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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 869 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LEGARIO Parte_1 Parte_2
FRANCESCO e dall'Avv. BELLINI AGNESE, giusta delega in atti
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Parte_2 evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 12.09.2020 in Carcare (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Carcare al numero 2, parte I, anno 2020, alle condizioni di seguito esposte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli, e , saranno affidati ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso Per_1 Per_2
la madre;
i coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo dei documenti personali di identità dei minori nonché al rilascio del passaporto;
3. la casa coniugale, sita in Carcare, Via Lichene n. 13, di proprietà del sig. , padre Persona_3
della ricorrente, rimane assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme ai Parte_2
figli; il sig. ha già provveduto a trasferirsi altrove ed ha già prelevato i propri beni ed Parte_1
effetti personali;
4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con se i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. il sig. verserà alla sig.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, fino a Parte_1 Parte_2
che i figli non saranno economicamente autosufficienti, un assegno mensile per il mantenimento dei medesimi di € 500,00, (cinquecento/00) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
6. il sig. verserà alla sig.ra anche il 50% delle spese straordinarie Parte_1 Parte_2
(scolastiche, mediche non coperte dal SSN e sportive) da sostenersi in favore dei figli, purché
previamente concordate tra le parti e documentate;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, anche a mezzo whatsapp, dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche a mezzo whatsapp nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione ovvero a mezzo whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta;
7. la madre che già percepisce in via esclusiva l'assegno unico in favore dei figli continuerà a percepirlo integralmente ed in via esclusiva con ciò acconsentendo il sig. a fornire la Parte_1
documentazione che potrebbe rendersi necessaria anche in futuro e a sottoscrivere moduli e/o domande;
8. i coniugi dichiarano di non avere altri rapporti patrimoniali pendenti e quindi di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione e/o causa se non l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso;
9. i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto;
10. spese legali interamente compensate.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Daniela Mele
Dott.ssa Lorena Canaparo