Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel.
3) dott.ssa Alessia Annunziata - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1048 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'avv. Iolanda Cennamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Centola (Sa) alla via Matteotti nr.1 ; ricorrente
E
( ) rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Elvio De Luca, presso il cui studio sito in Marina di
Camerota alla via G. Cesare, 4; resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi e sottoscritto dinanzi al GI. L'8 aprile 2025 del
Pubblico Ministero ha concluso apponendo “visto”.
Con ricorso depositato in data 5.10.2020, l'odierna parte ricorrente, la IGnora
[...]
, adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 29.5.2008, con il IG. , Camerota;
Controparte_1 che dalla loro unione nascevano due figlie, (n. 27.1.2009) ed (n. il _1 Per_2
26.5.2014); che purtroppo la prima figlia, nata prematuramente, sin dalla nascita
è affetta da “scarso accrescimento in nata SGA, tetraparesi spastico distomica con ipotonia assiale, ipoacusia neurosensoriale e piede torto congenito”; che stante il sopravvenire di incomprensioni fra le odierne parti in causa, veniva meno qualsiasi forma di comunione spirituale e materiale per comportamenti imputabili esclusivamente al marito, per cui ella si determinava a chiedere la separazione giudiziale dallo stesso. La ricorrente esponeva, altresì, che la figlia _1 percepiva indennità di frequenza per un importo di €. 773,00, mentre il IG.
corrispondeva €. 600,00 mensili a titolo di mantenimento delle due figlie, _1 oltre assegni familiari che venivano trattenuti dalla controparte, come gli assegni di cura. La IGnora dava, altresì, atto di essersi trasferita sin dalla Parte_1 separazione di fatto unitamente alle figlie nella casa dei propri genitori in via
Spondicella di Lenticosa, sostenendo altresì dei costi per l'adeguamento dell'immobile all'eIGenza di cura della figlia per le disabilità da cui ella _1 risulta affetta. Tanto premesso in punto di fatto concludeva affinchè l'intestato
Tribunale dichiarasse la separazione personale con addebito al IG. _1
, autorizzando i coniugi a vivere separati;
con affidamento delle figlie alla
[...] madre, corresponsione della somma di €. 800,00 mensili a carico del IG. _1 quale genitore non collocatario, per il mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
regolamentazione del calendario di visita;
con riconoscimento di tutti gli ANF, assegni di cura ed altri diritti legati allo stato di disabilità della figlia , dovranno essere riconosciuti in favore della madre, _1 quale unico esclusivo genitore affidatario e collocatario;
con obbligo per il resistente si prestare idonea garanzia reale o personale e vittoria di spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva il IG. in Controparte_1 data 5.11.2020, il quale contestava fermamente quanto esposto dalla moglie, circa la addebito della separazione, da ricercarsi, invero, nei comportamenti serbati dalla IGnora la quale si allontanava dal tetto coniugale senza addurre Parte_1 motivazioni, in un periodo di sua fragilità per la malattia che lo aveva colpito, ingenerandogli uno stato di depressione. Contestava, altresì, la somma di €. 800,00 richiesta dalla moglie a titolo di mantenimento per le figlie, da ritenersi eccessiva, se comparata anche alle elargizioni e sussidi che la minore allo stato _1 percepisce;
oltre ad essere del tutto destituita di fondamento la richiesta di affido esclusivo della prole. Tanto premesso concludeva affinchè l'intestato Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi con addebito Parte_2
a quest'ultima della relativa responsabilità, autorizzando i coniugi medesimi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, obbligandosi a darsi reciprocamente avviso di ogni variazione del domicilio almeno 15 giorni prima a mezzo posta elettronica certificata (pec pec Controparte_1 Persona_3
); “2. Affidare le figlie e in modo condiviso con collocazione
[...] Per_2 _1 prevalente presso la dimora della madre sita in via Persona_3
Spodicella n.2 3. Regolamentazione del calendario di visita come in atti;
4. Nulla disporre in merito all'assegnazione della ex casa coniugale avendo la controparte trasferito il proprio domicilio altrove;
5. Determinazione di un assegno a carico del IG. pari ad €. 500,00 mensili e comprensivi degli assegni per il nucleo _1 familiare (ANF) percepiti dal IG. in busta paga;
6. . Stabilire che gli Controparte_1 assegni di comunicazione, gli assegni di accompagnamento e gli assegni di cura ed indennità spettanti alla famiglia della piccola saranno così Persona_4 disciplinati: a) La IG.ra sarà autorizzata a trattenere parte Persona_3 dell'indennità di accompagnamento e comunicazione nella misura di euro 450,00 ogni 01 del mese e sino al compimento della maggiore età della bambina Per_4
. b) La rimanente somma di euro 327,17 e relativi incrementi futuri dovranno
[...] essere versati su di un conto corrente intestata alla minore con Persona_4 firma congiunta di entrambi i genitori. Quest'accantonamento di danaro sarà utilizzato esclusivamente per le spese impreviste che si renderanno necessarie durante la vita della stessa bambina. c) Ogni altra indennità, comprese gli assegni di cura pari ad euro 1200,00 mensili o gli arretrati o il residuo pecuniario di indennità spettanti alla minore presente e futuro erogati da qualsiasi ente o Persona_4 associazioni dovranno essere versati esclusivamente sul sopra citato conto di con firma congiunta di entrambi i genitori. Persona_4
d) Ogni eventuale e futura indennità in danaro, fornitura di attrezzature, di aiuti od integrazioni di quelle già in atto dovranno essere richiesti con il consenso di entrambi i genitori e con firma congiunta e comunicate preventivamente da un coniuge all'altro”; con vittoria di spese di lite.
Esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa in data 27.2.2021 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti quanto all'affido condiviso della prole, regolamentazione del calendario di visita e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del IG. pari ad €. 500,00 (di cui €. _1
200,00 al mese per la figlia ed €. 300,00 per Emily), e rinviata la causa _1 dinanzi al giudice istruttore. Veniva nelle more instaurato anche sub- procedimento dal IG. ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. per la conflittualità _1 emersa in ordine all'attuazione del provvedimento presidenziale nella parte in cui la controparte si rifiutava di aprire un conto corrente intestato alla minore e con firma congiunta di entrambi i genitori. Il suddetto sub-procedimento veniva definito, previa instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 13.6.2022.
Concessi i termini di cui all'art. 183,co VI c.p.c. e ammessa la prova con ordinanza resa in data 11.7.2023, parzialmente assunta, seguivano una serie di rinvii per bonario componimento.
All'udienza del 27.03.2025, le parti presenti personalmente, unitamente ai loro procuratori costituiti, davano atto di aver raggiunto un accordo volto a definire bonariamente la presente controversia. La causa veniva riservata in decisione per riferirne al Collegio, previa trasmissione al PM in sede per le determinazioni di competenza.
^^^
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“1) La separazione personale dei coniugi Parte_3
viene consensualmente concordata senza alcuna richiesta reciproca
[...] di addebito. La IG.ra rinuncia alla richiesta di addebito Parte_1 nei confronti di . Il IG. rinuncia alla richiesta di Controparte_1 Controparte_1 addebito nei confronti della IG.ra . I coniugi medesimi Parte_1 vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, obbligandosi a darsi reciprocamente avviso di ogni variazione del domicilio, almeno 15 giorni prima, a mezzo posta messagistica whatsapp di cui ai seguenti numeri di cellulare:
cell. 3294754755 e cell. 3391629455, Controparte_1 Parte_1 oppure tramite indirizzo email e Email_1 [...]
: Parte_1 Email_2
2) Affidamento delle figlie:
Le figlie dei IG.ri e : 1) nata Controparte_1 Parte_1 Persona_5
a Vallo della Lucania il 26.05.2014 e nata ad [...] il [...] Persona_4 sono affidate in modo congiunto ed in maniera condivisa ad entrambi i genitori e . Le figlie saranno collocate Controparte_1 Parte_1 prevalentemente presso la dimora della madre sita in via Parte_1
Spodicella VI n.2 Lentiscosa.
3) La modalità, i giorni e gli orari di visita del padre Controparte_1 saranno così disciplinati:
a) Le bambine e saranno prelevate e riconsegnate dal Persona_5 _1 padre IG. presso la dimora della madre in Controparte_1 Parte_1 via Spodicella VI n. 2 Lentiscosa con la presenza fisica di entrambi i genitori.
Entrambi i genitori, in casi eccezionali o necessari, potranno delegare, al momento del prelievo ed al momento della riconsegna di , un familiare di fiducia del _1 genitore delegante, con assunzione di responsabilità dello stesso genitore delegante, stante lo stato di disabilità della piccola . Persona_4
b) Il padre potrà tenere con sé entrambe le due figlie tutti i lunedì pomeriggio ed i mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00, presso la casa di residenza del padre sita in via Spodicella IV n. 4 Lentiscosa od in luoghi a scelta dallo stesso;
c) il padre potrà tenere con sé entrambe le due figlie nei giorni di sabato e domenica, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica presso la casa di residenza del padre sita in via Spodicella IV n. 4
Lentiscosa od in luoghi a scelta dallo stesso;
d) il padre potrà tenere con sé entrambe le due figlie presso la casa di residenza del padre sita in via Spodicella IV n. 4 Lentiscosa od in luoghi a scelta dallo stesso nel giorno di venerdì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00 a settimane alterne ed in particolare nel venerdì della settimana nella quale le figlie staranno con la sola madre di sabato e domenica;
4) Le vacanze, le festività e gli eventi saranno disciplinati come di seguito:
A. Le figlie potranno trascorrere 10 giorni con il padre nel periodo estivo tra il 01 giugno e 30 settembre, periodo da definirsi con la madre usando la posta messagistica whatsapp di cui ai seguenti numeri di cellulare: cell. Controparte_1
3294754755 e cell. 3391629455 oppure tramite indirizzo Parte_1 email e Email_1 Parte_1
Il IG. comunicherà alla IG.ra Email_3 Controparte_1 [...]
il periodo esatto di ferie almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'effettiva Persona_3 fruizione del periodo di ferie, salvo eventuali variazioni di ferie comunicati dall' CP_2
, che saranno prontamente e tempestivamente comunicati. La madre nel suddetto
[...] periodo di 10 giorni di vacanza potrà comunicare con le figlie telefonicamente.
B. Per le vacanze natalizie, entrambe le due figlie potranno trascorrere con il padre o con la madre, ad anni alterni: 1) o i giorni 24, 25 e 26 dicembre dalle ore
10,00 del 24 dicembre, alle ore 16,00 del 26 dicembre;
2) oppure i giorni 31 dicembre e 1° gennaio, dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 16 del 1° gennaio. Sempre ad anni alterni il giorno 05 gennaio e 06 gennaio, dalle ore 16 del 05 gennaio alle ore
16 del 06 gennaio. Il tutto previo accordo che tenga conto degli impegni di lavoro dei genitori e delle eIGenze scolastiche e sociali di entrambe le due figlie, a decorrere dal prossimo Natale.
C. Per le vacanze di Pasqua entrambe le due figlie potranno trascorrere con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno di Sabato Santo e il giorno di Pasqua dalle ore 16,00 del Sabato Santo alle ore 16,00 della domenica di Pasqua oppure del lunedì dell'Angelo dalle ore 16,00 della domenica di Pasqua alle ore 18,00 del lunedì dell'Angelo fin dalla prossima Pasqua come già sta avvenendo;
D. Compleanni delle bambine: per il 27 gennaio di ogni anno e per _1 Per_2 il 26 maggio di ogni anno il padre potrà tenere con se le bambine dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
E. Ogni genitore sarà libero, indipendente ed autonomo di organizzare le feste di compleanno ed eventi di entrambe le due figlie. Le feste ed eventi verranno sostenute autonomamente ed economicamente dal singolo genitore organizzante, senza richiedere contributi economici all'altro genitore. Il padre sarà libero di organizzare autonomamente ed in piena libertà economica il compleanno e gli eventi in un giorno diverso da quello organizzato dalla madre.
F. I regali di Natale, dei Compleanni ed i regali per eventi vari che le bambine dovranno ricevere o che le stesse dovranno donare saranno decisi nella scelta, opportunità di acquisto e sostenute economicamente autonomamente da ognuno dei due genitori in modo indipendente l'uno dall'altro, senza richiedere contributi economici all'altro genitore.
G. Per il periodo della festa patronale di Santa Rosalia cadente nei giorni 1,2,3,4 settembre di ogni anno le bambine trascorreranno con il padre o con la madre ad anni alterni il 04 settembre.
H. Il IG. trascorrerà autonomamente giorni 10 di ferie personali Controparte_1 all'anno nel periodo estivo tra il 01 giugno e 30 settembre. Nei soli 10 giorni di ferie del IG. le bambine saranno collocate esclusivamente presso la Controparte_1 madre e negli stessi 10 giorni di ferie, il padre sarà esonerato Parte_1 dal diritto di visita alle figlie. Nel suddetto periodo di 10 giorni di ferie il padre potrà comunicare con le figlie telefonicamente. Il predetto periodo di ferie verrà comunicato a mezzo posta messagistica whatsapp di cui ai seguenti numeri di cellulare:
[...]
3294754755 e cell. 3391629455 oppure tramite Parte_4 Parte_1 indirizzo email e Email_1 Parte_1
Il IG. comunicherà alla IG.ra Email_3 Controparte_1 [...]
il periodo esatto di ferie suddette almeno 30 giorni prima dell'inizio Persona_3 dell'effettiva fruizione del periodo di ferie, salvo eventuali variazioni di ferie comunicati dall' , che saranno prontamente e tempestivamente comunicati. CP_2 I. La IG.ra trascorrerà giorni 10 di ferie autonomamente nello stesso Parte_1 periodo nel quale le bambine trascorreranno le ferie con il padre come indicato al punto 4) punto A che qui si ripete “Le figlie potranno trascorrere 10 giorni con il padre nel periodo estivo tra il 01 giugno e 30 settembre, periodo da definirsi con la madre usando la posta messagistica whatsapp di cui ai seguenti numeri di cellulare: Parte
cell. 3294754755 e cell. 3391629455 Controparte_1 Parte_1 oppure tramite indirizzo email e _1 Email_1 [...]
Il IG. comunicherà alla Parte_1 Email_3 Controparte_1 IG.ra il periodo esatto di ferie almeno 30 giorni prima Persona_3 dell'inizio dell'effettiva fruizione del periodo di ferie, salvo eventuali variazioni di ferie comunicati dall' , che saranno prontamente e tempestivamente comunicati. La CP_2 madre nel suddetto periodo di 10 giorni di vacanza potrà comunicare con le figlie telefonicamente”. Il predetto periodo di ferie dovrà essere definito e concordato con il IG. tenendo presente dei piani di ferie dello stesso come lavoratore Controparte_1 nel ramo pubblico e coordinato con il piano ferie di cui al punto 4) punto A di cui sopra e verrà comunicato a mezzo posta messagistica whatsapp di cui ai seguenti numeri di cellulare: cell. 3294754755 e cell. Controparte_1 Parte_1
3391629455 oppure tramite indirizzo email Controparte_1
e Email_4 Parte_1 Email_2
5) Casa coniugale:
La casa coniugale sita in Lentiscosa alla via Spodicella IV n. 4 di proprietà esclusiva del IG. , stante il disinteresse e la scelta effettuata dalla IG.ra Controparte_1 [...]
, come si può leggere nell'ordinanza dei provvedimenti Parte_1 temporanei ed urgenti disposta dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania del 27.02.2021 r.g. 1048/2020 cron 1499 del 2021 decreto fissazione udienza “… è pacifico tra le parti che la ricorrente si sia spostata con le figlie al piano terra di uno stabile di proprietà dei suoi genitori al fine di avere a disposizione una abitazione, che dichiara di avere anche adattato, più accessibile rispetto alla precedente (posta al IV piano), e dunque più funzionale alle necessità della figlia portatrice di _1 handicap grave…”, viene rinunciata dalla stessa e resterà in possesso ed in dominio esclusivo del IG. . A tal proposito è pacifico tra le parti che la IG.ra Controparte_1
si sia spostata con le figlie al piano terra di uno stabile di Parte_1 sua proprietà sito in Lentiscosa via Spodicella VI n. 2, al fine di avere a disposizione una abitazione che dichiara di aver allestito e che la stessa è più accessibile rispetto a quella di via Spodicella IV n. 4 Lentiscosa ed infine più funzionale alle necessità della figlia portatrice di un handicap grave. Persona_4
Pertanto la IG.ra dichiara che la casa di sua proprietà ed in Parte_1 suo esclusivo possesso di via Spodicella VI n.2 in Lentiscosa è la dimora dove vivrà
e dove ha collocato le proprie figlie e . Persona_5 Persona_4
I rimanenti arredi ed i rimanenti beni mobili presenti alla data odierna presso l'abitazione del IG. in via Spodicella IV n. 4 Lentiscosa, rispetto a Controparte_1 quelli che già sono stati prelevati e dislocati presso l'abitazione di Parte_1
in via Spodicella VI n. 2 Lentiscosa, rimarranno per sempre in possesso
[...] esclusivo del IG. . Controparte_1
6) Assegno mensile di mantenimento delle figlie e Persona_4
a carico del IG. sarà così disciplinato: Persona_5 Controparte_1
a. Il Sig. verserà anticipatamente, entro il 05 di ogni mese, alla Controparte_1 IG.ra un assegno mensile di mantenimento di euro 500,00 Parte_1 totali, quale proprio contributo al mantenimento di entrambe le figlie. In particolare il IG. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Controparte_1
euro 300,00 ed euro 200,00 per la figlia , con Persona_5 Persona_4 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e decorrenza dal 05/04/2025. Gli assegni saranno versati esclusivamente su una carta prepagata con codice iban o altra modalità, sempre con codice iban, intestata esclusivamente a Parte_1
Attualmente sono versati sul conto corrente intestato a
[...] Parte_1 con codice iban [...]
[...]
Si precisa che si intendono ricomprese nell'assegno di mantenimento (quelle altrimenti chiamate spese ordinarie) le voci di spesa che soddisfano eIGenze della vita quotidiana delle figlie e, in ogni caso, quelle che hanno, quale requisito temporale, la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità, e per requisito funzionale,
l'utilità e/o necessarietà.
Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario dovrà intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato come sopra, attesa la natura non meramente alimentare di quest'ultimo,
e salvi sempre i diversi accordi liberamente sottoscritti o raggiunti dalle parti, nel rispetto del principio di proporzionalità.
7) Assegno unico universale: L'assegno unico universale verrà così percepito: la IG.ra Parte_1 percepirà in via diretta ed esclusiva il proprio 50% dell'assegno unico universale e lo gestirà in via autonoma per le figlie e senza rendicontazione;
il IG. Controparte_1 percepirà in via diretta ed esclusiva il proprio 50% dell'assegno unico universale e lo gestirà in via autonoma per le figlie e senza rendicontazione;
8) Gli assegni di comunicazione, gli assegni di accompagnamento e gli assegni di cura e le indennità spettanti alla famiglia della minore Per_4
saranno così disciplinati:
[...]
a. La IG.ra sarà autorizzata a trattenere l'intera somma Parte_1 inerente l'indennità di accompagnamento erogata per la figlia nella Persona_4 misura di euro 531,76 o nella diversa somma che verrà erogata negli anni a seguire, ogni 01 del mese.
b. L'assegno di comunicazione, erogato per la minore , pari a Persona_4 circa euro 254,00 o la diversa somma che verrà erogata negli anni a seguire, verrà incassato dalla IG.ra e la stessa provvederà ad Parte_1 accantonare mensilmente tale somma e verserà l'importo accumulato di sei mensilità il giorno 30 giugno di ogni anno ( per i primi sei mesi accantonati), ed il giorno 30 dicembre di ogni anno (per i secondi sei mesi accantonati), sul conto corrente n.
000000042474 BCC filiale di Marina di Camerota con IBAN
[...] intestato alla minore con la Persona_4 modalità di prelievo con firma congiunta di entrambi i genitori. I due versamenti suddetti dovranno essere comunicati alla stessa data del versamento al IG. _1
Quest'accantonamento di danaro sarà utilizzato esclusivamente per le spese
[...] impreviste e straordinarie che si renderanno necessarie durante la vita della stessa tenendo conto della necessità, dell'opportunità e fattibilità economica delle _1 suddette proposte di spesa e della possibilità economica ad affrontare tale esborso.
Tutti i prelievi e tutte le spese saranno autorizzati in accordo tra i genitori che preleveranno i vari importi con firma congiunta.
c. Gli assegni di cura, (ad oggi pari a circa euro 720,00 mensili o la diversa somma che verrà erogata negli anni a seguire), verranno versati sul conto corrente n.
000000042474 BCC filiale di Marina di Camerota con IBAN
[...] intestato alla minore e prelevati Persona_4 ed incassati, previa firma congiunta di entrambi i genitori, dalla madre IG.ra
[...] e gestiti ed utilizzati per tutte le eIGenze di con Parte_1 _1 rendicontazione del 70% come per legge all'ente erogatore ed anche al IG. _1 padre della minore, mentre per il restante 30% (ad oggi pari a circa euro
[...]
216,00 o nella diversa somma che verrà erogata negli anni a seguire) verrà gestito ed utilizzato sempre per tutte le eIGenze di senza rendicontare al padre e _1 come per legge all'istituto erogatore.
L'importo degli assegni di cura pari al 70%, di cui sopra, potranno essere prelevati dalla IG.ra con firma congiunta di entrambi i genitori. Il IG. Parte_1
rilascerà l'autorizzazione al prelievo di volta in volta, previa Controparte_1 constatazione dell'avvenuto, effettivo e nuovo accredito dell'assegno di cura versato da parte dell'ente erogatore sul conto corrente sopra indicato intestato alla minore
. La IG.ra andrà a rendicontare l'utilizzo Persona_4 Persona_3 del suddetto 70% degli assegni di cura come per legge all'ente erogatore ed al IG.
padre della minore. Controparte_1
L'importo degli assegni di cura pari al 30% di cui sopra (ad oggi pari a circa euro
216,00 o nella diversa somma che verrà erogata negli anni a seguire) potranno essere prelevati dalla IG.ra con firma congiunta di entrambi Parte_1
i genitori. Il IG. nel momento in cui constaterà l'avvenuto, effettivo Controparte_1
e nuovo accredito dell'assegno di cura versato da parte dell'ente erogatore sul conto corrente sopra indicato intestato alla minore , rilascerà, di volta in Persona_4 volta, l'autorizzazione al prelievo del 30% dell'importo degli assegni di cura (ad oggi pari a circa euro 216,00 o nella diversa somma che verrà erogata negli anni a seguire) senza altra condizione. La IG.ra sarà libera di utilizzare Parte_1
l'importo pari al 30% degli assegni di cura senza rendicontare al padre della minore.
d. Tranne gli eventuali arretrati degli assegni di accompagnamento (i quali assegni di accompagnamento già vengono percepiti dalla IG.ra Parte_1
, come previsto dal sopra indicato punto 8 a.), ogni altro arretrato e ogni
[...] altro residuo pecuniario di indennità, già spettanti alla minore , ed Persona_4 eventualmente accreditati in futuro da qualsiasi ente o associazione, dovranno essere versati esclusivamente sul sopra citato conto intestato a Persona_4 conto corrente n. 000000042474 BCC filiale di Marina di Camerota con IBAN
[...] ed i relativi prelievi dovranno essere effettuati con firma congiunta di entrambi i genitori per le spese impreviste e straordinarie che si renderanno necessarie durante la vita della stessa bambina, tenendo conto della necessità, dell'opportunità e fattibilità economica delle suddette proposte di spesa e della possibilità economica ad affrontare tale esborso. I prelievi e le spese saranno autorizzati in accordo tra i genitori che preleveranno i vari importi con firma congiunta.
Inoltre ogni altra eventuale indennità, spettanti alla minore e Persona_4 accreditate in futuro da qualsiasi ente o associazioni, ivi compresa la pensione di invalidità futura, dovranno essere versati esclusivamente sul sopra citato conto intestato a conto corrente n. 000000042474 BCC filiale di Marina Persona_4 di Camerota con IBAN [...] ed i relativi prelievi dovranno essere effettuati con firma congiunta di entrambi i genitori per le spese impreviste e straordinarie che si renderanno necessarie durante la vita della stessa bambina, tenendo conto della necessità, dell'opportunità e fattibilità economica delle suddette proposte di spesa e della possibilità economica ad affrontare tale esborso.
I prelievi e le spese saranno autorizzati in accordo tra i genitori che preleveranno i vari importi con firma congiunta.
e. Ogni eventuale indennità in danaro, forniture di attrezzature, di aiuti od integrazioni, già in atto o futuri, dovranno essere richiesti e rinnovati presso i vari enti con il consenso di entrambi i genitori e con firma congiunta e comunicati ed indicati preventivamente da un coniuge all'altro. Il padre sarà autorizzato a richiedere, previo accordo con la madre della minore, le varie ed eventuali forniture, attrezzature, aiuti ed integrazioni necessarie alla minore in base alle varie _1 necessità che avrà il padre in ordine all'assistenza, alla crescita, agli spostamenti ed a tutte le eventuali eIGenze riguardanti e che saranno di aiuto e di ausilio _1 allo stesso padre . La madre sarà autorizzata a richiedere, previo Controparte_1 accordo con il padre della minore, le varie ed eventuali forniture, attrezzature, aiuti ed integrazioni necessarie alla minore in base alle varie necessità che avrà _1 la madre in ordine all'assistenza, alla crescita, agli spostamenti ed a tutte le eventuali eIGenze riguardanti e che saranno di aiuto e di ausilio alla stessa _1 madre . Parte_1
9) Le spese straordinarie per le piccole e saranno così Per_2 _1 disciplinate: a. Stante l'erogazione alla minore di una serie di assegni Persona_4 erogati da enti previdenziali ed enti pubblici così individuati: 1) assegno di cura, 2) assegno di comunicazione, 3) vari servizi, indennità, fornitura di beni da parte del
SSN a titolo gratuiti in rapporto al grado di handicap grave, quali a titolo di esempio, ma non esaustivo, alimentazione, farmaci, pannoloni, cerotti, apparecchietti acustici, ausili come passeggini, letti ortopedici, sollevatori, che di per sé già coprono le varie eIGenze di , le eventuali spese straordinarie ad oggi non prevedibili ed _1 eventualmente occorrenti alla minore , saranno finanziate con le Persona_4 somme degli assegni di cura, con le somme di comunicazione e con le altre varie indennità ed in via eccezionale e residuale le spese straordinarie saranno finanziate con le somme accantonate sul conto corrente cointestato ai genitori e con firma congiunta n. 000000042474 BCC filiale di Marina di Camerota con IBAN
[...], tenendo conto della necessità, dell'opportunità e fattibilità economica delle suddette proposte di spesa e della possibilità economica ad affrontare tale esborso. I prelievi e le spese saranno autorizzati in accordo tra i genitori che preleveranno i vari importi con firma congiunta. In caso di mancanza di fondi le spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i genitori tenendo conto della necessità, dell'opportunità e fattibilità economica delle suddette proposte di spesa e della possibilità economica ad affrontare tale esborso da parte di ogni singolo genitore e in caso di accordo cadranno a carico di entrambi i genitori per quote uguali del 50%.
b. Le spese straordinarie inerenti la minore dovranno essere Persona_5 concordate preventivamente da entrambi i genitori tenendo conto della necessità, dell'opportunità e fattibilità economica delle suddette proposte di spesa e della possibilità economica ad affrontare tale esborso da parte di ogni singolo genitore ed in caso di accordo cadranno a carico di entrambi i genitori per quote uguali del 50%.
10) Altre disposizioni:
a) Il IG. rinuncia all'assegno di separazione. La IG.ra Controparte_1 [...]
rinuncia all'assegno di separazione in quanto Parte_1 Parte_1
percepisce l'intera indennità di accompagnamento pari ad euro 531,76
[...] per la figlia oltre al 30% dell'assegno di cura ad oggi pari ad euro 216,00 _1 circa senza rendicontazione al padre e come per legge all'ente erogatore, incassa l'assegno unico al 50% pari ad euro 250,00 circa senza rendicontare al padre per un totale di euro 1036,00, oltre alla gestione degli assegni di mantenimento di euro
500,00 erogato dal padre alle figlie ed alla gestione del 70% degli assegni di cura spettanti a pari attualmente a circa euro 504,00 per un totale di euro _1
2040,00; infine la stessa IG.ra avrà la possibilità di svolgere Parte_1
l' attività lavorativa di estetista come libera professionista.
b) Le pratiche burocratiche inerenti la disabilità della piccola e Persona_4 le varie richieste agli enti saranno gestite alternativamente dai genitori in accordo.
c) Le trasferte per le eventuali visite specialistiche gratuite attraverso il SSN, che si rendessero necessarie per la minore potranno essere finanziate Persona_4 autonomamente ed in maniera indipendente l'uno dall'altro senza richiedere contributi economici all'altro genitore o saranno finanziate per entrambi i genitori con le somme presenti sul fondo di cui al conto corrente n. 000000042474 BCC filiale di
Marina di Camerota con IBAN [...].
d) La somma residuale accumulata nel tempo inerente agli arretrati degli assegni di cura spettanti in costanza di matrimonio ad entrambi i genitori, pari, attualmente, ad euro 30.000 verranno così ripartiti: il 50% verrà versato alla IG.ra Parte_1
e l'altro 50% verrà versato al IG. . Entrambi i genitori
[...] Controparte_1 useranno tali somme per acquisti straordinari e necessari inerenti esclusivamente la minore rendicontando con relativa fattura all'altro genitore. Il Persona_4 versamento del 50% della suddetta somma pari ad euro 15.000,00 verrà effettuato dal IG. alla IG.ra con assegno circolare Controparte_1 Parte_1 intestato alla stessa, entro giorni 7 dalla firma della presente, fatti salvi i tempi burocratici per l'espletamento della pratica presso l'ente erogatore.
e) La somma accantonata in costanza di matrimonio paria ad euro 18.495,00 alla data del 03.01.2018, sul libretto postale 34427900 ora estinto, sono rimasti nella disponibilità della IG.ra che li ha utilizzati per le Parte_1 eIGenze delle figlie minori ed ed anche per il completamento degli _1 Per_2 arredi e rifiniture nella dimora in via Spodicella VI n. 2 in Lentiscosa.
f) La somma di euro 29.816,60 alla data del 31.12.2024 sul libretto n.
