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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2733/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Giudice designato dott.ssa Lucia Delfino, sciogliendo la riserva cartolare del 24
marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 703 c.p.c., iscritto al n. 2733/2024 ruolo gen.,
promosso da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Caterina Zeffiro;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il 16.2.1957 ed ivi residente in [...].
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 novembre 2024, la ricorrente Parte_1
esponeva:
Pagina 1 - di aver acquisito il possesso e l'uso dell'appartamento sito a Reggio Calabria
via Modena S. Sperato trav. priv. VII n. 29, al piano terra, dopo la morte dei nonni, precedenti proprietari, non disponendo dei mezzi sufficienti per condurre in locazione un immobile;
- di avere abitato per diverso tempo nel suddetto immobile oggi di proprietà del padre, ; Controparte_1
- che tale situazione è proseguita fino a quando nel dicembre 2023, a causa di alcuni diverbi “di natura familiare”, in sua assenza, il padre ha sostituito la serratura di accesso all'appartamento e, successivamente, ha fatto montare una barra nel cancello esterno, impedendole di fatto di accedere all'immobile ed abitarci, “violando il contratto di comodato d'uso ed il legittimo possesso della ricorrente”;
- che tale azione è avvenuta in modo violento e clandestino, con la consapevolezza di impedire alla ricorrente l'esercizio del possesso sull'appartamento, situazione ancora perdurante.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di disporre la “reintegrazione della ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso dell'appartamento sito a Reggio
Calabria via Modena S. Sperato trav. priv. VII n. 29, al piano terra, nonché
l'immediato ripristino dello stato preesistente dei luoghi, consistente nell'apertura della barra che impedisce l'apertura del cancello esterno e la consegna delle chiavi dello stesso cancello e del portone di accesso all'appartamento”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
Il Giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, libero interrogatorio della ricorrente ed audizione di un informatore.
2. La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. È necessario, preliminarmente, verificare la titolarità attiva della ricorrente rispetto all'azione esperita.
Pagina 2 Nell'atto introduttivo si allega che ha violato “il contratto di Controparte_1 comodato d'uso”, così implicitamente deducendo che alla ricorrente la disponibilità del bene le è stata attribuita dal comodante.
La circostanza è stata confermata da all'udienza del 13 gennaio Parte_1
2025 nel corso dell'interrogatorio libero durante il quale ha affermato di aver ricevuto l'immobile in comodato dal padre, in forza di un accordo verbale e senza termine: “Mio padre mi aveva dato in comodato l'immobile, per cui è causa, posto al piano terra in seguito all'annullamento del mio matrimonio;
il comodato è stato concordato verbalmente. Il comodato era senza termine…omissis”.
Ha aggiunto che il padre l'ha “cacciata” dall'immobile a dicembre 2023.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1168 c.c., “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione
è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità…”.
La norma richiamata riconosce l'azione di reintegrazione anche a chi ha la detenzione della cosa.
Non si può dubitare che la ricorrente, avendo ottenuto la disponibilità dell'immobile oggetto del giudizio in forza di un atto volontario del padre, sia un detentore qualificato, potendosi la fattispecie in esame inquadrare in quella negoziale del “comodato”; ella è legittimata all'esercizio dell'azione di spoglio anche nei confronti del possessore, come, peraltro, costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, oltretutto, ha ripetutamente chiarito che il comodante, una volta revocata la concessione (a termini dell'art. 1810 c.c.), per ottenere dal comodatario, inottemperante all'obbligo di restituire la cosa (sancito dalla suindicata disposizione), il rilascio del bene, può soltanto avvalersi dall'azione di restituzione, fondata sull'estinzione del contratto (Cass. civ.
11.01.1993 n. 178).
