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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
Il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1357/2024 tra le parti:
(CF ) rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lucia Mori ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(CF ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
- dall'Avv. Marco Verrini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
1
Prato (Po), Via Carlo Livi, n. 99 e (CF nato a [...] C.F._3
Monza il 9.3.1966, residente in [...], pronunciando sin dalla prima udienza sentenza non definitiva di divorzio ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Prato (Po) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti CONDIZIONI
B. Affidamento condiviso della Minore Persona_1
C. Domiciliazione prevalente dei figli e presso la madre in -59100- Prato Per_1 Persona_2
(Po), Via Carlo Livi, n. 99;
D. Diritto di visita del SI. nei confronti della minore e, comunque, Controparte_1 Per_1 di entrambi figli secondo le nuove modalità sopra indicate [ORARI E MODALITÀ DI VISITA DEI
FIGLI DA PARTE DEL è maggiorenne e a lui sarà demandata la scelta di Per_3 Per_2 frequentazione del padre. Ad ogni buon conto, in particolare per ancora minorenne, starà con Per_1 il padre a fine settimana alternati dall'uscita della scuola. Sino alla domenica sera allorchè il padre riporterà la figlia presso la casa in Prato. A nulla varranno le considerazioni in ordine alla difficoltà data dalla distanza tra Castiglioncello e Prato, in considerazione che la scelta di allontanarsi in provincia di Livorno è stata pensata e voluta dal padre stesso. Durante la settimana in cui li avrà con sé nel we, il padre potrà stare con i figli due pomeriggi a settimana con cena e pernottamento compreso in Prato, in modo da consentire ai figli, la mattina seguente, di recarsi negli istituti per i propri studi.
Il dovrà rendersi disponibile a modificare le modalità di visita, come sopra precisate, in CP_1 caso di diverse necessità dei figli, al fine anche di permettere agli stessi di studiare, coltivare i propri interessi in Prato ove vivono da sempre e, al tempo stesso di usufruire di qualsiasi opportunità per stare con i genitori. MODALITÀ DI VISITA DURANTE LE VACANZE NATALIZIE,
PASQUALI ED ESTIVE ED ALTRI GIORNI DI FESTA Vacanze Estive Per quanto riguarda le vacanze estive ed trascorreranno due settimane con il padre e due con la madre da Per_2 Per_1 scegliere all'interno del periodo che va dal 15 di Giugno al 15 di Settembre di ogni anno e da concordare anticipatamente entro il 30 di Aprile dello stesso anno. Vacanze invernali;
pasquali e ad altre festività Per quanto riguarda le vacanze natalizie quantificate solitamente in 2 settimane, i signori e avendo già interessato alle festività natalizie legate ad un significato CP_1 Parte_1 religioso, si chiede che rimangano le medesime condizioni e cioè che i figli e Per_2 Per_1 trascorrano una settimana con il padre ed una con la madre. I figli staranno con i genitori ad anni
2 alterni il giorno di Natale (25 Dicembre) un anno a casa del sig. ed un anno a casa della CP_1 sig. . Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, valgono sempre le premesse fatte sul loro Parte_1 sentito religioso, quindi e potranno trascorrere la settimana di vacanze pasquali Per_2 Per_1 alternando un anno con il padre ed un anno con la madre. La stessa logica verrà applicata per tutte le altre festività dell'anno (25 Aprile;
1 Maggio;
2 Giugno;
15 Agosto se non in ferie con l'uno o l'altro genitore;
1 Novembre ed 8 Dicembre). Resta inteso che il figlio maggiorenne potrà determinarsi come ritiene opportuno.]
E. Contributo di mantenimento, a carico del SI. entro il giorno 5 (cinque) di Controparte_1 ogni mese, quantomeno la somma di € 650,00= a titolo di mantenimento per entrambi i figli. Ci si riserva di aumentare la richiesta di contributo dopo aver visionato la documentazione reddituale di controparte. Tale contributo dovrà essere erogato direttamente alla OR , sul di lei conto Parte_1 corrente come è prassi da protocollo separazione e divorzio e non più sul conto corrente cointestato.
F. Il contributo di mantenimento di cui al punto E che precede sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
G. Contribuzione dei genitori nella quota del 50% ciascuno delle spese straordinarie che debbano sostenersi per e [quali, così come da Protocollo per i Giudizi di Separazione e Divorzio Per_1 Per_2 del Tribunale, spese mediche sanitarie specialistiche e non coperte dal servizio sanitario nazionale ivi compresi Tiket sanitari, odontoiatriche, oculistiche e psicoterapiche -con l'accordo di concordare il professionista a cui affidare la cura dei figli- spese scolastiche come rette, buoni mensa, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, spese per attività sportive, artistiche, ricreative, spese di iscrizione e frequenza ai corsi e relative attrezzature], che dovranno, comunque essere concordate di volta in volta tra i genitori. Disporre che qualora il genitore dovesse anticipare la spesa straordinaria avrà diritto ad ottenere il rimborso dall'altro genitore entro 7 giorni dalla spesa, mediante bonifico, previa esibizione della ricevuta/scontrino fiscale giustificativo dell'esborso.
H. Le spese riguardanti, invece, le vacanze dei figli, trascorse con ciascun genitore saranno a carico del genitore che in quel momento è affidatario;
I. Le somme relative al conto deposito N. 00192/0000005151855 c/o Credit Agricole poiché investite per entrambi i figli, dovranno continuare ad avere la medesima destinazione, ovvero per vacanze studio dei figli o per l'università degli stessi, con la precisazione che l'esistenza di tali somme non solleva i coniugi dal pagamento di tutte le future spese straordinarie relative alla istruzione e pertanto saranno utilizzate solo in via residuale e con l'accordo dei coniugi.
3 J. Nessun assegno di mantenimento personale in favore dei coniugi. Co mettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e di legge.
L. Con vittoria di spese e competenze legali”.
Per parte resistente: “-pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 24 Ottobre 2015 tra il SI. e la SI.ra , Ordinando all'Ufficiale di Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
-affidare ad entrambi i genitori congiuntamente la figlia e disporre la domiciliazione prevalente Per_1 della stessa e del figlio presso la casa della madre (sita inPrato in Via Carlo Livi,n. 99). Per_2
Disporre che la responsabilità genitoriale sui figli siaesercitata separatamente riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione.
-accertare il diritto del SI. di frequentare i figli due w.e. al mese durante il periodo CP_1 scolastico e di ospitarli continuativamente presso la propria residenza nei mesi estivi;
-disporre che i figli trascorrano alternativamente con entrambi i genitori le festività religiose, confermando l'applicazione del principio dell'alternanza anche per tutte le altre festività;
-disporre che durante le vacanze estive i figli trascorrano almeno 15 giorni consecutivi con entrambi i genitori in periodi da concordare entro la data del 31Maggio di ogni anno;
-disporre a carico del SI. la corresponsione di un assegno di Controparte_1 mantenimento ordinario della prole non superiore ad € 350,00 (ovvero € 175,00 per ciascuno dei due figli) da versare in favore della SI.ra entro il giorno quindici di ogni mese solare, stabilendo Parte_1 in caso di importo maggiore la riduzione del 50% dello stesso nei mesi in cui i figli trascorreranno con il padre almeno due settimane consecutive;
-disporre l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie nell'interesse della prole, imponendo la preventiva concertazione di tutte tali spese, ad eccezione di quelle indifferibili;
Co
- disporre che le somme relative al conto deposito n.° 00192/00005151855 in essere Credit Agricolè rimangano destinate nell'interesse dei figli per il futuro pagamento di vacanze di studio e/o rette universitarie, precisando che le stesse dovranno essere destinate nella misura del 50% per ciascun figlio e che la finalità di utilizzo dovrà essere concordata da entrambi i genitori;
- disporre – a parziale modifica di quanto precede e solo ed esclusivamente per il caso in cui il figlio si trasferisca stabilmente per motivi di studio presso la residenza del padre – che ciascun Per_2 genitore provveda solo ed esclusivamente al mantenimento ordinario diretto del figlio con esso convivente.
4 - con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 6.05.2025”.
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha citato Parte_1 Controparte_1
a comparire dinanzi il Tribunale di Prato per sentir dichiarare lo scioglimento
[...]
del matrimonio contratto in Prato (Po) il 24.10.2015 con rito civile e trascritto nei Registri di
Stato Civile del Comune di Prato al n. 212, Parte I, Anno 2015.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni;
(2) che dall'unione delle parti, prima del matrimonio, sono nati nato a [...] il [...] ed nata a [...] il Persona_4 Persona_1
05.04.2008; (3) che essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Tribunale di Prato ha omologato l'accordo di separazione congiuntamente depositato dalle parti, con decreto emesso ad esito del procedimento iscritto al numero R.G 1213/2022; (4) che la è rimasta a vivere nella casa di proprietà a Prato con i figli e che il Parte_1 CP_1
si è trasferito a Castiglioncello (LI); (5) che le condizioni di cui all'accordo di separazione si sono rivelate per la gran parte inattuabili: in particolare quelle relative alla condivisione della casa familiare (di proprietà esclusiva della ) secondo il principio Parte_1 dell'alternanza in quanto il si tratteneva nell'abitazione ben oltre i weekend CP_1
pattuiti e quelle relative al riparto delle spese ordinarie e straordinarie da gestire con il conto corrente comune che hanno portato il ad esercitare forme di controllo ossessive CP_1 nei confronti delle spese sostenute dalla;
(6) che i rapporti tra le parti si sono Parte_1
complicati anche a seguito degli episodi di litigio violento di cui è stata protagonista anche la figlia (7) che la ricorrente percepisce uno stipendio netto di € 1650,00 di cui un Per_1 quinto è trattenuto a seguito di cessione;
(8) che il non ha mai supportato la CP_1
nella gestione scolastica dei figli e che le viste e gli incontri del padre con i figli (in Parte_1 particolare con sono sempre state più sporadiche in ragione, oltre che della scelta del Per_1
resistente di allontanarsi da Prato, dei vari spiacevoli episodi di litigio che si sono susseguiti nei mesi.
Pertanto, stanti i fatti esposti, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Prato voglia accogliere le conclusioni riportate in apertura e provvedere in via urgente nei sensi di
5 seguito richiamati: “- Aumento del contributo di mantenimento;
- Corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del sul conto corrente intestato unicamente alla Parte_2 Parte_1
; - Il conto corrente cointestato dovrà rimanere attivo unicamente per ricevere le cedole degli Parte_1
investimenti e/o il denaro disinvestito. - Revoca della possibilità del di frequentare la casa CP_1
della , per i motivi già esposti. Si segnala, ad ogni buon conto, che nel ricorso per Parte_1 separazione, ove si parlava di “permesso” della ricorrente al marito di frequentare la casa nei giorni di spettanza dei figli, era previsto che tale “tolleranza” avrebbe potuto essere rivista e rinegoziata nel momento in cui la casa della madre della sig.ra ”. Parte_1
Si è costituito ritualmente in giudizio che, pur aderendo Controparte_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio, ha eccepito: a) che nelle dinamiche di coppia si è sempre dimostrato accondiscendente nei confronti dei desideri e delle scelte della
, assecondandola anche nel collocare la loro casa familiare in Prato;
b) che la scelta Parte_1 di acquistare una casa a Castiglioncello è stata frutto di limitate disponibilità economiche e interesse ad avere un immobile in una zona ben conosciuta per i figli, essendo stata meta di diverse vacanze estive;
c) che il resistente si è talvolta trattenuto nella casa familiare oltre il weekend in quanto era una soluzione contemplata nell'accordo di separazione;
d) che la ricorrente ha offerto una ricostruzione esagerata e fuorviante degli episodi “aggressivi” di cui sarebbero stati protagonisti il e la figlia al solo scopo di impedire all'ex CP_1 Per_1
coniuge l'accesso nell'abitazione familiare;
e) che il resistente non si è mai disinteressato dei figli, ospitandoli anche per periodi lunghi nella casa a Castiglioncello e offrendo supporto da remoto ad nello svolgimento dei compiti scolastici;
f) che fino al marzo 2024 il Per_1
resistente non ha mai chiesto spiegazioni circa le spese della;
g) che la ricorrente Parte_1
ha enfatizzato anche la ricostruzione dei fatti relativa alla gestione del conto corrente;
h) che il quadro economico e reddituale offerto dalla ricorrente non corrisponde al vero: il
, infatti ha precisato di possedere esclusivamente l'immobile a Castiglioncello e CP_1
l'autovettura Hunday e che pertanto le richieste avanzate dalla risultano Parte_1
spropositate; i) che il ha un reddito netto mensile di € 2.100,00 e che il residuo CP_1
mensile di ciascuna parte, stante la ricostruzione del riparto delle spese offerta in comparsa di costituzione, appare pressochè identica;
l) che un'eventuale rideterminazione dell'assegno di mantenimento ordinario a carico del potrebbe prevedersi CP_1
nell'importo di complessivi € 350,00 mensili da destinare direttamente sul conto corrente
6 della;
m) che il conto corrente comune dovrebbe essere adibito a conto in cui Parte_1
destinare i risparmi per i figli.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 7.01.2025 il giudice, dopo aver sentito separatamente le parti ed aver tentato la conciliazione, con esito negativo, ha riservato il provvedimento.
Con ordinanza del 14.01.2025 il giudice ha rilevato il mancato deposito della sentenza di separazione e dell'attestazione di intervenuto passaggio in giudicato della stessa ed ha pertanto onerato le parti del tempestivo deposito della documentazione indicata.
Con ordinanza del 30.01.2025 il giudice ha così provveduto: “1) conferma le condizioni di separazione relativamente alle modalità di affidamento e collocamento della minore e Per_1 dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai figli;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore un weekend ogni 15 giorni dal sabato dall'uscita della scuola sino alla domenica sera sino alle 21.00 avendo cura di curare gli spostamenti della minore o personalmente o pagando le spese di viaggio, fermi restando gli accordi di separazione circa l'articolazione del diritto di visita nei periodi di vacanza;
3) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
7 spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
5) dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' sia versato interamente alla sig.ra ; 6) dispone CP_4 Parte_1
l'audizione della minore nominando ausiliaria psicologa per coadiuvare il giudice delegato Per_1 durante l'audizione la dr.ssa con studio in Prato;
7) fissa l'udienza per tale incombente Tes_1 al 29.4.2025 ore 15.00; 8) avverte le parti che il presente procedimento potrebbe concludersi nella prima metà dell'anno 2026”.
All'udienza del 29.04.2025, dopo aver svolto l'audizione di nella stanza preposta con Per_1
l'ausilio della psicologa nominata, il giudice ha preso atto della richiesta congiunta delle parti di ottenere la sentenza parziale sullo status ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio – Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b
L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione, conclusasi con decreto n.
166/2022, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la statuizione sulle ulteriori domande.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
8 1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra Parte_1
e in data 24.10.2015, atto trascritto
[...] Controparte_1
nel registro dello Stato civile del Comune di Prato, nel registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015, Parte I, atto n. 212;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge;
3. Spese al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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