000045723158 intestato a rimarranno nella disponibilità della Persona_4 IG.ra che li utilizzerà per le eIGenze delle figlie minori Parte_1
ed ed anche per il completamento degli arredi e rifiniture nella dimora _1 Per_2 in via Spodicella VI n. 2 in Lentiscosa. g) Si dichiara che attualmente sul conto corrente n. 000000042474 BCC filiale di
Marina di Camerota con IBAN [...] è presente la somma d euro 10.000 circa e ed i relativi prelievi dovranno essere effettuati con firma congiunta di entrambi i genitori per le spese impreviste e straordinarie che si renderanno necessarie durante la vita di tenendo conto della Persona_4 necessità, dell'opportunità e fattibilità economica delle suddette proposte di spesa e della possibilità economica ad affrontare tale esborso. I prelievi e le spese saranno autorizzati in accordo tra i genitori che preleveranno i vari importi con firma congiunta.
h) L'esenzione del bollo auto spettante alla minore a causa Persona_4 della sua disabilità verrà usufruita sull'autovettura intestata alla IG.ra Parte_1
che gestirà personalmente, autonomamente ed in via esclusiva la
[...] richiesta e l'intera pratica.
i) Entrambi i genitori non dovranno porre in essere condotte ostruzionistiche che possono tardare interventi, acquisizioni a favore di . Entrambi i Persona_4 genitori dovranno gestire le spese ed il denaro di con parsimonia e Persona_4 ponderatezza considerando le effettive eIGenze di sia quando queste _1 eIGenze si manifestino nel periodo di permanenza con la madre e sia quando queste eIGenze si manifestano nel periodo di permanenza con il padre.
j) Al Compimento della maggiore età di , l'eventuale nomina del tutore- _1 amministratore di sostegno non dovrà escludere entrambi i genitori e dovrà ricadere su e congiuntamente ed in accordo. Controparte_1 Parte_1
k) Ogni richiesta inerente il passaporto o carta di identità valida per l'espatrio per le figlie e dovrà essere effettuata per iscritto e solo Persona_4 Persona_5 con il consenso scritto di entrambi i genitori. Parte l) Le parti e pongono fine ad ogni azione Controparte_1 Parte_1 giudiziaria ed extragiudiziaria intrapresa l'una nei confronti dell'altra e pongono fine al presente procedimento giudiziario ed ad ogni altro sub procedimento sia connesso e sia non connesso con il presente. Le parti e Controparte_1 Parte_1 rinunciano ad ogni altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro.
m) Le Parti dichiarano espressamente che ciascun avvocato rappresenta e tutela esclusivamente il proprio assistito nell'ambito della presente transazione e che non vi è alcun vincolo di solidarietà tra i rispettivi professionisti. Pertanto, ogni parte si impegna a corrispondere esclusivamente al proprio avvocato il compenso per l'assistenza legale ricevuta, restando esclusa ogni responsabilità solidale tra i suddetti legali per spese, compensi o oneri derivanti dal presente accordo o dalle attività professionali svolte per ogni singolo assistito. Gli avvocati delle parti sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 l. 247/2012 sia nel presente procedimento che in tutti gli altri procedimenti giudiziari ed extra giudiziari tra le parti sia essi connessi e sia non connessi con il presente.
n) Ogni onere e tassazione inerente anche la registrazione del presente accordo sarà assolta da entrambe le parte al 50%.
o) Le parti dichiarano che il presente accordo, vincolante tra le parti, verrà trasfuso nell'accordo che sarà stipulato in sede di divorzio, senza integrazioni e aggiunte rispetto al contenuto del presente accordo di separazione. Inoltre si puntualizza che la IG.ra rinuncia all'assegno divorzile ed il IG. Parte_1 _1 rinuncia all'assegno divorzile dichiarando entrambi di essere
[...] economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale.
p) Il presente accordo sostituisce completamente ogni altro provvedimento giudiziario reso nel passato e che disciplinava tutti i rapporti tra i coniugi separati e . Per tutto quanto non disposto con la Controparte_1 Parte_1 presente si rimanda alla normativa civilistica vigente in materia.
Ritiene il Tribunale di poter recepire gli accordi che precedono nella parte in cui non contrari a norme imperative e conformi agli interessi delle figlie minori ad esclusione delle lettere J e O. Quanto alle suddette clausole, nella parte in cui vincolano nella scelta di un possibile amministratore di sostegno in favore di al raggiungimento della sua maggiore età, nonché regolamentano aspetti _1 attinenti ad un futuro ed instaurando giudizio di divorzio ancora non pendente fra i coniugi, si dà atto che esulando dal terreno di indagine del presente giudizio avente ad oggetto la “separazione giudiziale” non sono recepibili in questa sede.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • Pronuncia- alle condizioni concordate riportate in motivazione – con esclusione delle clausole J e O di cui al punto 10 - la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camerota per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto numero 10 Parte II Serie anno 2008);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di conIGlio del 5.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni