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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/09/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Donatella Aru Consigliere relatore
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: somministrazione
Nella causa iscritta al n. 378 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
; nata ad [...] il C.F._1 CP_1
30.10.1976 C.F. nata ad C.F._2 Controparte_2
IG (CI) il 19.02.1980 C.F. ; C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] C.F. , tutte Parte_2 C.F._4 residenti in Assemini, elettivamente domiciliate in Oristano nella Via San
Francesco n. 18 presso lo studio dell'Avv. Efisio Laconi che le rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto d'appello;
APPELLANTI
CONTRO con sede legale in Nuoro, nella Via Straullu n. 35, C.F. CP_3
, in persona del suo amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Ing. elettivamente domiciliata in CP_4
Cagliari, nella via Ancona n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti per atto del
22.10.2021 a rogito del notaio , rep. n. 8625 rac. n. Persona_1
5984;
APPELLATA All'udienza del 13 dicembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti (come da atto d'appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata:
1.) Accertare e dichiarare del tutto illegittima ed erronea la pretesa creditoria avanzata con la fattura n° 2014023104274, emessa dalla società CP_3 in data 20.08.2014, relativa alla fornitura di acqua per il periodo
[...] compreso fra il 01.01.2006 e il 20.05.2014, per un consumo d'acqua pari a mc 18.995 per l'importo di € 55.258,06 e, per l'effetto, annullarla;
2.) In subordine, previa rimessione in istruttoria della causa, disporre integrazione alla consulenza tecnica affinché il consulente nominato proceda al ricalcolo della fattura n° 2014023104274 sulla base dei criteri di cui all'art.
B.35.1. Regolamento del servizio idrico ed autorizzare le appellanti a produrre le fatture successive al 7.04.2017;
3.) In ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. alla data di emissione della fattura n° 2014023104274 del diritto di credito relativo alle somme addebitate per i consumi idrici compreso fra il 01.01.2006 ed il 19.08.2009;
4.) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio e spese di
CTU definitivamente a carico dell'appellata.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: in via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalle signore , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...] avverso la sentenza n. 2158, pronunciata dal Tribunale di Cagliari, Parte_2
Dott.ssa NI Leone, il 14/09/2022, a definizione del procedimento recante R.G. 907/2015, comprese, per le ragioni sopra rappresentate, le istanze istruttorie ivi formulate e, per l'effetto b) confermare in ogni sua parte la sentenza n. 2158/2022, resa dal Tribunale di Cagliari, Dottoressa
NI Leone, nel procedimento recante R.G. 907/2015, ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite e, conseguentemente, c) confermare altresì la piena legittimità e debenza della pretesa creditoria di cui alla fattura n° 2014023104274, emessa dalla società in data 20.08.2014, CP_3 relativa alla fornitura di acqua per il periodo compreso fra il 01.01.2006 e il
20.05.2014, dell'importo di € 55.258,06; d) condannare parte appellante alla rifusione delle spese di lite, delle competenza professionali e degli oneri di legge di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria
Per le ragioni esposte nella superiore espositiva, ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale dedotta dall'appellante.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2015 Parte_1
e quali eredi di
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari Persona_2 proponendo domanda di accertamento negativo del credito di CP_3 cui alla fattura n. 2014023104274, da essa emessa in data 20 agosto 2014, relativa alla fornitura idrica per il periodo dal 1 gennaio 2006 al 20 maggio
2014, per un consumo di mc 18.995, per l'importo di euro 55.258,06.
