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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8676/2013 (cui è riunito il giudizio avente N. R.G. 8803/13)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8676/2013 (cui è riunito il giudizio avente N. R.G. 8803/13) promossa da:
, con il patrocinio degli Avv.ti Carlo De Maio e Parte_1
Gabriele Montera
OPPONENTE
e
, con il patrocinio dell'Avv.to Armando Calogero Parte_2
OPPONENTE contro già ), in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rapp.te p.t., con il patrocinio degli Avv.ti Benedetta Musco
Carbonaro e Francesco Mocci
OPPOSTA
e in persona del legale rapp.te p.t., per mezzo della Controparte_3
procuratrice mandataria in persona Controparte_4
del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'Avv.to Alessandro G. Pappalardo
INTERVENTRICE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
La e proponevano opposizione avverso il Parte_3 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1629/13 emesso dal Tribunale di Nola in favore del
[...]
per l'importo di € 222.551,24, oltre interessi e Controparte_2
spese di procedura. Avverso il medesimo decreto ingiuntivo, proponeva opposizione altresì (a cui era stato ingiunto il pagamento della Parte_2
minor somma di somma di € 150.812,61) ed al relativo procedimento veniva assegnato il numero 8830/2013.
2 La BA OL provvedeva a costituirsi in entrambi i Controparte_2
giudizi e resisteva alle opposizioni, chiedendone il rigetto. I procedimenti venivano quindi riuniti e si procedeva alla realizzazione di una CTU contabile.
In corso di causa, interveniva altresì la quale cessionaria del Controparte_3
credito controverso. Successivamente, a seguito dell'interruzione del giudizio per cancellazione della dal registro delle imprese, il giudizio Parte_3
veniva riassunto da Infine, la causa giungeva all'udienza Parte_2
cartolare del 25/03/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare, in relazione alla posizione della società interventrice, va evidenziato che trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti, una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (cfr. Cass.
civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame, non può dirsi sussistente.
Tanto premesso, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere
3 probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Inoltre, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
4 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Orbene, a questo punto occorre in primo luogo valutare la natura delle garanzie in esame. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto autonomo di
garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza
dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del
garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in
deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a
chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal
rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante
successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. civ.
19693/2022). In merito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione già da tempo hanno chiarito che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una
clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a
5 qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che
caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente
discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. Civ.
SS.UU. 3947/2010). Di conseguenza, oltre alla presenza di tale clausola, per qualificare un rapporto giuridico come contratto autonomo di garanzia è
necessario valutare l'intero contesto negoziale, ovvero tutte le altre clausole presenti nel contratto, onde desumerne la concreta volontà delle parti.
Alla luce delle predette considerazioni, nella presente fattispecie è da ritenersi che le garanzie prestate dagli opponenti abbiano natura fideiussoria, ovvero non siano svincolate dal rapporto principale, considerato il tenore complessivo del contratto sottoscritto e tenuto conto che, a parte la clausola secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare “[...] immediatamente alla BA, a semplice
richiesta scritta [...]” (cfr. art. 7 lettera fideiussione del 20/12/2005, doc. 2 della produzione di parte opposta della fase monitoria), nessun'altra condizione contrattuale porta a propendere per la tesi della garanzia autonoma.
Dunque, qualificato il rapporto come fideiussione, l'eccezione di nullità della stessa per violazione dell'art. 1956 c.c. comma 2 avanzata da , Parte_2
deve essere rigettata, atteso che quanto previsto al punto 5 della fideiussione,
secondo cui “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni
patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello
svolgimento dei suoi rapporti con la banca”, non può essere certamente letto come volontà del creditore di escludere la liberazione prevista dall'art. 1956,
comma 1, c.c., in quanto nulla conduce in tale direzione.
6 Parimenti non meritevole di accoglimento è l'invocata eccezione di inopponibilità ai fideiussori dell'obbligazione principale in applicazione del primo comma dell'art. 1956 c.c., ai sensi del quale “il fideiussore per
un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione
del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni
patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile
il soddisfacimento del credito”. All'uopo, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il fideiussore che chieda la
liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956
del Cc ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il
creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo
consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in
misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito
[…]” (Cass. civ. 7813/2023), prova che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito (Cass. civ.
34685/2022).
Nel caso in esame, invero, gli opponenti non provavano la concessione alla società garantita, da parte della BA, di finanziamenti nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economiche della predetta tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Infine, occorre anche evidenziare che al punto 5 della fideiussione veniva espressamente previsto che
“Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del
debitore ed in particolare d'informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei
suoi rapporti con la banca. Indipendentemente da quanto disposto al comma
7 precedente, la banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a
comunicargli entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità
dell'esposizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento
delle richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del
consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti
l'esposizione stessa”, stabilendo quindi un dovere da parte dei fideiussori di tenersi informati sulle condizioni finanziarie del debitore garantito;
ebbene,
dagli atti di causa non emerge alcun elemento da cui possa desumersi che gli opponenti, in adempimento di quanto previsto nel contratto, abbiano richiesto alla banca notizie circa l'entità dell'esposizione debitoria maturata in capo alla società garantita. Al contrario, , ricoprendo anche la carica di Parte_1
amministratore unico della società debitrice garantita, era sicuramente al corrente delle condizioni economiche e patrimoniali della stessa, mentre avanzava tale richiesta solo nel momento in cui esercitava il Parte_2
diritto di recesso (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Appurato quanto sopra e tenuto a mente il riparto dell'onere della prova nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in esame l'opposta,
a fondamento della propria pretesa creditoria e quale attrice in senso sostanziale, sin dal giudizio monitorio provvedeva a depositare il contratto di conto corrente sottoscritto dalla la fideiussione sottoscritta da Parte_4
e ed una serie di estratti conto;
in merito alle Parte_2 Parte_1
varie contestazioni contabili avanzate dagli opponenti, in corso di causa veniva espletata una CTU al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'opposta sulla base della documentazione depositata ed alla luce delle specifiche obiezioni sollevate dagli opponenti. Ebbene, il Tribunale reputa
8 di poter far proprie in questa sede le conclusioni a cui perveniva il CTU dott.
, in quanto tale consulenza risulta approfondita, ben argomentata Persona_1
ed immune da vizi logici, rammentando che “Qualora il giudice del merito
aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in
modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce
adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben
potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una
compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e
metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
Nel caso in esame, il consulente, operando nei limiti della documentazione contrattuale e contabile prodotta dalle parti, si esprimeva in maniera puntuale sui quesiti demandatigli dal Giudice ed effettuava il ricalcolo dei rapporti di conto corrente, verificando la sussistenza delle doglianze lamentate dagli opponenti. Alla luce di tutte le considerazioni fatte nella relazione peritale, il
CTU affermava che “[...] Applicando i criteri sopra riportati, si perviene al
13/06/13 ad un saldo debitore ricalcolato di € 50.925,70 rispetto al saldo di €
222.551,24 girato a sofferenza dalla BA per una differenza a favore della
società correntista di € 171.625,53 [...] Tale importo pari ad € 50.925,70 può
essere richiesto dall'Istituto di Credito, oltre che alla società correntista, anche
ad entrambi i fideiussori ovvero sia al Sig. e sia al Sig. Parte_1
In particolare, quest'ultimo pur avendo receduto dal Parte_2
contratto con raccomandata del 03/11/10, rimaneva garante per complessivi €
164.050,00 ovvero per l'esposizione debitoria alla data di efficacia del recesso
[...]” (cfr. pagg. 7 e 8 della CTU).
9 Dunque, per tutte le ragioni esposte ed in completa adesione alle conclusioni cui perveniva il CTU, l'opposizione in esame deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni indicate, restando assorbita ogni altra questione.
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, incluse quelle di
C.T.U. (v. Cass. civ. 20526/2017 “In tema di compensazione delle spese
processuali, la reciproca soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di
pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le
stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda
proposta”). L'esito complessivo della lite induce inoltre a porre le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 1629/13 emesso da questo Tribunale;
- condanna e , in solido, al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore del (già ) della Controparte_1 Controparte_2
somma di € 50.925,70 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico degli opponenti.
Nola, 23/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8676/2013 (cui è riunito il giudizio avente N. R.G. 8803/13) promossa da:
, con il patrocinio degli Avv.ti Carlo De Maio e Parte_1
Gabriele Montera
OPPONENTE
e
, con il patrocinio dell'Avv.to Armando Calogero Parte_2
OPPONENTE contro già ), in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rapp.te p.t., con il patrocinio degli Avv.ti Benedetta Musco
Carbonaro e Francesco Mocci
OPPOSTA
e in persona del legale rapp.te p.t., per mezzo della Controparte_3
procuratrice mandataria in persona Controparte_4
del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'Avv.to Alessandro G. Pappalardo
INTERVENTRICE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
La e proponevano opposizione avverso il Parte_3 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1629/13 emesso dal Tribunale di Nola in favore del
[...]
per l'importo di € 222.551,24, oltre interessi e Controparte_2
spese di procedura. Avverso il medesimo decreto ingiuntivo, proponeva opposizione altresì (a cui era stato ingiunto il pagamento della Parte_2
minor somma di somma di € 150.812,61) ed al relativo procedimento veniva assegnato il numero 8830/2013.
2 La BA OL provvedeva a costituirsi in entrambi i Controparte_2
giudizi e resisteva alle opposizioni, chiedendone il rigetto. I procedimenti venivano quindi riuniti e si procedeva alla realizzazione di una CTU contabile.
In corso di causa, interveniva altresì la quale cessionaria del Controparte_3
credito controverso. Successivamente, a seguito dell'interruzione del giudizio per cancellazione della dal registro delle imprese, il giudizio Parte_3
veniva riassunto da Infine, la causa giungeva all'udienza Parte_2
cartolare del 25/03/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare, in relazione alla posizione della società interventrice, va evidenziato che trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti, una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (cfr. Cass.
civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame, non può dirsi sussistente.
Tanto premesso, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere
3 probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Inoltre, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
4 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Orbene, a questo punto occorre in primo luogo valutare la natura delle garanzie in esame. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto autonomo di
garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza
dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del
garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in
deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a
chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal
rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante
successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. civ.
19693/2022). In merito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione già da tempo hanno chiarito che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una
clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a
5 qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che
caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente
discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. Civ.
SS.UU. 3947/2010). Di conseguenza, oltre alla presenza di tale clausola, per qualificare un rapporto giuridico come contratto autonomo di garanzia è
necessario valutare l'intero contesto negoziale, ovvero tutte le altre clausole presenti nel contratto, onde desumerne la concreta volontà delle parti.
Alla luce delle predette considerazioni, nella presente fattispecie è da ritenersi che le garanzie prestate dagli opponenti abbiano natura fideiussoria, ovvero non siano svincolate dal rapporto principale, considerato il tenore complessivo del contratto sottoscritto e tenuto conto che, a parte la clausola secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare “[...] immediatamente alla BA, a semplice
richiesta scritta [...]” (cfr. art. 7 lettera fideiussione del 20/12/2005, doc. 2 della produzione di parte opposta della fase monitoria), nessun'altra condizione contrattuale porta a propendere per la tesi della garanzia autonoma.
Dunque, qualificato il rapporto come fideiussione, l'eccezione di nullità della stessa per violazione dell'art. 1956 c.c. comma 2 avanzata da , Parte_2
deve essere rigettata, atteso che quanto previsto al punto 5 della fideiussione,
secondo cui “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni
patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello
svolgimento dei suoi rapporti con la banca”, non può essere certamente letto come volontà del creditore di escludere la liberazione prevista dall'art. 1956,
comma 1, c.c., in quanto nulla conduce in tale direzione.
6 Parimenti non meritevole di accoglimento è l'invocata eccezione di inopponibilità ai fideiussori dell'obbligazione principale in applicazione del primo comma dell'art. 1956 c.c., ai sensi del quale “il fideiussore per
un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione
del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni
patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile
il soddisfacimento del credito”. All'uopo, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il fideiussore che chieda la
liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956
del Cc ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il
creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo
consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in
misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito
[…]” (Cass. civ. 7813/2023), prova che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito (Cass. civ.
34685/2022).
Nel caso in esame, invero, gli opponenti non provavano la concessione alla società garantita, da parte della BA, di finanziamenti nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economiche della predetta tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Infine, occorre anche evidenziare che al punto 5 della fideiussione veniva espressamente previsto che
“Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del
debitore ed in particolare d'informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei
suoi rapporti con la banca. Indipendentemente da quanto disposto al comma
7 precedente, la banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a
comunicargli entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità
dell'esposizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento
delle richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del
consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti
l'esposizione stessa”, stabilendo quindi un dovere da parte dei fideiussori di tenersi informati sulle condizioni finanziarie del debitore garantito;
ebbene,
dagli atti di causa non emerge alcun elemento da cui possa desumersi che gli opponenti, in adempimento di quanto previsto nel contratto, abbiano richiesto alla banca notizie circa l'entità dell'esposizione debitoria maturata in capo alla società garantita. Al contrario, , ricoprendo anche la carica di Parte_1
amministratore unico della società debitrice garantita, era sicuramente al corrente delle condizioni economiche e patrimoniali della stessa, mentre avanzava tale richiesta solo nel momento in cui esercitava il Parte_2
diritto di recesso (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Appurato quanto sopra e tenuto a mente il riparto dell'onere della prova nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in esame l'opposta,
a fondamento della propria pretesa creditoria e quale attrice in senso sostanziale, sin dal giudizio monitorio provvedeva a depositare il contratto di conto corrente sottoscritto dalla la fideiussione sottoscritta da Parte_4
e ed una serie di estratti conto;
in merito alle Parte_2 Parte_1
varie contestazioni contabili avanzate dagli opponenti, in corso di causa veniva espletata una CTU al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'opposta sulla base della documentazione depositata ed alla luce delle specifiche obiezioni sollevate dagli opponenti. Ebbene, il Tribunale reputa
8 di poter far proprie in questa sede le conclusioni a cui perveniva il CTU dott.
, in quanto tale consulenza risulta approfondita, ben argomentata Persona_1
ed immune da vizi logici, rammentando che “Qualora il giudice del merito
aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in
modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce
adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben
potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una
compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e
metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
Nel caso in esame, il consulente, operando nei limiti della documentazione contrattuale e contabile prodotta dalle parti, si esprimeva in maniera puntuale sui quesiti demandatigli dal Giudice ed effettuava il ricalcolo dei rapporti di conto corrente, verificando la sussistenza delle doglianze lamentate dagli opponenti. Alla luce di tutte le considerazioni fatte nella relazione peritale, il
CTU affermava che “[...] Applicando i criteri sopra riportati, si perviene al
13/06/13 ad un saldo debitore ricalcolato di € 50.925,70 rispetto al saldo di €
222.551,24 girato a sofferenza dalla BA per una differenza a favore della
società correntista di € 171.625,53 [...] Tale importo pari ad € 50.925,70 può
essere richiesto dall'Istituto di Credito, oltre che alla società correntista, anche
ad entrambi i fideiussori ovvero sia al Sig. e sia al Sig. Parte_1
In particolare, quest'ultimo pur avendo receduto dal Parte_2
contratto con raccomandata del 03/11/10, rimaneva garante per complessivi €
164.050,00 ovvero per l'esposizione debitoria alla data di efficacia del recesso
[...]” (cfr. pagg. 7 e 8 della CTU).
9 Dunque, per tutte le ragioni esposte ed in completa adesione alle conclusioni cui perveniva il CTU, l'opposizione in esame deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni indicate, restando assorbita ogni altra questione.
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, incluse quelle di
C.T.U. (v. Cass. civ. 20526/2017 “In tema di compensazione delle spese
processuali, la reciproca soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di
pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le
stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda
proposta”). L'esito complessivo della lite induce inoltre a porre le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 1629/13 emesso da questo Tribunale;
- condanna e , in solido, al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore del (già ) della Controparte_1 Controparte_2
somma di € 50.925,70 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico degli opponenti.
Nola, 23/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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