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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1146/2023 tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 13,13 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. DE FEO MONICA la quale precisa le conclusioni come da ricorso Parte_1 in appello;
quanto all'eccezione di tardività dell'appello sollevata alla scorsa udienza si riporta alle note scritte depositate in data 28/02/2025; contesta le note depositate da controparte depositate in data 04/03/2025;
Per l'avv. ACCORRONI MONICA la quale precisa le conclusioni come da Controparte_1 comparsa di costituzione in appello;
con riferimento all'eccezione di tardività dell'appello si riporta alle note depositate in data 04/03/2025; si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese.
IL GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alle parti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 1146-2023 decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza del 06/03/2025, e promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore del rappresentato e difeso dall'Avv. Monica De Feo dell'Avvocatura Parte_1
Comunale, giusta delibera Giunta Municipale n. 434 del 04/10/2022 e delega del Sindaco allegata al ricorso in appello depositato telematicamente in data 24.02.2023 ed elettivamente domiciliato presso la
Casa Comunale, Largo XXIV Maggio n. 1;
- appellante-
CONTRO
(C.F. , nato ad [...] il [...] e residente a[...] C.F._1 Pt_1
Aspio 190/B, rappresentato ed assistito dall'avv. Monica Accorroni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Osimo (AN) in via Pignocco n. 55, giusta mandato speciale da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 17.04.2023;
-appellato-
pagina 2 di 19
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 245/2022 emessa in data 08/07/2022 dal Giudice di Pace di
dott. Vincenzo Rattenni, depositata in data 02/08/2022, non notificata;
opposizione a sanzione Pt_1
amministrativa per violazione dell'art. 142, comma 9, Codice della Strada”
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 06/03/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2022, proponeva opposizione avanti al Giudice di CP_1
Pace di avverso il verbale di contestazione n. B22303334 (PR 22002221/2022) del 19/01/2022, Pt_1
notificatole in data 2/02/2022 ed elevato a suo carico dalla Polizia Municipale del Comune di Pt_1
per la violazione dell'art. 142, comma 9, del Codice della Strada.
Con il suddetto verbale si contestava che il conducente dell'autoveicolo Mercedes targato EV583GL, in data 17/12/2021, alle ore 12:50, percorrendo nel Comune di Via Albertini con direzione CE Pt_1
Loc. Aspio verso presso Via Girombelli (AN), transitava alla velocità di 119 km/h, superando Pt_1
di 43 km/h (operata la riduzione di legge del 5%) il limite massimo ivi consentito di 70 km/h. Nella
specie il rilevamento dell'eccesso di velocità è stato effettuato con apparecchiature regolarmente omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottoposte a verifica e taratura. Dalla
lettura dello stesso verbale risulta che l'apparecchio in questione è dotato di appositi certificati di taratura – sia del sistema che della relativa tratta stradale - : «La velocità è stata rilevata con Autovelox 106
omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 3758 del 06.08.2014. Matricola
dell'apparecchio rilevatore n. 954615 CPU 955604, provvisto del Certificato di taratura n. NumeroDiPatent_1
DEL 23/02/2021 e sottoposto a verifica di funzionalità come da documentazione NumeroDiCartaIde_1
disponibile agli atti dell'ufficio. L'apparecchiatura è installata in una postazione fissa correttamente segnalata e
direttamente gestita da personale dipendente che ne verifica il corretto funzionamento, rispettando le modalità di
installazione e di impiego previste nei manuali d'uso fornite dal costruttore secondo quanto previsto dall'art. 4
D.M. LL.PP. 29/10/97 e della Circolare del Min. LL.PP. n. 143/99/I del 23/03/1998 (…)» (cfr. verbale: cfr.
verbale: doc. n. 1 all.to fasc. primo grado ricorrente - odierno appellato;
doc. n. 2 all.to fascicolo primo grado parte resistente – odierno appellante).
pagina 3 di 19 Nu Inoltre, parte resistente – odierno appellante - ha prodotto il certificato di taratura n. LAT
Autovelox 106_23-02-21_954615 del 23/02/2021 con dichiarazione di conformità, il verbale di verifica di funzionalità del dispositivo Autovelox 106 del 04.03.2021, il decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 3758 del 6.08.2014 che ha approvato il sistema Autovelox 106 per il rilevamento delle infrazioni e che ha disposto che tale dispositivo può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è
consentita (cfr. doc. n. 3 fasc. di primo grado resistente-appellante). Pt_1
Dalla lettura del verbale impugnato si legge: "accertamento effettuato con apparecchiatura sopra citata in
strada che rientra nell'applicazione del Decreto prefettizio n. 47349/12/Area III – Dep. del 28/09/2012, dove per
motivi di intenso traffico e di frequenti sorpassi e velocità elevata è prevista la non contestazione immediata". La
menzione contenuta nel verbale impugnato del decreto prefettizio e delle motivazioni seguenti trova fondamento nell'esigenza di derogare alla regola della contestazione immediata dell'infrazione accertata. Infatti il decreto prefettizio citato n. 47349/12/Area III – dep. del 28/09/2012 (prodotto dal nel fascicolo di primo grado), includendo tra le strade ricomprese proprio quella Parte_1
di Via Albertini, considerando "il tasso di incidentalità, nonché l'impossibilità, per condizioni strutturali,
planoaltimetriche e di traffico, del fermo di un veicolo senza pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla
fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati" ha disposto che gli organi di Polizia Stradale possano utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo per la rilevazione della violazione degli art.. 142 e 148 C.d.S. senza l'obbligo della contestazione immediata.
Le suddette circostanze non sono state oggetto di contestazione.
In sintesi e per quanto ivi di interesse, il ricorrente eccepiva l'illegittimità del verbale per i seguenti tre motivi (vedasi in part. pag. 3 del ricorso):
- la strada che stava percorrendo al momento dell'accertamento dell'infrazione contestata era a doppia corsia e sul lato sinistro della strada in cui si trovava l'autovettura non vi era alcun cartello che presegnalasse la postazione di controllo, in violazione degli artt. 104 e 81 Reg. att. C.d.S.. Il cartello di preavviso con l'indicazione del controllo elettronico della velocità era stato posizionato solo sulla destra della carreggiata, mentre avrebbe dovuto essere posto su entrambi i lati della carreggiata per consentire ai conducenti che percorrevano la corsia di sinistra, tanto più in fase di sorpasso, di vedere il cartello;
pagina 4 di 19 - inoltre, i cartelli di preavviso posti sul lato destro non risultavano di formato “grande” come prescritto dall'art. 80 Reg. att. C.d.S. (135 cm X 250 cm);
- i cartelli risultavano ingannevoli, in quanto indicanti una distanza diversa da quella effettivamente intercorrente tra il cartello e il punto di accertamento.
Il ricorrente chiedeva -quindi- l'annullamento, previa sospensione, del verbale impugnato n.
B22303334 del 19.01.2022, con vittoria di spese, competenze ed onorari (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 11 del ricorso in opposizione).
Con provvedimento del 10.03.2022 il Giudice di Pace riteneva non sussistenti le condizioni per procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato (cfr. provvedimento in atti).
Si costituiva con comparsa depositata il 13.04.2022 il – in persona del Sindaco pro Parte_1
tempore e rappresentata dal funzionario delegato – chiedendo nel merito di dichiarare la legittimità
del verbale di contestazione impugnato e, per l'effetto, di condannare parte ricorrente al pagamento delle somme dovute ai sensi e per gli effetti del verbale e al pagamento delle spese del giudizio;
in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda del resistente, compensare le spese di lite (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 5 comparsa di costituzione di primo grado).
In sintesi e per quanto ivi di interesse, il Comune di osservava che: Pt_1
- Via Albertini è una strada a carreggiate indipendenti con due corsie di marcia, ove sono presenti corsie riservate ai mezzi pubblici e a destra vi sono sia la banchina pavimentata e marciapiedi;
le intersezioni a raso non sono semaforizzate ma, come prescritto dalla norma,
sono eventuali;
- Via Albertini risulta essere una strada urbana di scorrimento, come previsto dall'articolo 2,
lettera D, C.d.S., individuata come tale anche dal decreto Prefettizio prot. N. 47349/2012/Area
III Dep. del 28/09/2012, menzionato nel verbale;
- La stazione era preventivamente segnalata, secondo i requisiti di legge: il segnale di “controllo
elettronico della velocità” non era un cartello di prescrizione ma un cartello di indicazione,
pertanto non trovava applicazione l'art. 104 del Regolamento di attuazione del Codice della
Strada, il quale prevede la ripetizione sul lato sinistro per le strade con due o più corsie per senso di marcia solamente per i segnali di prescrizione.
- Percorrendo Via Albertini, con provenienza Aspio e direzione Via Filonzi, sono presenti due cartelli fissi segnalatori, recanti l'uno la dicitura “ – Polizia Municipale - Parte_1
controllo elettronico della velocità – 480 m” e l'altro la dicitura “ – Polizia Parte_1 pagina 5 di 19 Municipale - controllo elettronico della velocità – 200 m”, che erano stati posti a un'adeguata distanza rispetto alla postazione;
- Infatti, trattandosi di strada urbana di scorrimento, la distanza indicata dalla segnaletica di preavviso che indica il controllo elettronico della velocità è conforme a quanto stabilito dal
Regolamento di Attuazione del C.d.S., poiché i cartelli di segnalazione devono essere collocati ad una distanza pari o superiore a 150 m per le strade urbane di scorrimento, ai sensi dell'art. 79 Reg. C.d.S., e l'apparecchiatura non è posta a una distanza inferiore a quella indicata;
- Via Albertini è una strada urbana di scorrimento e i cartelli di preavviso non devono essere di formato grande;
nel caso di specie, i cartelli che indicano il controllo elettronico della velocità
sono a fondo bianco e scritte nere, essendo Via Albertini una strada urbana, del formato previsto dall'art. 80 reg. Esec. C.d.S.
Alla prima udienza del 20.05.2022 la causa veniva rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo all'udienza dell'8.07.2022.
La causa veniva -quindi decisa- dal Giudice di Pace di con la sentenza n. 245/2022 emessa Pt_1
l'8.07.2022, depositata in data 02.08.2022.
Il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione proposta da , annullava il verbale di CP_1
contestazione elevato dalla Polizia Locale di il 19.01.2022 n. B22303334 e condannava il Pt_1
al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente per € 193,00 (a Parte_1
seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dal ricorrente in relazione alla liquidazione degli esborsi sostenuti, il Giudice di Pace di condannava il al Pt_1 Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per € 414,00, di cui € 264 per esborsi e € 150,00
per compenso, oltre rimborso spese, iva e cpa).
Nella motivazione della sentenza, il Giudice di Pace riteneva – in sintesi - che:
- la strada percorsa dal ricorrente al momento della contestata violazione, ossia via Albertini di era una strada a doppia percorrenza per ogni senso di marcia;
Pt_1
- “uniformandosi ad alcune sue precedenti decisioni” e richiamando la sentenza del Tribunale di
Trento n. 856 dell'8.09.2015, affermava la necessità della ripetizione del cartello anche sul lato sinistro della corsia interna, in quanto “i cartelli segnalatori della presenza dei rilevatori di velocità, pur non essendo
di prescrizione, ossia di obbligo, ma solo di avviso, hanno comunque un effetto inibitorio della velocità, ovvero
quello di indurre il conducente a ridurre l'andatura. Ragion per cui essi devono essere ben visibili da chiunque,
anche da coloro che percorrono la carreggiata di sinistra di una strada a doppia corsia per ogni senso di marcia”; pagina 6 di 19 - gli altri motivi del ricorso restavano assorbiti e non venivano esaminati (cfr. sentenza in atti).
Avverso la citata sentenza il in persona del sindaco pro tempore, proponeva Parte_1
tempestivo appello innanzi all'intestato Tribunale, con ricorso depositato telematicamente in data
24.02.2023, formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in grado
d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in integrale riforma della impugnata sentenza n.
245/2022, causa civile RG n.446/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di dr. Vincenzo Rattenni in Pt_1
data 8.7.2022, depositata in data 2.8.2022 e mai notificata, resa nel giudizio instaurato in seguito a ricorso in
opposizione al verbale n. B22303334 (PR: 22002221/2022) del 19/1/2022, elevato dal Comando di Polizia
Municipale di per violazione dell'art. 142, c.9 del Codice della Strada, promosso dal sig. Pt_1 CP_1
, ed in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per motivazione
[...]
“omessa”, “apparente” o “insufficiente e contraddittoria” o “illogica” o comunque viziata da qualunque altra
causa di illegittimità che verrà rilevata dall'Ill.mo Tribunale adito e, per l'effetto, respingere il ricorso presentato
dal sig. , dichiarare la legittimità e confermare il verbale di contestazione elevato nei suoi CP_1
confronti, condannando l'odierno appellato al pagamento della sanzione ivi indicata, ed alle spese di lite. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 16-17
del ricorso in appello).
Con il primo motivo di appello, il appellante ha eccepito la “nullità della sentenza Parte_1
per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – carenza di motivazione – motivazione apparente e
contraddittoria”.
Ad avviso di parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di rendere la motivazione, o comunque la stessa sarebbe "apparente ed incomprensibile", "insufficiente e contraddittoria", sia in fatto che in diritto, in quanto il Giudice di prime cure ha omesso di indicare le norme giuridiche a cui rimanda,
utilizzando argomentazioni contraddittorie ed incomprensibili, laddove, nel sostenere la necessaria ripetizione, anche sul lato sinistro della carreggiata, identifica il segnale in oggetto quale cartello segnalatore dei limiti di velocità, qualificandolo come solo di avviso e non di prescrizione e omettendo il richiamo alla norma che impone un simile obbligo, ponendosi in contrasto con la norma che prevede questo obbligo soltanto nel diverso caso dei cartelli di prescrizione.
Con il secondo motivo di appello, il appellante ha eccepito la “illegittimità della sentenza per Pt_1
illogicità della motivazione – errata interpretazione delle norme”.
Ad avviso della difesa di parte appellante, il Giudice di prime cure richiamando esclusivamente sentenze di merito e ignorando la giurisprudenza di legittimità di orientamento contrario, avrebbe pagina 7 di 19 sposato la tesi del ricorrente, non tenendo conto dell'esistenza delle norme di cui all'art. 142, comma 6
bis del Codice della Strada e 104, comma 3, del Regolamento di attuazione al Codice della Strada.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 17.04.2023 si costituiva in giudizio
, formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni CP_1
contraria istanza disattesa,
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., l'appello proposto dal per le Parte_1
ragioni indicate al paragrafo 12;
NEL MERITO:
- respingere l'appello promosso dal avverso la sentenza n. 245 depositata in data Parte_1
2/8/22 dal Giudice di Pace di in quanto infondato in fatto e diritto, confermando di conseguenza, nei Pt_1
capi investiti da tale appello, la sentenza impugnata, il tutto con ogni idonea e conseguente statuizione;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
- in SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da controparte per qualsiasi
statuizione, mantenere la sanzione irrogata al minimo edittale e condannare in ogni caso il Parte_1
al rimborso delle spese di lite per le ragioni esposte al paragrafo 35 o, in via ulteriormente gradata,
[...]
disporre la compensazione delle spese legali del doppio grado di giudizio, stanti le ragioni argomentate al
paragrafo 36” (conclusioni rassegnate a pag. 20-21 comparsa cit.).
In via istruttoria la difesa dell'appellato ha chiesto di essere autorizzata a produrre, e quindi di ammettere ex art. 437 commi 2 e 3 cpc, le fotografie riproducenti l'attuale stato dei luoghi, trattandosi di fatto sopravvenuto alla conclusione del giudizio di primo grado, al fine di dimostrare che i cartelli in loco sono stati adeguati dal appellante alle contestazioni sostenute da nel giudizio Pt_1 CP_1
di primo grado (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Alla prima udienza del 27.04.2023 veniva fissata, su richiesta delle parti, per la discussione orale e per la decisione ex art. 429 c.p.c. l'udienza del 22.02.2024 (poi rinviata al 6.06.2024, con decreto dell'08.01.2024 a seguito di istanza del difensore di parte appellata, e successivamente, stante la necessità di procedere alla definizione di cause di più antica iscrizione, al 30.01.2025).
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva -quindi- alla udienza del 30.01.2025 per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.
Nel corso della discussione orale la difesa di parte appellata ha eccepito “la tardità dell'appello per
mancato rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata è stata depositata pagina 8 di 19 ex art. 133 c.p.c. in data 02/08/2022 e il ricorso in appello è stato depositato in data 27/02/2023 ritenendo che
non si applica la sospensione feriale trattandosi di rito del lavoro (Cass. 2154 del 2024)” (cfr. relativo verbale di udienza).
La difesa del ha chiesto un rinvio per poter contraddire sulla predetta eccezione. Pt_1
La causa -quindi- veniva rinviata alla odierna udienza sempre per la discussione orale e per la decisione ex art. 429 c.p.c.
In data 28/02/2025 la difesa del appellante ha depositato nota scritta – in risposta Pt_1
all'eccezione di tardività dell'appello- evidenziandone l'infondatezza.
In data 04/03/2025 la difesa di parte appellata ha depositato note scritte in replica.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione formulata dalla difesa dell'appellato , CP_1
relativa alla tardività dell'appello per mancato rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Come già sopra anticipato la difesa dell'appellato ha rilevato la tardività dell'appello ritenendo che nel caso di specie non troverebbe applicazione la sospensione feriale trattandosi di rito del lavoro,
richiamando a tal riguardo la Sentenza della S.C. del 2024 n. 2154.
Orbene l'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 2154 del 2024 richiamata dalla difesa di parte appellata non è
conferente al caso di specie, in quanto in tale sentenza “la domanda formulata in giudizio trae la propria
origine proprio dalla pregressa esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro” e quindi “il diritto azionato, come
detto, rientra a pieno titolo tra quelli che derivano in via diretta dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra
le parti”.
Diversa è la presente fattispecie avente ad oggetto un appello per la riforma di una sentenza resa dal
Giudice di Pace in un giudizio instaurato in seguito a ricorso in opposizione al verbale elevato dal
Comando di Polizia Municipale di per violazione di una norma del Codice della Strada Pt_1
(ovvero dell'art. 142, co. 9 del Codice della Strada).
Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che: “(…) Con la stessa coerenza
e con specifico riferimento alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di
lavoro, si è affermato che l'esclusione della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 3 della L. n. 742 del n. 11478, e Cass. 22/02/2017, n. 4652, in tema di violazioni al codice della strada;
Cass., 2/11/2015, n. 22389, in
tema di protezione dei dati personali)” (cfr. Cass., S.U., n. 2145/2021).
Come affermato dalla Cassazione, nella sentenza richiamata dalle S.U., in riferimento proprio ad un caso di appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace che annullava il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, “Sebbene regolate dal rito del lavoro ex d.lgs. n. 150 del
2011, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione o, più in generale, di opposizione a
sanzione amministrativa sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3
della legge n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui è
disciplinata (ex plurimis, da ultimo Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 22389 del 2015)” (cfr. Cass, ord. n.
4652/2017).
Anche se le controversie come quella in esame sono soggette, ex art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011, al rito del lavoro, occorre aver riguardo per la sospensione feriale dei termini, alla materia, quindi alla natura della controversia e non al rito.
Pertanto, viene rigettata l'eccezione di inammissibilità, per tardività, dell'appello in quanto l'impugnazione è stata proposta con ricorso depositato in data 27.02.2023, nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., trovando applicazione la sospensione feriale.
Infatti, la sentenza del Giudice di Pace era stata depositata in Cancelleria, ex art. 133 c.p.c., in data
2.08.2022, cioè durante il periodo di sospensione feriale dei termini (1 agosto – 31 agosto), con la conseguenza che il termine semestrale per l'impugnazione iniziava a decorrere l'1.09.2022.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato, occorre passare all'esame dell'appello e dei motivi proposti.
L'appello avverso la sentenza n. 245/2022 emessa dal Giudice di Pace di proposto dal Pt_1 [...]
è fondato e come tale va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata. Parte_1
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va rigettata, perché infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di parte appellata (cfr. pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione in appello).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa dell'odierno appellato ha dedotto che “L'atto di appello
manca di specificità in quanto le censure ivi articolate non sono tali da contrapporsi, in virtù di compiute
argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, nè sono idonee ad incrinarne il fondamento logico-
giuridico”.
L'assunto non ha pregio. pagina 10 di 19 Diversamente da quanto sostenuto, l'atto di appello contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 434 c.p.c.
e tutti i motivi di appello espongano chiaramente il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto.
Inoltre, come emerge dalla motivazione della sentenza ivi impugnata, il Giudice di Pace (in accoglimento del motivo di opposizione proposto dal ha affermato la necessità della CP_1
ripetizione del cartello anche sul lato sinistro della corsia interna;
ed è proprio tale affermazione oggetto di specifica e puntuale censura da parte della difesa del appellante. Pt_1
Quindi l'appello è senza dubbio ammissibile.
Il primo motivo di appello va rigettato.
Come è noto il vizio di omessa motivazione, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente,
nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta ovvero carente del giudizio di fatto.
Orbene nel caso in esame il Giudice di Pace ha sebbene succintamente motivato le ragioni della propria decisione.
Tuttavia la sentenza va integralmente riformata in accoglimento del secondo motivo di impugnazione proposto dal in quanto fondato. Parte_1
Dalle emergenze del verbale di accertamento risulta che in data 17/12/2021 alle ore 12:50, il conducente del veicolo targato EV583GL, percorrendo Via Albertini di con direzione CE Loc. Aspio verso Pt_1
presso Via Girombelli (AN), transitava alla velocità di 119 km/h, superando così di 43 km/h Pt_1
(operata la riduzione di legge del 5%) il limite massimo di 70 km/h imposto nel tratto stradale in cui era avvenuto il rilevamento elettronico ed incorrendo, in tal modo, nella violazione di cui all'art. 142,
comma 9, C.d.s. (cfr. verbale: doc. n. 1 all.to fasc. primo grado ricorrente - odierno appellato;
doc. n. 2
all.to fascicolo primo grado parte resistente – odierno appellante).
Costituisce un fatto pacifico, non avendo il contestato tale fatto nel giudizio di Pt_1 Parte_1
primo grado, che Via Albertini è una strada a due corsie per senso di marcia e che, all'epoca dell'accertamento dell'infrazione, vi erano due cartelli fissi di preavviso del controllo elettronico della velocità posizionati sul lato destro della carreggiata (cfr. documentazione fotografica).
pagina 11 di 19 Tuttavia, sulla scorta della normativa applicabile con riguardo alle postazioni di controllo per il rilevamento elettronico della velocità sulla rete stradale, non vige alcuna prescrizione circa l'obbligo di collocare due cartelli di preavviso, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro della strada a due corsie.
Infatti la Corte di Cassazione, in risposta al quesito postole se sia o meno obbligatoria l'apposizione del segnale di preavviso del rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in presenza di una strada a doppia corsia, ancorché il rilevamento sia stato organizzato per il controllo dei veicoli circolanti su una sola corsia, ha fornito una risposta negativa, “non imponendo l'art. 142, comma 6-bis,
c.d.s. una tale modalità (né prescrivendola i decreti ministeriali attuativi sulle modalità di impiego delle varie
tipologie di “autovelox”), così dovendosi ritenere sufficiente che il segnale di preavviso sia posizionato lungo la
corsia destinata all'attività di rilevamento elettronico della velocità, purché idoneamente visibile. È, quindi, priva
di fondamento la doglianza del ricorrente circa la necessaria installazione del cartello di segnalazione della
presenza di postazione per il rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in caso di strada a doppia
corsia” (cfr. Cass., civ., ord. sez. II, 3.08.2022, n. 24016).
A tale proposito quindi, in accoglimento delle doglianze di parte appellante, va riformata la sentenza del Giudice di Pace di che in violazione dei su esposti principi ha affermato la necessità di Pt_1
ripetere il cartello di preavviso anche sul lato sinistro della corsia interna (cfr. anche specifici precedenti di questo Tribunale riferito proprio alla Via Albertini).
Non è condivisibile -infatti- l'interpretazione fornita da parte appellata al principio espresso dalla sentenza della S.C. citata (n. 24016/2022).
Infatti, va opportunamente richiamato l'orientamento pacifico della S.C. secondo cui “in tema di
violazioni del codice della strada, l'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella
legge 1 agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui
possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il
provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione. In tal caso il
rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli
agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox posizionato indifferentemente a
rilevare le infrazioni su entrambi i sensi di marcia” (cfr. Cass., ord. n. 30323 del 2018; ord. n. 23726/2018;
Cass., ord. n. 12309/2019).
Quindi ciò che rileva è l'esistenza, come nel caso di specie, di un decreto prefettizio che autorizzi l'utilizzo o l'installazione di dispositivi fissi di controllo per la rilevazione della violazione dell'eccesso di velocità senza obbligo di contestazione immediata. pagina 12 di 19 Nel caso in esame il decreto prefettizio autorizzativo è il n. 47349/12/Area III – dep. del 28/09/2012
(depositato dal appellante sub doc. 3 all.to comparsa in primo grado). Pt_1
Con il citato decreto il Prefetto ha autorizzato l'istallazione di autovelox a postazione fissa sulla Via
Albertini (nel tratto compreso fra Via I Maggio e Via Filonzi) senza alcuna limitazione e quindi con possibilità riferita al doppio senso di marcia.
Pertanto il controllo elettronico della velocità veniva ritualmente effettuato su entrambe le corsie.
Orbene alla luce delle su esposte argomentazioni questo Tribunale ritiene – in linea con quanto già
affermato in precedenza- che nel caso in esame (diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di
Pace e ancor prima dalla difesa del ricorrente) in relazione alla strada per cui è causa non era necessario che il segnale di preavviso fosse collocato su ambedue i lati essendo sufficiente quello posto sul lato destro della carreggiata (a nulla rilevando che si trattasse del lato opposto a quello percorso dall'automobilista; le sentenze di merito citate dalla difesa dell'appellato non sono pertinenti in quanto tutte antecedenti alla Cass. del 2022 mentre quella del Tribunale di Trani si fonda su una diversa ratio decidendi).
Né è stato specificamente oggetto di opposizione (né comunque risulta provato) che il cartello posto sul lato destro non era visibile agli automobilisti che percorrevano il lato sinistro.
Incombeva sul ricorrente l'onere di dimostrare l'esistenza della circostanza di intenso CP_1
traffico, che ad avviso dello stesso impediva la visibilità della segnaletica esistente e posta sul margine destro della corsia destra, agli automobilisti che si trovavano sulla corsia di sinistra, poiché stavano sorpassando i veicoli che si trovavano sulla corsia di destra. Tale circostanza non è stata dallo stesso provata, non avendo lo stesso fornito alcuna prova a riguardo.
Il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione dalla quale sia possibile trovare riscontro alla fondatezza delle allegazioni poste dallo stesso a sostegno dell'inadeguatezza della segnaletica stradale, non avendo dimostrato di non aver potuto vedere il cartello segnaletico a CP_1
causa dell'intenso traffico e dei veicoli che occupavano, asseritamente, la corsia di destra ostacolando la visibilità del segnale.
Risulta di contro, dalla documentazione fotografica depositata, la visibilità – oltre che del segnale di preavviso del controllo elettronico della velocità – anche della cartellonistica stradale indicante il limite di velocità in 70 Km orari.
pagina 13 di 19 Pertanto alla luce di quanto appena rilevato la produzione delle foto allegate dalla difesa di parte appellata sub doc. C allegato alla comparsa di costituzione e asseritamente riproducenti l'attuale stato dei luoghi sono del tutto irrilevanti.
Inoltre (e sebbene ad abundantiam) va rilevato che nessuna delle foto prodotte ha una data (né tanto meno certa) necessaria per la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dal novellato art. 345
c.p.c. (l'unica foto che reca la data del 15/04/2023 è l'ultima estratta da google relativamente allo stato della strada che risalirebbe secondo la difesa a settembre del 2022 e quindi inammissibile perché
avrebbe dovuto essere prodotta in I grado. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma terzo,
non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile).
In ogni caso, la circostanza che l'appellato intenderebbe dimostrare attraverso tale nuova produzione,
ovvero il fatto che il avrebbe deciso di adeguare i cartelli in loco in relazione alle Pt_1
contestazioni sostenute da nel giudizio di primo grado, non ha rilievo perché il presente CP_1
giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della legittimità della cartellonistica alla data dell'accertamento dell'infrazione contestata di eccesso di velocità.
