Sentenza 15 dicembre 1987
Massime • 2
Con riguardo alle locazioni di immobili destinati ad uso abitativo per l'aggiornamento del canone di locazione, l'art. 24 della legge n. 392 del 1978 pone, come dato sul quale operare annualmente l'aggiornamento, il canone definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 (e cioè il canone-base), con la conseguenza che a tale canone di partenza occorre fare riferimento in occasione degli aggiornamenti annuali (che, con riferimento agli immobili ultimati alla data del 31 dicembre 1975, ha cadenza il 30 luglio di ogni anno), considerando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato, il cui dato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, indica la variazione globale della svalutazione partendo dall'anno base (giugno 1978=100) e non operando l'aggiornamento anno per anno sul canone dell'anno precedente. ( V 4305/87, mass n 453061; ( V 2441/86, mass n 445552; ( Conf 6604/86, mass n 448757).*
Con riferimento alle locazioni abitative già soggette a proroga, l'art. 62 della legge n. 392 del 1978 - per il quale il relativo canone può essere aumentato, a richiesta del locatore e secondo determinate misure, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa - non pone un criterio di automaticità dell'aumento, ma lo subordina all'Onere della richiesta, con la conseguenza che - analogamente a quanto gli artt. 24 e 25 della legge prevedono espressamente per l'aggiornamento e l'adeguamento del canone - ove la richiesta sia successiva rispetto al momento in cui sorge il relativo diritto, l'aumento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla richiesta stessa, ai sensi del citato art. 24, senza che il locatore possa pretendere una correlativa anteriore decorrenza. ( V 325/87, mass n 450077; ( Conf 3364/87, mass n 452407; ( Conf 776/86, mass n 444320).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/12/1987, n. 9283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9283 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1987 |
Testo completo
Con riferimento alle locazioni abitative già soggette a proroga, l'art. 62 della legge n. 392 del 1978 - per il quale il relativo canone può essere aumentato, a richiesta del locatore e secondo determinate misure, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa - non pone un criterio di automaticità dell'aumento, ma lo subordina all'Onere della richiesta, con la conseguenza che - analogamente a quanto gli artt. 24 e 25 della legge prevedono espressamente per l'aggiornamento e l'adeguamento del canone - ove la richiesta sia successiva rispetto al momento in cui sorge il relativo diritto, l'aumento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla richiesta stessa, ai sensi del citato art. 24, senza che il locatore possa pretendere una correlativa anteriore decorrenza. ( V 325/87, mass n 450077; ( Conf 3364/87, mass n 452407; ( Conf 776/86, mass n 444320).*