Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 51/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.1.2025 da
(codice fiscale ), elettivamente domiciliata in Rieti, alla Parte_1 C.F._1 via Sanizi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Arianna Del Re che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti e da (codice fiscale ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Monte Matese, 8 int. 13 scala A presso lo studio dell'Avv.
Fabiana Panitti, che lo rappresenta e difende in virtù di delega allegata in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio il 16/07/2006 a Pescara (PE), Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (Atto N. 113, parte II, serie A, anno 2006), optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla unione matrimoniale è nata il [...] Persona_1
ha dedotto di essere disoccupata e di svolgere riparazioni di sartoria che le consentono Parte_1 proventi per circa € 150,00/mese mentre ha dedotto di essere dipendente della Parte_2
Gisaf gruppo IMR in cassa integrazione e percepisce un reddito netto mensile di circa € 1.300,00.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere
1
1.I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata con quanto ivi Parte_2
contenuto alla sig.ra che ne sopporterà le spese ordinarie (utenze e manutenzione ordinaria), Pt_1 le spese condominiali delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare, così come le utenze condominiali. Le spese straordinarie della casa, riguardanti interventi di manutenzione di natura eccezionale (a titolo di esempio, la manutenzione straordinaria degli impianti) e che comportano la valorizzazione del bene immobile, rimangono a carico del sig. in quanto Parte_2 relative all'interesse patrimoniale direttamente legato alla proprietà. Sul sig. in quanto Parte_2
proprietario esclusivo, graveranno anche le spese straordinarie del condominio (si farà riferimento alle tabelle confedilizia per ogni dettaglio);
3. La figlia viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, dove manterrà la residenza anagrafica;
4. il padre si allontanerà dalla casa familiare entro il 10.01.2025 comunicando alla sig.ra il Pt_1
proprio nuovo domicilio;
5. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative a ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
Per_1
6. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo di , garantendo in Per_1
particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
7. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente quando si Per_1
troverà presso di lui in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
8. Il padre potrà prelevare e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore, comunque per almeno due pomeriggi a settimana
(preferibilmente il martedì e/o comunque il giorno in cui svolge l'attività teatrale oltre ad un altro pomeriggio da concordare) e a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica prima di cena, salvo diverso accordo e sempre nel rispetto dei desiderata e delle esigenze di;
Per_1
9. Entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con la minore, ad anni alterni, compatibilmente con l'auspicabile lavoro di entrambi, le festività di Natale divise in due sottoperiodi (24 – 30 dicembre;
31 dicembre – 6 gennaio) e quelle pasquali ovvero entrambi i due giorni festivi (la
Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni, salvo diverso accordo e sempre nel rispetto dei desiderata e delle esigenze di;
Per_1
10. I coniugi si impegnano a trascorrere insieme alla loro figlia il giorno del suo compleanno e
2 solo in caso di disaccordo e laddove non fosse possibile, ad anni alterni sempre previo assenso della figlia;
11. Il padre della minore, a prescindere dal diritto di visita generale, potrà concordare con e la mamma un ulteriore periodo da trascorrere con la figlia, in estate per un periodo Per_1
continuativo di 14 (quattordici) giorni, suddivisibile anche in due sottoperiodi da 7 giorni cadauno, da concordarsi con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa volontà della figlia;
12. In ragione della disparità reddituale, della durata del matrimonio e della condizione lavorativa di entrambi, il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento Parte_2 Pt_1 del coniuge la somma mensile di € 100,00 indicizzata ISTAT;
13. Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario per la minore la Parte_2 Per_1 somma mensile di € 250,00 indicizzata ISTAT oltre alla ricarica telefonica mensile di 15€ che verserà autonomamente;
14. Le spese straordinarie di , individuate come da Protocollo spese straordinarie Per_1
presso il Tribunale di Rieti verranno sostenute, in ragione della disparità reddituale delle parti, nella misura del 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre;
15. Quanto all'IPAD regalato a dal padre, ogni costo relativo al funzionamento dello Per_1
stesso, alla ricarica, alle applicazioni da scaricare ed ogni altra spesa inerente detto dispositivo dovrà essere da lui in via esclusiva sostenuta.
16. Le spese di gestione (vitto, medicinali e visite veterinarie) del cane, di proprietà del sig.
saranno interamente a carico dello stesso;
Parte_2
17. L'assegno unico per le famiglie verrà corrisposto come per legge al 50%;
18. L'automobile in uso alla sig.ra targata FA785JM di proprietà del sig. resterà Pt_1 Parte_2
nella disponibilità della signora che provvederà entro il mese di giugno 2025 - previa verifica Pt_1 dell'effettivo integrale pagamento della stessa e della regolarità di bolli e assicurazione a cura del sig. - ad effettuare il passaggio sopportando comunque fino ad allora i costi di gestione Parte_2
e manutenzione. Il sig. resterà esclusivo proprietario della vettura Yaris targata Parte_2
DP762PB. Il motorino Scarabeo 100 targato CG03718, in uso al sig. ma intestato alla Parte_2
signora resterà nella disponibilità del sig. che provvederà entro il mese di giugno Pt_1 Parte_2
2025 ad effettuare il passaggio sopportandone comunque fino ad allora i costi di gestione e manutenzione.
19. I coniugi estingueranno i conti correnti cointestati, dividendo al 50% l'attivo, liquideranno altresì buoni e libretti esistenti, dividendo al 50% gli importi;
20. Per quanto riguarda il buono postale cointestato, le parti stabiliscono che l'importo verrà liquidato nella misura del 50% dell'importo residuo al netto del pagamento delle spese
3 odontoiatriche di nonché della spesa di acquisto della lavatrice. Per_1
Con note scritte depositate per l'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui sopra e il giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione della domanda congiunta le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio il 16/07/2006 a PESCARA (PE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (Atto N. 113, parte II, serie A, anno 2006);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescara (PE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 5.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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