risalissero al 2018, fossero conclusi in quell'anno, ammontassero ad euro 39.100,00 e che l'importo di quei lavori di miglioramento dovesse essere ammortizzato fin dal
2019, secondo il procedimento previsto dai principi contabili (OIC 24) ( cfr. pag. 12 CTU),
Dal valore contabile di euro 51.498, 37 il CTU ha dunque detratto l'ammortamento quantificato in euro
12.4523, ed ha altresì dei costi non inerenti, poiché sostenuti per manutenzioni ordinarie o altre spese non pertinenti, pari ad euro 4.156,27. Ha quindi stimato il valore netto di tale voce in euro 34.888,20 , di cui ai soci attori spettano complessivi 17.444,10.
Ciò posto, non può trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta, che chiede di tenere conto anche della sopravvenienza passiva data da una sanzione amministrativa pervenuta alla società in data
16.12.2019, e quindi dopo la morte della de cujus.
Va infatti considerato che la manifesta erroneità della perizia deve concernere errori di valutazione commessi dall'esperto nel valutare gli elementi che siano stati posti a sua disposizione dalle parti, non potendo le parti introdurre, nel giudizio ex art. 1349 cc, fatti o documenti nuovi che ben avrebbero potuto sottoporre all'esperto nel corso delle indagini.
Nel caso in esame, parte convenuta chiede di valutare una sopravvenienza che, pur notificata alla società prima del ricorso per la nomina dell'arbitratore, non è stata sottoposta tempestivamente all'esperto ma valorizzata solo nel presente giudizio.
9 Parte convenuta sostiene di avere appreso di tale sanzione, asseritamente ricevuta dall'attrice Pt_1
, solo nel dicembre del 2020, ma la circostanza è rimasta indimostrata, essendo il capitolo di
[...] prova offerto sul punto formulato in modo estremamente generico e valutativo.
La sopravvenienza non può pertanto essere considerata ai fini della rideterminazione della quota.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, il valore corretto dell'importo da liquidare in favore di parte attrice ammonta a complessivi euro 247.444,10.
Per l'effetto, va condannata a rifondere, in favore di parte attrice, l'importo complessivo di CP_1 euro 17.444,10, oltre ad interessi al tasso legale ex art 1284 cc dalla data del decesso di Persona_2 al saldo effettivo.
Ai fini della pronuncia sulle spese di lite, va rilevato che l'offerta transattiva formulata , in data 9 maggio
2023, dalla convenuta, pari ad euro 22.000,00 omnicomprensivi, si è rivelata inferire all'importo riconosciuto in favore di parte attrice per capitale, interessi e spese di lite, considerando le spese già sostenute al momento della proposta stessa, calcolate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento ai sensi del DM 55/2014, e tenendo conto anche delle spese sostenute per il proprio CTP
e in via provvisoria in favore del CTU.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 91, primo comma, seconda parte, cpc
Parte convenuta, secondo soccombenza, va quindi condannata a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 ed altresì le spese sostenute per il proprio consulente di parte (di cui alle fatture in atti, per euro 4.700,00 oltre accessori come indicati, e quindi a complessivi euro 5.963,36, da ritenersi congrua, essendo inferiore all'importo accordato al
CTU).
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Accerta che il valore corretto delle partecipazioni di da liquidare in favore di CP_1 Pt_1
, e quali eredi di , è pari ad euro 247.444,10 e,
[...] Parte_2 CP_5 Persona_2 per l'effetto
10 - Condanna a versare, in favore degli attori, l'importo complessivo di euro 17.444,10, oltre CP_1 ad interessi al tasso legale ex art 1284 cc dalla data del decesso di al saldo effettivo;
Persona_2
- Condanna a rifondere, in favore di parte attrice, le spese sostenute per il proprio CP_1 consulente di parte, pari a complessivi euro 5.963,36, e le spese di lite, pari ad euro 5.077,00, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Lisa Torresan dott. Chiara Campagner
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Campagner Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2410/2021 promossa da:
e , rappr e dif. dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
ZAMPERIN RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIALE E. FERMI 14
LO (TV)
- parte attrice - contro rappr e dif. dall'Avv. BARZON FEDERICO elettivamente domiciliata presso il di CP_1 lui studio in Padova, Piazza Mazzini n. 64
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
1 Previo accertamento dei fatti di cui in atti, ogni contraria istanza e/o eccezione e/o deduzione e/o domanda respinta, per tutti i motivi ivi dedotti,
IN VIA PRINCIPALE
Accertarsi e dichiararsi l'errore commesso dal dott. nei termini di cui in atti e per Persona_1
l'effetto, anche previo espletamento di nuovo accertamento peritale, se ritenuto, condannarsi CP_1 al pagamento in favore dei sig.ri e della somma
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 di € 25.749,18, o quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio, maggiorata degli interessi dovuti per Legge ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO
Spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi.
AS (
Conclusioni di parte convenuta
Nel merito:
Rigettarsi integralmente le domande proposte da controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in parte narrativa.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, negli anni 2018-2019, la SI.ra si occupava della contabilità di Parte_1 CP_1
[...]
2. Vero che le spese sostenute da sugli immobili di proprietà di e di Wifra Controparte_1 CP_2
s.n.c., di cui alle fatture prodotte sub doc. 4 della Convenuta, che si rammostrano al teste, sono state inserite dalla SI.ra nella voce “immobilizzazioni in corso e acconti” delle Parte_1
Immobilizzazioni materiali del bilancio di verifica al 6 dicembre 2019.
3. Vero che al momento del decesso della SI.ra (avvenuto in data 6 dicembre 2019) Persona_2 gli interventi pagati da sugli immobili di e di Wifra s.n.c. di cui alle fatture Controparte_1 CP_2 prodotte sub doc. 4 della Convenuta, che si rammostrano al teste, erano terminati.
2 4. Vero che il legale rappresentante di è venuto a conoscenza della comunicazione Controparte_1 CP_3 relativa alla debenza di differenze retributive per € 3.351,48 – comunicazione sub doc. 6 della convenuta, che si rammostra al teste - nel dicembre 2020.
Si indicano quali testi il Rag. , il sig. ed il sig. . Tes_1 Testimone_2 Tes_3
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno convenuto in giudizio esponendo di essere eredi di Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
, deceduta in data 06/12/2019, e di essere succeduti nel 50% del capitale sociale della Persona_2 società convenuta, della quale, al momento del decesso, la de cujus era socia, in pari quota con il di lei fratello, . Parte_4
Hanno dato atto che lo statuto di escludeva la trasmissione automatica delle partecipazioni CP_1 del socio in caso di morte, rimettendo al socio superstite la scelta se continuare o meno l'attività sociale con gli eredi.
Hanno dunque esposto che il socio aveva informato gli eredi di non voler Parte_5 proseguire con loro l'attività sociale e aveva dunque optato per la liquidazione della loro partecipazione.
A seguito di tale dichiarazione, erano state avviate delle trattative ma, non trovando le parti un accordo sul valore della partecipazione, aveva proposto ricorso per la nomina di un esperto ai sensi CP_1 dell'art. 2437 ter cc innanzi al Tribunale di Padova, che aveva designato il dott. il Persona_1 quale aveva dunque depositato, in data 06/07/2021, la perizia di stima, per la cui redazione si era avvalso della collaborazione di un perito indipendente, , che si era occupato della Persona_3 valutazione delle voci indicate sotto la macro categoria delle Immobilizzazioni materiali, individuata come “Immobiliz. Mat. e F. di Amm.to”.
Premesso ciò, parte attrice ha lamentato che la perizia dell'esperto sarebbe manifestamente erronea, poiché non aveva valutato una posta di bilancio che era stata espressamente esclusa dal perito estimatore e che pertanto l'esperto avrebbe dovuto provvedere a considerare nella propria Persona_1 relazione.
Segnatamente, si trattava della sottovoce “Immob. in corso e acconti”, il cui valore complessivo era stimato da parte attrice in circa 51.498,37 euro. Gli attori hanno dunque chiesto l'accertamento della manifesta
3 erroneità della stima e la condanna della società al pagamento, in loro favore, dell'importo di euro
25.749,18 (pari alla metà del valore stimato della voce non considerata) o la maggiore o minore somma fosse risultata all'esito del giudizio.