Le attrici hanno esposto che:
- deceduto in Cagliari il 21 luglio 2012, era titolare di Persona_2 un'utenza di servizio idrico per l'immobile a uso abitativo sito in Assemini, nella via Corsica n. 18, successivamente da esse utilizzato in qualità di sue eredi, i cui consumi erano registrati attraverso il contatore n. 3115040215, contraddistinto dalla matricola n. 04232679;
- in data 20 agosto 2014 aveva emesso la fattura n. CP_3
2014023104274 per un importo spropositato in relazione all'uso domestico residenziale che esse facevano del servizio idrico;
- alla luce dell'importo fatturato, era evidente la sussistenza di un anomalo funzionamento del contatore, ormai vetusto, installato dai tecnici della società convenuta il 13 gennaio 2006, non essendo ipotizzabile una perdita occulta in quanto l'impianto idrico era stato realizzato interamente a vista e, pertanto, anche una minima dispersione d'acqua sarebbe stata immediatamente individuata;
- in particolare, mentre la lettura effettuata in data 31 dicembre 2005, pari a mc 226, era corretta, risultavano erronei i consumi addebitati per i periodi successivi, come si evinceva dalle letture del contatore effettuate e dai consumi indicati nelle fatture emesse nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 giugno 2009;
- peraltro, con precedenti fatture erano già stati addebitati al , e da costui Per_2 regolarmente corrisposti, i costi per la fornitura idrica relativa al periodo dal
1° gennaio 2006 al 30 giugno 2009, talché risultava una illegittima doppia fatturazione per detto periodo;
- alla data di emissione della fattura, con riferimento al periodo di fatturazione compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 19 agosto 2010, risultava decorso il termine di prescrizione talché dall'ammontare in essa portato doveva essere detratta la somma ad esso relativa;
- dal mese di luglio 2009 al mese di maggio 2014 il gestore era stato inadempiente rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di fornitura e dalla
Carta dei Servizi per non avere provveduto ad effettuare due letture del contatore per ciascun anno e non aver emesso tempestivamente le relative fatture.
costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda CP_3 attrice chiedendone il rigetto.
In particolare ha esposto che:
- aveva eseguito regolarmente le letture del contatore, mc 255 al 3 dicembre
2008, mc 2441 al 20 luglio 2009, mc 2923 al 27 aprile 2010, mc 3220 al 29 ottobre 2010, mc 3743 al 9 dicembre 2011, mc 8190 al 18 maggio 2012, mc
19029 al 4 dicembre 2013, mc 19221 al 20 maggio 2014;
- nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tra il 25 ottobre
2008 e il 3 dicembre 2009 aveva emesso fatture in acconto e, successivamente, in base ad una lettura effettiva del contattore, aveva emesso la fattura di conguaglio a saldo dei consumi, tutte regolarmente inviate all'utente e da questi pagate, tranne la fattura n. 2014023104274 del 20 agosto
2014, dell'importo di euro 55.258,06;
- le attrici non avevano contestato il regolare funzionamento del contatore e neanche la lettura effettuata il 30 aprile 2013, che rilevava un consumo di mc
18.742 alla presenza di , talché doveva ritenersi che i Parte_1 consumi rilevati dovessero considerarsi attendibili;
- le attrici non si erano uniformate a quanto prescritto dalla Carta del S.I.I. integrato, che attribuisce all'utente la possibilità di procedere all'autolettura del contatore con successiva comunicazione dei dati al gestore, e dal
Regolamento del S.I.I., che prevede che l'utente verifichi periodicamente il contatore, lo obbliga ad accertare le cause della mancata ricezione delle fatture e dispone che sia sua cura tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere di ricevere la fattura da parte del gestore;
- doveva altresì considerarsi che il Regolamento del S.I.I. impone al gestore di emettere le fatture con la periodicità prescritta dalla Carta del S.I.I. al solo fine di impedire che il gestore fatturi in acconto consumi idrici presunti superiori rispetto ai consumi realmente effettuati dall'utente: pertanto, poiché nel caso in esame, attraverso la lettura del contatore, era emersa l'esistenza di un credito a favore del gestore, anche se quest'ultimo non aveva letto il contattore con la periodicità prescritta, l'utente era tenuto a corrispondere il corrispettivo alla società per la somministrazione dell'acqua ad esso erogata;
- la fattura n. 2014023104274 non era pervenuta all'utente oltre cinque anni dalla maturazione del diritto.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa con la sentenza n. 2158/22 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 settembre 2022 con la quale il
Tribunale di Cagliari ha così statuito: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta la domanda di accertamento della illegittimità ed erroneità della pretesa creditoria di cui alla fattura n. 2014023104274, emessa dalla Società in data 20 agosto 2014, relativa alla fornitura idrica per il periodo CP_3 dal 1 gennaio 2006 al 20 maggio 2014, per un consumo di mc 18995 (lettura precedente del 31 dicembre 2005 mc 226, lettura del 20 maggio 2014 mc
19221) per l'importo di euro 55.528,06;
2. Rigetta l'eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 cod. civ. alla data di emissione della fattura per cui è causa del diritto di credito relativo alle somme addebitate per i consumi idrici del periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 19 agosto 2010; 3. Condanna le attrici in solido alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 7.795,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, a carico delle attrici in solido.”
Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale può essere riassunto nei seguenti termini:
a) Preliminarmente, ha osservato che secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tribunale:
- “nel caso di errore a svantaggio del gestore e a favore dell'utente, per registrazione di consumi inferiori a quelli effettivi, non si possa configurare un inadempimento da parte del gestore del servizio idrico, in quanto il mal funzionamento del contatore non ha arrecato danni all'utente, ma alla
Società erogatrice del servizio”;
- “Non incide in modo diretto sulla liquidazione del credito relativo a canoni ed oneri la eventuale violazione degli obblighi di carattere accessorio posti
a carico del somministrante, in base all'art. B.16 del regolamento del servizio”, ai quali si accompagna il dovere di cooperazione del somministrato ai sensi degli artt. B.16 e B.35 del regolamento, sicché l'omessa o irregolare rilevazione o fatturazione da parte del gestore non autorizza l'utente, per ciò solo, a rifiutarsi di pagare la somma dovuta che costituisce prestazione legata dal nesso di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura d'acqua, oggetto dell'obbligazione principale assunta dal gestore;
b) ha rigettato la domanda attorea, riportandosi alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in giudizio, secondo la quale: “per le portate nominali di taratura previste dal D.P.R. 854/82 il contatore per cui è causa presenta un errore di misura negativo. Mentre per valori di portata compresi tra 120 e
3.000 l/h l'errore si mantiene entro i limiti di tolleranza del ±5%, a valori di
30 l/h tale limite viene superato (-13,17%)”, evidenziando che il contatore non funzionava correttamente a svantaggio del gestore, in quanto a determinate portate registrava consumi in misura inferiore di quelli effettivi, oltre il limite di tolleranza. Ha soggiunto altresì che le attrici avevano categoricamente escluso che si fosse verificata una perdita occulta e che secondo il consulente l'impianto era munito di una valvola di sfiato, dispositivo che evitava che il contatore potesse registrare come consumo il passaggio di aria.
In conclusione, ha quindi ritenuto che le attrici fossero tenute a corrispondere il corrispettivo alla società convenuta per la somministrazione dell'acqua erogata, come risultante dalla lettura del contattore, rigettando l'istanza istruttoria da esse formulata, volta a “richiedere al CTU designato di formulare un'ipotesi di ricalcolo dei consumi effettivamente sostenuti dalle attrici sulla base di criteri previsti dalla normativa (art.B.35 Regolamento
Servizio Idrico) o far ricorso a medie storiche per tipologia di utenza (nel caso in esame, utenza domestica)”;
c) dopo aver premesso che in materia di somministrazione di forniture idriche si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. e che il fornitore non può far valere il suo diritto di credito dalla data del consumo ma solo dal giorno successivo alla scadenza della fattura, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalle attrici, in quanto il relativo termine non poteva decorrere prima della scadenza della fattura contestata.
Con citazione in data 23 ottobre 2022 hanno proposto appello
[...]
e rassegnando Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte_2 le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita in giudizio la quale ha concluso per la CP_3 declaratoria di inammissibilità dell'appello e, comunque, per il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Sospesa, su istanza delle appellanti, con ordinanza del 26 gennaio
2023, l'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 13 dicembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Primo motivo di appello: “Errore nella mancata integrazione alla consulenza tecnica volta al ricalcolo della fattura contestata”
Con il primo motivo di impugnazione le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità ed erroneità della pretesa creditoria avanzata da attribuendo rilevanza alla circostanza, rilevata dal CTU, CP_3 secondo la quale l'impianto era munito di una valvola di sfiato che evitava che il contatore potesse registrare come consumo il passaggio d'aria.
Premesso che la predetta circostanza assumeva un ruolo marginale rispetto alle contestazioni svolte in giudizio, evidenziano che alla luce dell'istruttoria espletata era emerso un malfunzionamento del misuratore, in particolare una staratura nelle rilevazioni del 13%, superiore alla tolleranza prevista dalla normativa nazionale (10%) e dal gestore (5%), in presenza del quale il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda formulata da esse attrici volta a “richiedere al CTU designato di formulare un'ipotesi di ricalcolo dei consumi effettivamente sostenuti dalle attrici sulla base di criteri previsti dalla normativa (art.B.35 Regolamento Servizio Idrico) o far ricorso
a medie storiche per tipologia di utenza (nel caso in esame, utenza domestica)
o allo stesso criterio del consumo medio…. ”.
Poiché il gestore del servizio idrico non aveva dimostrato in giudizio, come era suo onere fare, il corretto funzionamento del contatore ed, anzi, a seguito della consulenza espletata, era stato accertato il suo malfunzionamento, “l'addebito di consumi certamente spropositati rispetto al fabbisogno medio delle attrici” non poteva essere riversato su di loro e ad esse addebitato.
Pare opportuno in primo luogo rammentare i principi che regolano l'onere della prova in capo alle parti nel contratto di somministrazione. Si riporta a proposito il passo motivazionale di Cass., n.28984/2023: “La censurata decisione ha, infatti, violato l'art. 2697 cod. civ., avendo disatteso
i principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti del contratto di utenza (segnatamente quelli relativi al corretto funzionamento del contatore), in particolare nella parte in cui afferma che l'utente avrebbe dovuto “anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Invero, a fronte dell'avvenuta allegazione del malfunzionamento del contatore da parte del
(allegazione che non è contestazione), è errato il rilievo della Corte Pt_3 barese secondo il medesimo “richiedendone la verifica” si sarebbe dovuto onerare della prova di tale circostanza. Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, sebbene tale affermazione si debba “coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui
i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore” in motivazione, tra le altre Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699,
Rv. 642982-01). In particolare, deve muoversi dalla premessa che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv.
656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-
02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n.
297 del 2020, cit.). Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore
l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del
2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).” Il contatore matricola 04232679 è stato verificato dal consulente tecnico d'ufficio e dalla verifica presso il Centro di Taratura di Asti è risultato un errore eccedente i limiti di tolleranza a favore dell'utente per le basse portate (30 l/h) a vantaggio dell'utente ed a discapito del gestore. Si richiama pag. 6 della CTU. Le percentuali di errore nelle altre portate rientrano ampiamente nei limiti di tolleranza del 5%.
Ad avviso della Corte, rilevato che tale difetto si traduce in un'indicazione dei consumi a discapito di ed a favore Controparte_3 dell'utente, per cui in realtà potrebbe aver arrecato solo danni al gestore, seppure risulti provato l'inadempimento della società fornitrice sotto il profilo dell'indicazione di una quantità d'acqua non rispondente a quella fatturata,
l'utente non potrebbe invocare detto difetto per contestare i consumi registrati dal contatore (così Cass., n. 31221/2019), contrariamente a quanto per il vero sostenuto dal CTU ed affermato con forza dalle appellanti.
Considerato che sono le stesse attrici che hanno escluso il verificarsi di perdite idriche e che il CTU ha dato atto della presenza nell'impianto della valvola di sfiato, talché deve escludersi che le misurazioni del contatore siano state generate da passaggi di aria nello strumento che le renderebbero inattendibili, deve ritenersi provato, in via presuntiva, che i consumi registrati dal contatore siano quelli utilizzati dall'utente, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un ricalcolo dei consumi attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, sulla cui mancata disposizione si fonda il primo motivo di appello che, alla luce delle esposte argomentazioni deve, pertanto, ritenersi infondato. Deve pertanto ritenersi inammissibile, in ogni caso in quanto superflua, la produzione delle fatture successive al 7.4.2017 poiché essa sarebbe stata funzionale alla disposizione dell'accertamento peritale domandato.
Secondo motivo di appello: “Sulla domanda di prescrizione”.
Con il secondo motivo di impugnazione le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, asserendo che il fornitore non può far valere il suo diritto di credito dalla data del consumo ma solo dal giorno successivo alla scadenza della fattura, talché la prescrizione non può iniziare a decorrere prima della scadenza di tale termine, ha rigettato l'eccezione di prescrizione da esse sollevata. Lamentano che il Tribunale non avesse considerato che l'eccezione di prescrizione formulata in giudizio aveva lo scopo di rilevare
“l'assoggettabilità dei consumi idrici alla prescrizione quinquennale ex art.
2948 comma 4 c.c., decorrente dalla data di emissione della fattura ovvero il
20.08.2014”, per cui non erano più esigibili “le somme per consumi antecedenti al 19.08.2009”. Precisano al riguardo che che si CP_3 era limitata a contestare genericamente l'eccepita prescrizione, non avesse compiuto atti interruttivi del termine, dal momento in cui le fatture precedenti a quella contestata erano state emesse in acconto e non a saldo, contabilizzando consumi distinti fra loro e trattandosi di due tipi di fatturazioni distinte.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo alla individuazione del dies a quo di computo della prescrizione nei contratti di somministrazione si legge nella motivazione di
Cass., n. 15102/2024: “
8.1. Si è ritenuto, infatti, che il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale
(Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442).
