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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/08/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8915/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.8915 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 03/07/2025
TRA
(CF , con sede legale in Roma, Viale Europa Parte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.
Michela Poto, dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio del 04.05.2022 – rep. 55418 raccolta 16104 - elettivamente domiciliata in Per_1
Salerno, presso la Dislocazione Affari Legali Territoriali Sud di Salerno sita alla via San
Nicola di Pastena snc
PEC: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 6 , (CF nata a [...], il CP_1 C.F._1
10.12.1933, residente in [...], c.f., in proprio e quale coerede e coniuge superstite del sig. , deceduto in Salerno il 29.01.2010, Persona_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Antonello Matrone e Marika Matrone, nello studio dei quali, in Sant'Egidio del Monte Albino, alla via Tortora n. 28, elettivamente domicilia;
pec:
Email_2
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 23.10.2023, la sig.ra chiedeva ed otteneva CP_1
dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo telematico n. 1982/2023, emesso in data
06.11.2023 (R.G. n. 7853/2023) e notificato a in data 08.11.2023. Parte_1
Con tale provvedimento veniva ingiunto a il pagamento in favore Parte_1
della sig.ra della somma di € 45.370,63, oltre interessi e spese della CP_1
procedura monitoria, a titolo di saldo di un buono fruttifero postale dematerializzato serie B53, cointestato con il defunto coniuge sig. . La pretesa creditoria si Persona_2
fondava sul diritto al rimborso della quota parte del buono, tenuto conto di un precedente parziale pagamento.
ritenendo infondato il credito azionato e comunque illegittimo il Parte_1
ricorso alla procedura monitoria, proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo con ricorso ex art 281 decies c.p.c.
A fondamento della propria opposizione, deduceva in via Parte_1
preliminare l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, sostenendo la non certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in quanto il buono pagina 2 di 6 fruttifero postale non indicava gli interessi e l'importo richiesto dall'opposta sarebbe stato frutto di un calcolo arbitrario e forfettario.
Nel merito, richiamava l'ordinanza del Tribunale di Salerno (R.G. Parte_1
3333/2022 del 15.12.2022), che aveva già condannato la stessa al rimborso anticipato, in favore della sola sig.ra della sua quota del 50% del buono fruttifero, CP_1
rigettando le domande relative alla quota caduta in successione in assenza di quietanza di tutti i coeredi. L'opponente affermava di aver già rimborsato la quota della sig.ra
(€ 46.139,33 in data 07.01.2023) e che per la quota ereditaria era necessaria la CP_1
pratica di successione e la quietanza congiunta di tutti gli eredi, essendo i buoni titoli indivisibili.
Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando integralmente le difese e le CP_1
eccezioni di Parte_1
In via preliminare e assorbente, l'opposta eccepiva l'inesistenza della notifica del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e del decreto di fissazione dell'udienza. A tal riguardo, rilevava che il decreto ingiuntivo era stato notificato a in data Parte_1
08.11.2023, con scadenza del termine per proporre opposizione al 18.12.2023.
Evidenziava che il giudice, con provvedimento del 20.12.2023 (n. 19028/2023), aveva onerato di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza alla Parte_1
controparte almeno 40 giorni prima dell'udienza del 12.03.2024. La sig.ra
[...]
al momento della propria costituzione, constatava che tale notifica non era mai CP_1
stata effettuata a mezzo PEC. Per tali ragioni, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e la conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo. In via subordinata e nel merito, l'opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione, ribadendo la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito e la corretta emissione del decreto ingiuntivo.
Il giudicante fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 12/03/2024 a seguito della quale si riservava.
pagina 3 di 6 A scioglimento della riserva assunta, dichiarava il D.I: n.198272023 provvisoriamente esecutivo e fissava per la decisione l'udienza del 29/04/2025 in trattazione telematica, lette le note di discussione come depositate telematicamente, introitava la causa a sentenza in data 03/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Il tribunale ritiene fondata e assorbente l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opposta in ordine all'inammissibilità dell'opposizione per inesistenza della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza.
È pacifico in atti che il decreto ingiuntivo n. 1982/2023 è stato notificato a Parte_1
in data 08.11.2023. Il termine per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 641
[...]
c.p.c., era di quaranta giorni dalla notifica, scadendo quindi il 18.12.2023. Parte_1
ha depositato il ricorso in opposizione.
Il giudice, con provvedimento del 20.12.2023, ha fissato l'udienza del 12.03.2024 e ha onerato la parte opponente di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza alla parte opposta almeno quaranta giorni prima dell'udienza.