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Si è costituita la società convenuta, deducendo che correttamente il dott. non aveva Persona_1 considerato la voce ritenuta omessa da parte attrice, poiché si trattava di spese sostenute dalla società per apportare delle migliorie su beni detenuti in locazione, e quindi di una voce di costo che non contribuiva ad aumentare il valore delle partecipazioni.
Nella subordinata ipotesi in cui si ritenesse che detta posta dovesse essere considerata, la convenuta ha osservato che la voce era stata erroneamente iscritta in bilancio, ed ha dedotto che, applicando correttamente il principio OIC 24, si sarebbe invece dovuta iscrivere sotto la diversa voce “Altre immobilizzazioni immateriali” e pertanto avrebbe dovuto subire un ammortamento in funzione della durata dei contratti di locazione.
Ha poi evidenziato che, in data 16.12.2019, ad era stato comunicato un addebito per CP_1 differenze contributive non versate in favore di alcuni lavoratori dipendenti con conseguente sanzione pari ad euro 3.351,48: si trattava di una sopravvenienza passiva da considerare nella determinazione del valore della partecipazione, che andava conseguentemente compensato con l'eventuale diverso importo riconosciuto in favore di parte attrice.
Ha dunque chiesto il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile, affidata al dott. Persona_4
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La domanda è fondata, per le ragioni che si espongono.
Ai sensi dell'art 1349, primo comma, cc (espressamente applicabile, in base a quanto disposto dall'art. 2437 ter cc, alla perizia di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale in caso di liquidazione del socio receduto), il valore delle partecipazioni da liquidare può essere determinato dal Giudice nel caso in cui la stima dell'esperto si riveli manifestamente iniqua o erronea.
Il requisito della manifesta erroneità è alternativo rispetto a quello della manifesta iniquità: si deve trattare di erroneità palese, consistente in una falsa conoscenza o utilizzazione degli elementi a
4 disposizione dell'esperto, che si traduca in un errore di calcolo o un una deduzione palesemente contraddittoria con le premesse della valutazione, riconoscibile ictu oculi alla luce delle comuni regole di tecnica ed esperienza;
non è invece richiesto che l'errore si traduca anche in un'evidente sproporzione del valore.
Va infatti ricordato che, come osservato da accorta e condivisibile giurisprudenza di merito con particolare riguardo alla stima delle partecipazioni societarie, a differenza di quanto accade nel caso di perizia in materia contrattuale, ove l'arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell'equità mercantile (cfr. Cass. n. 13.954/05), nel diverso caso in cui la stima verta sul valore della partecipazione del socio receduto “l'erroneità o meno della valutazione dell'Esperto deve essere apprezzata sulla scorta delle regole tecniche di settore, il che vale anche ai fini dell'accertamento del carattere manifesto o meno dell'errore che dovrà risultare evidente rispetto alla conoscenze di settore proprie dell'Esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze” (Trib Milano Sent.
3831/2019, che richiama anche la sentenza 16 agosto 2013).
La natura manifesta dell'errore sussiste dunque ogni qualvolta l'errore emerga dagli atti e sia frutto di una scorretta applicazione di criteri tecnico scientifici rientranti nell'ambito di conoscenza specifico dell'Esperto, mentre si prescinde dal requisito dell'ultra dimidium, che viene invece in rilievo nel caso di determinazione manifestamente iniqua o che potrebbe, al più, soccorrere ad adiuvandum l'interpretazione del concetto di manifesta erroneità, solo nel caso in cui la determinazione fosse rimessa alla pura equità
e non necessitasse il rispetto di regole tecniche di settore.
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Ciò chiarito in linea generale, va rilevato che, nel caso in esame, la perizia è viziata da una palese omissione, riconoscibile anche da un soggetto che non sia dotato delle competenze tecniche di settore.
L'esperto ha infatti omesso di valutare una componente patrimoniale della società, sull'erroneo presupposto che la stessa fosse stata analizzata dal suo ausiliario, SI. , al quale era stato CP_4 demandato di stimare il valore dei beni mobili e le giacenze di magazzino, ovverosia le voci di bilancio indicate sotto la macro categoria “Immobilizzazioni Materiali e Fo. Di Amm.to” di cui al punto 2.0 della situazione patrimoniale al 06.12.2019 (cfr. perizia dott. pag. 16-17 – doc .n. 10 e perizia di Persona_1
, pag. Doc. n. 2). CP_4
5 Segnatamente, , a pag. 8 del proprio elaborato, aveva precisato di non avere valutato la voce CP_4
“Immob. in corso e acconti”, compresa nel bilancio di verifica di novembre 2019 (doc. n. 6 di parte attrice), sotto la voce 2.14, per un valore di euro 81.313,00, la cui stima veniva dunque rimessa all'apprezzamento dell'arbitratore.
Si trattava infatti di una voce che riguardava costi per lavori in corso per migliorie su beni di terzi, ossia sugli immobili condotti in locazione dalla società, e non aveva quindi ad oggetto valori mobiliari o beni strumentali.
Ed invero, come chiarito dalla CTU, la società convenuta, il cui oggetto sociale è dato dalla “costituzione e lavorazione di macchine, l'assemblaggio, la riparazione e la costruzione di macchinari, attrezzature e utensili;
il commercio
e l'intermediazione di metalli, macchinari e attrezzature”(cfr. visura, doc. n. 1 di parte attrice), conduceva in locazione i seguenti due immobili limitrofi:
1) l' immobile al civico n. 7 di via dell'Industria a Cervarese S. Croce (PD), ove vi era la sede effettiva dell'impresa, concesso in locazione a dal locatore “Wifra Snc di TO CO, fratello CP_1 della dante causa;
la durata della locazione era prevista dal 1.12.2015 al 30.11.2021 con rinnovo ai sensi della Legge 392/78;
2) Immobile al civico n. 15 di via dell'Industria a Cervarese S. Croce (PD), concesso in locazione alla dal locatore “Agena Snc di TO LM (ora di ); la durata CP_1 Parte_6 della locazione era prevista dal 1.4.2016 al 31.3.2022 con rinnovo tacito.
È poi emerso che aveva commissionato la realizzazione di alcuni interventi sugli immobili CP_1 condotti in locazione, aventi ad oggetto la costruzione di un manufatto in metallo posto a ridosso dell'immobile sub n.1) e il rifacimento di un piazzale necessario al carico / scarico delle merci, che occupava porzioni di entrambi gli immobili. Alcuni di tali lavori erano già terminati alla data del decesso di , altri, secondo la prospettazione di parte attrice, erano ancora in corso di Persona_2 realizzazione.
La voce 2.14 (denominata “Immobilizzazioni in corso e acconti”) riguardava appunto i lavori che, secondo parte attrice, in corso di realizzazione.
6 Ciò posto, il dott. nel proprio elaborato, ha ritenuto di fare proprio il valore della macro Persona_1 categoria “Immobilizzazioni materiali” come stimato da , operando alcune rettifiche, ma non ha Per_3 proceduto ad esaminare la voce mancante, che espressamente il perito aveva ritenuto di non valutare.
Si legge, infatti, nella perizia di stima del dott. Persona_1
“Il valore delle rettifiche evidenziato nelle immobilizzazioni materiali consiste nell'adeguamento del valore contabile come da perizia di stima mobiliare redatta dal perito SI. ” (cfr. doc. n. 10 parte attrice, pag. 19). Persona_3
È dunque evidente che l'omessa valutazione, da parte dell'arbitratore, della sottovoce in esame, non sia frutto di una scelta motivata da ragioni di carattere tecnico contabile (quali potrebbero essere quelle suggerite da parte convenuta, secondo la quale la voce non doveva essere valutata poiché aveva ad oggetto beni di proprietà di terzi) ma muova dall'erroneo assunto che la stima del coadiutore fosse completa, quando invece l'ausiliario aveva indicato in modo espresso e inequivoco di non avere proceduto alla stima della stessa.
In tal senso ha concluso anche il CTU, dott. il quale ha chiarito che l'ausiliario Persona_4 CP_4 correttamente non aveva provveduto a stimare detta voce contabile, posto che la stessa, avendo ad oggetto costi per migliorie e spese incrementativi su beni di terzi, era stata erroneamente iscritta nella macrocategoria delle Immobilizzazioni materiali e f. di amm.to, mentre invece si avrebbe dovuta iscrivere sotto la diversa voce “Immobilizzaioni Immateriali”.
Il CTU ha poi confermato che erroneamente l'arbitratore non ha provveduto a stimare la voce a lui rimessa dal perito stimatore.
In tal senso si legga quanto esposto dal CTU sul punto:
“- L'arbitratore, quindi, pur basando la sua stima sugli esiti della relazione dell'esperto incaricato della valutazione dei beni mobili sig. , ha tralasciato di considerare che questi ha precisato, a pagina 8 del suo elaborato (doc. 13 Persona_3 attori) di non aver esaminato le immobilizzazioni in corso e acconti per un valore di euro 81.313,00 (importo originario iscritto sotto la voce 2.14 “Immobilizzazioni in corso e acconti” nella situazione patrimoniale novembre 2019 – doc. 5 attori)” – cfr CTU pag. 8-;
“- il mio parere è che il dott. non abbia utilizzato in modo puntuale il risultato dell'opera del suo Persona_1 coadiutore, dimenticando di considerare come questi avesse riferito che il valore delle immobilizzazioni in corso,
7 indipendentemente dal loro effettivo ammontare, non era ricompreso nella valutazione dei beni mobili, con la conseguenza che tale aspetto ha provocato un errore nel procedimento valutativo di cui all'art. 2473, 3°c., cod civ, risultando comunque mancante l'indicazione dei criteri che hanno portato l'arbitratore ad azzerare una voce patrimoniale attiva per euro 51.498,37”- cfr. CTU pag. 9-.
Ad ulteriore supporto delle sue conclusioni, il CTU ha poi rilevato che il dott. aveva Persona_1 correttamente valutato, nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali, le voci riferite agli altri lavori eseguiti sui medesimi capannoni, pacificamente già ultimati all'epoca della situazione patrimoniale, il che conferma che l'omissione non è frutto di una consapevole scelta, volta ad escludere dai valori attivi della società i lavori su beni di terzi, ma di una svista.
È dunque necessario procedere alla corretta valutazione della voce omessa.
Sul punto, il Tribunale ritiene di far proprie le conclusioni alle quali è giunto il CTU dott. Per_4 elaborate all'esito di un completo esame della documentazione raccolta, analizzata nel rispetto del contraddittorio tra le parti, e priva di evidenti vizi logici.
Il CTU ha dunque premesso che, nel caso in esame, i lavori realizzati da su beni di terzi CP_1 devono essere qualificati come investimenti a vantaggio dell'attività commerciale svolta, che sarebbero stati dunque goduti dalla stessa società negli anni successivi in virtù dei rapporti locatizi in essere. Ha precisato che, secondo il principio contabile OIC 24, tali opere dovevano essere iscritte nella macro voce delle Immobilizzazioni Immateriali e sottoposte ad ammortamento.
Ha poi dato atto di avere effettuato la propria valutazione partendo dai valori del bilancio di verifica
06.12.2019, nel quale la voce in contestazione, al punto 2.14, era stimata non più in euro 81.313,00, ma nella minor cifra di euro 51.498,37 e di avere dunque provveduto a rideterminare il valore di detta voce applicando i principi contabili corretti.
Il CTP di parte convenuta sosteneva che la società convenuta non svolgesse alcuna attività sociale nell'immobile locato da ed riteneva pertanto che quantomeno i lavori relativi a tale porzione CP_2 di immobile non si dovessero iscrivere a bilancio come valore attivo, ma solo come costi da inserire nel conto economico.
Il CTU ha puntualmente e convincentemente risposto a tale obiezione, osservando, a pag., 17 dell'elaborato, che “ La mancata inerenza all'attività aziendale dell'uso del capannone locato da è CP_2
8 indimostrata e contrasta comunque con l'approccio contabile- bilancistico adottato dalla Società che viceversa considera
l'utilizzo di detto capannone come inerente all'oggetto sociale;
del resto lo stesso arbitratore dott. non Persona_1 ha espresso dubbi sull'inerenza dei costi sostenuti per i miglioramenti eseguiti da su quel capannone, Controparte_1 avendoli allibrati sotto la voce contabile 1.1 “Lavori su capannone per euro 17.625,50 al 6.12.2019, operando CP_2 la conseguente diminuzione del valore dello stimando patrimonio”.
Il CTP di parte attrice sosteneva invece che i lavori non fossero ultimati alla data di apertura della successione e pertanto, a tale data, non dovevano ancora essere ammortizzati.