8.2. Si è chiarito che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato
«alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure «la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento» (Cass., sez. 2,
21 giugno 1999, n. 6209). Ed infatti è stato affermato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Si è sottolineato che «condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (Cass., sez. 2, n. 6209 del 1999). Si è così ritenuto che «per il trimestre gennaio- marzo 1990» il diritto dell'azienda ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura del gas «fosse azionabile sin dal 1° aprile 1990» e non «nel 24 aprile dello stesso anno», data di emissione della fattura.”
Alla luce di tali principi devono ritenersi prescritti i consumi relativi al periodo dal 1.1.2006 al 19.8.2009, essendo la fattura n. 2014023104274, emessa in data 20.8.2014 relativa ai consumi dal 1.1.2006 al 20.5.2014.
Al fine di quantificare le somme dovute dalle appellanti, la Corte ha quantificato i consumi corrispondenti al periodo prescritto, utilizzando le voci indicate anno per anno nella fattura n. 2014023104274: anno 2006: euro
5.507,71; anno 2007: euro 5.663,92; anno 2008: euro 5.922,10; anno 2009: euro 3.896,2; per l'anno 2009 si è diviso l'importo complessivo annuale, euro
6.183,44, per 365 giorni, euro 16,94, e l'importo è stato moltiplicato per 230 giorni, intercorrenti tra il 1 gennaio 2009 e il 19 agosto 2009. Alla somma così ottenuta, euro 20989,93, è stata detratta la somma di euro 455,02 già corrisposta dall'utente in forza delle varie fatture in acconto e, per la quale, pertanto, non opera la prescrizione, dovendosi pertanto ritenere prescritto l'importo di euro 20.534,91.
Alla luce di quanto esposto, deve essere annullata la fattura n.
2014023104274 del 20.8.2014 e il credito della società al CP_3
20.5.2014 deve essere riquantificato in euro 34.723,15 (euro 55.258,06 - euro
20.534,91).
Terzo motivo di appello: “Inadempimenti dell'ente gestore”
Le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha asserito che “Non incide in modo diretto sulla liquidazione del credito relativo a canoni ed oneri la eventuale violazione degli obblighi di carattere accessorio posti a carico del somministrante, in base all'art. B.16 del regolamento del servizio, secondo cui il gestore emette le fatture con periodicità non inferiore al bimestre, con rinvio all'art.
6.2 della carta del servizio, ed effettua le letture in numero non inferiore a due volte all'anno, ai fini del riscontro dei consumi presunti”, ai quali si accompagna, nell'economia del rapporto, il dovere di cooperazione del somministrato, espresso dalla previsione di altrettanti obblighi a suo carico.
Lamentano che il Giudice di primo grado, nel bilanciamento tra le responsabilità gravanti sulle parti, avesse completamente disatteso gli inadempimenti del gestore, “di fatto addossando la responsabilità in ordine all'emissione della fattura falsata dal contatore al solo utente, reo di non aver adeguatamente vigilato sul proprio impianto idrico”.
Rilevano al riguardo che esse non avevano accesso ai terminali della società fornitrice e, avendo sempre ricevuto fatture in acconto e in assenza di perdite idriche evidenti, non avevano potuto prevedere l'esistenza di consumi abnormi, mentre, diversamente, la corretta rilevazione dei consumi e la regolare fatturazione da parte della società, avrebbe consentito loro di conoscere tempestivamente e segnalare le anomalie del contattore.
Ad avviso della Corte il motivo è infondato, in quanto la violazione della tempistica nella fatturazione, considerati gli obblighi a carico dell'utente, non esclude l'obbligo di pagare il corrispettivo per i consumi registrati dal contatore di cui non è stato accertato il malfunzionamento, dovendosi peraltro considerare che l'utente aveva Parte_1 sottoscritto la verifica effettuata il 30.04.2013 (doc. n. 3 . CP_3
Deve altresì considerarsi che, avendo le stesse appellanti dichiarato che i consumi anomali non erano ascrivibili ad una perdita del loro impianto, il ritardo di nella segnalazione degli stessi non ha assunto CP_3 alcuna efficienza causale neppure in termini di aggravamento del danno.
L'accoglimento parziale della domanda delle attrici consiglia la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si conferma la statuizione relativa alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, essendo risultato delle appellanti soccombenti rispetto all'accertamento demandato all'ausiliario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma: 1) accerta che il credito della società al 20.5.2014 nei CP_3 confronti di , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte_2
è pari ad euro 34.723,15;
[...]
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 23 luglio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il consigliere relatore
Donatella Aru