I giudici di legittimità hanno anche avuto modo di precisare che il titolare di un diritto personale di godimento, quale è la ricorrente, resta detentore qualificato
Pagina 3 dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità, pur dopo la scadenza del contratto, e come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168
c.c., comma 2 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18486 del 01/09/2014); non vi è alcuna ragione di discostarsi dal principio richiamato anche nell'ipotesi di comodato cosiddetto precario, privo di determinazione della durata del contratto anche in considerazione del fatto che il comodante è abilitato ad agire, unicamente, con l'azione di restituzione fondata sull'estinzione del contratto e non ad esperire una qualsivoglia forma di “autotutela”.
2.2. Affermata la titolarità attiva della ricorrente, dall'audizione dell'informatore ha trovato conferma la circostanza relativa all'abitazione della Controparte_2 ricorrente nell'appartamento, sito a piano terra, rappresentato nelle fotografie prodotte, descriventi il portone d'ingresso dell'appartamento contraddistinto dal numero civico 29 e un piccolo cancelletto di ingresso (“ ADR: nello specifico, l'ho accompagnata prendendo insieme un autobus dell'ATAM e poi io sono tornato indietro;
in quel periodo abitavo nella zona di San Giorgio Extra, mi pare
prendevamo il bus n. 10. ADR: so che la casa in cui abitava la sig.ra CP_1 gliel'hanno lasciata i nonni. ADR: so che adesso, per problemi con i suoi genitori, non abita più lì. ADR: riconosco nelle fotografie che mi vengono esibite in visione, con un piccolo cancelletto di ingresso e l'indicazione del n. 29, l'abitazione della sig.ra penso che la sig.ra avesse le chiavi del Parte_1 Parte_1 cancelletto e del portone di ingresso dell'appartamento sito a piano terra poiché in esso abitava”).
2.3. Le prove orali espletate, unitamente alla prova presuntiva (che porta in astratto ad individuare nella persona del resistente colui che poteva avere
“interesse” a ottenere la “restituzione” della cosa), allo stato sommario della cognizione, consentono di ritenere fondata la prospettazione della ricorrente e di dichiarare la responsabilità del resistente per le condotte lesive della detenzione.
2.4. Sulla scorta delle precedenti argomentazioni la domanda, dunque, va accolta e deve ordinarsi a di reintegrare la ricorrente nella Controparte_1
detenzione dell'appartamento sito a Reggio Calabria via Modena S. Sperato trav. priv. VII n. 29, al piano terra, mediante la rimozione della barra che impedisce
Pagina 4 l'apertura del cancello esterno e la consegna delle chiavi dello stesso cancello e del portone di accesso all'appartamento.
3. In difetto di richiesta di fissazione d'udienza di trattazione, il provvedimento emesso è destinato ad assumere carattere di definitività e, pertanto, sulla base dei principi generali in tema di spese giudiziali di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico del resistente, il quale – essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato - deve effettuare il versamento in favore dello Stato. In proposito è utile osservare che la richiesta di distrazione (incompatibile con il beneficio del patrocinio a spese dello
Stato) formulata dal difensore non comporta la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, quale provvidenza posta a garanzia dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art 24 Cost., dovendo la rinuncia provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito (conformemente a Cass., Sez. L - , Sentenza n.
30418 del 21/11/2019).
Le competenze si liquidano come da dispositivo, utilizzando i parametri minimi
(in considerazione della contumacia del resistente e della modesta attività processuale svolta) previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile
(ex art. 11 c.p.c., ultimo comma, parte finale), complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, visti gli artt. 669 bis e ss., 703 c.p.c. e 1168 c.c.,
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1
a reintegrarla nella detenzione dell'appartamento sito a Reggio Controparte_1
Calabria, via Modena S. Sperato, trav. priv. VII n. 29, al piano terra, mediante la rimozione della barra che impedisce l'apertura del cancello esterno e la consegna delle chiavi dello stesso cancello e del portone di accesso all'appartamento;
Pagina 5 b) condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida Controparte_1
in complessivi € 2.610,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge;
c) dispone che il pagamento delle spese processuali sia eseguito in favore dello
Stato (ex art. 133 T.U. spese di giustizia).
Si comunichi.
Reggio Calabria, 29 marzo 2025
Il giudice designato
(dott.ssa Lucia Delfino)
Pagina 6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Giudice designato dott.ssa Lucia Delfino, sciogliendo la riserva cartolare del 24
marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 703 c.p.c., iscritto al n. 2733/2024 ruolo gen.,
promosso da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Caterina Zeffiro;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il 16.2.1957 ed ivi residente in [...].
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 novembre 2024, la ricorrente Parte_1
esponeva:
Pagina 1 - di aver acquisito il possesso e l'uso dell'appartamento sito a Reggio Calabria
via Modena S. Sperato trav. priv. VII n. 29, al piano terra, dopo la morte dei nonni, precedenti proprietari, non disponendo dei mezzi sufficienti per condurre in locazione un immobile;
- di avere abitato per diverso tempo nel suddetto immobile oggi di proprietà del padre, ; Controparte_1
- che tale situazione è proseguita fino a quando nel dicembre 2023, a causa di alcuni diverbi “di natura familiare”, in sua assenza, il padre ha sostituito la serratura di accesso all'appartamento e, successivamente, ha fatto montare una barra nel cancello esterno, impedendole di fatto di accedere all'immobile ed abitarci, “violando il contratto di comodato d'uso ed il legittimo possesso della ricorrente”;
- che tale azione è avvenuta in modo violento e clandestino, con la consapevolezza di impedire alla ricorrente l'esercizio del possesso sull'appartamento, situazione ancora perdurante.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di disporre la “reintegrazione della ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso dell'appartamento sito a Reggio
Calabria via Modena S. Sperato trav. priv. VII n. 29, al piano terra, nonché
l'immediato ripristino dello stato preesistente dei luoghi, consistente nell'apertura della barra che impedisce l'apertura del cancello esterno e la consegna delle chiavi dello stesso cancello e del portone di accesso all'appartamento”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
Il Giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, libero interrogatorio della ricorrente ed audizione di un informatore.
2. La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. È necessario, preliminarmente, verificare la titolarità attiva della ricorrente rispetto all'azione esperita.
Pagina 2 Nell'atto introduttivo si allega che ha violato “il contratto di Controparte_1 comodato d'uso”, così implicitamente deducendo che alla ricorrente la disponibilità del bene le è stata attribuita dal comodante.
La circostanza è stata confermata da all'udienza del 13 gennaio Parte_1
2025 nel corso dell'interrogatorio libero durante il quale ha affermato di aver ricevuto l'immobile in comodato dal padre, in forza di un accordo verbale e senza termine: “Mio padre mi aveva dato in comodato l'immobile, per cui è causa, posto al piano terra in seguito all'annullamento del mio matrimonio;
il comodato è stato concordato verbalmente. Il comodato era senza termine…omissis”.
Ha aggiunto che il padre l'ha “cacciata” dall'immobile a dicembre 2023.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1168 c.c., “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione
è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità…”.
La norma richiamata riconosce l'azione di reintegrazione anche a chi ha la detenzione della cosa.
Non si può dubitare che la ricorrente, avendo ottenuto la disponibilità dell'immobile oggetto del giudizio in forza di un atto volontario del padre, sia un detentore qualificato, potendosi la fattispecie in esame inquadrare in quella negoziale del “comodato”; ella è legittimata all'esercizio dell'azione di spoglio anche nei confronti del possessore, come, peraltro, costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, oltretutto, ha ripetutamente chiarito che il comodante, una volta revocata la concessione (a termini dell'art. 1810 c.c.), per ottenere dal comodatario, inottemperante all'obbligo di restituire la cosa (sancito dalla suindicata disposizione), il rilascio del bene, può soltanto avvalersi dall'azione di restituzione, fondata sull'estinzione del contratto (Cass. civ.
11.01.1993 n. 178).
I giudici di legittimità hanno anche avuto modo di precisare che il titolare di un diritto personale di godimento, quale è la ricorrente, resta detentore qualificato
Pagina 3 dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità, pur dopo la scadenza del contratto, e come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168
c.c., comma 2 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18486 del 01/09/2014); non vi è alcuna ragione di discostarsi dal principio richiamato anche nell'ipotesi di comodato cosiddetto precario, privo di determinazione della durata del contratto anche in considerazione del fatto che il comodante è abilitato ad agire, unicamente, con l'azione di restituzione fondata sull'estinzione del contratto e non ad esperire una qualsivoglia forma di “autotutela”.
2.2. Affermata la titolarità attiva della ricorrente, dall'audizione dell'informatore ha trovato conferma la circostanza relativa all'abitazione della Controparte_2 ricorrente nell'appartamento, sito a piano terra, rappresentato nelle fotografie prodotte, descriventi il portone d'ingresso dell'appartamento contraddistinto dal numero civico 29 e un piccolo cancelletto di ingresso (“ ADR: nello specifico, l'ho accompagnata prendendo insieme un autobus dell'ATAM e poi io sono tornato indietro;
in quel periodo abitavo nella zona di San Giorgio Extra, mi pare
prendevamo il bus n. 10. ADR: so che la casa in cui abitava la sig.ra CP_1 gliel'hanno lasciata i nonni. ADR: so che adesso, per problemi con i suoi genitori, non abita più lì. ADR: riconosco nelle fotografie che mi vengono esibite in visione, con un piccolo cancelletto di ingresso e l'indicazione del n. 29, l'abitazione della sig.ra penso che la sig.ra avesse le chiavi del Parte_1 Parte_1 cancelletto e del portone di ingresso dell'appartamento sito a piano terra poiché in esso abitava”).
2.3. Le prove orali espletate, unitamente alla prova presuntiva (che porta in astratto ad individuare nella persona del resistente colui che poteva avere
“interesse” a ottenere la “restituzione” della cosa), allo stato sommario della cognizione, consentono di ritenere fondata la prospettazione della ricorrente e di dichiarare la responsabilità del resistente per le condotte lesive della detenzione.
2.4. Sulla scorta delle precedenti argomentazioni la domanda, dunque, va accolta e deve ordinarsi a di reintegrare la ricorrente nella Controparte_1
detenzione dell'appartamento sito a Reggio Calabria via Modena S. Sperato trav. priv. VII n. 29, al piano terra, mediante la rimozione della barra che impedisce
Pagina 4 l'apertura del cancello esterno e la consegna delle chiavi dello stesso cancello e del portone di accesso all'appartamento.
3. In difetto di richiesta di fissazione d'udienza di trattazione, il provvedimento emesso è destinato ad assumere carattere di definitività e, pertanto, sulla base dei principi generali in tema di spese giudiziali di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico del resistente, il quale – essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato - deve effettuare il versamento in favore dello Stato. In proposito è utile osservare che la richiesta di distrazione (incompatibile con il beneficio del patrocinio a spese dello
Stato) formulata dal difensore non comporta la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, quale provvidenza posta a garanzia dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art 24 Cost., dovendo la rinuncia provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito (conformemente a Cass., Sez. L - , Sentenza n.
30418 del 21/11/2019).
Le competenze si liquidano come da dispositivo, utilizzando i parametri minimi
(in considerazione della contumacia del resistente e della modesta attività processuale svolta) previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile
(ex art. 11 c.p.c., ultimo comma, parte finale), complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, visti gli artt. 669 bis e ss., 703 c.p.c. e 1168 c.c.,
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1
a reintegrarla nella detenzione dell'appartamento sito a Reggio Controparte_1
Calabria, via Modena S. Sperato, trav. priv. VII n. 29, al piano terra, mediante la rimozione della barra che impedisce l'apertura del cancello esterno e la consegna delle chiavi dello stesso cancello e del portone di accesso all'appartamento;
Pagina 5 b) condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida Controparte_1
in complessivi € 2.610,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge;
c) dispone che il pagamento delle spese processuali sia eseguito in favore dello
Stato (ex art. 133 T.U. spese di giustizia).
Si comunichi.
Reggio Calabria, 29 marzo 2025
Il giudice designato
(dott.ssa Lucia Delfino)
Pagina 6