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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza monocratica del giorno 10/10/2025
Dott.ssa IA RI
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. S. ONIDA in sostituzione dell' avv. Parte_1
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Il difensore insiste nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra il Consigliere si ritira in camera di consiglio. Il Procuratore delle parte dichiara di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA RI
Conclusa la successiva camera di consiglio, il Presidente ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Presidente Dott.ssa IA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 373/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. come da procura in atti Parte_1 Parte_1
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
La parte ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 – decies c.p.c., 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 D.P.R. n.
115/2002, depositato il 23.10.2024, l'avv. – premesso di aver difeso Parte_1 Per_1
, ammesso al gratuito patrocinio, nel procedimento penale di appello n. 637/2021
[...]
R.G.N.R. e n. 412/23 Reg. Mod. 7 , consistito nell'appello, nell'udienza di trattazione del
5.03.2024, nell'istruttoria con esame testimoniale all'udienza del 28.05.2024 e nell'udienza di discussione del 24.09.2024, - ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi depositato in udienza e dato per letto dalla Corte d'Appello di Sassari in data
24.09.2024.
In particolare, l'avv. ha lamentato l'errata liquidazione degli importi dovuti nella parte in Pt_1
cui la Corte riconosceva a tal fine unicamente tre fasi – studio, introduttiva e decisionale – del pagina 2 di 4 processo d'appello, senza tenere conto dell'avvenuto espletamento della fase istruttoria, risultante dalla documentazione allegata in atti (v. doc. 3). All'uopo, l'avvocato presentava istanza di liquidazione comprensiva di tale fase (v. doc. 6).
***
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
***
Giova preliminarmente rilevare che l'opposizione “al decreto di liquidazione non è un atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 5991/2024).
Ciò posto nel caso di specie, si osserva che la Corte ha liquidato per l'attività prestata dal ricorrente l'importo di euro 1.150,00, in particolare euro 450,00 per la fase di studio, euro 525,00 per la fase introduttiva, euro 750,00 per la fase decisionale, ridotti di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis
D.P.R. n. 115/2002.
Come rilevato dall'avv. , nel computo delle competenze non è stata inserita la fase Pt_1
istruttoria, pur effettivamente svolta dai documenti prodotti, senza alcuna motivazione.
Pertanto, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla concreta attività svolta, tenuto conto del parametro tariffario al valore medio (essendo stato sentito l'imputato a sommarie dichiarazioni nonché escusso un teste), deve integrarsi la liquidazione in favore dell'avv. , Parte_1
dell'importo così determinato:
euro 450,00 fase studio euro 525,00 fase introduttiva euro 1418,00 fase istruttoria euro 750,00 fase decisionale con la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis dpr 115/02 e, quindi, l'importo complessivo di euro
2095,33.
Non essendovi stata opposizione del le spese di lite della presente procedura sono CP_1
compensate.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: in accoglimento dell'opposizione, liquida all'avv. il complessivo importo di euro Parte_1
2095,33, oltre 15% IVA e c.p.a.
Spese compensate.
Così deciso il 10.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa IA RI
pagina 4 di 4
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza monocratica del giorno 10/10/2025
Dott.ssa IA RI
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. S. ONIDA in sostituzione dell' avv. Parte_1
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Il difensore insiste nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra il Consigliere si ritira in camera di consiglio. Il Procuratore delle parte dichiara di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA RI
Conclusa la successiva camera di consiglio, il Presidente ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Presidente Dott.ssa IA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 373/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. come da procura in atti Parte_1 Parte_1
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
La parte ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 – decies c.p.c., 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 D.P.R. n.
115/2002, depositato il 23.10.2024, l'avv. – premesso di aver difeso Parte_1 Per_1
, ammesso al gratuito patrocinio, nel procedimento penale di appello n. 637/2021
[...]
R.G.N.R. e n. 412/23 Reg. Mod. 7 , consistito nell'appello, nell'udienza di trattazione del
5.03.2024, nell'istruttoria con esame testimoniale all'udienza del 28.05.2024 e nell'udienza di discussione del 24.09.2024, - ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi depositato in udienza e dato per letto dalla Corte d'Appello di Sassari in data
24.09.2024.
In particolare, l'avv. ha lamentato l'errata liquidazione degli importi dovuti nella parte in Pt_1
cui la Corte riconosceva a tal fine unicamente tre fasi – studio, introduttiva e decisionale – del pagina 2 di 4 processo d'appello, senza tenere conto dell'avvenuto espletamento della fase istruttoria, risultante dalla documentazione allegata in atti (v. doc. 3). All'uopo, l'avvocato presentava istanza di liquidazione comprensiva di tale fase (v. doc. 6).
***
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
***
Giova preliminarmente rilevare che l'opposizione “al decreto di liquidazione non è un atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 5991/2024).
Ciò posto nel caso di specie, si osserva che la Corte ha liquidato per l'attività prestata dal ricorrente l'importo di euro 1.150,00, in particolare euro 450,00 per la fase di studio, euro 525,00 per la fase introduttiva, euro 750,00 per la fase decisionale, ridotti di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis
D.P.R. n. 115/2002.
Come rilevato dall'avv. , nel computo delle competenze non è stata inserita la fase Pt_1
istruttoria, pur effettivamente svolta dai documenti prodotti, senza alcuna motivazione.
Pertanto, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla concreta attività svolta, tenuto conto del parametro tariffario al valore medio (essendo stato sentito l'imputato a sommarie dichiarazioni nonché escusso un teste), deve integrarsi la liquidazione in favore dell'avv. , Parte_1
dell'importo così determinato:
euro 450,00 fase studio euro 525,00 fase introduttiva euro 1418,00 fase istruttoria euro 750,00 fase decisionale con la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis dpr 115/02 e, quindi, l'importo complessivo di euro
2095,33.
Non essendovi stata opposizione del le spese di lite della presente procedura sono CP_1
compensate.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: in accoglimento dell'opposizione, liquida all'avv. il complessivo importo di euro Parte_1
2095,33, oltre 15% IVA e c.p.a.
Spese compensate.
Così deciso il 10.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa IA RI
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