Art. 3.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:
che la stazione sia ubicata in localita' tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici;
che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona;
che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralita' e capacita' nell'esercizio della stazione;
che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:
che la stazione sia ubicata in localita' tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici;
che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona;
che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralita' e capacita' nell'esercizio della stazione;
che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta.