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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso giudiziale depositato in data 09.05.2024 da
1) Parte_1
Nata a Guayaquil, Ecuador il 09.07.1974
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Angela Di Vasto e con l'Avv. Roberta Bono presso le quali ha eletto domicilio telematico
contro
2) Controparte_1
Nato a Guayaquil, Ecuador il 23.01.1976
Cittadino CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Amanda Gugliotta presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Ecuador in data 18.11.1999, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Saronno (BA) Atto n. 178, P. II, Serie C., Anno 2016; separati consensualmente con verbale di comparizione del 25.01.2018, omologato il 25.01.2018, avanti il Tribunale di Busto Arsizio
con i seguenti figli:
- CF , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3 cittadina italiana - , CF , nata a [...] il [...], Persona_2 C.F._4 cittadina italiana, entrambe studentesse non economicamente autosufficienti.
FATTO
La SI.ra con ricorso personalmente sottoscritto e depositato il 09.05.2024 Parte_1 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ha chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Il
SI. si è regolarmente costituito allegando l'indicazione delle condizioni reddituali, Controparte_1 patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, aderendo alla domanda di divorzio e opponendosi alle richieste di mantenimento spiegate dalla ricorrente, chiedendo l'omologa delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Il Tribunale, Giudice Delegato Dott.ssa Susanna Terni ha fissato la prima udienza di comparizione personale delle parti al 05.12.2024, anticipandola avanti al Giudice Onorario, Dott.ssa Marina Bruni, affinchè fosse esperito in quella sede il tentativo di conciliazione.
A seguito dell'udienza anticipata, le parti hanno raggiunto una complessiva intesa sulle condizioni di divorzio e, avanti alla Dott.ssa Terni, all'udienza del 05.12.2024, hanno confermato la loro volontà di divorziare alle condizioni tra loro concordate. Il Giudice ha così disposto la conversione del rito concedendo termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione della comparizione personale.
Le parti congiuntamente chiedono di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Le figlie e maggiorenni, continuano a vivere prevalentemente con Persona_1 Persona_2 la madre nella sua casa in Saronno (VA) Via C. B. Conte di Cavour n. 59, ove avranno la loro residenza anagrafica;
2. Il SI. potrà tenere e vedere le figlie prendendo accordi direttamente con loro, Controparte_1 considerato che sono entrambe maggiorenni e considerate le loro attività ed impegni scolastici, ludici e sociali;
3. Il SI. verserà direttamente alle figlie, a mezzo bonifico sui conti correnti a loro Controparte_1 rispettivamente intestati ed alle note coordinate bancarie, l'importo complessivo di € 420,00/mese (pari ad € 210,00/mese per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario, entro il giorno 12 di ogni mese per 12 mesi, oltre rivalutazione Istat annuale come per Legge;
4. Le spese straordinarie saranno regolate dalle Linee Giuda del Tribunale di Milano e divise tra le
Parti al 50%.
Il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. La SI.ra percepirà l'Assegno Unico emesso dall'Inps per entrambe le figlie nella Parte_1 misura del 100%;
6. Le parti nulla si verseranno reciprocamente a titolo di contributo al loro personale mantenimento o alimentare, godendo entrambi di un reddito e non avendo altre questioni economico - patrimoniali da risolvere essendo economicamente indipendenti.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Ecuador in data
18.11.1999 tra la sig.ra e il SI. Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Saronno (VA), Atto n. 178, P.II S.
Anno 2016.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Saronno (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso giudiziale depositato in data 09.05.2024 da
1) Parte_1
Nata a Guayaquil, Ecuador il 09.07.1974
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Angela Di Vasto e con l'Avv. Roberta Bono presso le quali ha eletto domicilio telematico
contro
2) Controparte_1
Nato a Guayaquil, Ecuador il 23.01.1976
Cittadino CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Amanda Gugliotta presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Ecuador in data 18.11.1999, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Saronno (BA) Atto n. 178, P. II, Serie C., Anno 2016; separati consensualmente con verbale di comparizione del 25.01.2018, omologato il 25.01.2018, avanti il Tribunale di Busto Arsizio
con i seguenti figli:
- CF , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3 cittadina italiana - , CF , nata a [...] il [...], Persona_2 C.F._4 cittadina italiana, entrambe studentesse non economicamente autosufficienti.
FATTO
La SI.ra con ricorso personalmente sottoscritto e depositato il 09.05.2024 Parte_1 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ha chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Il
SI. si è regolarmente costituito allegando l'indicazione delle condizioni reddituali, Controparte_1 patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, aderendo alla domanda di divorzio e opponendosi alle richieste di mantenimento spiegate dalla ricorrente, chiedendo l'omologa delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Il Tribunale, Giudice Delegato Dott.ssa Susanna Terni ha fissato la prima udienza di comparizione personale delle parti al 05.12.2024, anticipandola avanti al Giudice Onorario, Dott.ssa Marina Bruni, affinchè fosse esperito in quella sede il tentativo di conciliazione.
A seguito dell'udienza anticipata, le parti hanno raggiunto una complessiva intesa sulle condizioni di divorzio e, avanti alla Dott.ssa Terni, all'udienza del 05.12.2024, hanno confermato la loro volontà di divorziare alle condizioni tra loro concordate. Il Giudice ha così disposto la conversione del rito concedendo termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione della comparizione personale.
Le parti congiuntamente chiedono di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Le figlie e maggiorenni, continuano a vivere prevalentemente con Persona_1 Persona_2 la madre nella sua casa in Saronno (VA) Via C. B. Conte di Cavour n. 59, ove avranno la loro residenza anagrafica;
2. Il SI. potrà tenere e vedere le figlie prendendo accordi direttamente con loro, Controparte_1 considerato che sono entrambe maggiorenni e considerate le loro attività ed impegni scolastici, ludici e sociali;
3. Il SI. verserà direttamente alle figlie, a mezzo bonifico sui conti correnti a loro Controparte_1 rispettivamente intestati ed alle note coordinate bancarie, l'importo complessivo di € 420,00/mese (pari ad € 210,00/mese per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario, entro il giorno 12 di ogni mese per 12 mesi, oltre rivalutazione Istat annuale come per Legge;
4. Le spese straordinarie saranno regolate dalle Linee Giuda del Tribunale di Milano e divise tra le
Parti al 50%.
Il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. La SI.ra percepirà l'Assegno Unico emesso dall'Inps per entrambe le figlie nella Parte_1 misura del 100%;
6. Le parti nulla si verseranno reciprocamente a titolo di contributo al loro personale mantenimento o alimentare, godendo entrambi di un reddito e non avendo altre questioni economico - patrimoniali da risolvere essendo economicamente indipendenti.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Ecuador in data
18.11.1999 tra la sig.ra e il SI. Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Saronno (VA), Atto n. 178, P.II S.
Anno 2016.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Saronno (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG