Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5425/2021 R.G., promossa
DA
nata ad [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
nato a [...] il [...], CF. ; Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], CF. Parte_3
; C.F._3
nato a [...] il [...], CF. ; Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...], CF. Parte_5
C.F._5
nato a [...] il [...], CF. Parte_3
; C.F._6
nato a [...] il [...], CF. Parte_6
; C.F._7
nato a [...] il [...], cf. CP_1 C.F._8
nato a [...] il [...], cf. Parte_7 C.F._9
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. ALLEGRA CARMELA LUCIA, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
CONTRO
nata a CATANIA (CT) il 07/02/2003 C.F. Controparte_2
C.F._10
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Interdizione
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.9.2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 23.4.2021 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_8 Parte_3 [...]
, e hanno adito questo Tribunale e Parte_6 CP_1 Parte_7
chiesto la pronunzia di interdizione di figlia e sorella degli odierni Controparte_2 ricorrenti, esponendo che la stessa risulta affetta da “grave forma di sindrome di
Down con ritardo mentale e turbe del comportamento” (cfr. documentazione in atti).
All'udienza del 16.12.2021 il giudice istruttore ha proceduto all'esame dell'interdicenda, che di seguito si trascrive: “Mi chiamo e Controparte_2 frequento il Quinto anno dell'Eredia, con indirizzo agraria. ADR Mi trovo bene a Per_ scuola e mi piacciono i miei compagni. ADR La preside si chiama Non ricordo come si chiama la mia professoressa di italiano. ADR La mia compagna di banco non ricordo come si chiama, anche se quando parlo con lei la chiamo. ADR Mi piace fare i compiti e mi piace colorare. ADR La mattina vado a scuola con il pulmino.
ADR A scuola mangio frutta e brioscina. ADR A scuola c'è la macchinetta che Per_ distribuisce il latte e le merendine. Io ci vado con che è una professoressa.
Non so quanti soldi si mettano per prendere il latte o le merendine. ADR Mio padre
Per_ si chiama e mia mamma;
Alla domanda che giorno sia oggi, si Persona_3 tocca la fronte e dice “madonna”; Alla domanda, quale festa ci sarà a dicembre, risponde che mangerà vongole e che deve andare dal dentista ad Acireale. Si dà atto che l'interdicenda pronunzia le parole con grande difficoltà”.
Con decreto del 17.12.2021 è stata nominata tutore provvisorio dell'interdicenda
. Parte_1
All'udienza del 30.9.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice istruttore ha rimesso al collegio per la decisione.
Va dichiarata la contumacia di che non si è costituita in giudizio, Controparte_2
benché ritualmente chiamatavi.
2 Ciò posto, alla stregua di quanto emerso in sede istruttoria (in articolare a seguito dell'esame dell'interdicenda e sulla scorta della documentazione sanitaria in atti) deve ritenersi che versi, a cagione delle condizioni psicofisiche Controparte_2 determinate dalle patologie che l'affliggono, in uno stato tale da non consentirle di gestirsi autonomamente e tale da renderla bisognosa di assistenza continua, come in effetti avviene.
In punto di diritto va rilevato che, per effetto della legge n. 6 del 2004, è stato introdotto l'istituto dell'amministratore di sostegno determinando alcune difficoltà interpretative in merito al discrimine tra la nuova figura dell'amministratore di sostegno e gli istituti più risalenti della interdizione ed inabilitazione.
A mente del disposto di cui all'art. 414 c.c., il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Dalla lettera della norma si evince che si tratta di una valutazione discrezionale del
Giudice dell'interdizione, tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile, con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (vedasi Corte
Costituzionale n. 440/2005).
L'amministrazione di sostegno — introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 L. 9 gennaio 2004 n. 6 — ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge. Tale strumento presenta maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
La Suprema Corte ha precisato che “per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in
3 discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà
l'amministrazione di sostegno” (Cass. n. 22332/2011).
Per converso, si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per pronunciare l'interdizione di per la cui protezione appare, per Controparte_2 converso, più confacente il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno.
A tal riguardo deve osservarsi che l'entità e consistenza del patrimonio dell'interdicenda (percettrice di indennità di accompagnamento), non giustifica, ad avviso del Collegio, il ricorso alla misura di protezione dell'interdizione, tenuto conto che l'attività di gestione di detto patrimonio non si caratterizza per la difficoltà
e/o complessità, così come non è verosimile ipotizzare il compimento di atti pregiudizievoli, tenuto conto della limitata vita di relazione.
Ai fini della valutazione in ordine all'opportunità della nomina di amministratore di sostegno, trattandosi nella specie di persona priva di autonomia (Cass. n.
13929/2014), si rimette il fascicolo al Giudice Tutelare per le determinazioni di sua competenza.
Atteso l'esito e l'oggetto giudizio e avuto riguardo alla mancata costituzione dell'interdicenda le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
Ai sensi dell'art. 422 c.c. si dispone che il tutore provvisorio rimanda in ufficio fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3338/2024 R.G.:
Rigetta la domanda di interdizione di nata a CATANIA il Controparte_2
7.2.2003;
Dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare ai fini dell'apertura dell'amministrazione di sostegno;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Dispone che il tutore provvisorio rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
4 Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
5