Occorre quindi procedere all'esame delle ulteriori contestazioni che erano state mosse nel ricorso originario e che non sono state neppure implicitamente esaminate dal Giudice di Pace avendole ritenute assorbite ed ivi riproposte dalla difesa dell'appellato (vedasi fra le tante anche in motivazione
Cass. 2024 n. 25876).
Si è già detto sopra che la difesa dell'odierno appellato aveva eccepito che:
- i cartelli di preavviso posti sul lato destro non erano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 80
del Regolamento att. C.d.s.;
- i cartelli apposti sul lato destro per preavvertire del controllo elettronico erano ingannevoli in quanto indicanti una distanza diversa da quella effettivamente intercorrente fra il cartello stesso e il punto di accertamento (cfr. ricorso in opposizione introduttivo del giudizio di I
grado).
Come correttamente precisato dalla Cassazione con la sentenza n. 4007/2022 (citata anche da parte ricorrente), “l'articolo 142, co.
6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato
nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione pagina 14 di 19 della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi
soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione” (Cass., sez. II,
ord. n. 4007/2022).
Nel caso di specie, si ritengono soddisfatti entrambi i requisiti, e non è dirimente la affermazione di parte appallata secondo cui i cartelli di preavviso risultavano ingannevoli in quanto indicavano una distanza diversa da quella effettivamente intercorrente tra il cartello e il punto di accertamento.
In merito alla visibilità dei cartelli posizionati lungo il margine destro della strada, nel caso di specie,
non è contestato e risulta dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti, che sono due i cartelli fissi di indicazione del controllo elettronico della velocità, uno con la dicitura “
[...]
– Polizia Municipale – Controllo elettronico della velocità – 480 m” e il secondo con la Parte_1
dicitura “ , con il simbolo della Polizia Municipale, con la dicitura “velocità Parte_1
controllata elettronicamente” “a 200 mt” (cfr. documentazione fotografica: doc. n.
2-4 all.to fasc. primo grado resistente;
doc.ti n.
2-3 all.ti fasc. primo grado parte ricorrente). Pt_1
Dalla documentazione prodotta si ricava -quindi- che la postazione di controllo era stata presegnalata con apposito cartello, come previsto dall'art. 142, comma 6 bis, C.d.S. e dal decreto ministeriale 15
agosto 2007.
La contestazione secondo cui i cartelli di preavviso posti sul lato destro non erano di formato grande,
come prescritto dall'articolo 80 reg. att. C.d.S. è rimasta affermazione generica e priva di riscontro.
Ugualmente dicasi con riferimento alla asserita natura ingannevole dei predetti in quanto indicavano una distanza diversa da quella effettivamente intercorrente tra il cartello e il punto di accertamento
(ogni altra e diversa contestazione svolta esclusivamente in questo secondo e comunque CP_2
successivamente al ricorso originario è inammissibile).
Anche rispetto alle suddette contestazioni va ribadita l'assoluta irrilevanza (nel senso di inidoneità
alla prova di quanto dedotto) delle foto prodotte ex novo in questo secondo grado di giudizio dalla difesa di parte appellata sub doc. n. C).
A tale riguardo, “in tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per
violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale
relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione
di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della
segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa (sez. 1, Sentenza n. 6242 del
21/06/1999)” (Cass. civ., n. 23566 del 2017). pagina 15 di 19 Infatti “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava
sull'opponente, e non sulla pubblica amministrazione, l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della
percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. del 15/8/2007 ad assolvere la funzione di avviso
della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della
velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica (Cass. Sez. 2, n. 23566 del
09.10.2017; conf. da: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022)” (Cass. civ. n. 24166
dell'08/08/2023).
Vige il principio secondo cui “qualora l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica, la prova contraria
spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della
fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca soltanto la non adeguatezza o non idoneità della
segnaletica stessa, la relativa prova è posta a suo carico (Cass. n. 6242 del 1999; Cass. n. 9033 del 2016 e Cass.
n. 23566 del 2017)” (Cass. civ., 4.10.2022, n. 28719; Cass., n. 24016 del 3.08.2022).
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 6242/1999; Cass. n.
23566/2017; Cass. n. 36275/2021 e, da ultimo, Cass. n. 7715/2022) ha univocamente statuito che, in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada (come, ad esempio, proprio quelle – particolarmente ricorrenti – previste dall'art. 142, commi 7-9bis c.d.s.), è solo quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, che la prova contraria spetta alla P.A., posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
diversamente,
quando l'opponente deduca l'inadeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe su di lui (cfr.
Cass. civ. 3.08.2022, n. 24016).
Nel caso di specie, la segnaletica esistente all'epoca dell'accertamento rispecchiava i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (laddove come noto, l'art. 142 C.d.S., comma 6-bis,
stabilisce che «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice»; l'art. 1 del decreto del Ministero dei trasporti 15 agosto 2007 (Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del
D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) stabilisce che: «Le postazioni di controllo per il
rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione,
temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di pagina 16 di 19 segnalazione luminosi installati su veicoli. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono
essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale
saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero
"rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo
di polizia stradale che attua il controllo. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1,
lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una
architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. I dispositivi di
segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di
polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le
iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga
nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità»).
Il ricorrente - odierno appellato - sul quale incombeva l'onere probatorio, non ha CP_1
fornito la prova del mancato rispetto delle dimensioni richieste dall'art. 80 Reg. att. CdS (ovvero 135
cm X 200 cm).
Né il mancato rispetto delle suddette misure è stato mai riconosciuto dal odierno appellante. Pt_1
E' del tutto insufficiente a tal fine la foto depositata sub doc. n. 3 foto estratta da google map e del tutto inidonee a dimostrare l'effettiva ed esatta misurazione delle distanze.
Come è stato affermato dalla Corte di Cassazione, “la validità delle sanzioni amministrative irrogate per
eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della
postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Con l'avvertenza, comunque,
che la circostanza che, nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante
"autovelox", non sia indicato, se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante
apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o
ammessa l'esistenza.
1.2. Va, altresì aggiunto che, come considerato da questa Corte (Cass. Sez. 2, 12/05/2016,
n. 9770, in motivazione;
Cass. Sez. 6 - 2, 15/11/2013, n. 25769), ai sensi dell'art. 2, d.m. 15 agosto 2007, i
segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto
al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in
relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento
della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare, è necessario che non vi sia tra
il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una
distanza minima, né assume rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna pagina 17 di 19 intersezione per gli automobilisti, che proseguano lungo la medesima strada.
1.3. A maggior chiarezza va qui
osservato che né la legge, né il DL n. 117 del 2007, né altra normativa successiva, indica le caratteristiche che
debba avere il segnale di avvertimento perché ciò che conta è che si tratti di strada sottoposta a rilevazione
elettronica della velocità e che la sussistenza di una apparecchiatura di rilevamento della velocità, sia segnalata
agli utenti, nei termini di cui si è detto, con qualunque strumento purché sia adeguato e comunque, visibile,
indipendentemente, però che si tratti di dispositivo luminoso, o di un cartello stradale verticale od orizzontale e/o
di cartello verticale luminoso a luce intermittente. D'altra parte, lo stesso art. 2, del DL n. 117 del 2007 al
comma 6 bis specificando che “(...) Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice
(....)", lascia ampia libertà, nella scelta dello strumento segnaletico utilizzando, proprio la disgiunzione "o": o
cartelli o dispositivi luminosi” (Cass. civ., 30.10.2018, n. 27711).
Quindi e in conclusione l'appello va accolto – per le motivazioni di cui sopra – e la sentenza ivi impugnata va riformata, con conseguente conferma della legittimità del verbale di accertamento di violazione n. B22303334 elevato dalla Polizia del Comune di in data 19.01.2022. Pt_1
Le spese del doppio di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano in favore della parte appellante come da dispositivo;
il compenso viene liquidato in base ai valori medi di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (ed in via equitativa in assenza di nota spese in questo secondo grado), secondo il valore della controversia che comporta l'applicazione dello scaglione fino a €. 1.100,00, e delle attività processuali effettivamente svolte;
per cui -in assenza della relativa attività- gli importi previsti per la fase istruttoria non vengono liquidati e l'importo relativo alla fase decisoria viene liquidato- per questo secondo grado di lite- al 50% in ragione dell'attività di mera discussione orale richiesta dal rito decisione ivi applicabile (La difesa del appellante Pt_1
non ha depositato la nota spese in questo secondo grado di giudizio, mentre ha depositato in data
13.04.2022 la nota spese nel primo grado di giudizio in allegato alla comparsa di costituzione e risposta sub doc. n. 5).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 1146/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE pagina 18 di 19 l'appello proposto dal in persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza n. 245/2022 Parte_1
del Giudice di Pace di perché fondato per le causali di cui in motivazione;
Pt_1
per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la predetta sentenza ivi impugnata;
CONFERMA
il verbale opposto in I grado;
CONDANNA
L'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 Parte_1
doppio grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione – a titolo di compenso professionale in E. 362,00 per questo secondo grado di lite ed in E. 90,00 per il giudizio di I grado, oltre a E. 64,50 più E. 27,00 per esborsi, e al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona, 06/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1969 per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua
natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesse in diversa
materia, sebbene regolate dal rito del lavoro ex d.lgs. n. 150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei
termini (Cass. n. 8673/2018, cit. in materia di assunzione e disciplina del lavoro subordinato;
Cass. 10/05/2017, pagina 9 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1146/2023 tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 13,13 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. DE FEO MONICA la quale precisa le conclusioni come da ricorso Parte_1 in appello;
quanto all'eccezione di tardività dell'appello sollevata alla scorsa udienza si riporta alle note scritte depositate in data 28/02/2025; contesta le note depositate da controparte depositate in data 04/03/2025;
Per l'avv. ACCORRONI MONICA la quale precisa le conclusioni come da Controparte_1 comparsa di costituzione in appello;
con riferimento all'eccezione di tardività dell'appello si riporta alle note depositate in data 04/03/2025; si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese.
IL GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alle parti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 1146-2023 decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza del 06/03/2025, e promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore del rappresentato e difeso dall'Avv. Monica De Feo dell'Avvocatura Parte_1
Comunale, giusta delibera Giunta Municipale n. 434 del 04/10/2022 e delega del Sindaco allegata al ricorso in appello depositato telematicamente in data 24.02.2023 ed elettivamente domiciliato presso la
Casa Comunale, Largo XXIV Maggio n. 1;
- appellante-
CONTRO
(C.F. , nato ad [...] il [...] e residente a[...] C.F._1 Pt_1
Aspio 190/B, rappresentato ed assistito dall'avv. Monica Accorroni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Osimo (AN) in via Pignocco n. 55, giusta mandato speciale da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 17.04.2023;
-appellato-
pagina 2 di 19
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 245/2022 emessa in data 08/07/2022 dal Giudice di Pace di
dott. Vincenzo Rattenni, depositata in data 02/08/2022, non notificata;
opposizione a sanzione Pt_1
amministrativa per violazione dell'art. 142, comma 9, Codice della Strada”
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 06/03/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2022, proponeva opposizione avanti al Giudice di CP_1
Pace di avverso il verbale di contestazione n. B22303334 (PR 22002221/2022) del 19/01/2022, Pt_1
notificatole in data 2/02/2022 ed elevato a suo carico dalla Polizia Municipale del Comune di Pt_1
per la violazione dell'art. 142, comma 9, del Codice della Strada.
Con il suddetto verbale si contestava che il conducente dell'autoveicolo Mercedes targato EV583GL, in data 17/12/2021, alle ore 12:50, percorrendo nel Comune di Via Albertini con direzione CE Pt_1
Loc. Aspio verso presso Via Girombelli (AN), transitava alla velocità di 119 km/h, superando Pt_1
di 43 km/h (operata la riduzione di legge del 5%) il limite massimo ivi consentito di 70 km/h. Nella
specie il rilevamento dell'eccesso di velocità è stato effettuato con apparecchiature regolarmente omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottoposte a verifica e taratura. Dalla
lettura dello stesso verbale risulta che l'apparecchio in questione è dotato di appositi certificati di taratura – sia del sistema che della relativa tratta stradale - : «La velocità è stata rilevata con Autovelox 106
omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 3758 del 06.08.2014. Matricola
dell'apparecchio rilevatore n. 954615 CPU 955604, provvisto del Certificato di taratura n. NumeroDiPatent_1
DEL 23/02/2021 e sottoposto a verifica di funzionalità come da documentazione NumeroDiCartaIde_1
disponibile agli atti dell'ufficio. L'apparecchiatura è installata in una postazione fissa correttamente segnalata e
direttamente gestita da personale dipendente che ne verifica il corretto funzionamento, rispettando le modalità di
installazione e di impiego previste nei manuali d'uso fornite dal costruttore secondo quanto previsto dall'art. 4
D.M. LL.PP. 29/10/97 e della Circolare del Min. LL.PP. n. 143/99/I del 23/03/1998 (…)» (cfr. verbale: cfr.
verbale: doc. n. 1 all.to fasc. primo grado ricorrente - odierno appellato;
doc. n. 2 all.to fascicolo primo grado parte resistente – odierno appellante).
pagina 3 di 19 Nu Inoltre, parte resistente – odierno appellante - ha prodotto il certificato di taratura n. LAT
Autovelox 106_23-02-21_954615 del 23/02/2021 con dichiarazione di conformità, il verbale di verifica di funzionalità del dispositivo Autovelox 106 del 04.03.2021, il decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 3758 del 6.08.2014 che ha approvato il sistema Autovelox 106 per il rilevamento delle infrazioni e che ha disposto che tale dispositivo può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è
consentita (cfr. doc. n. 3 fasc. di primo grado resistente-appellante). Pt_1
Dalla lettura del verbale impugnato si legge: "accertamento effettuato con apparecchiatura sopra citata in
strada che rientra nell'applicazione del Decreto prefettizio n. 47349/12/Area III – Dep. del 28/09/2012, dove per
motivi di intenso traffico e di frequenti sorpassi e velocità elevata è prevista la non contestazione immediata". La
menzione contenuta nel verbale impugnato del decreto prefettizio e delle motivazioni seguenti trova fondamento nell'esigenza di derogare alla regola della contestazione immediata dell'infrazione accertata. Infatti il decreto prefettizio citato n. 47349/12/Area III – dep. del 28/09/2012 (prodotto dal nel fascicolo di primo grado), includendo tra le strade ricomprese proprio quella Parte_1
di Via Albertini, considerando "il tasso di incidentalità, nonché l'impossibilità, per condizioni strutturali,
planoaltimetriche e di traffico, del fermo di un veicolo senza pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla
fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati" ha disposto che gli organi di Polizia Stradale possano utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo per la rilevazione della violazione degli art.. 142 e 148 C.d.S. senza l'obbligo della contestazione immediata.
Le suddette circostanze non sono state oggetto di contestazione.
In sintesi e per quanto ivi di interesse, il ricorrente eccepiva l'illegittimità del verbale per i seguenti tre motivi (vedasi in part. pag. 3 del ricorso):
- la strada che stava percorrendo al momento dell'accertamento dell'infrazione contestata era a doppia corsia e sul lato sinistro della strada in cui si trovava l'autovettura non vi era alcun cartello che presegnalasse la postazione di controllo, in violazione degli artt. 104 e 81 Reg. att. C.d.S.. Il cartello di preavviso con l'indicazione del controllo elettronico della velocità era stato posizionato solo sulla destra della carreggiata, mentre avrebbe dovuto essere posto su entrambi i lati della carreggiata per consentire ai conducenti che percorrevano la corsia di sinistra, tanto più in fase di sorpasso, di vedere il cartello;
pagina 4 di 19 - inoltre, i cartelli di preavviso posti sul lato destro non risultavano di formato “grande” come prescritto dall'art. 80 Reg. att. C.d.S. (135 cm X 250 cm);
- i cartelli risultavano ingannevoli, in quanto indicanti una distanza diversa da quella effettivamente intercorrente tra il cartello e il punto di accertamento.
Il ricorrente chiedeva -quindi- l'annullamento, previa sospensione, del verbale impugnato n.
B22303334 del 19.01.2022, con vittoria di spese, competenze ed onorari (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 11 del ricorso in opposizione).
Con provvedimento del 10.03.2022 il Giudice di Pace riteneva non sussistenti le condizioni per procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato (cfr. provvedimento in atti).
Si costituiva con comparsa depositata il 13.04.2022 il – in persona del Sindaco pro Parte_1
tempore e rappresentata dal funzionario delegato – chiedendo nel merito di dichiarare la legittimità
del verbale di contestazione impugnato e, per l'effetto, di condannare parte ricorrente al pagamento delle somme dovute ai sensi e per gli effetti del verbale e al pagamento delle spese del giudizio;
in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda del resistente, compensare le spese di lite (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 5 comparsa di costituzione di primo grado).
In sintesi e per quanto ivi di interesse, il Comune di osservava che: Pt_1
- Via Albertini è una strada a carreggiate indipendenti con due corsie di marcia, ove sono presenti corsie riservate ai mezzi pubblici e a destra vi sono sia la banchina pavimentata e marciapiedi;
le intersezioni a raso non sono semaforizzate ma, come prescritto dalla norma,
sono eventuali;
- Via Albertini risulta essere una strada urbana di scorrimento, come previsto dall'articolo 2,
lettera D, C.d.S., individuata come tale anche dal decreto Prefettizio prot. N. 47349/2012/Area
III Dep. del 28/09/2012, menzionato nel verbale;
- La stazione era preventivamente segnalata, secondo i requisiti di legge: il segnale di “controllo
elettronico della velocità” non era un cartello di prescrizione ma un cartello di indicazione,
pertanto non trovava applicazione l'art. 104 del Regolamento di attuazione del Codice della
Strada, il quale prevede la ripetizione sul lato sinistro per le strade con due o più corsie per senso di marcia solamente per i segnali di prescrizione.
- Percorrendo Via Albertini, con provenienza Aspio e direzione Via Filonzi, sono presenti due cartelli fissi segnalatori, recanti l'uno la dicitura “ – Polizia Municipale - Parte_1
controllo elettronico della velocità – 480 m” e l'altro la dicitura “ – Polizia Parte_1 pagina 5 di 19 Municipale - controllo elettronico della velocità – 200 m”, che erano stati posti a un'adeguata distanza rispetto alla postazione;
- Infatti, trattandosi di strada urbana di scorrimento, la distanza indicata dalla segnaletica di preavviso che indica il controllo elettronico della velocità è conforme a quanto stabilito dal
Regolamento di Attuazione del C.d.S., poiché i cartelli di segnalazione devono essere collocati ad una distanza pari o superiore a 150 m per le strade urbane di scorrimento, ai sensi dell'art. 79 Reg. C.d.S., e l'apparecchiatura non è posta a una distanza inferiore a quella indicata;
- Via Albertini è una strada urbana di scorrimento e i cartelli di preavviso non devono essere di formato grande;
nel caso di specie, i cartelli che indicano il controllo elettronico della velocità
sono a fondo bianco e scritte nere, essendo Via Albertini una strada urbana, del formato previsto dall'art. 80 reg. Esec. C.d.S.
Alla prima udienza del 20.05.2022 la causa veniva rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo all'udienza dell'8.07.2022.
La causa veniva -quindi decisa- dal Giudice di Pace di con la sentenza n. 245/2022 emessa Pt_1
l'8.07.2022, depositata in data 02.08.2022.
Il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione proposta da , annullava il verbale di CP_1
contestazione elevato dalla Polizia Locale di il 19.01.2022 n. B22303334 e condannava il Pt_1
al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente per € 193,00 (a Parte_1
seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dal ricorrente in relazione alla liquidazione degli esborsi sostenuti, il Giudice di Pace di condannava il al Pt_1 Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per € 414,00, di cui € 264 per esborsi e € 150,00
per compenso, oltre rimborso spese, iva e cpa).
Nella motivazione della sentenza, il Giudice di Pace riteneva – in sintesi - che:
- la strada percorsa dal ricorrente al momento della contestata violazione, ossia via Albertini di era una strada a doppia percorrenza per ogni senso di marcia;
Pt_1
- “uniformandosi ad alcune sue precedenti decisioni” e richiamando la sentenza del Tribunale di
Trento n. 856 dell'8.09.2015, affermava la necessità della ripetizione del cartello anche sul lato sinistro della corsia interna, in quanto “i cartelli segnalatori della presenza dei rilevatori di velocità, pur non essendo
di prescrizione, ossia di obbligo, ma solo di avviso, hanno comunque un effetto inibitorio della velocità, ovvero
quello di indurre il conducente a ridurre l'andatura. Ragion per cui essi devono essere ben visibili da chiunque,
anche da coloro che percorrono la carreggiata di sinistra di una strada a doppia corsia per ogni senso di marcia”; pagina 6 di 19 - gli altri motivi del ricorso restavano assorbiti e non venivano esaminati (cfr. sentenza in atti).
Avverso la citata sentenza il in persona del sindaco pro tempore, proponeva Parte_1
tempestivo appello innanzi all'intestato Tribunale, con ricorso depositato telematicamente in data
24.02.2023, formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in grado
d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in integrale riforma della impugnata sentenza n.
245/2022, causa civile RG n.446/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di dr. Vincenzo Rattenni in Pt_1
data 8.7.2022, depositata in data 2.8.2022 e mai notificata, resa nel giudizio instaurato in seguito a ricorso in
opposizione al verbale n. B22303334 (PR: 22002221/2022) del 19/1/2022, elevato dal Comando di Polizia
Municipale di per violazione dell'art. 142, c.9 del Codice della Strada, promosso dal sig. Pt_1 CP_1
, ed in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per motivazione
[...]
“omessa”, “apparente” o “insufficiente e contraddittoria” o “illogica” o comunque viziata da qualunque altra
causa di illegittimità che verrà rilevata dall'Ill.mo Tribunale adito e, per l'effetto, respingere il ricorso presentato
dal sig. , dichiarare la legittimità e confermare il verbale di contestazione elevato nei suoi CP_1
confronti, condannando l'odierno appellato al pagamento della sanzione ivi indicata, ed alle spese di lite. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 16-17
del ricorso in appello).
Con il primo motivo di appello, il appellante ha eccepito la “nullità della sentenza Parte_1
per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – carenza di motivazione – motivazione apparente e
contraddittoria”.
Ad avviso di parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di rendere la motivazione, o comunque la stessa sarebbe "apparente ed incomprensibile", "insufficiente e contraddittoria", sia in fatto che in diritto, in quanto il Giudice di prime cure ha omesso di indicare le norme giuridiche a cui rimanda,
utilizzando argomentazioni contraddittorie ed incomprensibili, laddove, nel sostenere la necessaria ripetizione, anche sul lato sinistro della carreggiata, identifica il segnale in oggetto quale cartello segnalatore dei limiti di velocità, qualificandolo come solo di avviso e non di prescrizione e omettendo il richiamo alla norma che impone un simile obbligo, ponendosi in contrasto con la norma che prevede questo obbligo soltanto nel diverso caso dei cartelli di prescrizione.
Con il secondo motivo di appello, il appellante ha eccepito la “illegittimità della sentenza per Pt_1
illogicità della motivazione – errata interpretazione delle norme”.
Ad avviso della difesa di parte appellante, il Giudice di prime cure richiamando esclusivamente sentenze di merito e ignorando la giurisprudenza di legittimità di orientamento contrario, avrebbe pagina 7 di 19 sposato la tesi del ricorrente, non tenendo conto dell'esistenza delle norme di cui all'art. 142, comma 6
bis del Codice della Strada e 104, comma 3, del Regolamento di attuazione al Codice della Strada.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 17.04.2023 si costituiva in giudizio
, formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni CP_1
contraria istanza disattesa,
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., l'appello proposto dal per le Parte_1
ragioni indicate al paragrafo 12;
NEL MERITO:
- respingere l'appello promosso dal avverso la sentenza n. 245 depositata in data Parte_1
2/8/22 dal Giudice di Pace di in quanto infondato in fatto e diritto, confermando di conseguenza, nei Pt_1
capi investiti da tale appello, la sentenza impugnata, il tutto con ogni idonea e conseguente statuizione;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
- in SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da controparte per qualsiasi
statuizione, mantenere la sanzione irrogata al minimo edittale e condannare in ogni caso il Parte_1
al rimborso delle spese di lite per le ragioni esposte al paragrafo 35 o, in via ulteriormente gradata,
[...]
disporre la compensazione delle spese legali del doppio grado di giudizio, stanti le ragioni argomentate al
paragrafo 36” (conclusioni rassegnate a pag. 20-21 comparsa cit.).
In via istruttoria la difesa dell'appellato ha chiesto di essere autorizzata a produrre, e quindi di ammettere ex art. 437 commi 2 e 3 cpc, le fotografie riproducenti l'attuale stato dei luoghi, trattandosi di fatto sopravvenuto alla conclusione del giudizio di primo grado, al fine di dimostrare che i cartelli in loco sono stati adeguati dal appellante alle contestazioni sostenute da nel giudizio Pt_1 CP_1
di primo grado (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Alla prima udienza del 27.04.2023 veniva fissata, su richiesta delle parti, per la discussione orale e per la decisione ex art. 429 c.p.c. l'udienza del 22.02.2024 (poi rinviata al 6.06.2024, con decreto dell'08.01.2024 a seguito di istanza del difensore di parte appellata, e successivamente, stante la necessità di procedere alla definizione di cause di più antica iscrizione, al 30.01.2025).
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva -quindi- alla udienza del 30.01.2025 per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.
Nel corso della discussione orale la difesa di parte appellata ha eccepito “la tardità dell'appello per
mancato rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata è stata depositata pagina 8 di 19 ex art. 133 c.p.c. in data 02/08/2022 e il ricorso in appello è stato depositato in data 27/02/2023 ritenendo che
non si applica la sospensione feriale trattandosi di rito del lavoro (Cass. 2154 del 2024)” (cfr. relativo verbale di udienza).
La difesa del ha chiesto un rinvio per poter contraddire sulla predetta eccezione. Pt_1
La causa -quindi- veniva rinviata alla odierna udienza sempre per la discussione orale e per la decisione ex art. 429 c.p.c.
In data 28/02/2025 la difesa del appellante ha depositato nota scritta – in risposta Pt_1
all'eccezione di tardività dell'appello- evidenziandone l'infondatezza.
In data 04/03/2025 la difesa di parte appellata ha depositato note scritte in replica.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione formulata dalla difesa dell'appellato , CP_1
relativa alla tardività dell'appello per mancato rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Come già sopra anticipato la difesa dell'appellato ha rilevato la tardività dell'appello ritenendo che nel caso di specie non troverebbe applicazione la sospensione feriale trattandosi di rito del lavoro,
richiamando a tal riguardo la Sentenza della S.C. del 2024 n. 2154.
Orbene l'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 2154 del 2024 richiamata dalla difesa di parte appellata non è
conferente al caso di specie, in quanto in tale sentenza “la domanda formulata in giudizio trae la propria
origine proprio dalla pregressa esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro” e quindi “il diritto azionato, come
detto, rientra a pieno titolo tra quelli che derivano in via diretta dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra
le parti”.
Diversa è la presente fattispecie avente ad oggetto un appello per la riforma di una sentenza resa dal
Giudice di Pace in un giudizio instaurato in seguito a ricorso in opposizione al verbale elevato dal
Comando di Polizia Municipale di per violazione di una norma del Codice della Strada Pt_1
(ovvero dell'art. 142, co. 9 del Codice della Strada).
Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che: “(…) Con la stessa coerenza
e con specifico riferimento alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di
lavoro, si è affermato che l'esclusione della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 3 della L. n. 742 del n. 11478, e Cass. 22/02/2017, n. 4652, in tema di violazioni al codice della strada;
Cass., 2/11/2015, n. 22389, in
tema di protezione dei dati personali)” (cfr. Cass., S.U., n. 2145/2021).
Come affermato dalla Cassazione, nella sentenza richiamata dalle S.U., in riferimento proprio ad un caso di appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace che annullava il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, “Sebbene regolate dal rito del lavoro ex d.lgs. n. 150 del
2011, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione o, più in generale, di opposizione a
sanzione amministrativa sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3
della legge n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui è
disciplinata (ex plurimis, da ultimo Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 22389 del 2015)” (cfr. Cass, ord. n.
4652/2017).
Anche se le controversie come quella in esame sono soggette, ex art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011, al rito del lavoro, occorre aver riguardo per la sospensione feriale dei termini, alla materia, quindi alla natura della controversia e non al rito.
Pertanto, viene rigettata l'eccezione di inammissibilità, per tardività, dell'appello in quanto l'impugnazione è stata proposta con ricorso depositato in data 27.02.2023, nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., trovando applicazione la sospensione feriale.
Infatti, la sentenza del Giudice di Pace era stata depositata in Cancelleria, ex art. 133 c.p.c., in data
2.08.2022, cioè durante il periodo di sospensione feriale dei termini (1 agosto – 31 agosto), con la conseguenza che il termine semestrale per l'impugnazione iniziava a decorrere l'1.09.2022.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato, occorre passare all'esame dell'appello e dei motivi proposti.
L'appello avverso la sentenza n. 245/2022 emessa dal Giudice di Pace di proposto dal Pt_1 [...]
è fondato e come tale va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata. Parte_1
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va rigettata, perché infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di parte appellata (cfr. pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione in appello).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa dell'odierno appellato ha dedotto che “L'atto di appello
manca di specificità in quanto le censure ivi articolate non sono tali da contrapporsi, in virtù di compiute
argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, nè sono idonee ad incrinarne il fondamento logico-
giuridico”.
L'assunto non ha pregio. pagina 10 di 19 Diversamente da quanto sostenuto, l'atto di appello contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 434 c.p.c.
e tutti i motivi di appello espongano chiaramente il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto.
Inoltre, come emerge dalla motivazione della sentenza ivi impugnata, il Giudice di Pace (in accoglimento del motivo di opposizione proposto dal ha affermato la necessità della CP_1
ripetizione del cartello anche sul lato sinistro della corsia interna;
ed è proprio tale affermazione oggetto di specifica e puntuale censura da parte della difesa del appellante. Pt_1
Quindi l'appello è senza dubbio ammissibile.
Il primo motivo di appello va rigettato.
Come è noto il vizio di omessa motivazione, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente,
nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta ovvero carente del giudizio di fatto.
Orbene nel caso in esame il Giudice di Pace ha sebbene succintamente motivato le ragioni della propria decisione.
Tuttavia la sentenza va integralmente riformata in accoglimento del secondo motivo di impugnazione proposto dal in quanto fondato. Parte_1
Dalle emergenze del verbale di accertamento risulta che in data 17/12/2021 alle ore 12:50, il conducente del veicolo targato EV583GL, percorrendo Via Albertini di con direzione CE Loc. Aspio verso Pt_1
presso Via Girombelli (AN), transitava alla velocità di 119 km/h, superando così di 43 km/h Pt_1
(operata la riduzione di legge del 5%) il limite massimo di 70 km/h imposto nel tratto stradale in cui era avvenuto il rilevamento elettronico ed incorrendo, in tal modo, nella violazione di cui all'art. 142,
comma 9, C.d.s. (cfr. verbale: doc. n. 1 all.to fasc. primo grado ricorrente - odierno appellato;
doc. n. 2
all.to fascicolo primo grado parte resistente – odierno appellante).
Costituisce un fatto pacifico, non avendo il contestato tale fatto nel giudizio di Pt_1 Parte_1
primo grado, che Via Albertini è una strada a due corsie per senso di marcia e che, all'epoca dell'accertamento dell'infrazione, vi erano due cartelli fissi di preavviso del controllo elettronico della velocità posizionati sul lato destro della carreggiata (cfr. documentazione fotografica).
pagina 11 di 19 Tuttavia, sulla scorta della normativa applicabile con riguardo alle postazioni di controllo per il rilevamento elettronico della velocità sulla rete stradale, non vige alcuna prescrizione circa l'obbligo di collocare due cartelli di preavviso, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro della strada a due corsie.
Infatti la Corte di Cassazione, in risposta al quesito postole se sia o meno obbligatoria l'apposizione del segnale di preavviso del rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in presenza di una strada a doppia corsia, ancorché il rilevamento sia stato organizzato per il controllo dei veicoli circolanti su una sola corsia, ha fornito una risposta negativa, “non imponendo l'art. 142, comma 6-bis,
c.d.s. una tale modalità (né prescrivendola i decreti ministeriali attuativi sulle modalità di impiego delle varie
tipologie di “autovelox”), così dovendosi ritenere sufficiente che il segnale di preavviso sia posizionato lungo la
corsia destinata all'attività di rilevamento elettronico della velocità, purché idoneamente visibile. È, quindi, priva
di fondamento la doglianza del ricorrente circa la necessaria installazione del cartello di segnalazione della
presenza di postazione per il rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in caso di strada a doppia
corsia” (cfr. Cass., civ., ord. sez. II, 3.08.2022, n. 24016).
A tale proposito quindi, in accoglimento delle doglianze di parte appellante, va riformata la sentenza del Giudice di Pace di che in violazione dei su esposti principi ha affermato la necessità di Pt_1
ripetere il cartello di preavviso anche sul lato sinistro della corsia interna (cfr. anche specifici precedenti di questo Tribunale riferito proprio alla Via Albertini).
Non è condivisibile -infatti- l'interpretazione fornita da parte appellata al principio espresso dalla sentenza della S.C. citata (n. 24016/2022).
Infatti, va opportunamente richiamato l'orientamento pacifico della S.C. secondo cui “in tema di
violazioni del codice della strada, l'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella
legge 1 agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui
possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il
provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione. In tal caso il
rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli
agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox posizionato indifferentemente a
rilevare le infrazioni su entrambi i sensi di marcia” (cfr. Cass., ord. n. 30323 del 2018; ord. n. 23726/2018;
Cass., ord. n. 12309/2019).
Quindi ciò che rileva è l'esistenza, come nel caso di specie, di un decreto prefettizio che autorizzi l'utilizzo o l'installazione di dispositivi fissi di controllo per la rilevazione della violazione dell'eccesso di velocità senza obbligo di contestazione immediata. pagina 12 di 19 Nel caso in esame il decreto prefettizio autorizzativo è il n. 47349/12/Area III – dep. del 28/09/2012
(depositato dal appellante sub doc. 3 all.to comparsa in primo grado). Pt_1
Con il citato decreto il Prefetto ha autorizzato l'istallazione di autovelox a postazione fissa sulla Via
Albertini (nel tratto compreso fra Via I Maggio e Via Filonzi) senza alcuna limitazione e quindi con possibilità riferita al doppio senso di marcia.
Pertanto il controllo elettronico della velocità veniva ritualmente effettuato su entrambe le corsie.
Orbene alla luce delle su esposte argomentazioni questo Tribunale ritiene – in linea con quanto già
affermato in precedenza- che nel caso in esame (diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di
Pace e ancor prima dalla difesa del ricorrente) in relazione alla strada per cui è causa non era necessario che il segnale di preavviso fosse collocato su ambedue i lati essendo sufficiente quello posto sul lato destro della carreggiata (a nulla rilevando che si trattasse del lato opposto a quello percorso dall'automobilista; le sentenze di merito citate dalla difesa dell'appellato non sono pertinenti in quanto tutte antecedenti alla Cass. del 2022 mentre quella del Tribunale di Trani si fonda su una diversa ratio decidendi).
Né è stato specificamente oggetto di opposizione (né comunque risulta provato) che il cartello posto sul lato destro non era visibile agli automobilisti che percorrevano il lato sinistro.
Incombeva sul ricorrente l'onere di dimostrare l'esistenza della circostanza di intenso CP_1
traffico, che ad avviso dello stesso impediva la visibilità della segnaletica esistente e posta sul margine destro della corsia destra, agli automobilisti che si trovavano sulla corsia di sinistra, poiché stavano sorpassando i veicoli che si trovavano sulla corsia di destra. Tale circostanza non è stata dallo stesso provata, non avendo lo stesso fornito alcuna prova a riguardo.
Il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione dalla quale sia possibile trovare riscontro alla fondatezza delle allegazioni poste dallo stesso a sostegno dell'inadeguatezza della segnaletica stradale, non avendo dimostrato di non aver potuto vedere il cartello segnaletico a CP_1
causa dell'intenso traffico e dei veicoli che occupavano, asseritamente, la corsia di destra ostacolando la visibilità del segnale.
Risulta di contro, dalla documentazione fotografica depositata, la visibilità – oltre che del segnale di preavviso del controllo elettronico della velocità – anche della cartellonistica stradale indicante il limite di velocità in 70 Km orari.
pagina 13 di 19 Pertanto alla luce di quanto appena rilevato la produzione delle foto allegate dalla difesa di parte appellata sub doc. C allegato alla comparsa di costituzione e asseritamente riproducenti l'attuale stato dei luoghi sono del tutto irrilevanti.
Inoltre (e sebbene ad abundantiam) va rilevato che nessuna delle foto prodotte ha una data (né tanto meno certa) necessaria per la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dal novellato art. 345
c.p.c. (l'unica foto che reca la data del 15/04/2023 è l'ultima estratta da google relativamente allo stato della strada che risalirebbe secondo la difesa a settembre del 2022 e quindi inammissibile perché
avrebbe dovuto essere prodotta in I grado. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma terzo,
non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile).
In ogni caso, la circostanza che l'appellato intenderebbe dimostrare attraverso tale nuova produzione,
ovvero il fatto che il avrebbe deciso di adeguare i cartelli in loco in relazione alle Pt_1
contestazioni sostenute da nel giudizio di primo grado, non ha rilievo perché il presente CP_1
giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della legittimità della cartellonistica alla data dell'accertamento dell'infrazione contestata di eccesso di velocità.
Occorre quindi procedere all'esame delle ulteriori contestazioni che erano state mosse nel ricorso originario e che non sono state neppure implicitamente esaminate dal Giudice di Pace avendole ritenute assorbite ed ivi riproposte dalla difesa dell'appellato (vedasi fra le tante anche in motivazione
Cass. 2024 n. 25876).
Si è già detto sopra che la difesa dell'odierno appellato aveva eccepito che:
- i cartelli di preavviso posti sul lato destro non erano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 80
del Regolamento att. C.d.s.;
- i cartelli apposti sul lato destro per preavvertire del controllo elettronico erano ingannevoli in quanto indicanti una distanza diversa da quella effettivamente intercorrente fra il cartello stesso e il punto di accertamento (cfr. ricorso in opposizione introduttivo del giudizio di I
grado).
Come correttamente precisato dalla Cassazione con la sentenza n. 4007/2022 (citata anche da parte ricorrente), “l'articolo 142, co.
6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato
nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione pagina 14 di 19 della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi
soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione” (Cass., sez. II,
ord. n. 4007/2022).
Nel caso di specie, si ritengono soddisfatti entrambi i requisiti, e non è dirimente la affermazione di parte appallata secondo cui i cartelli di preavviso risultavano ingannevoli in quanto indicavano una distanza diversa da quella effettivamente intercorrente tra il cartello e il punto di accertamento.
In merito alla visibilità dei cartelli posizionati lungo il margine destro della strada, nel caso di specie,
non è contestato e risulta dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti, che sono due i cartelli fissi di indicazione del controllo elettronico della velocità, uno con la dicitura “
[...]
– Polizia Municipale – Controllo elettronico della velocità – 480 m” e il secondo con la Parte_1
dicitura “ , con il simbolo della Polizia Municipale, con la dicitura “velocità Parte_1
controllata elettronicamente” “a 200 mt” (cfr. documentazione fotografica: doc. n.
2-4 all.to fasc. primo grado resistente;
doc.ti n.
2-3 all.ti fasc. primo grado parte ricorrente). Pt_1
Dalla documentazione prodotta si ricava -quindi- che la postazione di controllo era stata presegnalata con apposito cartello, come previsto dall'art. 142, comma 6 bis, C.d.S. e dal decreto ministeriale 15
agosto 2007.
La contestazione secondo cui i cartelli di preavviso posti sul lato destro non erano di formato grande,
come prescritto dall'articolo 80 reg. att. C.d.S. è rimasta affermazione generica e priva di riscontro.
Ugualmente dicasi con riferimento alla asserita natura ingannevole dei predetti in quanto indicavano una distanza diversa da quella effettivamente intercorrente tra il cartello e il punto di accertamento
(ogni altra e diversa contestazione svolta esclusivamente in questo secondo e comunque CP_2
successivamente al ricorso originario è inammissibile).
Anche rispetto alle suddette contestazioni va ribadita l'assoluta irrilevanza (nel senso di inidoneità
alla prova di quanto dedotto) delle foto prodotte ex novo in questo secondo grado di giudizio dalla difesa di parte appellata sub doc. n. C).
A tale riguardo, “in tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per
violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale
relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione
di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della
segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa (sez. 1, Sentenza n. 6242 del
21/06/1999)” (Cass. civ., n. 23566 del 2017). pagina 15 di 19 Infatti “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava
sull'opponente, e non sulla pubblica amministrazione, l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della
percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. del 15/8/2007 ad assolvere la funzione di avviso
della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della
velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica (Cass. Sez. 2, n. 23566 del
09.10.2017; conf. da: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022)” (Cass. civ. n. 24166
dell'08/08/2023).
Vige il principio secondo cui “qualora l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica, la prova contraria
spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della
fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca soltanto la non adeguatezza o non idoneità della
segnaletica stessa, la relativa prova è posta a suo carico (Cass. n. 6242 del 1999; Cass. n. 9033 del 2016 e Cass.
n. 23566 del 2017)” (Cass. civ., 4.10.2022, n. 28719; Cass., n. 24016 del 3.08.2022).
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 6242/1999; Cass. n.
23566/2017; Cass. n. 36275/2021 e, da ultimo, Cass. n. 7715/2022) ha univocamente statuito che, in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada (come, ad esempio, proprio quelle – particolarmente ricorrenti – previste dall'art. 142, commi 7-9bis c.d.s.), è solo quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, che la prova contraria spetta alla P.A., posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
diversamente,
quando l'opponente deduca l'inadeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe su di lui (cfr.
Cass. civ. 3.08.2022, n. 24016).
Nel caso di specie, la segnaletica esistente all'epoca dell'accertamento rispecchiava i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (laddove come noto, l'art. 142 C.d.S., comma 6-bis,
stabilisce che «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice»; l'art. 1 del decreto del Ministero dei trasporti 15 agosto 2007 (Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del
D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) stabilisce che: «Le postazioni di controllo per il
rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione,
temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di pagina 16 di 19 segnalazione luminosi installati su veicoli. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono
essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale
saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero
"rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo
di polizia stradale che attua il controllo. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1,
lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una
architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. I dispositivi di
segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di
polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le
iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga
nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità»).
Il ricorrente - odierno appellato - sul quale incombeva l'onere probatorio, non ha CP_1
fornito la prova del mancato rispetto delle dimensioni richieste dall'art. 80 Reg. att. CdS (ovvero 135
cm X 200 cm).
Né il mancato rispetto delle suddette misure è stato mai riconosciuto dal odierno appellante. Pt_1
E' del tutto insufficiente a tal fine la foto depositata sub doc. n. 3 foto estratta da google map e del tutto inidonee a dimostrare l'effettiva ed esatta misurazione delle distanze.
Come è stato affermato dalla Corte di Cassazione, “la validità delle sanzioni amministrative irrogate per
eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della
postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Con l'avvertenza, comunque,
che la circostanza che, nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante
"autovelox", non sia indicato, se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante
apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o
ammessa l'esistenza.
1.2. Va, altresì aggiunto che, come considerato da questa Corte (Cass. Sez. 2, 12/05/2016,
n. 9770, in motivazione;
Cass. Sez. 6 - 2, 15/11/2013, n. 25769), ai sensi dell'art. 2, d.m. 15 agosto 2007, i
segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto
al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in
relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento
della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare, è necessario che non vi sia tra
il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una
distanza minima, né assume rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna pagina 17 di 19 intersezione per gli automobilisti, che proseguano lungo la medesima strada.
1.3. A maggior chiarezza va qui
osservato che né la legge, né il DL n. 117 del 2007, né altra normativa successiva, indica le caratteristiche che
debba avere il segnale di avvertimento perché ciò che conta è che si tratti di strada sottoposta a rilevazione
elettronica della velocità e che la sussistenza di una apparecchiatura di rilevamento della velocità, sia segnalata
agli utenti, nei termini di cui si è detto, con qualunque strumento purché sia adeguato e comunque, visibile,
indipendentemente, però che si tratti di dispositivo luminoso, o di un cartello stradale verticale od orizzontale e/o
di cartello verticale luminoso a luce intermittente. D'altra parte, lo stesso art. 2, del DL n. 117 del 2007 al
comma 6 bis specificando che “(...) Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice
(....)", lascia ampia libertà, nella scelta dello strumento segnaletico utilizzando, proprio la disgiunzione "o": o
cartelli o dispositivi luminosi” (Cass. civ., 30.10.2018, n. 27711).
Quindi e in conclusione l'appello va accolto – per le motivazioni di cui sopra – e la sentenza ivi impugnata va riformata, con conseguente conferma della legittimità del verbale di accertamento di violazione n. B22303334 elevato dalla Polizia del Comune di in data 19.01.2022. Pt_1
Le spese del doppio di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano in favore della parte appellante come da dispositivo;
il compenso viene liquidato in base ai valori medi di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (ed in via equitativa in assenza di nota spese in questo secondo grado), secondo il valore della controversia che comporta l'applicazione dello scaglione fino a €. 1.100,00, e delle attività processuali effettivamente svolte;
per cui -in assenza della relativa attività- gli importi previsti per la fase istruttoria non vengono liquidati e l'importo relativo alla fase decisoria viene liquidato- per questo secondo grado di lite- al 50% in ragione dell'attività di mera discussione orale richiesta dal rito decisione ivi applicabile (La difesa del appellante Pt_1
non ha depositato la nota spese in questo secondo grado di giudizio, mentre ha depositato in data
13.04.2022 la nota spese nel primo grado di giudizio in allegato alla comparsa di costituzione e risposta sub doc. n. 5).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 1146/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE pagina 18 di 19 l'appello proposto dal in persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza n. 245/2022 Parte_1
del Giudice di Pace di perché fondato per le causali di cui in motivazione;
Pt_1
per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la predetta sentenza ivi impugnata;
CONFERMA
il verbale opposto in I grado;
CONDANNA
L'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 Parte_1
doppio grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione – a titolo di compenso professionale in E. 362,00 per questo secondo grado di lite ed in E. 90,00 per il giudizio di I grado, oltre a E. 64,50 più E. 27,00 per esborsi, e al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona, 06/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1969 per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua
natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesse in diversa
materia, sebbene regolate dal rito del lavoro ex d.lgs. n. 150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei
termini (Cass. n. 8673/2018, cit. in materia di assunzione e disciplina del lavoro subordinato;
Cass. 10/05/2017, pagina 9 di 19