La sig.ra ha eccepito che tale notifica non è mai avvenuta, né CP_1 [...]
ha fornito alcuna prova di aver adempiuto a tale onere notificatorio nel Parte_1
termine perentorio assegnato dal giudice. L'omessa prova della notifica, unitamente all'eccezione della parte opposta circa la sua inesistenza, porta a ritenere che l'atto di opposizione non sia mai stato portato a conoscenza legale della sig.ra nel CP_1
rispetto dei termini processuali.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'omessa o inesistente notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con il decreto di fissazione dell'udienza comporta l'inammissibilità dell'opposizione stessa, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10 marzo 2008, n.
6386; Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 15474).
pagina 4 di 6 La notificazione è un requisito essenziale per l'instaurazione del contraddittorio e per la valida costituzione del rapporto processuale. L'assenza completa della notifica integra una fattispecie di inesistenza giuridica della stessa, non suscettibile di sanatoria per effetto della mera costituzione in giudizio della parte opposta, qualora la costituzione avvenga oltre il termine utile per la rituale notifica e non vi sia stata sanatoria per raggiungimento dello scopo, non configurabile in difetto di alcuna notifica.
Nel caso di specie, non essendo stata provata la rituale notifica dell'atto di opposizione e del decreto di fissazione d'udienza alla parte opposta nei termini perentori stabiliti,
l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
La dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione rende superflua l'analisi nel merito delle questioni sollevate da in ordine alla fondatezza del credito, Parte_1
alla sua certezza, liquidità ed esigibilità, nonché alle eccezioni relative ai precedenti rimborsi o alla necessità di quietanza congiunta degli eredi.
Tali questioni sono ormai coperte dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, a seguito della mancata e tempestiva opposizione ritualmente notificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri forensi e dell'attività difensiva svolta;
non può essere disposta la distrazione delle spese, non essendo la dichiarazione di antistatarietà, formulata nelle note di discussione dal solo avv. Antonello Matrone, riferita all'intero collegio difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il Pt_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1982/2023 (R.G. n. 7853/2023) del Tribunale di Salerno, emesso in data 06.11.2023 e notificato in data 08.11.2023.
- Per l'effetto, conferma il suddetto decreto ingiuntivo n. 1982/2023, di cui si dichiara la definitiva efficacia esecutiva.
pagina 5 di 6 - Condanna al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
4.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sul compenso, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 13 agosto 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.8915 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 03/07/2025
TRA
(CF , con sede legale in Roma, Viale Europa Parte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.
Michela Poto, dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio del 04.05.2022 – rep. 55418 raccolta 16104 - elettivamente domiciliata in Per_1
Salerno, presso la Dislocazione Affari Legali Territoriali Sud di Salerno sita alla via San
Nicola di Pastena snc
PEC: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 6 , (CF nata a [...], il CP_1 C.F._1
10.12.1933, residente in [...], c.f., in proprio e quale coerede e coniuge superstite del sig. , deceduto in Salerno il 29.01.2010, Persona_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Antonello Matrone e Marika Matrone, nello studio dei quali, in Sant'Egidio del Monte Albino, alla via Tortora n. 28, elettivamente domicilia;
pec:
Email_2
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 23.10.2023, la sig.ra chiedeva ed otteneva CP_1
dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo telematico n. 1982/2023, emesso in data
06.11.2023 (R.G. n. 7853/2023) e notificato a in data 08.11.2023. Parte_1
Con tale provvedimento veniva ingiunto a il pagamento in favore Parte_1
della sig.ra della somma di € 45.370,63, oltre interessi e spese della CP_1
procedura monitoria, a titolo di saldo di un buono fruttifero postale dematerializzato serie B53, cointestato con il defunto coniuge sig. . La pretesa creditoria si Persona_2
fondava sul diritto al rimborso della quota parte del buono, tenuto conto di un precedente parziale pagamento.
ritenendo infondato il credito azionato e comunque illegittimo il Parte_1
ricorso alla procedura monitoria, proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo con ricorso ex art 281 decies c.p.c.
A fondamento della propria opposizione, deduceva in via Parte_1
preliminare l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, sostenendo la non certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in quanto il buono pagina 2 di 6 fruttifero postale non indicava gli interessi e l'importo richiesto dall'opposta sarebbe stato frutto di un calcolo arbitrario e forfettario.
Nel merito, richiamava l'ordinanza del Tribunale di Salerno (R.G. Parte_1
3333/2022 del 15.12.2022), che aveva già condannato la stessa al rimborso anticipato, in favore della sola sig.ra della sua quota del 50% del buono fruttifero, CP_1
rigettando le domande relative alla quota caduta in successione in assenza di quietanza di tutti i coeredi. L'opponente affermava di aver già rimborsato la quota della sig.ra
(€ 46.139,33 in data 07.01.2023) e che per la quota ereditaria era necessaria la CP_1
pratica di successione e la quietanza congiunta di tutti gli eredi, essendo i buoni titoli indivisibili.
Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando integralmente le difese e le CP_1
eccezioni di Parte_1
In via preliminare e assorbente, l'opposta eccepiva l'inesistenza della notifica del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e del decreto di fissazione dell'udienza. A tal riguardo, rilevava che il decreto ingiuntivo era stato notificato a in data Parte_1
08.11.2023, con scadenza del termine per proporre opposizione al 18.12.2023.
Evidenziava che il giudice, con provvedimento del 20.12.2023 (n. 19028/2023), aveva onerato di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza alla Parte_1
controparte almeno 40 giorni prima dell'udienza del 12.03.2024. La sig.ra
[...]
al momento della propria costituzione, constatava che tale notifica non era mai CP_1
stata effettuata a mezzo PEC. Per tali ragioni, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e la conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo. In via subordinata e nel merito, l'opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione, ribadendo la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito e la corretta emissione del decreto ingiuntivo.
Il giudicante fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 12/03/2024 a seguito della quale si riservava.
pagina 3 di 6 A scioglimento della riserva assunta, dichiarava il D.I: n.198272023 provvisoriamente esecutivo e fissava per la decisione l'udienza del 29/04/2025 in trattazione telematica, lette le note di discussione come depositate telematicamente, introitava la causa a sentenza in data 03/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Il tribunale ritiene fondata e assorbente l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opposta in ordine all'inammissibilità dell'opposizione per inesistenza della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza.
È pacifico in atti che il decreto ingiuntivo n. 1982/2023 è stato notificato a Parte_1
in data 08.11.2023. Il termine per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 641
[...]
c.p.c., era di quaranta giorni dalla notifica, scadendo quindi il 18.12.2023. Parte_1
ha depositato il ricorso in opposizione.
Il giudice, con provvedimento del 20.12.2023, ha fissato l'udienza del 12.03.2024 e ha onerato la parte opponente di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza alla parte opposta almeno quaranta giorni prima dell'udienza.
La sig.ra ha eccepito che tale notifica non è mai avvenuta, né CP_1 [...]
ha fornito alcuna prova di aver adempiuto a tale onere notificatorio nel Parte_1
termine perentorio assegnato dal giudice. L'omessa prova della notifica, unitamente all'eccezione della parte opposta circa la sua inesistenza, porta a ritenere che l'atto di opposizione non sia mai stato portato a conoscenza legale della sig.ra nel CP_1
rispetto dei termini processuali.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'omessa o inesistente notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con il decreto di fissazione dell'udienza comporta l'inammissibilità dell'opposizione stessa, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10 marzo 2008, n.
6386; Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 15474).
pagina 4 di 6 La notificazione è un requisito essenziale per l'instaurazione del contraddittorio e per la valida costituzione del rapporto processuale. L'assenza completa della notifica integra una fattispecie di inesistenza giuridica della stessa, non suscettibile di sanatoria per effetto della mera costituzione in giudizio della parte opposta, qualora la costituzione avvenga oltre il termine utile per la rituale notifica e non vi sia stata sanatoria per raggiungimento dello scopo, non configurabile in difetto di alcuna notifica.
Nel caso di specie, non essendo stata provata la rituale notifica dell'atto di opposizione e del decreto di fissazione d'udienza alla parte opposta nei termini perentori stabiliti,
l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
La dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione rende superflua l'analisi nel merito delle questioni sollevate da in ordine alla fondatezza del credito, Parte_1
alla sua certezza, liquidità ed esigibilità, nonché alle eccezioni relative ai precedenti rimborsi o alla necessità di quietanza congiunta degli eredi.
Tali questioni sono ormai coperte dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, a seguito della mancata e tempestiva opposizione ritualmente notificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri forensi e dell'attività difensiva svolta;
non può essere disposta la distrazione delle spese, non essendo la dichiarazione di antistatarietà, formulata nelle note di discussione dal solo avv. Antonello Matrone, riferita all'intero collegio difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il Pt_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1982/2023 (R.G. n. 7853/2023) del Tribunale di Salerno, emesso in data 06.11.2023 e notificato in data 08.11.2023.
- Per l'effetto, conferma il suddetto decreto ingiuntivo n. 1982/2023, di cui si dichiara la definitiva efficacia esecutiva.
pagina 5 di 6 - Condanna al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
4.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sul compenso, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 13 agosto 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
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