IL CTU, dopo avere compiutamente esaminato la documentazione versata in atti e, in particolare, le fatture riferite all'esecuzione delle opere per cui è causa, ha concluso che i lavori di miglioramento su beni di terzi, rappresentati dai lavori per la ristrutturazione di un piazzale, e quindi di elementare e immediata esecuzione e fruizione, risalissero al 2018, fossero conclusi in quell'anno, ammontassero ad euro 39.100,00 e che l'importo di quei lavori di miglioramento dovesse essere ammortizzato fin dal
2019, secondo il procedimento previsto dai principi contabili (OIC 24) ( cfr. pag. 12 CTU),
Dal valore contabile di euro 51.498, 37 il CTU ha dunque detratto l'ammortamento quantificato in euro
12.4523, ed ha altresì dei costi non inerenti, poiché sostenuti per manutenzioni ordinarie o altre spese non pertinenti, pari ad euro 4.156,27. Ha quindi stimato il valore netto di tale voce in euro 34.888,20 , di cui ai soci attori spettano complessivi 17.444,10.
Ciò posto, non può trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta, che chiede di tenere conto anche della sopravvenienza passiva data da una sanzione amministrativa pervenuta alla società in data
16.12.2019, e quindi dopo la morte della de cujus.
Va infatti considerato che la manifesta erroneità della perizia deve concernere errori di valutazione commessi dall'esperto nel valutare gli elementi che siano stati posti a sua disposizione dalle parti, non potendo le parti introdurre, nel giudizio ex art. 1349 cc, fatti o documenti nuovi che ben avrebbero potuto sottoporre all'esperto nel corso delle indagini.
Nel caso in esame, parte convenuta chiede di valutare una sopravvenienza che, pur notificata alla società prima del ricorso per la nomina dell'arbitratore, non è stata sottoposta tempestivamente all'esperto ma valorizzata solo nel presente giudizio.
9 Parte convenuta sostiene di avere appreso di tale sanzione, asseritamente ricevuta dall'attrice Pt_1
, solo nel dicembre del 2020, ma la circostanza è rimasta indimostrata, essendo il capitolo di
[...] prova offerto sul punto formulato in modo estremamente generico e valutativo.
La sopravvenienza non può pertanto essere considerata ai fini della rideterminazione della quota.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, il valore corretto dell'importo da liquidare in favore di parte attrice ammonta a complessivi euro 247.444,10.
Per l'effetto, va condannata a rifondere, in favore di parte attrice, l'importo complessivo di CP_1 euro 17.444,10, oltre ad interessi al tasso legale ex art 1284 cc dalla data del decesso di Persona_2 al saldo effettivo.
Ai fini della pronuncia sulle spese di lite, va rilevato che l'offerta transattiva formulata , in data 9 maggio
2023, dalla convenuta, pari ad euro 22.000,00 omnicomprensivi, si è rivelata inferire all'importo riconosciuto in favore di parte attrice per capitale, interessi e spese di lite, considerando le spese già sostenute al momento della proposta stessa, calcolate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento ai sensi del DM 55/2014, e tenendo conto anche delle spese sostenute per il proprio CTP
e in via provvisoria in favore del CTU.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 91, primo comma, seconda parte, cpc
Parte convenuta, secondo soccombenza, va quindi condannata a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 ed altresì le spese sostenute per il proprio consulente di parte (di cui alle fatture in atti, per euro 4.700,00 oltre accessori come indicati, e quindi a complessivi euro 5.963,36, da ritenersi congrua, essendo inferiore all'importo accordato al
CTU).
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Accerta che il valore corretto delle partecipazioni di da liquidare in favore di CP_1 Pt_1
, e quali eredi di , è pari ad euro 247.444,10 e,
[...] Parte_2 CP_5 Persona_2 per l'effetto
10 - Condanna a versare, in favore degli attori, l'importo complessivo di euro 17.444,10, oltre CP_1 ad interessi al tasso legale ex art 1284 cc dalla data del decesso di al saldo effettivo;
Persona_2
- Condanna a rifondere, in favore di parte attrice, le spese sostenute per il proprio CP_1 consulente di parte, pari a complessivi euro 5.963,36, e le spese di lite, pari ad euro 5.077,00, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Lisa Torresan dott. Chiara Campagner
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